Decreto cautelare 14 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 9 novembre 2021
Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02915/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09905/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9905 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IC LÀ, AN CU, AN SS, EL ON Trane, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
1) del Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 16 luglio 2021 relativo al concorso pubblico per l'assunzione di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 luglio 2021, nella parte di interesse, e segnatamente nella parte in cui l'art. 3 “Requisiti di partecipazione e cause di esclusione”, comma 1 lett.e) impone come requisito anagrafico di ammissione il “…non aver compiuto il 26° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dal candidato”;
2) degli allegati al bando sopra menzionato, ove ritenuto occorrente e nelle parti necessarie;
3) dell'Elenco ammessi sebbene non conosciuto;
4) delle esclusioni dei ricorrenti disposte tramite comunicazioni pervenute a mezzo pec da parte dell'Ufficio concorsi;
5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) le prove scritte svoltesi dal 28 settembre all'8 ottobre; b) il diario delle prove d'esame del 3 settembre 2021; c) gli esiti provvisori anonimi delle prove scritte pubblicati sul sito istituzionale https://www.poliziadistato.it/articolo/13960eeb279f01dc251462908 ; d) il decreto di nomina della Commissione esaminatrice per come rettificato, ove ritenuto occorrente; e) dei documenti “Procedure per lo svolgimento delle prove scritte” e “Avvertenza straordinaria prova scritta 1227” ove ritenuto opportuno; f) tutti gli atti e/o verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in riferimento alle prove scritte; g) ogni altro dell'istruttoria sottesa, sebbene, allo stato, non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti :
Per l'annullamento parziale,
previa sospensione degli effetti, ammissione con riserva e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica:
1) Del Decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 12 luglio 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/11 del 1° aprile 2022, con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed Esami" del 25 marzo 2022, quale atto definitivo della procedura di concorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato il Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “ Concorsi ed esami ” del 16 luglio 2021 relativo al “ concorso pubblico per l’assunzione di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo ” indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 luglio 2021, nella parte in cui l’art. 3 rubricato “ Requisiti di partecipazione e cause di esclusione ”, comma 1, lett. e) impone come requisito anagrafico di ammissione il “non aver compiuto il 26° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dal candidato” nonché ogni altro presupposto e connesso.
Avverso tale esclusione per mancanza del requisito anagrafico gli interessati hanno proposto ricorso sostenendo la violazione del principio di uguaglianza, di non discriminazione, del favor partecipationis , del buon andamento amministrativo e di trasparenza, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 6 della legge 127/1997, dell’art. 21 della CDFUE e dell’art. 6 paragrafo 1 della direttiva 2000/78/CE. Parte ricorrente rileva, inoltre, che sono venuti a conoscenza dell’avvenuta esclusione soltanto sei giorni prima dell’inizio delle prove scritte svoltesi dal 28 settembre all’8 ottobre 2021, benché le domande fossero state recepite ad agosto.
Si è costituito il Ministero dell’interno per resistere al ricorso, eccependo che i ricorrenti hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso pur sapendo i) di aver maturato un periodo di servizio militare nelle Forze Armate insufficiente per acquisire l’elevazione necessaria per la partecipazione (con riferimento al sig. Trane) ovvero ii) di aver già superato il 29° anno di età (con riferimento ai sig.ri CU, SS e LÀ).
Con motivi aggiunti notificati il 12.05.2022 e ritualmente depositati, i ricorrenti hanno impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno n. 1/11 del 1° aprile 2022, con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale "Concorsi ed Esami" del 25 marzo 2022.
Con ordinanza collegiale n. 3830 del 16.06.2022 è stata respinta l’istanza cautelare per carenza di fumus alla luce del consolidato orientamento della Sezione, come confermato dal Consiglio di Stato.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso introduttivo, come integrato dall’atto di motivi aggiunti, è infondato.
