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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 113/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 113/2023 promossa da
, C.F: rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Rossella LAVIOLA (PEC: e dall'Avv. Email_1
OS DI (PEC: ed elettivamente Email_2
domiciliato presso lo studio della prima, in Torino, Via Valfrè n° 4
APPELLANTE
Contro
C.F. , corrente in Torino Via Beaumont n. 22, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dell'Avv. Stefania Bargetto,
(PEC: , elettivamente domiciliato in Chieri, Email_3
Piazza Duomo 3/d
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4433/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 16/11/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In caso di accoglimento dell'istanza di produzione dell'ordinanza n. 92/24 emessa dal
[...]
CP_2
[...]
Voglia l'Ill. ma Corte D'Appello di Torino,
[...]
- autorizzare l'odierno attore Sig. alla produzione del ricorso presentato al Parte_1
TAR avverso la predetta ordinanza;
in riforma della sentenza n. 4433/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino e pubblicata in data
16 novembre 2022, notificata a mezzo pec in data 16 dicembre 2022,
- accertare e dichiarare la legittimità dell'opera realizzata dal Sig. , l'apertura di Parte_1
una luce sul muro comune della facciata laterale prospicente il CP_1 Parte_2
e conseguentemente
- respingere la richiesta di ripristino della facciata nella situazione originaria.
IN OGNI CASO
condannare il , in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_3
al pagamento delle spese tutte di lite, comprensivo delle spese di c.t.u. e c.t.p. di entrambi i gradi di giudizio.
Si richiamano le produzioni documentali in atti.
Per la parte appellata:
In via preliminare/pregiudiziale
Dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante sub nn.ri 3) 4) e 5) per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta 17/05/2023;
In via istruttoria
2 Autorizzare la produzione in giudizio dell'ordinanza n. 92/2024 emessa in data 3 maggio 2024 dal servizio Vigilanza Edilizia ed Agibilità del , essendo da un lato evidente Controparte_2 la sua rilevanza nel presente giudizio, dall'altro essendosi il documento formato successivamente allo svolgimento della prima udienza (07/06/2023).
Nel merito
Respingere in quanto infondato l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari anche di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Previo avviamento della procedura di mediazione, conclusasi negativamente dopo due rinvii, con atto di citazione notificato in data 13 gennaio 2020 il conveniva in Controparte_1
giudizio il Sig. , al fine di accertare e dichiarare che l'apertura della finestra Parte_1
operata dal Dott. sulla facciata esterna del , nella parte prospiciente Parte_1 CP_1
lo stabile di ed in corrispondenza dell'alloggio di sua proprietà, alterava il Parte_2
decoro architettonico dell'edificio e/o poteva recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, con conseguente condanna del convenuto al ripristino della facciata originaria.
Si costituiva in giudizio il Sig. , contestando in toto le richieste avversarie e Parte_1
formulando istanza di CTU tecnica volta ad accertare il rispetto del decoro architettonico e della stabilità dell'edificio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, cpc ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione.
Con sentenza n. 4433/2022 il Tribunale di Torino accoglieva in toto la domanda attorea e conseguentemente dichiarava tenuto e condannava il convenuto a ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo l'apertura, con refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello insistendo per la declaratoria Parte_1
di legittimità della luce aperta sul muro comune della facciata laterale prospiciente il e per il relativo rigetto della richiesta di ripristino della facciata Controparte_4
nella situazione originaria.
3 Il si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata CP_1
l'inammissibilità dei documenti 3), 4), 5) prodotti in tale Sede dall'appellante, in quanto tardivi, nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato e in via istruttoria subordinata l'ammissione di un capo di prova per testi, con vittoria di spese e onorari del grado.
All'udienza del 09.04.25 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e con successiva ordinanza la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di ripristino del ritenendola fondata, CP_1 in quanto l'apertura della luce da parte del Sig. ulla parete esterna dello stabile ha alterato Pt_1 le linee e le simmetrie dell'edificio.
Tale giudizio prescinde dalle risultanze della CTU, dalla quale è emersa la sanabilità dell'opera mediante la presentazione in Comune di una SCIA in sanatoria e la carenza di pregiudizio in termini di sicurezza e resistenza statico strutturale, nonché di decoro architettonico, trattandosi di prospetto laterale.
Afferma il giudice di prime cure che l'alterazione del decoro architettonico si ha tutte le volte in cui vi è un intervento che ne modifichi l'aspetto complessivo o lo renda nell'insieme disarmonico, anche se non deturpante e limitato a singoli elementi o punti del fabbricato. Nel caso in oggetto, non vi erano stati precedenti interventi modificativi dell'aspetto della facciata e la nuova finestra realizzata dal convenuto, posta a lato rispetto alla fila verticale di quelle già preesistenti, si è posta in modo evidente in disarmonia rispetto ad esse.
Principale limite all'esecuzione di opere sulla facciata condominiale, ha precisato inoltre il
Tribunale, è sancito dal regolamento di condominio, il quale all'art. 6 recita testualmente: “E' vietato apportare varianti all'immobile, sia verso l'interno del cortile sia verso la via, che possano alterare la simmetria dell'edificio. Per ogni altra variante si dovrà richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministratore del Condominio.”
