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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AP, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2404/2019/CC avverso la sentenza n. 3301/2018 del
Tribunale di Santa Maria PU ET, resa e pubblicata il giorno 8 novembre 2018,
TRA
(C.F.: ), nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.11.1944, e (C.F.: ), nata ad [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Rodolfo Spanò (C.F.: PEC: , del foro di CodiceFiscale_3 Email_1
Santa Maria PU ET, come da procura speciale ad litem a margine dell'atto di citazione in riassunzione di primo grado;
APPELLANTI
E
(C.F.: - P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, con sede a Roma in Via Monzambano n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco
Miele (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_4 Email_2
foro di AP, e dall'avv. Maria Carmela Verrastro (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_5
, del foro di Roma, come da procura speciale ad Email_3
litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di costituzione di nuovi difensori.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il 20 maggio 2010, Pt_1
ed convenivano in giudizio la società innanzi al Tribunale di
[...] Parte_2 Controparte_1
1 Santa Maria PU ET, al fine di conseguirne la condanna al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, a loro dire, dall'autovettura Hyundai, tg. CX 296
CZ, di proprietà di , e dalla persona , quantificati nella complessiva Parte_2 Parte_1 somma di “€ 6.988,34, così distinti: € 1.777,74 per danni all'autovettura; € 1.900,50 per danno biologico, € 1.539,90 per ITT e ITP, € 1.720,20 per danno morale, € 50,00 spese ospedaliere;
oltre spese per cure mediche come da ricevute che si depositano, oltre interessi e rivalutazione;
oltre €
250,00 per spese di CTP, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento al soddisfo effettivo, nonché al pagamento delle spese legali con distrazione.”
A sostegno di tale pretesa risarcitoria, gli attori allegavano testualmente che: “1) in data
09/02/2009, verso le ore 14:00 circa, sulla Strada Statale nr. 7 quater Nuova - variante
Castelvolturno (Ce), all'altezza del Km 28+400, in direzione AP, l'auto tg. CX 296 CZ, di proprietà di e guidata da , subiva danni al serbatoio, con conseguente Parte_2 Parte_1
perdita di gasolio, e alla parte meccanica;
2) nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il veicolo
Hyundai tg CX 296 CZ, mentre viaggiava sulla propria destra, in direzione AP, all'interno della propria carreggiata, urtava con la parte meccanica dell'auto contro un pezzo di ferro che era posizionato al centro della corsia;
3) l'oggetto di ferro, abbandonato sulla sede stradale, non era visibile perché coperto dal passaggio dei veicoli, camion ed autocarri, che precedevano l'auto guidata dal sig. , né era segnalato da idonee indicazioni;
4) a seguito dell'incidente, l'auto Pt_1
della signora subiva danni alla parte meccanica con la rottura anche del serbatoio e Pt_2
fuoriuscita del gasolio, per cui si fermava e veniva recuperata dal soccorso stradale, mentre il conducente dell'auto Hyundai, sig. , accusava dolori alla mano e al polso sinistro;
Parte_1
5) successivamente nella serata del 12/02/09, per l'acutizzarsi dei dolori, il sig. veniva Pt_1
soccorso e trasportato all'ospedale di Aversa dove alle ore 01:50 del 13/02/09 gli veniva diagnosticata la frattura scomposta del trapezio carpale sinistro con slogatura del polso, gli veniva applicato l'apparecchio gessato con un dito incluso per circa 25 giorni, come da referto che si deposita;
6) successivamente il sig. è stato sottoposto a terapia riabilitativa e cure mediche Pt_1
e ha riportato postumi invalidanti da valutare in sede medico legale;
7) l'istante ha affrontato delle spese per cure mediche e riportato lesioni, per le quali sono residuati postumi invalidanti, che per i motivi innanzi esposti si quantificano fin da ora nella misura del 3%, oltre ITT e ITP ovvero nella misura che verrà quantificata in corso di causa, previa CTU della cui nomina si fa espressa richiesta;
8) l'istante è stato, altresì, inabile al lavoro per complessivi 55 gg.; 9) i danni riportati dagli esponenti a seguito dell'incidente, comunque consequenziali all'evento lesivo descritto, ammontano ad € 6.938,34 così distinti: € 1.777,74 per danni all'autovettura; € 1.900,50 per danno biologico, €
1.539,90 per ITT e ITP, € 1.720,20 per danno morale, oltre spese per cure mediche come da ricevute
2 che si depositano, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese legali;
10) sul posto interveniva la
Polizia Stradale di Mondragone che redigeva il rapporto, che in copia si allega;
11) le raccomandate
a/r spedite il 24-25/06/2009 e il 11-14/9/09 non hanno ricevuto riscontro alcuno.”