Invero, si ritiene di dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in fattispecie analoghe (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. I- Quater , 24 agosto 2021, n. 9383, confermata da Consiglio di Stato, sez. II, 24 ottobre 2022, n. 9058) secondo cui:
- il requisito dell’età di 26 anni previsto per il concorso per la nomina ad agente P.S., anche con riferimento alla categoria dei militari in servizio o in congedo, comunque nella fase di reclutamento, non può ritenersi irragionevole o discriminatorio, essendo, nei limiti della discrezionalità del legislatore, giustificato dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, caratterizzate dai generali compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con mansioni esecutive, a seguito di addestramento e formazione dopo la selezione (art. 5 e seg. d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, con riferimento alle “funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti”);
- si tratta, quindi, di funzioni che possono svolgersi anche in modalità strettamente operative per la tutela ordine pubblico e la sicurezza, in cui il limite di età risulta giustificato dalla necessità del possesso di particolari condizioni di idoneità ed efficienza fisica, che devono essere conservate anche per un certo arco temporale di carriera, risultando il nuovo assetto del limite di età coerente con le esigenze di disporre di personale più giovane in grado di fronteggiare (fisicamente e psicologicamente) le necessarie esigenze connesse al ruolo operativo in materia di ordine e sicurezza pubblica, cui sono chiamati gli agenti PS. reclutati;
- tra l’altro il corretto esercizio della discrezionalità legislativa in relazione alle caratteristiche del servizio trova conferma dalla graduazione dei limiti di età per l’accesso ai diversi ruoli della Polizia di Stato, essendo previsto il limite di ventisei anni per agenti/assistenti, ventotto anni per i vice ispettore rispetto al superiore limite di trenta anni per i commissari, quest’ultimo pur se oggetto dell’ordinanza Cons. Stato, sez. IV, n. 3272/2021 (cfr., anche TAR Lazio, Roma, sez. I- Quater , 22 marzo 2022, n. 3268, confermata da Consiglio di Stato, sez. II, 30 gennaio 2023, n. 1030).
Nella medesima ottica va richiamata la sentenza di questo TAR n. 11988/2023 con la quale si è statuito che:
- la questione della legittimità di un limite di età “ è stata più volte esaminata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con riferimento alle discipline di vari Stati per l’assunzione nei ruoli delle Forze Armate o della Polizia.
Con la sentenza della Grande Sezione, 15 novembre 2016, causa C258/15, ER […] , la Corte ha affermato che “L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età ”;
- “[a] nalogamente il Consiglio di Stato in numerose pronunce ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui le limitazioni fondate sul limite di età, a determinate condizioni, non contrastano con il diritto comunitario.
La Direttiva citata, all’art. 3, comma 4, consente, infatti, agli Stati membri di escluderne l’applicabilità alle Forze armate, nella misura in cui vengano in questione discriminazioni fondate sull’handicap o sull’età, sicché i limiti di età contenuti nei bandi per il reclutamento nelle forze dell’ordine risultano pienamente compatibili con l’ordinamento comunitario (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3738 del 2016).
Pertanto, nell’ambito del diritto nazionale, è consentito introdurre il limite di età quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa propria delle mansioni che connotano lo status di appartenente alle forze armate e dell’ordine ”;
- “[i] n secondo luogo, il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza comunitaria che ha chiarito che l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimare la previsione di limiti di età per la partecipazione a procedure selettive (Grande sez., 12 gennaio 2010, in causa C- 229/08 “Wolf”; Grande sez., 13 settembre 2011, in causa C-447-09 “Prigge”).
In particolare, con riferimento all’esplicazione dei compiti di istituto propri della qualifica di agente della Polizia di Stato, la fissazione di un limite massimo di età appare ragionevole in relazione alla delicatezza dei compiti operativi da svolgersi e, quindi, non può ritenersi discriminatoria né illogica ”.
In ultima analisi, la previsione del limite di età per la partecipazione al bando di concorso in oggetto deve ritenersi immune dalle censure prospettate.
3.- Si rende opportuno osservare, infine, quanto alla dedotta lesione del legittimo affidamento poiché l’esclusione sarebbe stata comunicata soltanto sei giorni prima dell’inizio delle prove scritte, che l’art. 7 del bando, rubricato “Fasi di svolgimento del concorso”, al comma 3 stabilisce chiaramente che « I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle fasi concorsuali “con riserva” ».
Ne consegue che, in capo al candidato privo dei requisiti espressamente previsti dal bando, non è certamente configurabile una posizione di legittimo affidamento meritevole di tutela, sicché l’impugnato provvedimento di esclusione riveste natura vincolata in quanto adottato in applicazione delle chiare regole fissate dalla lex specialis senza alcun margine di discrezionalità per l’Amministrazione.
In conclusione, il ricorso introduttivo, come integrato dall’atto di motivi aggiunti, deve essere respinto.
4.- Sussistono giuste ragioni, correlate alla peculiarità della vicenda, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come integrato dall’atto di motivi aggiunti in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO