TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. CI MI Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26726/2024
avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promossa da: on il patrocinio dell'avv. PISANO PIETRO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. PISANO PIETRO Controparte_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o l'estinzione del procedimento per la sopravvenuta morte del sig. ”. Controparte_1
Per il P.M.
“Nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto depositato il 13.11.2024, e Controparte_1 Parte_2
chiedevano lo scioglimento del loro matrimonio, con il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 700,00 mensili.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire le conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis51 c.p.c.. Il giudice istruttore disponeva un rinvio richiedendo integrazioni documentali, ma nelle more decedeva. L'avv. Pietro Pisano ne comunicava il Controparte_1
decesso, allegando certificato di morte, con memoria depositata il 12.9.2025, e chiedeva contestualmente pronuncia di cessazione della materia del contendere o comunque di estinzione del procedimento.
Ritiene il Tribunale che la morte del ricorrente determini la cessazione della materia del contendere.
Nel procedimento di separazione e in quello di divorzio, infatti, non si produce l'effetto interruttivo del processo previsto dalla disciplina contenuta negli artt. 299 e seg. c.p.c. in quanto la causa non potrebbe essere utilmente riassunta dagli eredi.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, determinando, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici” (cfr. Cass. n. 2944/1997, n. 9689/2006 e n. 18130/2013).
La conseguenza della morte della parte sul presente procedimento è, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CI MI dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. CI MI Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26726/2024
avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promossa da: on il patrocinio dell'avv. PISANO PIETRO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. PISANO PIETRO Controparte_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o l'estinzione del procedimento per la sopravvenuta morte del sig. ”. Controparte_1
Per il P.M.
“Nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto depositato il 13.11.2024, e Controparte_1 Parte_2
chiedevano lo scioglimento del loro matrimonio, con il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 700,00 mensili.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire le conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis51 c.p.c.. Il giudice istruttore disponeva un rinvio richiedendo integrazioni documentali, ma nelle more decedeva. L'avv. Pietro Pisano ne comunicava il Controparte_1
decesso, allegando certificato di morte, con memoria depositata il 12.9.2025, e chiedeva contestualmente pronuncia di cessazione della materia del contendere o comunque di estinzione del procedimento.
Ritiene il Tribunale che la morte del ricorrente determini la cessazione della materia del contendere.
Nel procedimento di separazione e in quello di divorzio, infatti, non si produce l'effetto interruttivo del processo previsto dalla disciplina contenuta negli artt. 299 e seg. c.p.c. in quanto la causa non potrebbe essere utilmente riassunta dagli eredi.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, determinando, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici” (cfr. Cass. n. 2944/1997, n. 9689/2006 e n. 18130/2013).
La conseguenza della morte della parte sul presente procedimento è, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CI MI dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3