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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a precetto - mutuo”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 924 dell'anno 2022
TRA già in persona dell'ammini- Parte_1 Parte_2
stratore pro tempore, con sede in Foggia, , residente in [...]
Napoli n. 2, , residente in [...], rappresentati e Controparte_1
difesi dagli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri, in virtù di mandati in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv.
Paolo Tangari (via Trevisani n. 106).
APPELLANTI
E in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in San Giovanni DO (FG), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Dimartino, in virtù di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Francesco Bovio (Via Putignani n. 141).
APPELLATA
pagina 1 di 11 All'udienza collegiale del 6.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto di pagamento notificato il 19.11.2013 il Controparte_2
esponeva:
[...]
- che con atto di erogazione finale e quietanza di mutuo del 30.6.2010, munito di formula esecutiva il 17.9.2010, aveva concesso un mutuo di € 250.000,00 alla con la garanzia Parte_2
fideiussoria di e e con garanzia ipotecaria su un terreno di Parte_2 Controparte_1 proprietà della società (entrambe sino ad € 500.000,00);
- che in detto mutuo si conveniva: un tasso di interesse annuo variabile inizialmente pari all'Euribor tre mesi, maggiorato di uno spread di 2,50%, e successivamente da ricalcolare (l'1.1, l'1.4, l'1.7,
l'1.10 di ogni anno), maggiorando del 2,50% per anno la quotazione del tasso Euribor diffuso sulla pagina in cui l'Euribor è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione dell'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo sui quotidiani e/o Milano Finanza;
che il tasso di interesse convenzionale non dovesse CP_3
superare il TEGM praticato per le operazioni di mutuo, così come periodicamente rilevato dal
Ministero del Tesoro e pubblicato sulla G.U., aumentato della metà, ed il tasso soglia di cui alla L.
108/1996; l'impegno della mutuataria a restituire la somma mutuata ed i relativi interessi in 15 anni, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, col pagamento di 180 rate mensili inizialmente pari ad € 1.743,34, dal 31.7 2010 al 30.6.2025.
- che da aprile 2013 la mutuataria non aveva provveduto al pagamento delle rate, per cui, con
Contr raccomandata a/r del 9.10.2013, essa aveva comunicato la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento, con successiva decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
- che alla data dell'8.10.2013 (di appostazione a sofferenza) la banca risultava creditrice nei confronti della (nelle more trasformatasi in società a ) e dei suoi Parte_1 Controparte_5
garanti della complessiva somma di € 216.186,13 (di cui € 213.209,09 per capitale residuo, €
2.977,47 per interessi convenzionali ed € 99,57 per interessi di mora).
Tanto premesso, la intimava alla Controparte_2
a ed a di pagare entro 10 giorni la somma di € Parte_1 Parte_2 Controparte_1
216.286,13, oltre alle spese.
Avverso il precetto di pagamento, con atto di citazione notificato il 29.11.2013, proponevano opposizione la e , eccependo: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 2 di 11 - che nelle condizioni contrattuali erano state rilevate spese che concorrevano inammissibilmente alla formazione del TAEG (ad esempio, per istruttoria pratica, per estinzione anticipata, per interessi di mora);
- che il contratto di mutuo era carente di documentazione (mancando le condizioni generali di con- Par tratto e, quindi, risultando indeterminato il TAEG, nonostante l'indicazione dell' );
- che dalla documentazione in possesso della cliente non si riscontrava l'esistenza di un contratto, da cui emergesse la pattuizione dei tassi e delle altre competenze a titolo di spese e di c.m.s.;
- che il comportamento della banca integrava violazione della buona fede contrattuale ed abuso di posizione dominante: il mutuo era stato stipulato nelle forme del contratto per adesione, ipotesi nella quale si verifica uno sbilanciamento tra le parti;
non risultavano le pattuizioni degli interessi e delle altre condizioni contrattuali;
- che risultava l'applicazione della capitalizzazione composta degli interessi e di interessi passivi ultralegali, il superamento del tasso soglia, l'applicazione di tassi usurari e l'usura sopravvenuta;
- che il tasso dichiarato dalla banca contrastava con quello effettivo (determinato in applicazione di tutti gli oneri), con la conseguenza che la misura dell'interesse non era stata univoca e precisa e che era stata indicata in misura inferiore rispetto a quella reale, con un danno (costituito dal differenziale determinato dall'applicazione dei diversi interessi) che ammontava a circa € 980,00;
- che risultava applicato l'anatocismo trimestrale;
- che la fideiussione prestata era nulla, poiché resa in violazione dell'art. 117 TUB e dell'obbligo di informazione periodica, nonché per mancata individuazione delle obbligazioni future coperte dalla stessa;
- che il titolo esecutivo era carente sotto il profilo formale, non essendo state ad esso allegate le condizioni generali del contratto;
- che aveva eseguito pagamenti sino alla trentesima rata (con scadenza il 31.12.2012), Parte_1 per complessivi € 52.300,11 (di cui € 33.945,68 per capitale ed € 18.354,43 per interessi), e aveva inoltre versato, a titolo di interessi di preammortamento, € 2.394,79, anch'essi oltre il tasso soglia, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., tutti gli interessi pagati dovevano essere restituiti.
