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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2232/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CRO GAETANO ALESSANDRO e dell'avv. Pt_1
NA VA, elettivamente domiciliato in VIA C. FREGUGLIA, 10 20122 MILANO contro con il patrocinio dell'avv. GILIBERTO ANDREA, elettivamente domiciliato Controparte_1 in VICOLO PACE, 14 CHIARI
Oggetto: inquadramento superiore
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 21-2-
25, ha convenuto in giudizio la per sentir accertare il proprio diritto Pt_1 Controparte_1 all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. commercio dal 2-3-19 al 4-10-23, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo lordo di € 6.359,10 a titolo di differenze derivanti dal corretto inquadramento.
Premesso di essere stato assunto dalla convenuta con decorrenza dal 2-3-19, con mansioni di aiuto cuoco di ristorante ed inquadramento nel 5° livello de c.c.n.l. turismo-Federalberghi,
Fiata, Confcommercio, il ricorrente ha esposto di aver svolto in realta' le mansioni di cuoco.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
pagina 1 di 7 Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.Il ricorrente, inquadrato nel 5° livello del c.c.n.l. turismo Confcommercio – pubblici esercizi, sostiene di aver svolto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni corrispondenti al superiore livello 4°.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione ormai costante “nel procedimento logico - giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato non puo' prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi poste tra loro in logica successione, e cioe' dell'accertamento di fatto dell'attivita' lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle due indagini”.
A fondamento della pretesa di un superiore inquadramento il lavoratore deve quindi allegare e provare non solo le mansioni effettivamente svolte, ma anche la disposizione contrattuale invocata, la non corrispondenza delle mansioni svolte all'inquadramento contrattuale riconosciuto e la corrispondenza all'inquadramento contrattuale richiesto.
Nel caso di specie il ricorso allega che il ricorrente ha svolto attivita' di cuoco, essendo
“l'unico a cucinare piatti caldi e si occupava della preparazione di antipasti, primi, tempura e dolci … si occupava altresì di scongelare il pesce, di tagliarlo e cuocerlo, di pulire i gamberi, di preparare le marinature e le salse …preparava quindi in completa autonomia tutti i piatti e a titolo esemplificativo se ne menzionano alcuni: Teppan Giardiniera, Teppan Orata, Wagyu, zuppa Miso, ed altri ancora…”. Per_1
La societa' convenuta sostiene invece: “In particolare, nella fase pomeridiana precedente il servizio, il sig. era addetto alla marinatura del carbonaro d'Alaska in una salsa di miso e Pt_1 arancia e alla pulizia dei crostacei;
solo talvolta gli era richiesto di provvedere alla cottura e al taglio della pasta harumaki.
22 Durante il servizio, invece, il sig. era posto agli ordini di un capo partita ed era Pt_1 normalmente addetto alla cottura, tramite Fry Top o pentola, di carne wagyu o pesce precedentemente sfilettato dal sushiman. Trattasi di cottura “alla piastra” della durata di pochi pagina 2 di 7 minuti che si colloca dopo la fase di preparazione e prima di quella di definizione del piatto, entrambe svolte dai cuochi e non dagli aiuto cuochi.
23 In tutti i casi, il sig. svolgeva le proprie mansioni di supporto ai cuochi sempre su Pt_1 indicazioni del proprio responsabile e senza alcuna autonomia”.
2. L'istruttoria svolta ha sostanzialmente confermato le allegazioni del ricorrente.
Il teste R.P. , indicato dal ricorrente, ha Testimone_1 dichiarato: “Dal 2016 a novembre 2022 ho lavorato per la convenuta.
Ho promosso una vertenza nei confronti della convenuta, conclusasi con una sentenza.
Lavoravo come cuoco. Lavoravo dalle 15 alle 24 per sei giorni, con un giorno di riposo di collocazione variabile.
Conosco il ricorrente;
per un certo periodo abbiamo lavorato insieme.
Il ricorrente preparava i secondi piatti e a volte aiutava noi cuochi per fare i primi.
Il ricorrente si occupava dell'intera preparazione dei secondi piatti, dall'inizio alla fine della preparazione.
Faceva tutto lui da solo;
gli veniva detto solo quanti piatti preparare, a seconda della clientela che c'era. Il ricorrente preparava, pesce, carne, gamberi, verdure.
Il ricorrente quando arrivava preparava il cibo, lo puliva, lo tagliava a pezzi, lo marinava e qualcosa metteva in forno. Quando arrivavano le comande, cuoceva il cibo, lo mandava allo chef che lo vedeva o lo controllava e poi lo mandava al cliente. Lo chef si chiamava
[...]