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 13 ottobre 2010 si costituiva in giudizio la società 1) eccependo, in via preliminare: a) la nullità della domanda attrice per la Controparte_1
pretesa indeterminatezza del petitum e della causa pretendi, non essendo stato specificato se tale azione fosse stata promossa al fine di fare valere la responsabilità della pretesa danneggiante ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2051 c.c, chiedendo, comunque, di dichiarare improponibile tale domanda sotto il profilo dell'applicabilità della disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c.; b) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non avere provato di essere proprietaria Parte_2 dell'autovettura danneggiata;
2) chiedendo, nel merito ed in via principale, la declaratoria d'inammissibilità e d'infondatezza dell'avversa domanda, di cui formulava l'istanza di reiezione, ovvero, in via subordinata,nell'ipotesi d'accoglimento di tale pretesa risarcitoria, chiedendone il rigetto, in quanto nessuna colpa nella determinazione causale dell'evento lesivo le sarebbe potuta essere addebitata, essendosi il lamentato sinistro stradale verificato in conseguenza dell'esclusiva colpevole condotta di guida dell'attore , non prevedibile o prevenibile da parte della Parte_1
società convenuta.
1.3. - Acquisito il rapporto stilato dagli accertatori della Polizia stradale di Stato - Ufficio di
Mondragone; escusso l'unico testimone addotto dagli attori ed ammesso;
fissata la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; precisate le conclusioni;
a seguito dell'espletata discussione, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 3301/2018, resa all'udienza del giorno 8 novembre 2018, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Santa Maria PU ET rigettava la domanda attrice, condannando gli attori al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta del rapporto degli accertatori della Polizia stradale di Stato - Ufficio di Mondragone, intervenuti sul luogo del sinistro subito dopo il verificarsi dello stesso, oltre che degli esiti della prova testimoniale, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., respingeva la domanda risarcitoria, avendo ritenuto non provato il nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento lesivo, per cui: “… a causa della improvvisa ed inevitabile insorgenza dell'ostacolo, quale fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e manutenzione del bene dipendente anche da un fatto di un terzo, non può dirsi raggiunta la prova del nesso causale tra l'omesso controllo ed intervento dell'ente manutentore e
l'evento lesivo, con conseguente esclusione della responsabilità dello stesso.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 7 maggio 2019, Pt_1
3 ed proponevano appello sulla base di un unico, articolato motivo di gravame, Pt_1 Parte_2
chiedendo l'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, con la contestuale istanza di condanna della società appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Rodolfo Spanò, dichiaratosi antistatario.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 27 settembre 2019, si costituiva in giudizio la società eccependo l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., Controparte_1
reiterando, altresì, le eccezioni e le conclusioni, così come già rassegnate nel corso del primo grado del giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello per la pretesa infondatezza del medesimo, con la contestuale istanza di condanna degli impugnanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase processuale.
2.3. - Mediante l'ordinanza comunicata il 25 giugno 2024 la Corte disponeva l'interruzione del procedimento, avendo “rilevato che il 14 agosto 2023 è deceduto l'avv. Lorenzo Mazzeo, unico procuratore già costituito della società appellata, come comunicato con nota del 13 giugno 2024 dalla segreteria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Potenza, acquisita agli atti del giudizio.”
2.4. - A seguito del ricorso per la riassunzione del processo interrotto depositato dagli appellanti il 26 giugno 2024, il presidente della sezione disponeva la prosecuzione del giudizio per l'udienza del 3 dicembre 2024, onerando le parti istanti di notificare alla controparte, entro e non oltre il 31 luglio 2024, l'istanza per la riassunzione ed il provvedimento di comparizione per la fissata udienza, ritualmente notificati il 2 luglio 2024, cui seguiva la nuova costituzione in giudizio dell' CP_1
mediante la comparsa depositata il 9 settembre 2024 dai nuovi difensori, i quali si riportavano
[...]
alle eccezioni e conclusioni rassegnate dal precedente procuratore nella comparsa di risposta già depositata il 27 settembre 2019.
2.5. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato il 6 novembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 3 dicembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata il 5 dicembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
4 Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene
5 la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
5.1. - Con l'unico, articolato motivo d'impugnazione gli appellanti censuravano la sentenza gravata perché, a loro dire, il primo giudice, sebbene avesse correttamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione nella fattispecie in esame dei criteri di responsabilità in capo alla società convenuta, di cui all'art. 2051 c.c., avrebbe violato i principi di disponibilità e di valutazione delle prove, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo fatto buon governo degli esiti istruttori documentali (rapporto degli accertatori della Polizia stradale di Stato - Ufficio di Mondragone) e testimoniali (teste ), che, se correttamente interpretati, avrebbero dovuto indurlo Testimone_1 all'accoglimento della domanda risarcitoria attrice, avendo, altresì, errato:
a) nel considerare non provato il nesso etiologico tra la strada in custodia e l'evento lesivo ossia che quest'ultimo non si fosse prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa;
b) nell'applicare il principio di ripartizione dell'onere della prova, a carico dell' CP_1
che, una volta provato il nesso di causalità da parte degli attori in forza dei richiamati esiti
[...]
istruttori, avrebbe dovuto fornire la prova del c.d. caso fortuito, esimente della responsabilità del custode, ovvero dell'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva di custodia, idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Più precisamente, secondo gli impugnanti, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che gli attori avrebbero assolto all'onere della prova su di loro gravante, avendo dimostrato che il sinistro stradale si fosse verificato a causa della presenza sul mantello stradale del pezzo di ferro di
10 Kg, la cui esistenza era stata sia rilevata in sede di sopralluogo eseguito dagli accertatori della
Polizia stradale, intervenuti sul luogo del sinistro dopo circa un quarto d'ora dal verificarsi dello stesso, sia dalle propalazioni rese dal teste escusso.
6 Tale ostacolo, a dire degli appellanti, avrebbe rappresentato una situazione di pericolo, idonea a causare il lamentato evento lesivo, per cui - sulla base della corretta applicazione dell'art. 2051 c.c.
- il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria perché, in forza del criterio di ripartizione dell'onere della prova, l' non avrebbe fornito alcun elemento probatorio Controparte_1
a supporto del c.d. caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
5.2. - Il motivo d'appello è privo di pregio e, conseguentemente, non può essere accolto, per cui il gravame va respinto, dovendosi dare atto che , contrariamente a quanto eccepito Parte_2
dalla società appellata, è attivamente legittimata rispetto alla pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio, avendo ritualmente fornito la prova di essere stata proprietaria nel periodo compreso tra il 7 settembre 2005 ed il 21 dicembre 2009 dell'autovettura Hyundai, tg. CX 296 CZ, come da certificato di proprietà allegato al fascicolo di parte attrice di primo grado, essendosi verificato il sinistro de quo il 9 febbraio 2009 ovvero in epoca anteriore al trasferimento di tale veicolo ad un terzo soggetto.