Tanto dedotto, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto opposto;
2- dichiarare nullo, in tutto o in parte, a seconda delle risultanze processuali, l'opposto precetto;
3- nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, ex art.1283 e 1284 c.c., nonché per violazione dell'art.177 bis del D.Lgs. 382/1993, delle condizioni generali di contratto di mutuo
pagina 3 di 11 fondiario n.00522-003401973-002 del 14.3.2007 stipulato tra la società Parte_1 Parte_2
e la banca opposta, relativa alla capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed
[...] oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del mutuatario;
4- per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame e condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali e maggiore danno;
5- accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data delle rispettiva valuta;
6- accertare e dichiarare l'applicazione da parte della banca di tassi extra soglia ministeriale, originaria e sopravvenuta, ai sensi della L.108/1996 e per l'effetto, condannare ka banca convenuta allo scorporo totale degli interessi, obbligando l'attore al ristoro dell'esclusiva sorte capitale concessa in finanziamento;
7- accertare e dichiarare la nullità delle garanzie prestate dai fideiussori, oltre l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi da parte della banca opposta;
8- condannare la banca opposta alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati e/o riscossi, oltre interessi legali creditori e maggior danni;
9- in via gradata, ove ritenuta sussistente l'esistenza di condizioni usuraie, condannare la banca opposta all'applicazione del tasso d'interesse legale dal momento di accertamento dell'applicazione di tassi usurari fino al soddisfo;
10- condannare la banca opposta alla refusione delle spese e competenze di causa, con distrazione ai procuratori costituiti”.
Con comparsa di costituzione dell'11.6.2014 si costituiva la Controparte_6
la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto,
[...]
con il favore delle spese.
All'esito della fase istruttoria (con espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile) il
Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 1228/2022 del 9.05.2022, notificata il
18.05.2022, rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese proces- suali.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha ritenuto:
- che doveva considerarsi decisiva la mancata produzione, da parte degli attori (su cui gravava l'onere probatorio), delle ricevute di pagamento mensili delle rate del mutuo o degli estratti conto,
pagina 4 di 11 necessari per verificare l'esatto periodo di pagamento e l'entità degli importi sborsati, le eventuali spese e gli oneri accessori sostenuti;
- che erano generiche le allegazioni (in citazione e CTP) su spese accessorie e/o sull'applicazione in concreto di interessi di mora, comunque sfornite di prova;
- che altrettanto generiche erano le ragioni relative alla indeterminatezza ed alla mancanza di trasparenza delle condizioni economiche del contratto di mutuo, dal momento che lo stesso, come rilevato non solo dal c.t.u. ma anche dal c.t.p., era rispettoso degli artt. 117, co. 4, TUB e 1284, co.
3, c.c., in quanto redatto in forma scritta, con indicazione dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche, donde l'impossibilità di applicare la disciplina sostitutiva ex 117 co. 6 TUB.
- che nel contratto di mutuo fondiario del 3.11.2009, come negli atti di erogazione parziale del
28.1.2010 e di erogazione finale del 30.6.2010, era contenuta una “clausola di salvaguardia” (“… il tasso di interesse non potrà superare il tasso effettivo globale medio praticato per le operazioni di mutuo aumentato della metà, sempre in ragione dell'anno (c.d. tasso soglia di cui alla L. 108/96)”
e, posta la carenza documentale circa l'andamento del rapporto, deponeva per l'effettiva applicazione di tale “clausola di salvaguardia” quanto pattuito al penultimo capoverso dell'art. 2 dell'atto di erogazione finale del 30.6.2010 (“Il tasso di interesse di mora non potrà superare (…) e pertanto la avrà diritto di pretendere ad oggi interessi di mora nella misura di 0,80 punti CP_2 percentuali in più del suddetto tasso del 3,14% annuo”), dal momento che la somma tra 0,80% +
3,14% era uguale a 3,94%, percentuale appena inferiore al 3,945%, che era il tasso effettivo globale medio rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo di applicazione 1/4-30/6/2010, relativamente alla categoria di operazione “mutui a tasso variabile”;
- che, quanto all'usura sopravvenuta - sempre in linea teorica, tenendo presenti le sole pattuizioni contrattuali, a causa delle carenze documentali evidenziate - il c.t.u. non aveva rilevato sconfina- menti;
- che la tesi attorea della usurarietà dei tassi di interessi applicati dalla banca (fondata su una c.t.p., ma non assistita da documentazione contabile), si basava sul presupposto errato della cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori (Cass. n. 31615/2021 e n. 26286/2019);
- che le carenze documentali non consentivano neppure di accertare la sussistenza dell'anatocismo;
- che era condivisibile la tesi sposata dal c.t.u. circa l'assenza di costi occulti nel piano di ammor- tamento c.d. “alla francese”, anche alla luce della circostanza per cui il c.t.u. era stato in grado di ricostruire il tasso di interesse pattuito, a dimostrazione della determinatezza delle relative clausole contrattuali;
pagina 5 di 11 - che infondata era la doglianza relativa all'anatocismo derivante dalla (presunta e non provata) applicazione di interessi di mora, atteso che il contratto, stipulato dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, prevedeva la possibilità di applicare l'interesse di mora sull'intera rata scaduta ed impagata (comprensiva degli interessi corrispettivi), in conformità all'art. 3 della delibera;
- che pure infondata era l'eccezione di nullità della fideiussione, sia per la sua genericità, sia perché la garanzia doveva ritenersi valida, risultando da atto pubblico;
- che altrettanto infondata era la doglianza inerente l'omessa individuazione delle obbligazioni future coperte dalla fideiussione;
- che infondata era, infine, la doglianza relativa alle carenze formali del titolo esecutivo.