. Per_2
Il teste , indicato dal ricorrente, ha riferito: “Dal 2001 a dicembre 2024 ho Testimone_2 lavorato per la convenuta. Lavoravo dalle 18 alla chiusura. Il rapporto e' cessato con un licenziamento.
Ho impugnato il licenziamento e ho promosso una vertenza nei confronti della convenuta, conclusasi con un accordo.
Sono entrato come lavabicchieri e poi, negli ultimi due mesi, facevo il lavapiatti.
Ho conosciuto il ricorrente, che lavorava in cucina.
Il ricorrente si occupava della preparazione della carne, del pesce, antipasti, di quello che si doveva fare in cucina. Aveva il suo tavolo.
Io non lavoravo in cucina, ma davanti alla mia postazione c'era una finestra che divideva dalla cucina. pagina 3 di 7 Nella cucina c'erano tre tavoli e io li vedevo dalla finestra.
La cucina non era grande: sara' stata grande come questa stanza.
In cucina lavoravano i soggetti indicati al punto 7 della memoria, di cui mi viene data lettura.
Il ricorrente aveva la sua postazione e lavorava da solo. Arrivava l'ordine in cucina e ognuno aveva le sue mansioni.
Posso dire che il era ai dolci, a un altro tavolo. Poi c'era chi faceva le fritture. Per_3
La divisione del lavoro dipendeva dai piatti.
Il ricorrente tagliava la carne e la metteva a cucinare con la verdure;
se non c'era il personale, faceva anche le fritture”.
Da tali deposizioni si ricava che il ricorrente si occupava in autonomia dell'intera preparazione dei secondi piatti: dalla fase preliminare di marinatura e taglio, alla cottura e alla predisposizione del piatto.
Cio' e' stato confermato anche dal teste , indicato dalla Testimone_3 convenuta, che ha dichiarato: “Dal 2008 lavoro per la convenuta. Ho iniziato come lavapiatti, dopo un anno sono entrato in cucina come aiuto cuoco e circa dal 2017 sono diventato responsabile di cucina.
Lavoro dalla 15 alle 23 con pausa dalle 18 alle 19.
Il ricorrente era alla postazione dei secondi piatti: faceva la preparazione.
Il pesce arriva pulito e il ricorrente, quando arrivava, tagliava il pesce e la carne e puliva e tagliava la verdura. Metteva inoltre il cibo a marinare. Lavoriamo insieme da tanto tempo e lui sapeva cosa fare.
Quando arrivavano le comande, io dicevo cosa doveva essere preparato e il ricorrente lo cuoceva e lo preparava.
Poi dava il piatto a me, io lo controllavo, aggiungevo le salse e poi il piatto veniva dato ai camerieri”.
Tale deposizione risulta particolarmente significativa, in quanto il teste era il superiore del ricorrente e viene indicato nella memoria di costituzione quale responsabile di cucina, collocato gerarchicamente al di sotto solo di responsabile cuoco della Persona_4 cucina calda.
pagina 4 di 7 Le deposizioni esaminate non possono ritenersi disattese dalle dichiarazioni del teste
[...] indicato dalla convenuta, che ha riferito: “Dal 2018 lavoro alle dipendenze della Tes_4 convenuta.
Sono il direttore generale da due mesi;
prima ero responsabile operativo e dell'ufficio acquisti.
Ero presente nel ristorante circa dall'orario di pranzo fino alle 22,30/23, tutti i giorni, con riposo la domenica.
Mi occupo della cucina nel senso che mi occupo dell'organizzazione del servizio, cioe' di verificare il rispetto dele procedure del ristorante.
L'organizzazione del lavoro della cucina era affidata al responsabile della cucina, Tes_3
e .: il primo organizza le preparazioni, prepara le salse e controlla
[...] Persona_5 che le preparazioni siano fatte in maniera corretta e durante il servizio gestisce la presa della comanda e si occupa di impartire gli ordine agli aiuto cuochi per la preparazione dei piatti;
il secondo gestisce i turni, verifica il sistema HCCP ed e' responsabile della sicurezza,
Controlla inoltre che non manchi nulla in magazzino.
Entrambe queste figure erano subordinate a me.
Il ricorrente si occupava dello scongelamento dei gamberi e dello scongelamento, taglio e marinatura di uno dei pesci che viene utilizzato nel ristorante: il carbonaro d'Alaska. Il pesce e' surgelato gia' pulito.
Gli altri pesci, freschi, vengono trattati dalla brigata del sushi bar.