Nel caso in esame, il convenuto ha realizzato una modifica (apertura luce) sulla facciata condominiale senza alcuna preventiva autorizzazione, violando quanto disposto dal regolamento.
4 Il giudice di primo grado ha segnalato al riguardo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, del 12.01.2022), che, pronunciandosi su un caso analogo, è giunto a qualificare l'apertura di una finestra o luce come una innovazione
(modificazione che altera l'entità sostanziale del bene comune o ne muta la destinazione originaria) e, in quanto tale, ne ha dichiarato illegittima l'apertura in mancanza di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.
Ritenute alterate, nel caso di specie, la simmetria e le linee architettoniche della facciata, l'opera
è stata considerata illegittima, anche in virtù del precedente che un giudizio di ammissibilità avrebbe rappresentato, consentendo indistintamente a qualunque condomino di apportare modifiche alla facciata comune, a propria discrezione.
In ogni caso, a prescindere dal decoro architettonico e dalle simmetrie, il Sig. prima di Pt_1 eseguire qualsiasi intervento sulla cosa comune avrebbe dovuto, come previsto dall'art. 6 del regolamento, richiedere ed ottenere la previa autorizzazione dell'Amministratore o dell'assemblea.
Ne è derivata la condanna del convenuto alla rimozione dell'apertura e al ripristino della facciata laterale dello stabile, con refusione delle spese di lite e di CTU.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, mediante l'accertamento della legittimità dell'opera realizzata dal e il conseguente rigetto della richiesta di CP_1 Parte_1
ripristino della facciata nella situazione originaria, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Primo motivo
L'appellante deduce in primo luogo che il Tribunale abbia errato nel valutare la consulenza tecnica d'ufficio e abbia espresso una motivazione carente in punto lesione del decoro architettonico, dettata da un apprezzamento puramente personale.
Il giudice di prime cure avrebbe infatti fondato tale convincimento sul mero esame della documentazione fotografica in atti, discostandosi dal parere tecnico fornito dal C.T.U., senza fornire idonea argomentazione logico-giuridica. Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre inevitabilmente viziato laddove afferma che nessuna opera antecedente aveva violato il limite del rispetto del decoro architettonico.
Ciò a dispetto di quanto delineato nell'elaborato peritale d'ufficio, che avrebbe invece tenuto
5 conto, in concreto, del già evidente stato di “disordine” della facciata laterale in oggetto, a causa delle diverse dimensioni delle luci e delle diverse tipologie di serramenti utilizzati. Tale facciata laterale sarebbe stata, presumibilmente, in origine completamente cieca, come risultante dalle planimetrie allegate agli atti di acquisto.
In ogni caso, per chiedere la rimozione dell'opera che alteri il decoro dell'edificio, sarebbe necessario che questa si traduca in un pregiudizio economico rilevante, sotto il profilo della diminuzione di valore dell'intero fabbricato e di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta l'errata e contraddittoria valutazione in merito alla legittimità dell'opera realizzata in assenza di autorizzazione condominiale.
Il giudice di prime cure avrebbe in particolare erroneamente richiamato un precedente giurisprudenziale in materia di diritto amministrativo (sentenza del Consiglio di Stato n. VI,
12/01/2022, ud. 09/12/2021, dep. 12/01/2022, n.219), il quale presupporrebbe il carattere di
“innovazione”, e non di semplice modifica ai sensi dell'art. 1102 c.c., dell'apertura in questione, per cui l'assemblea sarebbe chiamata a manifestare il proprio consenso.
Richiamando l'art. 6 del regolamento di condominio, inoltre, il Tribunale giunge ad affermare la necessità dell'autorizzazione assembleare per ogni eventuale opera, limitandosi ad esaminare il regolamento in maniera superficiale, senza effettuare le dovute valutazioni in merito alla natura contrattuale (convenzionale) o assembleare (maggioritaria) del regolamento medesimo.
Terzo motivo
La pronuncia di primo grado viene altresì censurata per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice dichiarato l'illegittimità dell'opera sulla base del regolamento di condominio, travalicando i limiti della domanda, nonché per violazione dell'art. 115 c.p.c., per aver il giudice posto a fondamento della decisione un documento non prodotto in atti dalle parti.
Il Tribunale avrebbe infatti posto a fondamento della propria decisione il regolamento di condominio, non prodotto in atti dalle parti ma allegato alla C.T.U. dal consulente tecnico, come disposto dal giudice con ordinanza di remissione della causa in istruttoria del 27 settembre
2022, violando così l'art. 115 c.p.c. e l'art. 112 c.p.c. Il vizio di ultrapetizione risiederebbe nel trascendere la stessa domanda attorea formulata in primo grado dal Condominio, ovvero l'accertamento dell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio e/o dell'eventuale pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, con conseguente condanna al ripristino della facciata originaria. Né sarebbe mai stata pretesa da parte attrice la necessità, sempre menzionata
6 nell'art. 6 del regolamento, di un'apposita delibera assembleare o autorizzazione scritta dell'amministratore, onde poter modificare la facciata condominiale.
Quarto motivo
L'appellante lamenta infine l'errata valutazione della legittimità dell'opera in relazione al titolo amministrativo autorizzativo.