Avverso la sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
15.06.2022, la e , chiedendo, in riforma della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 decisione impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
- SOSPENDERE l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 1228/2022 (rep.1582/2022 del 09.05.2022) resa dal Tribunale di Foggia, sezione civile prima, nella persona del Giudice, dott.
Alessio Marfè, all'esito del giudizio iscritto al n. 6346/2013 R.G., in data 04.05.2022 e pubblicata il successivo 09.05.2022 e notificata a mezzo pec il 18.05.2022, per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO
- ACCOGLIERE per le ragioni suesposte il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1228/2022 (rep.1582/2022 del 09.05.2022) resa dal Tribunale di
Foggia, sezione civile prima, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marfè, all'esito del giudizio iscritto al n. 6346/2013 R.G., in data 04.05.2022 e pubblicata il successivo 09.05.2022 e notificata a mezzo pec il 18.05.2022, così provvedere:
ORDINARE alla (C.F. Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione di P.IVA_1
tutta la documentazione relativa ai rapporti in contestazione;
- ACCOGLIERE tutte le domande formulate dalla società già Parte_1 [...]
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro Parte_2
tempore, sig. (C.F. , nonché dai sig.ri e Parte_2 P.IVA_2 Parte_2
nella loro qualità di garanti per le obbligazioni assunte dalla società Controparte_1
già con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2
in data 29.11.2013 -03.12.2013;
pagina 6 di 11 - per l'ulteriore effetto, previa rinnovazione di C.T.U. contabile, ACCERTARE e DICHIARARE le criticità del contratto di mutuo fondiario n.00522-003401973-002 del 14.3.2007 (violazione della trasparenza, illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, usura tenendo conto anche degli interessi moratori e dei maggiori oneri generati dalla capitalizzazione composta);
- rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni e difese avanzate da
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque, sfornite di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
- in caso di accoglimento parziale delle avverse richieste e delle doglianze dell'appellante,
DISPORRE la compensazione delle spese del primo grado di giudizio;
- CONDANNARE la Controparte_7
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e P.IVA_1
compensi anche del presente grado di appello, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2022 si è costituita la
[...]
la quale ha dedotto l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_6
artt. 342 e 348 c.p.c. e ne ha contestato la fondatezza nel merito.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto carente la domanda sotto il profilo probatorio, malgrado il mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c., con la quale si era chiesto di ordinare alla banca l'esibizione della documentazione contrattuale e le ricevute di pagamento delle singole rate, il che avrebbe consentito ad essi attori l'assolvimento degli oneri probatori.
Il motivo è destituito di fondamento.
Diversamente da quel che opinano gli appellanti, il combinato disposto degli artt. 119 TUB e 210
c.p.c. non riconosce alla parte la generica possibilità di ottenere, in ogni momento, la documenta- zione contrattuale richiesta, essendo comunque necessario rispettare i principi in tema di ripartizione degli oneri probatori e di preclusioni processuali. Pertanto, pur potendo astrattamente condividersi l'affermazione per cui il cliente della banca ha sempre diritto di ottenere i documenti delle operazioni che lo riguardano, anche in corso di causa (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2019, n.
14231), va precisato che l'art. 210 c.p.c. non può trovare applicazione per acquisire documenti che la parte istante è in condizioni di produrre ovvero il cui possesso essa non dimostri di non essere riuscita diversamente ad acquisire (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2014, n. 1484). Ed invero, il pagina 7 di 11 potere attribuito al giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare su istanza di parte l'acquisizione di prove nel processo si atteggia quale eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., che non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nella citata disposizione, sicché tale richiesta non può essere sostitutiva dell'onere che incombe sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice stesso (cfr. Cass. civ., sez. lav., 1 marzo
1983, n. 1522).
Con specifico riferimento alle azioni aventi ad oggetto rapporti bancari è cristallizzato il principio per cui il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, co. 4, d.lgs. 385/1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (v. Cass. civ., sez. I, 1 agosto 2022, n. 23861; Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641). Ciò perché l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità, di cui agli art. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante, ed è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (v. Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2021, n. 31251).
Poiché, nel caso di specie, non c'è prova che la parte richiedente si sia precedentemente adoperata per il reperimento della documentazione che, proprio ai sensi dell'art. 119, co. 4, TUB, era suo diritto ottenere, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, il quale ha rilevato il mancato assolvimento degli oneri probatori da parte degli opponenti, con la conseguente impossibilità di poter porvi rimedio aliunde.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha deciso la causa sulla base di una consulenza tecnica per la quale erano stati formulati quesiti non attinenti ad un contratto di mutuo, donde lo svolgimento di un'indagine errata e dagli esiti inattendibili.
In virtù di tale premessa, con questa doglianza, costruita in termini di stretta conseguenzialità rispetto al primo motivo (“una volta chiarito l'aspetto probatorio”), gli appellanti sottopongono nuovamente ad esame il rapporto e danno espressamente atto di riepilogare quanto già riportato nelle precedenti difese.
pagina 8 di 11 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il giudice di primo grado ha motivatamente aderito alle risultanze peritali e, inoltre, ha preso posizione su ciascuno dei rilievi operati dai deducenti: egli ha rilevato il deficit probatorio in cui sono incorse le parti in ordine ai pagamenti asseritamente eseguiti;
ha affermato la genericità delle deduzioni degli opponenti e l'assenza di prova in ordine ai costi illeciti asseritamente applicati;
ha affermato l'impossibilità di chiedere una consulenza tecnica al fine di eludere gli oneri probatori o per compiere indagini esplorative;
ha rilevato la genericità delle deduzioni attoree in ordine alla indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo;
motivatamente sostenuto la concreta applicazione della “clausola di salvaguardia”; ha escluso l'usura sopravvenuta;
ha affermato che tassi convenzionali e moratori non concorrono unitariamente al raggiungimento delle soglie usu- rarie;
ha dichiarato l'impossibilità di verificare la sussistenza dell'anatocismo a causa delle rilevate carenze documentali;
ha motivatamente condiviso la tesi del c.t.u. in merito all'assenza di costi occulti nel piano di ammortamento c.d. “alla francese”; ha affermato l'infondatezza della doglianza sull'anatocismo derivante dall'applicazione di interessi di mora;
ha rilevato l'infondatezza delle eccezioni di nullità della fideiussione e della doglianza circa l'omessa individuazione delle obbligazioni future coperte dalla fideiussione;
ha infine rigettato la censura sulle carenze formali del titolo esecutivo.
A fronte della ricostruzione contabile operata dal c.t.u. e dei rilievi di merito riportati in sentenza, gli appellanti non hanno mosso censure specifiche, ma si sono limitati a doglianze generiche e a richiami giurisprudenziali che, in mancanza di agganci precisi alla fattispecie concreta, appaiono avulsi dalla stessa.
In questi termini e per quanto anzidetto, le censure degli appellanti non sono rispettose del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., il quale va letto nel senso che i motivi di impugnazione devono contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (impianto
contro
-fattuale), ancorché senza l'impiego di particolari forme sacramentali, ovvero senza che l'appellante sia gravato della redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ. n. 27199/2017). Gli appellanti erano perciò tenuti ad offrire una concreta confutazione del percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado (anche nella parte in cui il medesimo ha fatto proprie le risultanze peritali), precisando sotto quali aspetti la decisione dovesse ritenersi censurabile, quale critica potesse essere mossa all'iter logico-giuridico seguito dal decidente, nonché quali modifiche si rendessero necessarie.
pagina 9 di 11 Ebbene, nei punti in esame, non possono ritenersi soddisfatti i requisiti prescritti dalla norma processuale: come già rilevato, quanto dedotto dagli appellanti non può integrare una valida critica ai rilievi motivati del giudice di primo grado, essendosi essi limitati a deduzioni generiche e meramente teoriche, nonché all'infruttuoso e ridondante richiamo di copiosa giurisprudenza, senza intaccare i temi decisivi affrontati nella decisione impugnata e le rationes decidendi adottate dal primo giudice.
Nel merito sono poi infondate le tesi sostenute dagli appellanti in ordine alla sussistenza di costi occulti nel piano di ammortamento alla francese ed in ordine alla cumulabilità di interessi convenzionali e moratori ai fini della formazione del costo del finanziamento e del raggiungimento delle soglie di usura.
Con riguardo alla prima questione rileva la Corte che è del tutto insufficiente il generico richiamo all'effetto distorsivo che ipoteticamente realizzerebbe il piano di ammortamento alla francese, essendo necessaria – tanto più dopo il recente arresto delle Sezioni Unite (sent. 29 maggio 2024, n.
15340), secondo cui in un piano di ammortamento alla francese non è causa di nullità parziale del contratto “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” – quantomeno una prospettazione dei costi occulti e della loro incidenza percentuale sul costo del finanziamento, mancanti nel caso di specie.
Sotto il secondo profilo si deve ribadire che, nel caso di specie, non c'è stato alcun superamento delle soglie usurarie e che è infondata la pretesa degli appellanti di sommare i tassi moratori ai tassi convenzionali ed agli altri costi ai fini del raggiungimento delle soglie usurarie: l'orienta-mento unanime della giurisprudenza sul tema è nel senso che il raggiungimento della soglia usu-raria non può avvenire mediante il cumulo di costi aventi natura e funzioni differenti, ragion per cui non è consentito, come invece vorrebbero gli appellanti, sommare i tassi moratori, ancorché applicati in concreto, che costituiscono il risarcimento per il ritardo nell'adempimento, alle voci contrattuali che hanno invece natura e funzione di costo per l'erogazione del credito1. 1 Si veda, sul punto, Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2022, n. 14472, secondo cui “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del
1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (conf. Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214).
pagina 10 di 11 L'appello, in conclusione, è infondato sotto ogni profilo e va, pertanto, integralmente rigettato.
Secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese e competenze del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 15.06.2022, dalla e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1228/2022 emessa in data 9.05.2022 dal Tribunale di Controparte_1
Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, tra gli appellanti e la
[...]
così provvede: Controparte_7
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna gli appellanti e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_1
loro, al pagamento in favore della Controparte_7
delle spese e competenze del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €.
[...]