Quella che ho descritto era l'attivita' principale del ricorrente: sicuramente nell'arco degli anni si e' occupato anche di altre attivita', secondo le indicazioni dei responsabili di cucina.
Quando iniziava il servizio serale, il ricorrente di occupava della cottura della carne giapponese, che' gia' porzionata, e sovente anche della preparazione di un antipasto che si chiama Millefoglie di tonno, che e' un antipasto freddo a base di tonno e pasta urumaki.
Il piatto con il carbonaro di Alaska viene in parte precotto e poi finito di cuocere in salamandra: di entrambe le operazioni si occupa lo chef . Per_2
A.D.R. Addetti a secondi piatti erano Persona_6
e ”. Persona_7
Appare evidente che, per il ruolo assegnatogli, il teste on aveva una conoscenza Tes_4 approfondita e dettagliata delle dinamiche della cucina.
Del resto lo stesso teste ha indicato come il soggetto che realmente si occupava Tes_3 dell'organizzazione del lavoro e delle attivita' di cucina.
pagina 5 di 7 3. Al 5° livello , riconosciuto al ricorrente, appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” e nei profili esemplificativi rientrano figure quali: “allestitore di catering , “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”, “operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature”.
Appartengono invece al 4° livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico- pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”
Nei profili esemplificativi del 4° livello rientrano, tra le altre, figure quali “cuoco capo partita”, cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina, “gastronomo”,
“capo gruppo mensa”, “gelatiere”, “pizzaiolo”.
Le mansioni svolte dal ricorrente erano sicuramente connotate da autonomia esecutiva e richiedevano conoscenze specialistiche: infatti il ricorrente non si limitava a supportare altri cuochi, ma assicurava l'intera preparazione dei secondi piatti.
Del resto la stessa convenuta da' atto che il ricorrente aveva gia' lavorato alle sue dipendenze dal 2009 al 2014.
Il ricorrente ha quindi diritto alla corresponsione delle differenze di retribuzione derivanti dal superiore inquadramento: tali differenze ammontano a complessivi € 6.359,10, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
La convenuta ha contestato solo genericamente i conteggi analitici allegati ricorso.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi dal 2-3-19; condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di €
6.359,10, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
2.000,00; fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 02/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2232/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CRO GAETANO ALESSANDRO e dell'avv. Pt_1
NA VA, elettivamente domiciliato in VIA C. FREGUGLIA, 10 20122 MILANO contro con il patrocinio dell'avv. GILIBERTO ANDREA, elettivamente domiciliato Controparte_1 in VICOLO PACE, 14 CHIARI
Oggetto: inquadramento superiore
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 21-2-
25, ha convenuto in giudizio la per sentir accertare il proprio diritto Pt_1 Controparte_1 all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. commercio dal 2-3-19 al 4-10-23, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo lordo di € 6.359,10 a titolo di differenze derivanti dal corretto inquadramento.
Premesso di essere stato assunto dalla convenuta con decorrenza dal 2-3-19, con mansioni di aiuto cuoco di ristorante ed inquadramento nel 5° livello de c.c.n.l. turismo-Federalberghi,
Fiata, Confcommercio, il ricorrente ha esposto di aver svolto in realta' le mansioni di cuoco.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
pagina 1 di 7 Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.Il ricorrente, inquadrato nel 5° livello del c.c.n.l. turismo Confcommercio – pubblici esercizi, sostiene di aver svolto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni corrispondenti al superiore livello 4°.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione ormai costante “nel procedimento logico - giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato non puo' prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi poste tra loro in logica successione, e cioe' dell'accertamento di fatto dell'attivita' lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle due indagini”.
A fondamento della pretesa di un superiore inquadramento il lavoratore deve quindi allegare e provare non solo le mansioni effettivamente svolte, ma anche la disposizione contrattuale invocata, la non corrispondenza delle mansioni svolte all'inquadramento contrattuale riconosciuto e la corrispondenza all'inquadramento contrattuale richiesto.
Nel caso di specie il ricorso allega che il ricorrente ha svolto attivita' di cuoco, essendo
“l'unico a cucinare piatti caldi e si occupava della preparazione di antipasti, primi, tempura e dolci … si occupava altresì di scongelare il pesce, di tagliarlo e cuocerlo, di pulire i gamberi, di preparare le marinature e le salse …preparava quindi in completa autonomia tutti i piatti e a titolo esemplificativo se ne menzionano alcuni: Teppan Giardiniera, Teppan Orata, Wagyu, zuppa Miso, ed altri ancora…”. Per_1
La societa' convenuta sostiene invece: “In particolare, nella fase pomeridiana precedente il servizio, il sig. era addetto alla marinatura del carbonaro d'Alaska in una salsa di miso e Pt_1 arancia e alla pulizia dei crostacei;
solo talvolta gli era richiesto di provvedere alla cottura e al taglio della pasta harumaki.