La sentenza impugnata avrebbe in particolare ritenuto che l'apertura di una luce sulla facciata condominiale, senza la preventiva autorizzazione dell'amministratore e/o dell'assemblea condominiale, sia illegittima anche sotto il profilo della regolarità edilizia dell'opera, che richiederebbe detta autorizzazione ai fini del rilascio di un titolo urbanistico idoneo all'esecuzione dell'intervento.
Osserva al riguardo l'appellante che il , con nota del 18.2.2022 del Dirigente Controparte_2
del Servizio Vigilanza Edilizia, avrebbe considerato il presunto abuso in questione sanato per effetto della presentazione della c.i.l.a. in sanatoria 19.11.2017 e del pagamento della relativa sanzione pecuniaria di euro 1.000,00. Tale determinazione non sarebbe mai stata impugnata dal appellato, ragion per cui, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato E della legge 2248/1865, CP_1
sarebbe esclusa la possibilità di una disapplicazione incidentale della medesima da parte dell' , la quale dovrebbe limitarsi ad accertarne l'esistenza, senza possibilità di CP_5
disapplicarne gli effetti nei rapporti tra le parti.
Non trattandosi inoltre di 'innovazione' in senso tecnico, da cui possa derivare un'alterazione del decoro architettonico del fabbricato, ma di semplice modifica volta a rendere più agevole il godimento dell'unità immobiliare di proprietà del singolo condomino, la c.i.l.a. presentata non richiederebbe in ogni caso il consenso dell'amministratore o dell'assemblea condominiale.
3) La difesa del Controparte_1
Parte appellata premette ed evidenzia l'opposizione all'opera espressa dall'assemblea condominiale, la quale dichiaratasi contraria sia per questioni estetiche sia per questioni statiche all'apertura della finestra operata dal sig. avrebbe conferito mandato all'amministratore Pt_1
di intraprendere le opportune azioni legali. A tal fine si sarebbe tenuta nel giugno 2018 la procedura di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione del Foro di Torino, conclusasi negativamente.
Sempre su segnalazione dell'amministratore condominiale, la Controparte_6
, avrebbe avviato il procedimento amministrativo nei confronti del
[...] responsabile dell'illecito, conclusosi con deposito di una CILA per “lavori in corso di
7 esecuzione”.
Eccepita l'inammissibilità per tardività delle produzioni documentali 3, 4 e 5 di parte appellante, il aderisce quindi al giudizio di asimmetria e disarmonia espresso in CP_1 primo grado sull'apertura de quo, che avrebbe compromesso con evidenza il decoro architettonico dello stabile. Parimenti condivisibile sarebbe la valenza di “pericoloso precedente” che il mantenimento di tale opera rivestirebbe.
La documentazione prodotta in tale Sede dall'appellate, atta a dimostrare una pregressa compromissione del decoro dell'edificio a causa di precedenti interventi, oltre ad essere tardiva e pertanto inammissibile, sarebbe irrilevante in quanto nessuno di questi avrebbe in ogni caso alterato le linee e le simmetrie dell'edificio.
Quanto all'asserita violazione degli artt. 112 e 115 cpc per avere il giudice posto a fondamento della decisione il regolamento di condominio non prodotto in atti dalle parti, l'appellato precisa che detto regolamento sarebbe stato fornito al CTU dal proprio Consulente tecnico, il quale, infatti, nelle proprie osservazioni nulla ha obiettato in merito al suo utilizzo da parte del CTU.
Ciò posto, il petitum della domanda risulterebbe comunque immutato.
Il Condominio afferma inoltre l'inidoneità dello strumento urbanistico della a sanare Pt_3
l'abuso edilizio in questione, che avrebbe richiesto, invece, la presentazione di una SCIA: il professionista incaricato dal sig. geom. avrebbe al riguardo riportato una Pt_1 CP_7 dichiarazione non conforme al vero, ovvero che l'intervento eseguito costituiva risanamento conservativo di una luce, anziché ristrutturazione edilizia per l'apertura ex novo di una luce.
La sentenza impugnata dovrebbe pertanto essere integralmente confermata, in quanto realizzerebbe una forma di giustizia sostanziale, atta a preservare la facciata comune dell'edificio da indistinte modifiche discrezionali, prive di pregio estetico.
4) I motivi della decisione
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado formulando motivi d'appello circa tre questioni sostanziali: l'effettiva alterazione del decoro architettonico dell'edificio; l'irregolarità della pratica amministrativa giustificante i lavori;
la violazione del regolamento condominiale.