14.317,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico degli appellanti, in solido tra loro, in osservanza dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17,
L. 228/2012.
Così decisa l'11 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a precetto - mutuo”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 924 dell'anno 2022
TRA già in persona dell'ammini- Parte_1 Parte_2
stratore pro tempore, con sede in Foggia, , residente in [...]
Napoli n. 2, , residente in [...], rappresentati e Controparte_1
difesi dagli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri, in virtù di mandati in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv.
Paolo Tangari (via Trevisani n. 106).
APPELLANTI
E in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in San Giovanni DO (FG), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Dimartino, in virtù di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Francesco Bovio (Via Putignani n. 141).
APPELLATA
pagina 1 di 11 All'udienza collegiale del 6.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto di pagamento notificato il 19.11.2013 il Controparte_2
esponeva:
[...]
- che con atto di erogazione finale e quietanza di mutuo del 30.6.2010, munito di formula esecutiva il 17.9.2010, aveva concesso un mutuo di € 250.000,00 alla con la garanzia Parte_2
fideiussoria di e e con garanzia ipotecaria su un terreno di Parte_2 Controparte_1 proprietà della società (entrambe sino ad € 500.000,00);
- che in detto mutuo si conveniva: un tasso di interesse annuo variabile inizialmente pari all'Euribor tre mesi, maggiorato di uno spread di 2,50%, e successivamente da ricalcolare (l'1.1, l'1.4, l'1.7,
l'1.10 di ogni anno), maggiorando del 2,50% per anno la quotazione del tasso Euribor diffuso sulla pagina in cui l'Euribor è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione dell'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo sui quotidiani e/o Milano Finanza;
che il tasso di interesse convenzionale non dovesse CP_3
superare il TEGM praticato per le operazioni di mutuo, così come periodicamente rilevato dal
Ministero del Tesoro e pubblicato sulla G.U., aumentato della metà, ed il tasso soglia di cui alla L.
108/1996; l'impegno della mutuataria a restituire la somma mutuata ed i relativi interessi in 15 anni, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, col pagamento di 180 rate mensili inizialmente pari ad € 1.743,34, dal 31.7 2010 al 30.6.2025.
- che da aprile 2013 la mutuataria non aveva provveduto al pagamento delle rate, per cui, con
Contr raccomandata a/r del 9.10.2013, essa aveva comunicato la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento, con successiva decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
- che alla data dell'8.10.2013 (di appostazione a sofferenza) la banca risultava creditrice nei confronti della (nelle more trasformatasi in società a ) e dei suoi Parte_1 Controparte_5
garanti della complessiva somma di € 216.186,13 (di cui € 213.209,09 per capitale residuo, €
2.977,47 per interessi convenzionali ed € 99,57 per interessi di mora).
Tanto premesso, la intimava alla Controparte_2
a ed a di pagare entro 10 giorni la somma di € Parte_1 Parte_2 Controparte_1
216.286,13, oltre alle spese.
Avverso il precetto di pagamento, con atto di citazione notificato il 29.11.2013, proponevano opposizione la e , eccependo: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 2 di 11 - che nelle condizioni contrattuali erano state rilevate spese che concorrevano inammissibilmente alla formazione del TAEG (ad esempio, per istruttoria pratica, per estinzione anticipata, per interessi di mora);
- che il contratto di mutuo era carente di documentazione (mancando le condizioni generali di con- Par tratto e, quindi, risultando indeterminato il TAEG, nonostante l'indicazione dell' );
- che dalla documentazione in possesso della cliente non si riscontrava l'esistenza di un contratto, da cui emergesse la pattuizione dei tassi e delle altre competenze a titolo di spese e di c.m.s.;
- che il comportamento della banca integrava violazione della buona fede contrattuale ed abuso di posizione dominante: il mutuo era stato stipulato nelle forme del contratto per adesione, ipotesi nella quale si verifica uno sbilanciamento tra le parti;
non risultavano le pattuizioni degli interessi e delle altre condizioni contrattuali;
- che risultava l'applicazione della capitalizzazione composta degli interessi e di interessi passivi ultralegali, il superamento del tasso soglia, l'applicazione di tassi usurari e l'usura sopravvenuta;
- che il tasso dichiarato dalla banca contrastava con quello effettivo (determinato in applicazione di tutti gli oneri), con la conseguenza che la misura dell'interesse non era stata univoca e precisa e che era stata indicata in misura inferiore rispetto a quella reale, con un danno (costituito dal differenziale determinato dall'applicazione dei diversi interessi) che ammontava a circa € 980,00;
- che risultava applicato l'anatocismo trimestrale;
- che la fideiussione prestata era nulla, poiché resa in violazione dell'art. 117 TUB e dell'obbligo di informazione periodica, nonché per mancata individuazione delle obbligazioni future coperte dalla stessa;
- che il titolo esecutivo era carente sotto il profilo formale, non essendo state ad esso allegate le condizioni generali del contratto;
- che aveva eseguito pagamenti sino alla trentesima rata (con scadenza il 31.12.2012), Parte_1 per complessivi € 52.300,11 (di cui € 33.945,68 per capitale ed € 18.354,43 per interessi), e aveva inoltre versato, a titolo di interessi di preammortamento, € 2.394,79, anch'essi oltre il tasso soglia, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., tutti gli interessi pagati dovevano essere restituiti.