22 Durante il servizio, invece, il sig. era posto agli ordini di un capo partita ed era Pt_1 normalmente addetto alla cottura, tramite Fry Top o pentola, di carne wagyu o pesce precedentemente sfilettato dal sushiman. Trattasi di cottura “alla piastra” della durata di pochi pagina 2 di 7 minuti che si colloca dopo la fase di preparazione e prima di quella di definizione del piatto, entrambe svolte dai cuochi e non dagli aiuto cuochi.
23 In tutti i casi, il sig. svolgeva le proprie mansioni di supporto ai cuochi sempre su Pt_1 indicazioni del proprio responsabile e senza alcuna autonomia”.
2. L'istruttoria svolta ha sostanzialmente confermato le allegazioni del ricorrente.
Il teste R.P. , indicato dal ricorrente, ha Testimone_1 dichiarato: “Dal 2016 a novembre 2022 ho lavorato per la convenuta.
Ho promosso una vertenza nei confronti della convenuta, conclusasi con una sentenza.
Lavoravo come cuoco. Lavoravo dalle 15 alle 24 per sei giorni, con un giorno di riposo di collocazione variabile.
Conosco il ricorrente;
per un certo periodo abbiamo lavorato insieme.
Il ricorrente preparava i secondi piatti e a volte aiutava noi cuochi per fare i primi.
Il ricorrente si occupava dell'intera preparazione dei secondi piatti, dall'inizio alla fine della preparazione.
Faceva tutto lui da solo;
gli veniva detto solo quanti piatti preparare, a seconda della clientela che c'era. Il ricorrente preparava, pesce, carne, gamberi, verdure.
Il ricorrente quando arrivava preparava il cibo, lo puliva, lo tagliava a pezzi, lo marinava e qualcosa metteva in forno. Quando arrivavano le comande, cuoceva il cibo, lo mandava allo chef che lo vedeva o lo controllava e poi lo mandava al cliente. Lo chef si chiamava
[...]
. Per_2
Il teste , indicato dal ricorrente, ha riferito: “Dal 2001 a dicembre 2024 ho Testimone_2 lavorato per la convenuta. Lavoravo dalle 18 alla chiusura. Il rapporto e' cessato con un licenziamento.
Ho impugnato il licenziamento e ho promosso una vertenza nei confronti della convenuta, conclusasi con un accordo.
Sono entrato come lavabicchieri e poi, negli ultimi due mesi, facevo il lavapiatti.
Ho conosciuto il ricorrente, che lavorava in cucina.
Il ricorrente si occupava della preparazione della carne, del pesce, antipasti, di quello che si doveva fare in cucina. Aveva il suo tavolo.
Io non lavoravo in cucina, ma davanti alla mia postazione c'era una finestra che divideva dalla cucina. pagina 3 di 7 Nella cucina c'erano tre tavoli e io li vedevo dalla finestra.
La cucina non era grande: sara' stata grande come questa stanza.
In cucina lavoravano i soggetti indicati al punto 7 della memoria, di cui mi viene data lettura.
Il ricorrente aveva la sua postazione e lavorava da solo. Arrivava l'ordine in cucina e ognuno aveva le sue mansioni.
Posso dire che il era ai dolci, a un altro tavolo. Poi c'era chi faceva le fritture. Per_3
La divisione del lavoro dipendeva dai piatti.
Il ricorrente tagliava la carne e la metteva a cucinare con la verdure;
se non c'era il personale, faceva anche le fritture”.
Da tali deposizioni si ricava che il ricorrente si occupava in autonomia dell'intera preparazione dei secondi piatti: dalla fase preliminare di marinatura e taglio, alla cottura e alla predisposizione del piatto.
Cio' e' stato confermato anche dal teste , indicato dalla Testimone_3 convenuta, che ha dichiarato: “Dal 2008 lavoro per la convenuta. Ho iniziato come lavapiatti, dopo un anno sono entrato in cucina come aiuto cuoco e circa dal 2017 sono diventato responsabile di cucina.
Lavoro dalla 15 alle 23 con pausa dalle 18 alle 19.
Il ricorrente era alla postazione dei secondi piatti: faceva la preparazione.