6. - AN DEBEATUR
6.1. Invero, contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, il primo giudice non errava affatto nel ritenere non provato il nesso di causalità tra la strada in custodia e l'evento lesivo ossia che il sinistro stradale de quo non si fosse prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Infatti, ai fini del presente thema decidendum, ciò che rileva è la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., che non richiede la verifica di un comportamento diligente da parte del custode, ma solo del nesso di derivazione causale tra il bene demaniale, oggetto di custodia, e l'evento di danno, essendo, nella fattispecie in esame, stata raggiunta la prova - mediante le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 20 gennaio 2012 dall'unico teste escusso, S_
, terzo trasportato a bordo dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro stradale, per avere riferito
[...] di avere visto: “… una parte meccanica sbucare improvvisamente sulla carreggiata. Preciso che non so se tale parte si fosse staccata dal veicolo che ci procedeva o se già fosse lì ma era coperta da tale veicolo.” - in forza della quale al custode non è imputabile la mancata rimozione dell'ostacolo, rappresentato dal pezzo di ferro apparso sul mantello viario e verosimilmente caduto da un veicolo in transito, che precedeva l'autovettura dei malcapitati attori, per cui la lamentata presenza di tale ostacolo deve considerarsi un evento, imprevedibile, non conoscibile e non immediatamente rimovibile dall' dovendosi correttamente ritenere, conformemente all'insegnamento CP_1 giurisprudenziale di legittimità, che: “… l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi ed è suscettibile di esaurirsi solo col tempo, sicché il custode risponde esclusivamente delle modifiche
7 della struttura della cosa che divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/12/2022, n.
35429).
Del resto, l'incertezza probatoria circa il nesso etiologico tra la res in custodia e l'evento lesivo ossia che quest'ultimo si fosse prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla strada in custodia, rinvenibile nella dichiarazione resa sul punto dall'unico testimone escusso, il quale a proposito dell'ostacolo presente su tale percorso stradale riferiva testualmente: “… non so se tale parte si fosse staccata dal veicolo che ci procedeva
o se già fosse lì ma era coperta da tale veicolo …”, si riverbera senz'altro in danno degli attori- appellanti, in quanto parti gravate dal relativo onere probatorio, trattandosi di una delle condizioni per l'accoglimento della domanda di risarcimento danno cagionato da cose in custodia, ex art. 2051
c.c.
6.2. - Pertanto, sulla base di quanto sopra, è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria, fatta valere nel presente giudizio, atteso il difetto di prova in ordine al nesso etiologico tra la strada in custodia, nella disponibilità materiale dell' convenuta- Controparte_1
appellata, e l'evento lesivo, di cui rimanevano vittime le parti attrici-appellanti, indipendentemente dall'eventualità che l'azione risarcitoria si fondi sull'art. 2051 o sull'art. 2043 c.c. (cfr., in tal senso,
Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25105).
Pertanto, la carenza di prova circa l'esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” in custodia e l'evento lesivo determina l'esclusione della responsabilità in capo alla società convenuta sia ex art. 2051 c.c., quale soggetto custode del tratto stradale in questione, sia ex art. 2043 c.c., che regolamenta il principio del divieto del neminem laedere, essendosi l'evento lesivo in questione verificato per il fatto del terzo.
6.3. - Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbita ogni altra questione anche in merito alla disamina dei presupposti integranti il caso fortuito, ai fini della eventuale prova liberatoria a carico dell' oltre Controparte_1
che di quelli relativi alla liquidazione del c.d. quantum debeatur, la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione impugnata.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE.
