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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 03/04/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12094/2024, promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1. Con ricorso depositato il 08/10/2024, ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1 per regolare l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento del
[...] figlio nato il [...]). Per_1
Il ricorso è stato ritualmente notificato al resistente, che tuttavia non si è costituito in giudizio.
La sola ricorrente ha depositato una memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 12.3.2025 sono comparsi la ricorrente e il resistente non munito di difensore.
In quella sede le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
− affidamento condiviso di con residenza presso la madre;
i genitori adotteranno congiuntamente le decisioni di Per_1 più rilevante interesse per il figlio (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui il figlio si trova;
− frequenterà i genitori nei modi seguenti, salvo diverso accordo: Per_1
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− a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica dopo cena;
− almeno un giorno dall'uscita di scuola a dopo cena con il padre, nelle settimane con weekend dal padre;
almeno due giorni dall'uscita di scuola a dopo cena con il padre, nelle settimane con weekend dalla madre;
− qualora il padre dovesse riprendere turni lavorativi settimanali, fermi i weekend alternati, potrà stare Per_1 con il padre almeno quattro giorni infrasettimanali quando il turno è alla mattina;
− nel periodo invernale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, rimarrà: con il padre dalla fine della Per_1 scuola alla mattina del 25 dicembre;
con la madre dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre;
con il padre dalla mattina del 31 dicembre al pomeriggio del 5 gennaio;
con la madre dal pomeriggio del 5 gennaio fino alla ripresa della scuola;
per i soli giorni della Vigilia e di Natale sono fatte salve eventuali tradizioni dei due rami familiari (nel senso di trascorrere tutti gli anni lo stesso giorno con lo stesso genitore, anziché alternarli);
− nel periodo pasquale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, rimarrà: con la madre dalla fine della Per_1 scuola al pomeriggio della domenica di Pasqua;
con il padre dal pomeriggio della domenica di Pasqua alla ripresa della scuola;
− nel periodo estivo, ogni genitore avrà diritto a tenere con sé per due settimane, consecutive o meno;
i Per_1 genitori dovranno accordarsi sul periodo entro la fine del mese di maggio;
− nel giorno del compleanno di ciascun genitore (e nelle feste della mamma e del papà), salvo diverso accordo, questi avrà diritto a tenere con sé dalla mattina fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
Per_1
− con decorrenza da marzo 2025, a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 175,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− l'assegno unico attualmente pari ad € 230 circa continuerà ad essere percepito per intero dalla madre;
− i genitori continueranno ad acquistare un blocchetto di buoni mensa per il figlio ciascuno, attualmente dal valore di € 65 mensili;
− le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza;
− spese di lite compensate.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 9.10.24, non ha formulato osservazioni.
2. Sebbene il resistente non fosse munito di difensore e dunque la causa vada formalmente considerata come contumaciale, le condizioni proposte dai genitori appaiono rispondenti alla legge e agli interessi delle parti: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
(segue)
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 03/04/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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