Tutti questi tre punti sono stati posti dal giudice di prime cure a fondamento dell'accoglimento delle domande attoree. Pertanto, il rigetto di anche solo un motivo d'appello comporta il rigetto integrale dello stesso, in quanto basterebbe anche solo una ragione delle suddette per accogliere le domande del , con assorbimento degli ulteriori motivi. CP_1
4.1. Data l'infondatezza del primo motivo di appello fra quelli sopracitati, gli altri due
8 risultano assorbiti e l'appello va integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia espresso una motivazione carente in punto lesione del decoro architettonico, dettata da un apprezzamento puramente personale, che si discostava dal parere tecnico fornito dal consulente tecnico d'ufficio. Il provvedimento impugnato sarebbe, inoltre, inevitabilmente viziato laddove afferma che nessuna opera antecedente aveva violato il limite del rispetto del decoro architettonico. Ciò a dispetto di quanto delineato nell'elaborato peritale d'ufficio, che avrebbe invece tenuto conto, in concreto, del già evidente stato di
“disordine” della facciata laterale in oggetto, a causa delle diverse dimensioni delle luci e delle diverse tipologie di serramenti utilizzati. Tale facciata laterale sarebbe stata, presumibilmente, in origine completamente cieca, come risultante dalle planimetrie allegate agli atti di acquisto.
In ogni caso, afferma l'appellante, per chiedere la rimozione dell'opera che alteri il decoro dell'edificio, sarebbe necessario che questa si traduca in un pregiudizio economico rilevante, sotto il profilo della diminuzione di valore dell'intero fabbricato e di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono.
Si tratta di ragioni infondate, per i motivi che seguono.
In primo luogo, occorre constatare, come già fatto dalla Giudice di prime cure, che la facciata, allo stato attuale, presenta una linea verticale, posta all'incirca a metà della facciata, con quattro luci, una per piano;
al terzo piano, oltre all'apertura allineata con le altre, si colloca l'ulteriore luce aperta dall'appellante, priva di corrispondenti sugli altri piani.
Proprio dal fatto che tale apertura sia unica e isolata nasce la lesione al decoro architettonico accertata in primo grado. L'ulteriore luce crea un effetto di disordine, alterando la simmetria dell'edificio. Si tratta di valutazioni di carattere oggettivo, non afferenti a una valutazione personale e soggettiva, ma derivanti da un'ordinaria osservazione dello stato dei luoghi e dalla comparazione degli stessi luoghi prima dei lavori svolti dall'appellante.
A nulla vale l'obiezione formulata dall'appellante per cui le altre luci non sarebbero su una linea verticale e sarebbero di diverse forme e dimensioni: in primo luogo, perché quelle luci, a quanto risulta in atti, non sono mai state contestate e possono quindi dirsi accettate dal resto del condominio, anche se la facciata fosse stata in origine cieca;
in secondo luogo, poiché, seppur con alcune differenze fra loro, presentano comunque una loro omogeneità e coerenza. Così non
è, invece, per la luce aperta da la quale, come detto si pone in una posizione Pt_1
assolutamente isolata e atipica rispetto alle luci circostanti.
Si consideri, inoltre, che sul punto il CTU ha espresso un motivato parere personale nel
9 momento in cui ha concluso per l'assenza di pregiudizio di danno architettonico al prospetto, come emerge chiaramente dalla lettura di pag. 20 della relazione depositata. Al contrario lo stesso tecnico afferma nella medesima pagina che oggettivamente è fuor di dubbio che
[riferendosi alla realizzazione dell'apertura oggetto di contenzioso] aggrava ulteriormente la composizione architettonica.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado, nel discostarsi dalla CTU, ha valutato l'apporto oggettivo che l'apertura della nuova luce realizzata da ha determinato sul Pt_1
decoro architettonico della facciata del , come rilevato anche dal consulente, non CP_1
essendo chiamato a giudicare sulla correttezza delle aperture realizzate in precedenza.
Proprio la modifica dei prospetti dell'immobile rende necessario che la realizzazione dell'opera si inserisca in una procedura che non possa essere rimessa alla discrezionalità del singolo condomino (e quindi del singolo professionista, come avverrebbe in caso di intervento realizzabile con ), come evidenziato anche dal consulente tecnico e ribadito dal giudice Pt_3
di primo grado quando ha osservato che “ragionare in senso contrario e legittimare questo intervento, vorrebbe dire consentire indistintamente a qualunque condomino di apportare modifiche alla facciata comune, a propria discrezione. In tal modo ogni condomino potrebbe sentirsi legittimato ad aprire una luce e/o una finestra in qualsiasi parte dell'edificio, violando la simmetria esistente e il decoro proprio di ogni struttura”.
Infine, alcuna rilevanza ha l'affermazione di parte appellante che “per chiedere la rimozione dell'opera che alteri il decoro dell'edificio, sarebbe necessario che questa si traduca in un pregiudizio economico rilevante, sotto il profilo della diminuzione di valore dell'intero fabbricato e di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono”, dal momento che la stessa non trova alcuna copertura normativa né risulta contenuta in precedenti giurisprudenziali.
Inoltre, ben si intuisce quale danno economico possa essere cagionato alla facciata nel caso in cui si aprisse a una proliferazione incontrollata di luci, assolutamente sregolate e prive di una logica, tali da rendere la facciata senza alcuna omogeneità e quindi gravemente deturpata, come si ammetterebbe in caso di mancato ripristino della luce aperta dall'appellante.