7.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di e di , in favore della società Parte_1 Parte_2 CP_1
in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla
[...] base del valore del disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei
8 parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
7.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di , di un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dal successivo art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3301/2018 del Tribunale di Santa Maria PU ET, resa e pubblicata il giorno 8 novembre 2018, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna ed alla solidale rifusione, in favore della società Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del Controparte_1 secondo grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento a carico di Pt_1
e di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...] Parte_2
l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
AP, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AP, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2404/2019/CC avverso la sentenza n. 3301/2018 del
Tribunale di Santa Maria PU ET, resa e pubblicata il giorno 8 novembre 2018,
TRA
(C.F.: ), nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.11.1944, e (C.F.: ), nata ad [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Rodolfo Spanò (C.F.: PEC: , del foro di CodiceFiscale_3 Email_1
Santa Maria PU ET, come da procura speciale ad litem a margine dell'atto di citazione in riassunzione di primo grado;
APPELLANTI
E
(C.F.: - P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, con sede a Roma in Via Monzambano n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco
Miele (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_4 Email_2
foro di AP, e dall'avv. Maria Carmela Verrastro (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_5
, del foro di Roma, come da procura speciale ad Email_3
litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di costituzione di nuovi difensori.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il 20 maggio 2010, Pt_1
ed convenivano in giudizio la società innanzi al Tribunale di
[...] Parte_2 Controparte_1
1 Santa Maria PU ET, al fine di conseguirne la condanna al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, a loro dire, dall'autovettura Hyundai, tg. CX 296
CZ, di proprietà di , e dalla persona , quantificati nella complessiva Parte_2 Parte_1 somma di “€ 6.988,34, così distinti: € 1.777,74 per danni all'autovettura; € 1.900,50 per danno biologico, € 1.539,90 per ITT e ITP, € 1.720,20 per danno morale, € 50,00 spese ospedaliere;
oltre spese per cure mediche come da ricevute che si depositano, oltre interessi e rivalutazione;
oltre €
250,00 per spese di CTP, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento al soddisfo effettivo, nonché al pagamento delle spese legali con distrazione.”
A sostegno di tale pretesa risarcitoria, gli attori allegavano testualmente che: “1) in data
09/02/2009, verso le ore 14:00 circa, sulla Strada Statale nr. 7 quater Nuova - variante
Castelvolturno (Ce), all'altezza del Km 28+400, in direzione AP, l'auto tg. CX 296 CZ, di proprietà di e guidata da , subiva danni al serbatoio, con conseguente Parte_2 Parte_1
perdita di gasolio, e alla parte meccanica;
2) nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il veicolo
Hyundai tg CX 296 CZ, mentre viaggiava sulla propria destra, in direzione AP, all'interno della propria carreggiata, urtava con la parte meccanica dell'auto contro un pezzo di ferro che era posizionato al centro della corsia;
3) l'oggetto di ferro, abbandonato sulla sede stradale, non era visibile perché coperto dal passaggio dei veicoli, camion ed autocarri, che precedevano l'auto guidata dal sig. , né era segnalato da idonee indicazioni;
4) a seguito dell'incidente, l'auto Pt_1
della signora subiva danni alla parte meccanica con la rottura anche del serbatoio e Pt_2
fuoriuscita del gasolio, per cui si fermava e veniva recuperata dal soccorso stradale, mentre il conducente dell'auto Hyundai, sig. , accusava dolori alla mano e al polso sinistro;
Parte_1
5) successivamente nella serata del 12/02/09, per l'acutizzarsi dei dolori, il sig. veniva Pt_1
soccorso e trasportato all'ospedale di Aversa dove alle ore 01:50 del 13/02/09 gli veniva diagnosticata la frattura scomposta del trapezio carpale sinistro con slogatura del polso, gli veniva applicato l'apparecchio gessato con un dito incluso per circa 25 giorni, come da referto che si deposita;
6) successivamente il sig. è stato sottoposto a terapia riabilitativa e cure mediche Pt_1
e ha riportato postumi invalidanti da valutare in sede medico legale;
7) l'istante ha affrontato delle spese per cure mediche e riportato lesioni, per le quali sono residuati postumi invalidanti, che per i motivi innanzi esposti si quantificano fin da ora nella misura del 3%, oltre ITT e ITP ovvero nella misura che verrà quantificata in corso di causa, previa CTU della cui nomina si fa espressa richiesta;
8) l'istante è stato, altresì, inabile al lavoro per complessivi 55 gg.; 9) i danni riportati dagli esponenti a seguito dell'incidente, comunque consequenziali all'evento lesivo descritto, ammontano ad € 6.938,34 così distinti: € 1.777,74 per danni all'autovettura; € 1.900,50 per danno biologico, €
1.539,90 per ITT e ITP, € 1.720,20 per danno morale, oltre spese per cure mediche come da ricevute
2 che si depositano, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese legali;
10) sul posto interveniva la
Polizia Stradale di Mondragone che redigeva il rapporto, che in copia si allega;
11) le raccomandate
a/r spedite il 24-25/06/2009 e il 11-14/9/09 non hanno ricevuto riscontro alcuno.”