Tanto dedotto, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto opposto;
2- dichiarare nullo, in tutto o in parte, a seconda delle risultanze processuali, l'opposto precetto;
3- nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, ex art.1283 e 1284 c.c., nonché per violazione dell'art.177 bis del D.Lgs. 382/1993, delle condizioni generali di contratto di mutuo
pagina 3 di 11 fondiario n.00522-003401973-002 del 14.3.2007 stipulato tra la società Parte_1 Parte_2
e la banca opposta, relativa alla capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed
[...] oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del mutuatario;
4- per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame e condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali e maggiore danno;
5- accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data delle rispettiva valuta;
6- accertare e dichiarare l'applicazione da parte della banca di tassi extra soglia ministeriale, originaria e sopravvenuta, ai sensi della L.108/1996 e per l'effetto, condannare ka banca convenuta allo scorporo totale degli interessi, obbligando l'attore al ristoro dell'esclusiva sorte capitale concessa in finanziamento;
7- accertare e dichiarare la nullità delle garanzie prestate dai fideiussori, oltre l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi da parte della banca opposta;
8- condannare la banca opposta alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati e/o riscossi, oltre interessi legali creditori e maggior danni;
9- in via gradata, ove ritenuta sussistente l'esistenza di condizioni usuraie, condannare la banca opposta all'applicazione del tasso d'interesse legale dal momento di accertamento dell'applicazione di tassi usurari fino al soddisfo;
10- condannare la banca opposta alla refusione delle spese e competenze di causa, con distrazione ai procuratori costituiti”.
Con comparsa di costituzione dell'11.6.2014 si costituiva la Controparte_6
la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto,
[...]
con il favore delle spese.
All'esito della fase istruttoria (con espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile) il
Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 1228/2022 del 9.05.2022, notificata il
18.05.2022, rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese proces- suali.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha ritenuto:
- che doveva considerarsi decisiva la mancata produzione, da parte degli attori (su cui gravava l'onere probatorio), delle ricevute di pagamento mensili delle rate del mutuo o degli estratti conto,
pagina 4 di 11 necessari per verificare l'esatto periodo di pagamento e l'entità degli importi sborsati, le eventuali spese e gli oneri accessori sostenuti;
- che erano generiche le allegazioni (in citazione e CTP) su spese accessorie e/o sull'applicazione in concreto di interessi di mora, comunque sfornite di prova;
- che altrettanto generiche erano le ragioni relative alla indeterminatezza ed alla mancanza di trasparenza delle condizioni economiche del contratto di mutuo, dal momento che lo stesso, come rilevato non solo dal c.t.u. ma anche dal c.t.p., era rispettoso degli artt. 117, co. 4, TUB e 1284, co.
3, c.c., in quanto redatto in forma scritta, con indicazione dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche, donde l'impossibilità di applicare la disciplina sostitutiva ex 117 co. 6 TUB.
- che nel contratto di mutuo fondiario del 3.11.2009, come negli atti di erogazione parziale del
28.1.2010 e di erogazione finale del 30.6.2010, era contenuta una “clausola di salvaguardia” (“… il tasso di interesse non potrà superare il tasso effettivo globale medio praticato per le operazioni di mutuo aumentato della metà, sempre in ragione dell'anno (c.d. tasso soglia di cui alla L. 108/96)”
e, posta la carenza documentale circa l'andamento del rapporto, deponeva per l'effettiva applicazione di tale “clausola di salvaguardia” quanto pattuito al penultimo capoverso dell'art. 2 dell'atto di erogazione finale del 30.6.2010 (“Il tasso di interesse di mora non potrà superare (…) e pertanto la avrà diritto di pretendere ad oggi interessi di mora nella misura di 0,80 punti CP_2 percentuali in più del suddetto tasso del 3,14% annuo”), dal momento che la somma tra 0,80% +
3,14% era uguale a 3,94%, percentuale appena inferiore al 3,945%, che era il tasso effettivo globale medio rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo di applicazione 1/4-30/6/2010, relativamente alla categoria di operazione “mutui a tasso variabile”;
- che, quanto all'usura sopravvenuta - sempre in linea teorica, tenendo presenti le sole pattuizioni contrattuali, a causa delle carenze documentali evidenziate - il c.t.u. non aveva rilevato sconfina- menti;
- che la tesi attorea della usurarietà dei tassi di interessi applicati dalla banca (fondata su una c.t.p., ma non assistita da documentazione contabile), si basava sul presupposto errato della cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori (Cass. n. 31615/2021 e n. 26286/2019);
- che le carenze documentali non consentivano neppure di accertare la sussistenza dell'anatocismo;
- che era condivisibile la tesi sposata dal c.t.u. circa l'assenza di costi occulti nel piano di ammor- tamento c.d. “alla francese”, anche alla luce della circostanza per cui il c.t.u. era stato in grado di ricostruire il tasso di interesse pattuito, a dimostrazione della determinatezza delle relative clausole contrattuali;
pagina 5 di 11 - che infondata era la doglianza relativa all'anatocismo derivante dalla (presunta e non provata) applicazione di interessi di mora, atteso che il contratto, stipulato dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, prevedeva la possibilità di applicare l'interesse di mora sull'intera rata scaduta ed impagata (comprensiva degli interessi corrispettivi), in conformità all'art. 3 della delibera;
- che pure infondata era l'eccezione di nullità della fideiussione, sia per la sua genericità, sia perché la garanzia doveva ritenersi valida, risultando da atto pubblico;
- che altrettanto infondata era la doglianza inerente l'omessa individuazione delle obbligazioni future coperte dalla fideiussione;
- che infondata era, infine, la doglianza relativa alle carenze formali del titolo esecutivo.