Valendo queste ragioni da sole a fondare le domande del e quindi a rigettare CP_1
l'appello, come esposto sopra, gli ulteriori motivi d'appello risultano assorbiti.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
10 Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è indeterminato minimo, attesa la modestia dei futuri interventi necessari per il ripristino.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4433/2022 del
Tribunale di Torino, pubblicata in data 16/11/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 01.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 113/2023 promossa da
, C.F: rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Rossella LAVIOLA (PEC: e dall'Avv. Email_1
OS DI (PEC: ed elettivamente Email_2
domiciliato presso lo studio della prima, in Torino, Via Valfrè n° 4
APPELLANTE
Contro
C.F. , corrente in Torino Via Beaumont n. 22, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dell'Avv. Stefania Bargetto,
(PEC: , elettivamente domiciliato in Chieri, Email_3
Piazza Duomo 3/d
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4433/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 16/11/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In caso di accoglimento dell'istanza di produzione dell'ordinanza n. 92/24 emessa dal
[...]
CP_2
[...]
Voglia l'Ill. ma Corte D'Appello di Torino,
[...]
- autorizzare l'odierno attore Sig. alla produzione del ricorso presentato al Parte_1
TAR avverso la predetta ordinanza;
in riforma della sentenza n. 4433/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino e pubblicata in data
16 novembre 2022, notificata a mezzo pec in data 16 dicembre 2022,
- accertare e dichiarare la legittimità dell'opera realizzata dal Sig. , l'apertura di Parte_1
una luce sul muro comune della facciata laterale prospicente il CP_1 Parte_2
e conseguentemente
- respingere la richiesta di ripristino della facciata nella situazione originaria.
IN OGNI CASO
condannare il , in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_3
al pagamento delle spese tutte di lite, comprensivo delle spese di c.t.u. e c.t.p. di entrambi i gradi di giudizio.
Si richiamano le produzioni documentali in atti.
Per la parte appellata:
In via preliminare/pregiudiziale
Dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante sub nn.ri 3) 4) e 5) per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta 17/05/2023;
In via istruttoria
2 Autorizzare la produzione in giudizio dell'ordinanza n. 92/2024 emessa in data 3 maggio 2024 dal servizio Vigilanza Edilizia ed Agibilità del , essendo da un lato evidente Controparte_2 la sua rilevanza nel presente giudizio, dall'altro essendosi il documento formato successivamente allo svolgimento della prima udienza (07/06/2023).
Nel merito
Respingere in quanto infondato l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari anche di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Previo avviamento della procedura di mediazione, conclusasi negativamente dopo due rinvii, con atto di citazione notificato in data 13 gennaio 2020 il conveniva in Controparte_1
giudizio il Sig. , al fine di accertare e dichiarare che l'apertura della finestra Parte_1
operata dal Dott. sulla facciata esterna del , nella parte prospiciente Parte_1 CP_1
lo stabile di ed in corrispondenza dell'alloggio di sua proprietà, alterava il Parte_2
decoro architettonico dell'edificio e/o poteva recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, con conseguente condanna del convenuto al ripristino della facciata originaria.
Si costituiva in giudizio il Sig. , contestando in toto le richieste avversarie e Parte_1
formulando istanza di CTU tecnica volta ad accertare il rispetto del decoro architettonico e della stabilità dell'edificio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, cpc ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione.
Con sentenza n. 4433/2022 il Tribunale di Torino accoglieva in toto la domanda attorea e conseguentemente dichiarava tenuto e condannava il convenuto a ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo l'apertura, con refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello insistendo per la declaratoria Parte_1
di legittimità della luce aperta sul muro comune della facciata laterale prospiciente il e per il relativo rigetto della richiesta di ripristino della facciata Controparte_4
nella situazione originaria.
3 Il si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata CP_1
l'inammissibilità dei documenti 3), 4), 5) prodotti in tale Sede dall'appellante, in quanto tardivi, nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato e in via istruttoria subordinata l'ammissione di un capo di prova per testi, con vittoria di spese e onorari del grado.
All'udienza del 09.04.25 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e con successiva ordinanza la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di ripristino del ritenendola fondata, CP_1 in quanto l'apertura della luce da parte del Sig. ulla parete esterna dello stabile ha alterato Pt_1 le linee e le simmetrie dell'edificio.
Tale giudizio prescinde dalle risultanze della CTU, dalla quale è emersa la sanabilità dell'opera mediante la presentazione in Comune di una SCIA in sanatoria e la carenza di pregiudizio in termini di sicurezza e resistenza statico strutturale, nonché di decoro architettonico, trattandosi di prospetto laterale.
Afferma il giudice di prime cure che l'alterazione del decoro architettonico si ha tutte le volte in cui vi è un intervento che ne modifichi l'aspetto complessivo o lo renda nell'insieme disarmonico, anche se non deturpante e limitato a singoli elementi o punti del fabbricato. Nel caso in oggetto, non vi erano stati precedenti interventi modificativi dell'aspetto della facciata e la nuova finestra realizzata dal convenuto, posta a lato rispetto alla fila verticale di quelle già preesistenti, si è posta in modo evidente in disarmonia rispetto ad esse.
Principale limite all'esecuzione di opere sulla facciata condominiale, ha precisato inoltre il
Tribunale, è sancito dal regolamento di condominio, il quale all'art. 6 recita testualmente: “E' vietato apportare varianti all'immobile, sia verso l'interno del cortile sia verso la via, che possano alterare la simmetria dell'edificio. Per ogni altra variante si dovrà richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministratore del Condominio.”
