Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 05 febbraio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento
R.G. n. 4664/2023, alle ore 11,35 è comparso l'Avv. Brianni Filippo per parte opposta che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione con il rigetto della tardiva opposizione e vinte le spese
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 05.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 4664/2023
TRA
on sede in Mascalucia (CT) via A. Moro n 17, (Rag. Soc. Parte_1
Catania n. REA CT-411135, cod. fisc. e P.IVA ), in persona del Pt_2 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cuscunà Luigi
Francesco elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania via Vincenzo
Giuffrida n°73, giusta procura in atti;
- OPPONENTE –
CONTRO
nato in [...], il [...], (C.F. Controparte_1
) titolare di “Infissi in Alluminio Chillemi Rodolfo”, corrente C.F._1 in Limina (ME), Via Passerotti n. 3 P.IVA , rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Brianni Filippo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in S. Teresa di Riva (Me), Via F. Crispi, n. 74, giusta procura in atti;
- OPPOSTO –
E NEI CONFRONTI DI
CP_2 CP_3
- INGIUNTO-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto privato.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 05 febbraio 2025, il procuratore della parte come da verbale discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1020/2023 emesso dal Tribunale di
Messina il 22.09.2023 nel proc. n. 2806/2023 R.G., notificato in data 22.09.2023 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_1 di € 56.671,89 più interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la realizzazione, la fornitura e la posa in opera di infissi in alluminio presso i cantieri di Tremestieri Etneo (CT) e di Valverde (CT), come da fatture n. 20/23 del 17.04.2023
e n. 36/2023 del 28.06.2023, entrambe emesse dall'impresa nei Controparte_1 Contro confronti della società . S S.r.l.
L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sulla non dovutezza delle somme ingiunte per l'asserita estraneità dell'opponente rispetto ai rapporti intercorsi tra la ditta e la ditta AGM S S.r.l. P_
Segnatamente, la riferiva che, con scrittura privata del 14 Parte_1 Contro novembre 2020, aveva concesso in appalto alla . i lavori per la CP_4 realizzazione di un complesso residenziale di n. 6 villette a schiera da edificare nel
Comune di Tremestieri Etneo (CT); che, tra i lavori commissionati all'appaltatore, vi era pure la realizzazione di infissi esterni ed interni;
che, in seguito all'esecuzione dei lavori, la società committente aveva provveduto al pagamento nei confronti dell'appaltatrice di quanto dovuto conformemente al contratto d'appalto.
Parte opponente, dunque, deduceva di non essere tenuta al pagamento del corrispettivo in favore ditta , non avendo quest'ultima, quale Parte_3 ditta fornitrice dell'appaltatore, alcuna azione diretta nei confronti del committente;
ciò, in assenza di un'ipotesi di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per quanto da questi dovuto ad eventuali fornitori di cui si sia servito per la realizzazione dell'opera appaltata.
Per tutto quanto sopra, la chiedeva, in via preliminare, che fosse Parte_1 revocato e/o reso privo di efficacia nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, che fosse accertato e dichiarato che nulla fosse dalla stessa dovuto alla ditta per nessun titolo o causale, con ogni altro provvedimento ritenuto Controparte_1 utile e necessario e il favore delle spese e dei compensi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, titolare di “Infissi in Alluminio Controparte_1
Chillemi Rodolfo” si costituiva e domandava, in via preliminare, che fosse rigettata l'istanza di revoca dell'esecutorietà; in via principale, che l'opposizione formulata da controparte fosse dichiarata inammissibile e improcedibile perché tardivamente proposta;
in via eventualmente subordinata, che fosse dichiarata infondata con conferma del decreto opposto e, in via ulteriormente gradata, che fossero comunque dichiarate dovute al deducente le somme oggetto del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 2041 c.c.; in tutti i casi, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.c. nella misura ritenuta equa e al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase del giudizio.
Contro Non si costituiva la . cui pure l'atto di citazione era stato notificato. CP_3
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia della cui pure l'atto di CP_2 CP_3 citazione è stato notificato, e non costituitasi in giudizio.
La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione spiegata dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1020/2023, reso dal Tribunale di Messina nel
[...] procedimento di R.G. n. 2806/2023 emesso su ricorso di , titolare di Controparte_1
“Infissi in Alluminio Chillemi Rodolfo”, con cui è stato ingiunto il pagamento in suo favore della complessiva somma pari a € 56.671,89, nonché interessi come in ricorso per decreto ingiuntivo decorrenti dalla data di maturazione al soddisfo e le spese relative alla presente procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti dalla ditta su incarico della subappaltatrice della P_ Parte_4 Parte_1
appaltatrice principale dei lavori commissionati.
[...]
In via assolutamente preliminare, va presa in esame l'eccezione di inammissibilità sollevata da , titolare di “Infissi in Alluminio Chillemi Rodolfo” per Controparte_1 essere stata l'opposizione proposta oltre il termine di quaranta giorni normativamente previsto.
Tale eccezione, infatti, appare fondata per le ragioni che seguiranno.
In punto di diritto, l'art. 641 c.p.c. stabilisce che nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo possa farsi opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si potrà procedere ad esecuzione forzata. Tale termine di quaranta giorni ha carattere perentorio e il suo decorso senza che venga proposta opposizione consente al decreto di acquistare efficacia esecutiva.
Ciò posto, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti emerge l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla per inosservanza Parte_1 del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c; in particolare, si rileva la tardività dell'opposizione essendo intercorsi più di quaranta giorni tra il 22.09.2023, data in cui è stata eseguita la notificazione del decreto ingiuntivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994 da parte di (data di notifica erroneamente individuata Controparte_1 dall'opponente nel 18.10.2023) e la data della notifica dell'atto di citazione in opposizione, avvenuta in data 18.11.2023, diversi giorni dopo la data del 02.11.2023 di scadenza del termine (v. all. 7 e 8 comparsa di costituzione).
Per quanto precede, l'opposizione proposta dalla dichiarata Controparte_5 inammissibile in quanto tardiva, rispetto al termine perentorio normativamente previsto, ai sensi dell'art. 641 c.p.c.; ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n.
1020/2023 emesso dal Tribunale di Messina il 22.09.2023 nel proc. n. 2806/2023 R.G.,
e notificato in pari data, che diventa definitivamente esecutivo nei confronti della stessa.
Solo per completezza, va altresì osservato come nessuna domanda sia stata spiegata Contro (né prospettata) in giudizio dalla parte opponente nei confronti della . CP_3 rimasta pure contumace.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Le spese del presente giudizio tra le parti costituite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e gravano sulla ed in favore del Controparte_6 P_
, titolare di “Infissi in Alluminio Chillemi Rodolfo”.
[...]
Non si provvede sulle spese per la contumace. Non sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1020/2023 emesso dal
Tribunale di Messina il 22.09.2023 nel proc. n. 2806/2023 R.G., e notificato in pari data, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti della stessa;
− Condanna la lla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore di , titolare di “Infissi in Alluminio Chillemi Controparte_1 Rodolfo”, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre Iva e cassa, se dovute, spese generali, come per legge;
− Nulla sulle spese per la contumace. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 05.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna