TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6962/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6962/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Savastano del Foro di Taranto e dall'Avv. Raffaella Santoro del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate il 23 gennaio 2025, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 24 settembre 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere celebrato matrimonio in Parma, il 3 giugno 2001, e che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 3 ottobre 2004 e il 21 ottobre 2009) le figlie e . Per_1 Persona_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso della figlia , alla sua collocazione preferenziale presso Persona_2 il padre, alle sue frequentazioni materne, ai contributi economici per il mantenimento della prole e ad ulteriori questioni a queste funzionali e accessorie) dichiarando di non volere conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, confermavano l'inesistenza di possibilità conciliative e pagina 1 di 2 concludevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, aggiornando minimamente le condizioni concordate.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle puntuali allegazioni attestanti l'intervenuta cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia
(il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Persona_2 affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma il 3 giugno 2001 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 97, p. 2, s. A, anno 2001).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato e iscritto a ruolo il 24 settembre 2024, come aggiornate e integrate con le note autorizzate depositate il 23 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6962/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Savastano del Foro di Taranto e dall'Avv. Raffaella Santoro del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate il 23 gennaio 2025, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 24 settembre 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere celebrato matrimonio in Parma, il 3 giugno 2001, e che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 3 ottobre 2004 e il 21 ottobre 2009) le figlie e . Per_1 Persona_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso della figlia , alla sua collocazione preferenziale presso Persona_2 il padre, alle sue frequentazioni materne, ai contributi economici per il mantenimento della prole e ad ulteriori questioni a queste funzionali e accessorie) dichiarando di non volere conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, confermavano l'inesistenza di possibilità conciliative e pagina 1 di 2 concludevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, aggiornando minimamente le condizioni concordate.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle puntuali allegazioni attestanti l'intervenuta cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia
(il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Persona_2 affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma il 3 giugno 2001 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 97, p. 2, s. A, anno 2001).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato e iscritto a ruolo il 24 settembre 2024, come aggiornate e integrate con le note autorizzate depositate il 23 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2