Nel caso in esame, il convenuto ha realizzato una modifica (apertura luce) sulla facciata condominiale senza alcuna preventiva autorizzazione, violando quanto disposto dal regolamento.
4 Il giudice di primo grado ha segnalato al riguardo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, del 12.01.2022), che, pronunciandosi su un caso analogo, è giunto a qualificare l'apertura di una finestra o luce come una innovazione
(modificazione che altera l'entità sostanziale del bene comune o ne muta la destinazione originaria) e, in quanto tale, ne ha dichiarato illegittima l'apertura in mancanza di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.
Ritenute alterate, nel caso di specie, la simmetria e le linee architettoniche della facciata, l'opera
è stata considerata illegittima, anche in virtù del precedente che un giudizio di ammissibilità avrebbe rappresentato, consentendo indistintamente a qualunque condomino di apportare modifiche alla facciata comune, a propria discrezione.
In ogni caso, a prescindere dal decoro architettonico e dalle simmetrie, il Sig. prima di Pt_1 eseguire qualsiasi intervento sulla cosa comune avrebbe dovuto, come previsto dall'art. 6 del regolamento, richiedere ed ottenere la previa autorizzazione dell'Amministratore o dell'assemblea.
Ne è derivata la condanna del convenuto alla rimozione dell'apertura e al ripristino della facciata laterale dello stabile, con refusione delle spese di lite e di CTU.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, mediante l'accertamento della legittimità dell'opera realizzata dal e il conseguente rigetto della richiesta di CP_1 Parte_1
ripristino della facciata nella situazione originaria, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Primo motivo
L'appellante deduce in primo luogo che il Tribunale abbia errato nel valutare la consulenza tecnica d'ufficio e abbia espresso una motivazione carente in punto lesione del decoro architettonico, dettata da un apprezzamento puramente personale.
Il giudice di prime cure avrebbe infatti fondato tale convincimento sul mero esame della documentazione fotografica in atti, discostandosi dal parere tecnico fornito dal C.T.U., senza fornire idonea argomentazione logico-giuridica. Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre inevitabilmente viziato laddove afferma che nessuna opera antecedente aveva violato il limite del rispetto del decoro architettonico.
Ciò a dispetto di quanto delineato nell'elaborato peritale d'ufficio, che avrebbe invece tenuto
5 conto, in concreto, del già evidente stato di “disordine” della facciata laterale in oggetto, a causa delle diverse dimensioni delle luci e delle diverse tipologie di serramenti utilizzati. Tale facciata laterale sarebbe stata, presumibilmente, in origine completamente cieca, come risultante dalle planimetrie allegate agli atti di acquisto.
In ogni caso, per chiedere la rimozione dell'opera che alteri il decoro dell'edificio, sarebbe necessario che questa si traduca in un pregiudizio economico rilevante, sotto il profilo della diminuzione di valore dell'intero fabbricato e di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta l'errata e contraddittoria valutazione in merito alla legittimità dell'opera realizzata in assenza di autorizzazione condominiale.
Il giudice di prime cure avrebbe in particolare erroneamente richiamato un precedente giurisprudenziale in materia di diritto amministrativo (sentenza del Consiglio di Stato n. VI,
12/01/2022, ud. 09/12/2021, dep. 12/01/2022, n.219), il quale presupporrebbe il carattere di
“innovazione”, e non di semplice modifica ai sensi dell'art. 1102 c.c., dell'apertura in questione, per cui l'assemblea sarebbe chiamata a manifestare il proprio consenso.
Richiamando l'art. 6 del regolamento di condominio, inoltre, il Tribunale giunge ad affermare la necessità dell'autorizzazione assembleare per ogni eventuale opera, limitandosi ad esaminare il regolamento in maniera superficiale, senza effettuare le dovute valutazioni in merito alla natura contrattuale (convenzionale) o assembleare (maggioritaria) del regolamento medesimo.
Terzo motivo
La pronuncia di primo grado viene altresì censurata per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice dichiarato l'illegittimità dell'opera sulla base del regolamento di condominio, travalicando i limiti della domanda, nonché per violazione dell'art. 115 c.p.c., per aver il giudice posto a fondamento della decisione un documento non prodotto in atti dalle parti.
Il Tribunale avrebbe infatti posto a fondamento della propria decisione il regolamento di condominio, non prodotto in atti dalle parti ma allegato alla C.T.U. dal consulente tecnico, come disposto dal giudice con ordinanza di remissione della causa in istruttoria del 27 settembre
2022, violando così l'art. 115 c.p.c. e l'art. 112 c.p.c. Il vizio di ultrapetizione risiederebbe nel trascendere la stessa domanda attorea formulata in primo grado dal Condominio, ovvero l'accertamento dell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio e/o dell'eventuale pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, con conseguente condanna al ripristino della facciata originaria. Né sarebbe mai stata pretesa da parte attrice la necessità, sempre menzionata
6 nell'art. 6 del regolamento, di un'apposita delibera assembleare o autorizzazione scritta dell'amministratore, onde poter modificare la facciata condominiale.
Quarto motivo
L'appellante lamenta infine l'errata valutazione della legittimità dell'opera in relazione al titolo amministrativo autorizzativo.