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 13 ottobre 2010 si costituiva in giudizio la società 1) eccependo, in via preliminare: a) la nullità della domanda attrice per la Controparte_1
pretesa indeterminatezza del petitum e della causa pretendi, non essendo stato specificato se tale azione fosse stata promossa al fine di fare valere la responsabilità della pretesa danneggiante ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2051 c.c, chiedendo, comunque, di dichiarare improponibile tale domanda sotto il profilo dell'applicabilità della disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c.; b) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non avere provato di essere proprietaria Parte_2 dell'autovettura danneggiata;
2) chiedendo, nel merito ed in via principale, la declaratoria d'inammissibilità e d'infondatezza dell'avversa domanda, di cui formulava l'istanza di reiezione, ovvero, in via subordinata,nell'ipotesi d'accoglimento di tale pretesa risarcitoria, chiedendone il rigetto, in quanto nessuna colpa nella determinazione causale dell'evento lesivo le sarebbe potuta essere addebitata, essendosi il lamentato sinistro stradale verificato in conseguenza dell'esclusiva colpevole condotta di guida dell'attore , non prevedibile o prevenibile da parte della Parte_1
società convenuta.
1.3. - Acquisito il rapporto stilato dagli accertatori della Polizia stradale di Stato - Ufficio di
Mondragone; escusso l'unico testimone addotto dagli attori ed ammesso;
fissata la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; precisate le conclusioni;
a seguito dell'espletata discussione, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 3301/2018, resa all'udienza del giorno 8 novembre 2018, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Santa Maria PU ET rigettava la domanda attrice, condannando gli attori al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta del rapporto degli accertatori della Polizia stradale di Stato - Ufficio di Mondragone, intervenuti sul luogo del sinistro subito dopo il verificarsi dello stesso, oltre che degli esiti della prova testimoniale, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., respingeva la domanda risarcitoria, avendo ritenuto non provato il nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento lesivo, per cui: “… a causa della improvvisa ed inevitabile insorgenza dell'ostacolo, quale fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e manutenzione del bene dipendente anche da un fatto di un terzo, non può dirsi raggiunta la prova del nesso causale tra l'omesso controllo ed intervento dell'ente manutentore e
l'evento lesivo, con conseguente esclusione della responsabilità dello stesso.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 7 maggio 2019, Pt_1
3 ed proponevano appello sulla base di un unico, articolato motivo di gravame, Pt_1 Parte_2
chiedendo l'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, con la contestuale istanza di condanna della società appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Rodolfo Spanò, dichiaratosi antistatario.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 27 settembre 2019, si costituiva in giudizio la società eccependo l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., Controparte_1
reiterando, altresì, le eccezioni e le conclusioni, così come già rassegnate nel corso del primo grado del giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello per la pretesa infondatezza del medesimo, con la contestuale istanza di condanna degli impugnanti al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase processuale.
2.3. - Mediante l'ordinanza comunicata il 25 giugno 2024 la Corte disponeva l'interruzione del procedimento, avendo “rilevato che il 14 agosto 2023 è deceduto l'avv. Lorenzo Mazzeo, unico procuratore già costituito della società appellata, come comunicato con nota del 13 giugno 2024 dalla segreteria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Potenza, acquisita agli atti del giudizio.”