Avverso la sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
15.06.2022, la e , chiedendo, in riforma della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 decisione impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
- SOSPENDERE l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 1228/2022 (rep.1582/2022 del 09.05.2022) resa dal Tribunale di Foggia, sezione civile prima, nella persona del Giudice, dott.
Alessio Marfè, all'esito del giudizio iscritto al n. 6346/2013 R.G., in data 04.05.2022 e pubblicata il successivo 09.05.2022 e notificata a mezzo pec il 18.05.2022, per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO
- ACCOGLIERE per le ragioni suesposte il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1228/2022 (rep.1582/2022 del 09.05.2022) resa dal Tribunale di
Foggia, sezione civile prima, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marfè, all'esito del giudizio iscritto al n. 6346/2013 R.G., in data 04.05.2022 e pubblicata il successivo 09.05.2022 e notificata a mezzo pec il 18.05.2022, così provvedere:
ORDINARE alla (C.F. Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione di P.IVA_1
tutta la documentazione relativa ai rapporti in contestazione;
- ACCOGLIERE tutte le domande formulate dalla società già Parte_1 [...]
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro Parte_2
tempore, sig. (C.F. , nonché dai sig.ri e Parte_2 P.IVA_2 Parte_2
nella loro qualità di garanti per le obbligazioni assunte dalla società Controparte_1
già con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2
in data 29.11.2013 -03.12.2013;
pagina 6 di 11 - per l'ulteriore effetto, previa rinnovazione di C.T.U. contabile, ACCERTARE e DICHIARARE le criticità del contratto di mutuo fondiario n.00522-003401973-002 del 14.3.2007 (violazione della trasparenza, illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, usura tenendo conto anche degli interessi moratori e dei maggiori oneri generati dalla capitalizzazione composta);
- rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni e difese avanzate da
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque, sfornite di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
- in caso di accoglimento parziale delle avverse richieste e delle doglianze dell'appellante,
DISPORRE la compensazione delle spese del primo grado di giudizio;
- CONDANNARE la Controparte_7
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e P.IVA_1
compensi anche del presente grado di appello, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2022 si è costituita la
[...]
la quale ha dedotto l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_6
artt. 342 e 348 c.p.c. e ne ha contestato la fondatezza nel merito.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto carente la domanda sotto il profilo probatorio, malgrado il mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c., con la quale si era chiesto di ordinare alla banca l'esibizione della documentazione contrattuale e le ricevute di pagamento delle singole rate, il che avrebbe consentito ad essi attori l'assolvimento degli oneri probatori.
Il motivo è destituito di fondamento.
Diversamente da quel che opinano gli appellanti, il combinato disposto degli artt. 119 TUB e 210
c.p.c. non riconosce alla parte la generica possibilità di ottenere, in ogni momento, la documenta- zione contrattuale richiesta, essendo comunque necessario rispettare i principi in tema di ripartizione degli oneri probatori e di preclusioni processuali. Pertanto, pur potendo astrattamente condividersi l'affermazione per cui il cliente della banca ha sempre diritto di ottenere i documenti delle operazioni che lo riguardano, anche in corso di causa (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2019, n.
14231), va precisato che l'art. 210 c.p.c. non può trovare applicazione per acquisire documenti che la parte istante è in condizioni di produrre ovvero il cui possesso essa non dimostri di non essere riuscita diversamente ad acquisire (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2014, n. 1484). Ed invero, il pagina 7 di 11 potere attribuito al giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare su istanza di parte l'acquisizione di prove nel processo si atteggia quale eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., che non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nella citata disposizione, sicché tale richiesta non può essere sostitutiva dell'onere che incombe sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice stesso (cfr. Cass. civ., sez. lav., 1 marzo
1983, n. 1522).
Con specifico riferimento alle azioni aventi ad oggetto rapporti bancari è cristallizzato il principio per cui il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, co. 4, d.lgs. 385/1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (v. Cass. civ., sez. I, 1 agosto 2022, n. 23861; Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641). Ciò perché l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità, di cui agli art. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante, ed è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (v. Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2021, n. 31251).
Poiché, nel caso di specie, non c'è prova che la parte richiedente si sia precedentemente adoperata per il reperimento della documentazione che, proprio ai sensi dell'art. 119, co. 4, TUB, era suo diritto ottenere, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, il quale ha rilevato il mancato assolvimento degli oneri probatori da parte degli opponenti, con la conseguente impossibilità di poter porvi rimedio aliunde.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha deciso la causa sulla base di una consulenza tecnica per la quale erano stati formulati quesiti non attinenti ad un contratto di mutuo, donde lo svolgimento di un'indagine errata e dagli esiti inattendibili.