La sentenza impugnata avrebbe in particolare ritenuto che l'apertura di una luce sulla facciata condominiale, senza la preventiva autorizzazione dell'amministratore e/o dell'assemblea condominiale, sia illegittima anche sotto il profilo della regolarità edilizia dell'opera, che richiederebbe detta autorizzazione ai fini del rilascio di un titolo urbanistico idoneo all'esecuzione dell'intervento.
Osserva al riguardo l'appellante che il , con nota del 18.2.2022 del Dirigente Controparte_2
del Servizio Vigilanza Edilizia, avrebbe considerato il presunto abuso in questione sanato per effetto della presentazione della c.i.l.a. in sanatoria 19.11.2017 e del pagamento della relativa sanzione pecuniaria di euro 1.000,00. Tale determinazione non sarebbe mai stata impugnata dal appellato, ragion per cui, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato E della legge 2248/1865, CP_1
sarebbe esclusa la possibilità di una disapplicazione incidentale della medesima da parte dell' , la quale dovrebbe limitarsi ad accertarne l'esistenza, senza possibilità di CP_5
disapplicarne gli effetti nei rapporti tra le parti.
Non trattandosi inoltre di 'innovazione' in senso tecnico, da cui possa derivare un'alterazione del decoro architettonico del fabbricato, ma di semplice modifica volta a rendere più agevole il godimento dell'unità immobiliare di proprietà del singolo condomino, la c.i.l.a. presentata non richiederebbe in ogni caso il consenso dell'amministratore o dell'assemblea condominiale.
3) La difesa del Controparte_1
Parte appellata premette ed evidenzia l'opposizione all'opera espressa dall'assemblea condominiale, la quale dichiaratasi contraria sia per questioni estetiche sia per questioni statiche all'apertura della finestra operata dal sig. avrebbe conferito mandato all'amministratore Pt_1
di intraprendere le opportune azioni legali. A tal fine si sarebbe tenuta nel giugno 2018 la procedura di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione del Foro di Torino, conclusasi negativamente.
Sempre su segnalazione dell'amministratore condominiale, la Controparte_6
, avrebbe avviato il procedimento amministrativo nei confronti del
[...] responsabile dell'illecito, conclusosi con deposito di una CILA per “lavori in corso di
7 esecuzione”.
Eccepita l'inammissibilità per tardività delle produzioni documentali 3, 4 e 5 di parte appellante, il aderisce quindi al giudizio di asimmetria e disarmonia espresso in CP_1 primo grado sull'apertura de quo, che avrebbe compromesso con evidenza il decoro architettonico dello stabile. Parimenti condivisibile sarebbe la valenza di “pericoloso precedente” che il mantenimento di tale opera rivestirebbe.
La documentazione prodotta in tale Sede dall'appellate, atta a dimostrare una pregressa compromissione del decoro dell'edificio a causa di precedenti interventi, oltre ad essere tardiva e pertanto inammissibile, sarebbe irrilevante in quanto nessuno di questi avrebbe in ogni caso alterato le linee e le simmetrie dell'edificio.
Quanto all'asserita violazione degli artt. 112 e 115 cpc per avere il giudice posto a fondamento della decisione il regolamento di condominio non prodotto in atti dalle parti, l'appellato precisa che detto regolamento sarebbe stato fornito al CTU dal proprio Consulente tecnico, il quale, infatti, nelle proprie osservazioni nulla ha obiettato in merito al suo utilizzo da parte del CTU.
Ciò posto, il petitum della domanda risulterebbe comunque immutato.
Il Condominio afferma inoltre l'inidoneità dello strumento urbanistico della a sanare Pt_3
l'abuso edilizio in questione, che avrebbe richiesto, invece, la presentazione di una SCIA: il professionista incaricato dal sig. geom. avrebbe al riguardo riportato una Pt_1 CP_7 dichiarazione non conforme al vero, ovvero che l'intervento eseguito costituiva risanamento conservativo di una luce, anziché ristrutturazione edilizia per l'apertura ex novo di una luce.
La sentenza impugnata dovrebbe pertanto essere integralmente confermata, in quanto realizzerebbe una forma di giustizia sostanziale, atta a preservare la facciata comune dell'edificio da indistinte modifiche discrezionali, prive di pregio estetico.
4) I motivi della decisione
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado formulando motivi d'appello circa tre questioni sostanziali: l'effettiva alterazione del decoro architettonico dell'edificio; l'irregolarità della pratica amministrativa giustificante i lavori;
la violazione del regolamento condominiale.
Tutti questi tre punti sono stati posti dal giudice di prime cure a fondamento dell'accoglimento delle domande attoree. Pertanto, il rigetto di anche solo un motivo d'appello comporta il rigetto integrale dello stesso, in quanto basterebbe anche solo una ragione delle suddette per accogliere le domande del , con assorbimento degli ulteriori motivi. CP_1
4.1. Data l'infondatezza del primo motivo di appello fra quelli sopracitati, gli altri due
8 risultano assorbiti e l'appello va integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia espresso una motivazione carente in punto lesione del decoro architettonico, dettata da un apprezzamento puramente personale, che si discostava dal parere tecnico fornito dal consulente tecnico d'ufficio. Il provvedimento impugnato sarebbe, inoltre, inevitabilmente viziato laddove afferma che nessuna opera antecedente aveva violato il limite del rispetto del decoro architettonico. Ciò a dispetto di quanto delineato nell'elaborato peritale d'ufficio, che avrebbe invece tenuto conto, in concreto, del già evidente stato di
“disordine” della facciata laterale in oggetto, a causa delle diverse dimensioni delle luci e delle diverse tipologie di serramenti utilizzati. Tale facciata laterale sarebbe stata, presumibilmente, in origine completamente cieca, come risultante dalle planimetrie allegate agli atti di acquisto.
In ogni caso, afferma l'appellante, per chiedere la rimozione dell'opera che alteri il decoro dell'edificio, sarebbe necessario che questa si traduca in un pregiudizio economico rilevante, sotto il profilo della diminuzione di valore dell'intero fabbricato e di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono.
Si tratta di ragioni infondate, per i motivi che seguono.
In primo luogo, occorre constatare, come già fatto dalla Giudice di prime cure, che la facciata, allo stato attuale, presenta una linea verticale, posta all'incirca a metà della facciata, con quattro luci, una per piano;
al terzo piano, oltre all'apertura allineata con le altre, si colloca l'ulteriore luce aperta dall'appellante, priva di corrispondenti sugli altri piani.
Proprio dal fatto che tale apertura sia unica e isolata nasce la lesione al decoro architettonico accertata in primo grado. L'ulteriore luce crea un effetto di disordine, alterando la simmetria dell'edificio. Si tratta di valutazioni di carattere oggettivo, non afferenti a una valutazione personale e soggettiva, ma derivanti da un'ordinaria osservazione dello stato dei luoghi e dalla comparazione degli stessi luoghi prima dei lavori svolti dall'appellante.
A nulla vale l'obiezione formulata dall'appellante per cui le altre luci non sarebbero su una linea verticale e sarebbero di diverse forme e dimensioni: in primo luogo, perché quelle luci, a quanto risulta in atti, non sono mai state contestate e possono quindi dirsi accettate dal resto del condominio, anche se la facciata fosse stata in origine cieca;
in secondo luogo, poiché, seppur con alcune differenze fra loro, presentano comunque una loro omogeneità e coerenza. Così non
è, invece, per la luce aperta da la quale, come detto si pone in una posizione Pt_1
assolutamente isolata e atipica rispetto alle luci circostanti.
Si consideri, inoltre, che sul punto il CTU ha espresso un motivato parere personale nel
9 momento in cui ha concluso per l'assenza di pregiudizio di danno architettonico al prospetto, come emerge chiaramente dalla lettura di pag. 20 della relazione depositata. Al contrario lo stesso tecnico afferma nella medesima pagina che oggettivamente è fuor di dubbio che
[riferendosi alla realizzazione dell'apertura oggetto di contenzioso] aggrava ulteriormente la composizione architettonica.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado, nel discostarsi dalla CTU, ha valutato l'apporto oggettivo che l'apertura della nuova luce realizzata da ha determinato sul Pt_1
decoro architettonico della facciata del , come rilevato anche dal consulente, non CP_1
essendo chiamato a giudicare sulla correttezza delle aperture realizzate in precedenza.
Proprio la modifica dei prospetti dell'immobile rende necessario che la realizzazione dell'opera si inserisca in una procedura che non possa essere rimessa alla discrezionalità del singolo condomino (e quindi del singolo professionista, come avverrebbe in caso di intervento realizzabile con ), come evidenziato anche dal consulente tecnico e ribadito dal giudice Pt_3
di primo grado quando ha osservato che “ragionare in senso contrario e legittimare questo intervento, vorrebbe dire consentire indistintamente a qualunque condomino di apportare modifiche alla facciata comune, a propria discrezione. In tal modo ogni condomino potrebbe sentirsi legittimato ad aprire una luce e/o una finestra in qualsiasi parte dell'edificio, violando la simmetria esistente e il decoro proprio di ogni struttura”.
Infine, alcuna rilevanza ha l'affermazione di parte appellante che “per chiedere la rimozione dell'opera che alteri il decoro dell'edificio, sarebbe necessario che questa si traduca in un pregiudizio economico rilevante, sotto il profilo della diminuzione di valore dell'intero fabbricato e di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono”, dal momento che la stessa non trova alcuna copertura normativa né risulta contenuta in precedenti giurisprudenziali.
Inoltre, ben si intuisce quale danno economico possa essere cagionato alla facciata nel caso in cui si aprisse a una proliferazione incontrollata di luci, assolutamente sregolate e prive di una logica, tali da rendere la facciata senza alcuna omogeneità e quindi gravemente deturpata, come si ammetterebbe in caso di mancato ripristino della luce aperta dall'appellante.
Valendo queste ragioni da sole a fondare le domande del e quindi a rigettare CP_1
l'appello, come esposto sopra, gli ulteriori motivi d'appello risultano assorbiti.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
10 Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è indeterminato minimo, attesa la modestia dei futuri interventi necessari per il ripristino.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4433/2022 del
Tribunale di Torino, pubblicata in data 16/11/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 01.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
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