2.4. - A seguito del ricorso per la riassunzione del processo interrotto depositato dagli appellanti il 26 giugno 2024, il presidente della sezione disponeva la prosecuzione del giudizio per l'udienza del 3 dicembre 2024, onerando le parti istanti di notificare alla controparte, entro e non oltre il 31 luglio 2024, l'istanza per la riassunzione ed il provvedimento di comparizione per la fissata udienza, ritualmente notificati il 2 luglio 2024, cui seguiva la nuova costituzione in giudizio dell' CP_1
mediante la comparsa depositata il 9 settembre 2024 dai nuovi difensori, i quali si riportavano
[...]
alle eccezioni e conclusioni rassegnate dal precedente procuratore nella comparsa di risposta già depositata il 27 settembre 2019.
2.5. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato il 6 novembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 3 dicembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata il 5 dicembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
4 Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene
5 la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
5.1. - Con l'unico, articolato motivo d'impugnazione gli appellanti censuravano la sentenza gravata perché, a loro dire, il primo giudice, sebbene avesse correttamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione nella fattispecie in esame dei criteri di responsabilità in capo alla società convenuta, di cui all'art. 2051 c.c., avrebbe violato i principi di disponibilità e di valutazione delle prove, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo fatto buon governo degli esiti istruttori documentali (rapporto degli accertatori della Polizia stradale di Stato - Ufficio di Mondragone) e testimoniali (teste ), che, se correttamente interpretati, avrebbero dovuto indurlo Testimone_1 all'accoglimento della domanda risarcitoria attrice, avendo, altresì, errato:
a) nel considerare non provato il nesso etiologico tra la strada in custodia e l'evento lesivo ossia che quest'ultimo non si fosse prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa;
b) nell'applicare il principio di ripartizione dell'onere della prova, a carico dell' CP_1
che, una volta provato il nesso di causalità da parte degli attori in forza dei richiamati esiti
[...]
istruttori, avrebbe dovuto fornire la prova del c.d. caso fortuito, esimente della responsabilità del custode, ovvero dell'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva di custodia, idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Più precisamente, secondo gli impugnanti, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che gli attori avrebbero assolto all'onere della prova su di loro gravante, avendo dimostrato che il sinistro stradale si fosse verificato a causa della presenza sul mantello stradale del pezzo di ferro di
10 Kg, la cui esistenza era stata sia rilevata in sede di sopralluogo eseguito dagli accertatori della
Polizia stradale, intervenuti sul luogo del sinistro dopo circa un quarto d'ora dal verificarsi dello stesso, sia dalle propalazioni rese dal teste escusso.
6 Tale ostacolo, a dire degli appellanti, avrebbe rappresentato una situazione di pericolo, idonea a causare il lamentato evento lesivo, per cui - sulla base della corretta applicazione dell'art. 2051 c.c.
- il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria perché, in forza del criterio di ripartizione dell'onere della prova, l' non avrebbe fornito alcun elemento probatorio Controparte_1
a supporto del c.d. caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
5.2. - Il motivo d'appello è privo di pregio e, conseguentemente, non può essere accolto, per cui il gravame va respinto, dovendosi dare atto che , contrariamente a quanto eccepito Parte_2
dalla società appellata, è attivamente legittimata rispetto alla pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio, avendo ritualmente fornito la prova di essere stata proprietaria nel periodo compreso tra il 7 settembre 2005 ed il 21 dicembre 2009 dell'autovettura Hyundai, tg. CX 296 CZ, come da certificato di proprietà allegato al fascicolo di parte attrice di primo grado, essendosi verificato il sinistro de quo il 9 febbraio 2009 ovvero in epoca anteriore al trasferimento di tale veicolo ad un terzo soggetto.
6. - AN DEBEATUR
6.1. Invero, contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, il primo giudice non errava affatto nel ritenere non provato il nesso di causalità tra la strada in custodia e l'evento lesivo ossia che il sinistro stradale de quo non si fosse prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Infatti, ai fini del presente thema decidendum, ciò che rileva è la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., che non richiede la verifica di un comportamento diligente da parte del custode, ma solo del nesso di derivazione causale tra il bene demaniale, oggetto di custodia, e l'evento di danno, essendo, nella fattispecie in esame, stata raggiunta la prova - mediante le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 20 gennaio 2012 dall'unico teste escusso, S_
, terzo trasportato a bordo dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro stradale, per avere riferito
[...] di avere visto: “… una parte meccanica sbucare improvvisamente sulla carreggiata. Preciso che non so se tale parte si fosse staccata dal veicolo che ci procedeva o se già fosse lì ma era coperta da tale veicolo.” - in forza della quale al custode non è imputabile la mancata rimozione dell'ostacolo, rappresentato dal pezzo di ferro apparso sul mantello viario e verosimilmente caduto da un veicolo in transito, che precedeva l'autovettura dei malcapitati attori, per cui la lamentata presenza di tale ostacolo deve considerarsi un evento, imprevedibile, non conoscibile e non immediatamente rimovibile dall' dovendosi correttamente ritenere, conformemente all'insegnamento CP_1 giurisprudenziale di legittimità, che: “… l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi ed è suscettibile di esaurirsi solo col tempo, sicché il custode risponde esclusivamente delle modifiche
7 della struttura della cosa che divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/12/2022, n.
35429).
Del resto, l'incertezza probatoria circa il nesso etiologico tra la res in custodia e l'evento lesivo ossia che quest'ultimo si fosse prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla strada in custodia, rinvenibile nella dichiarazione resa sul punto dall'unico testimone escusso, il quale a proposito dell'ostacolo presente su tale percorso stradale riferiva testualmente: “… non so se tale parte si fosse staccata dal veicolo che ci procedeva
o se già fosse lì ma era coperta da tale veicolo …”, si riverbera senz'altro in danno degli attori- appellanti, in quanto parti gravate dal relativo onere probatorio, trattandosi di una delle condizioni per l'accoglimento della domanda di risarcimento danno cagionato da cose in custodia, ex art. 2051
c.c.
6.2. - Pertanto, sulla base di quanto sopra, è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria, fatta valere nel presente giudizio, atteso il difetto di prova in ordine al nesso etiologico tra la strada in custodia, nella disponibilità materiale dell' convenuta- Controparte_1
appellata, e l'evento lesivo, di cui rimanevano vittime le parti attrici-appellanti, indipendentemente dall'eventualità che l'azione risarcitoria si fondi sull'art. 2051 o sull'art. 2043 c.c. (cfr., in tal senso,
Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25105).
Pertanto, la carenza di prova circa l'esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” in custodia e l'evento lesivo determina l'esclusione della responsabilità in capo alla società convenuta sia ex art. 2051 c.c., quale soggetto custode del tratto stradale in questione, sia ex art. 2043 c.c., che regolamenta il principio del divieto del neminem laedere, essendosi l'evento lesivo in questione verificato per il fatto del terzo.
6.3. - Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbita ogni altra questione anche in merito alla disamina dei presupposti integranti il caso fortuito, ai fini della eventuale prova liberatoria a carico dell' oltre Controparte_1
che di quelli relativi alla liquidazione del c.d. quantum debeatur, la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione impugnata.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE.
7.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di e di , in favore della società Parte_1 Parte_2 CP_1
in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla
[...] base del valore del disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei
8 parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
7.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di , di un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dal successivo art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3301/2018 del Tribunale di Santa Maria PU ET, resa e pubblicata il giorno 8 novembre 2018, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna ed alla solidale rifusione, in favore della società Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del Controparte_1 secondo grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento a carico di Pt_1
e di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...] Parte_2
l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
AP, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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