Articolo 14 della Legge 9 novembre 1949, n. 939
Articolo 13Articolo 15
Versione
30 dicembre 1949
Art. 14.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio, necessarie per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1949