Il pesce arriva pulito e il ricorrente, quando arrivava, tagliava il pesce e la carne e puliva e tagliava la verdura. Metteva inoltre il cibo a marinare. Lavoriamo insieme da tanto tempo e lui sapeva cosa fare.
Quando arrivavano le comande, io dicevo cosa doveva essere preparato e il ricorrente lo cuoceva e lo preparava.
Poi dava il piatto a me, io lo controllavo, aggiungevo le salse e poi il piatto veniva dato ai camerieri”.
Tale deposizione risulta particolarmente significativa, in quanto il teste era il superiore del ricorrente e viene indicato nella memoria di costituzione quale responsabile di cucina, collocato gerarchicamente al di sotto solo di responsabile cuoco della Persona_4 cucina calda.
pagina 4 di 7 Le deposizioni esaminate non possono ritenersi disattese dalle dichiarazioni del teste
[...] indicato dalla convenuta, che ha riferito: “Dal 2018 lavoro alle dipendenze della Tes_4 convenuta.
Sono il direttore generale da due mesi;
prima ero responsabile operativo e dell'ufficio acquisti.
Ero presente nel ristorante circa dall'orario di pranzo fino alle 22,30/23, tutti i giorni, con riposo la domenica.
Mi occupo della cucina nel senso che mi occupo dell'organizzazione del servizio, cioe' di verificare il rispetto dele procedure del ristorante.
L'organizzazione del lavoro della cucina era affidata al responsabile della cucina, Tes_3
e .: il primo organizza le preparazioni, prepara le salse e controlla
[...] Persona_5 che le preparazioni siano fatte in maniera corretta e durante il servizio gestisce la presa della comanda e si occupa di impartire gli ordine agli aiuto cuochi per la preparazione dei piatti;
il secondo gestisce i turni, verifica il sistema HCCP ed e' responsabile della sicurezza,
Controlla inoltre che non manchi nulla in magazzino.
Entrambe queste figure erano subordinate a me.
Il ricorrente si occupava dello scongelamento dei gamberi e dello scongelamento, taglio e marinatura di uno dei pesci che viene utilizzato nel ristorante: il carbonaro d'Alaska. Il pesce e' surgelato gia' pulito.
Gli altri pesci, freschi, vengono trattati dalla brigata del sushi bar.
Quella che ho descritto era l'attivita' principale del ricorrente: sicuramente nell'arco degli anni si e' occupato anche di altre attivita', secondo le indicazioni dei responsabili di cucina.
Quando iniziava il servizio serale, il ricorrente di occupava della cottura della carne giapponese, che' gia' porzionata, e sovente anche della preparazione di un antipasto che si chiama Millefoglie di tonno, che e' un antipasto freddo a base di tonno e pasta urumaki.
Il piatto con il carbonaro di Alaska viene in parte precotto e poi finito di cuocere in salamandra: di entrambe le operazioni si occupa lo chef . Per_2
A.D.R. Addetti a secondi piatti erano Persona_6
e ”. Persona_7
Appare evidente che, per il ruolo assegnatogli, il teste on aveva una conoscenza Tes_4 approfondita e dettagliata delle dinamiche della cucina.
Del resto lo stesso teste ha indicato come il soggetto che realmente si occupava Tes_3 dell'organizzazione del lavoro e delle attivita' di cucina.
pagina 5 di 7 3. Al 5° livello , riconosciuto al ricorrente, appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” e nei profili esemplificativi rientrano figure quali: “allestitore di catering , “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”, “operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature”.
Appartengono invece al 4° livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico- pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”
Nei profili esemplificativi del 4° livello rientrano, tra le altre, figure quali “cuoco capo partita”, cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina, “gastronomo”,
“capo gruppo mensa”, “gelatiere”, “pizzaiolo”.
Le mansioni svolte dal ricorrente erano sicuramente connotate da autonomia esecutiva e richiedevano conoscenze specialistiche: infatti il ricorrente non si limitava a supportare altri cuochi, ma assicurava l'intera preparazione dei secondi piatti.
Del resto la stessa convenuta da' atto che il ricorrente aveva gia' lavorato alle sue dipendenze dal 2009 al 2014.
Il ricorrente ha quindi diritto alla corresponsione delle differenze di retribuzione derivanti dal superiore inquadramento: tali differenze ammontano a complessivi € 6.359,10, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
La convenuta ha contestato solo genericamente i conteggi analitici allegati ricorso.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi dal 2-3-19; condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di €
6.359,10, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
2.000,00; fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 02/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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