In virtù di tale premessa, con questa doglianza, costruita in termini di stretta conseguenzialità rispetto al primo motivo (“una volta chiarito l'aspetto probatorio”), gli appellanti sottopongono nuovamente ad esame il rapporto e danno espressamente atto di riepilogare quanto già riportato nelle precedenti difese.
pagina 8 di 11 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il giudice di primo grado ha motivatamente aderito alle risultanze peritali e, inoltre, ha preso posizione su ciascuno dei rilievi operati dai deducenti: egli ha rilevato il deficit probatorio in cui sono incorse le parti in ordine ai pagamenti asseritamente eseguiti;
ha affermato la genericità delle deduzioni degli opponenti e l'assenza di prova in ordine ai costi illeciti asseritamente applicati;
ha affermato l'impossibilità di chiedere una consulenza tecnica al fine di eludere gli oneri probatori o per compiere indagini esplorative;
ha rilevato la genericità delle deduzioni attoree in ordine alla indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo;
motivatamente sostenuto la concreta applicazione della “clausola di salvaguardia”; ha escluso l'usura sopravvenuta;
ha affermato che tassi convenzionali e moratori non concorrono unitariamente al raggiungimento delle soglie usu- rarie;
ha dichiarato l'impossibilità di verificare la sussistenza dell'anatocismo a causa delle rilevate carenze documentali;
ha motivatamente condiviso la tesi del c.t.u. in merito all'assenza di costi occulti nel piano di ammortamento c.d. “alla francese”; ha affermato l'infondatezza della doglianza sull'anatocismo derivante dall'applicazione di interessi di mora;
ha rilevato l'infondatezza delle eccezioni di nullità della fideiussione e della doglianza circa l'omessa individuazione delle obbligazioni future coperte dalla fideiussione;
ha infine rigettato la censura sulle carenze formali del titolo esecutivo.
A fronte della ricostruzione contabile operata dal c.t.u. e dei rilievi di merito riportati in sentenza, gli appellanti non hanno mosso censure specifiche, ma si sono limitati a doglianze generiche e a richiami giurisprudenziali che, in mancanza di agganci precisi alla fattispecie concreta, appaiono avulsi dalla stessa.
In questi termini e per quanto anzidetto, le censure degli appellanti non sono rispettose del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., il quale va letto nel senso che i motivi di impugnazione devono contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (impianto
contro
-fattuale), ancorché senza l'impiego di particolari forme sacramentali, ovvero senza che l'appellante sia gravato della redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ. n. 27199/2017). Gli appellanti erano perciò tenuti ad offrire una concreta confutazione del percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado (anche nella parte in cui il medesimo ha fatto proprie le risultanze peritali), precisando sotto quali aspetti la decisione dovesse ritenersi censurabile, quale critica potesse essere mossa all'iter logico-giuridico seguito dal decidente, nonché quali modifiche si rendessero necessarie.
pagina 9 di 11 Ebbene, nei punti in esame, non possono ritenersi soddisfatti i requisiti prescritti dalla norma processuale: come già rilevato, quanto dedotto dagli appellanti non può integrare una valida critica ai rilievi motivati del giudice di primo grado, essendosi essi limitati a deduzioni generiche e meramente teoriche, nonché all'infruttuoso e ridondante richiamo di copiosa giurisprudenza, senza intaccare i temi decisivi affrontati nella decisione impugnata e le rationes decidendi adottate dal primo giudice.
Nel merito sono poi infondate le tesi sostenute dagli appellanti in ordine alla sussistenza di costi occulti nel piano di ammortamento alla francese ed in ordine alla cumulabilità di interessi convenzionali e moratori ai fini della formazione del costo del finanziamento e del raggiungimento delle soglie di usura.
Con riguardo alla prima questione rileva la Corte che è del tutto insufficiente il generico richiamo all'effetto distorsivo che ipoteticamente realizzerebbe il piano di ammortamento alla francese, essendo necessaria – tanto più dopo il recente arresto delle Sezioni Unite (sent. 29 maggio 2024, n.
15340), secondo cui in un piano di ammortamento alla francese non è causa di nullità parziale del contratto “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” – quantomeno una prospettazione dei costi occulti e della loro incidenza percentuale sul costo del finanziamento, mancanti nel caso di specie.
Sotto il secondo profilo si deve ribadire che, nel caso di specie, non c'è stato alcun superamento delle soglie usurarie e che è infondata la pretesa degli appellanti di sommare i tassi moratori ai tassi convenzionali ed agli altri costi ai fini del raggiungimento delle soglie usurarie: l'orienta-mento unanime della giurisprudenza sul tema è nel senso che il raggiungimento della soglia usu-raria non può avvenire mediante il cumulo di costi aventi natura e funzioni differenti, ragion per cui non è consentito, come invece vorrebbero gli appellanti, sommare i tassi moratori, ancorché applicati in concreto, che costituiscono il risarcimento per il ritardo nell'adempimento, alle voci contrattuali che hanno invece natura e funzione di costo per l'erogazione del credito1. 1 Si veda, sul punto, Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2022, n. 14472, secondo cui “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del
1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (conf. Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214).
pagina 10 di 11 L'appello, in conclusione, è infondato sotto ogni profilo e va, pertanto, integralmente rigettato.
Secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese e competenze del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 15.06.2022, dalla e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1228/2022 emessa in data 9.05.2022 dal Tribunale di Controparte_1
Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, tra gli appellanti e la
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così provvede: Controparte_7
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna gli appellanti e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_1
loro, al pagamento in favore della Controparte_7
delle spese e competenze del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €.
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14.317,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico degli appellanti, in solido tra loro, in osservanza dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17,
L. 228/2012.
Così decisa l'11 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
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