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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2780 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertent e
TRA
(CF: ) Parte_1 C.F._1
E
(CF: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Carmignani, presso il cui studio in Altopascio
(LU), via Gavinana n. 40, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 1.10.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto che fosse pronunci ata la cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio concordat ario , cel ebrato in Pontedera (PI) in data 30.01.2000 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 3, Parte II, serie A – anno 2000.
Pagina 1 di 3 Nell'udienza del 19 dicembre 2024, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno concluso com e da ricorso congiunto per la cessazione degli effett i civili del matrimonio concordatario .
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata. Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Pisa in data 15.11.2013 con provvedimento n.
14985/2013 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottam ente da oltre
6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spiritual e non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui è nata la IA , in data 28.06.2002, maggiorenne Persona_1 economicamente non autosufficiente, hanno chiesto che il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto e ciascuno potrà fissare il proprio domicilio e residenza ove riterrà opportuno;
2. Il sig. corrisponderà alla IG , a titolo di contributo per Parte_1 Per_1 il mantenimento la somma di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il gg. 5 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente intestato alla stessa alle seguenti coordinate
IBAN: [...];
3. Il padre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie ivi comprese quelle di carattere sanitario (interventi chirurgici, spese per visite specialistiche), universitario e ricreativo che dovranno essere concordate salvo
l'obbligatorietà e l'urgenza.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civil i del matrimonio concordatario, celebrato in Pontedera (PI) in data 30.01.2000 e trascritto nei registri dello stat o civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 3, Parte II, serie A – anno
2000;
Pagina 2 di 3 Tra:
(CF: ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(CF: ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
2) DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sent enza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.01.2025 .
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerri eri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2780 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertent e
TRA
(CF: ) Parte_1 C.F._1
E
(CF: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Carmignani, presso il cui studio in Altopascio
(LU), via Gavinana n. 40, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 1.10.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto che fosse pronunci ata la cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio concordat ario , cel ebrato in Pontedera (PI) in data 30.01.2000 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 3, Parte II, serie A – anno 2000.
Pagina 1 di 3 Nell'udienza del 19 dicembre 2024, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno concluso com e da ricorso congiunto per la cessazione degli effett i civili del matrimonio concordatario .
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata. Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Pisa in data 15.11.2013 con provvedimento n.
14985/2013 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottam ente da oltre
6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spiritual e non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui è nata la IA , in data 28.06.2002, maggiorenne Persona_1 economicamente non autosufficiente, hanno chiesto che il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto e ciascuno potrà fissare il proprio domicilio e residenza ove riterrà opportuno;
2. Il sig. corrisponderà alla IG , a titolo di contributo per Parte_1 Per_1 il mantenimento la somma di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il gg. 5 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente intestato alla stessa alle seguenti coordinate
IBAN: [...];
3. Il padre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie ivi comprese quelle di carattere sanitario (interventi chirurgici, spese per visite specialistiche), universitario e ricreativo che dovranno essere concordate salvo
l'obbligatorietà e l'urgenza.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civil i del matrimonio concordatario, celebrato in Pontedera (PI) in data 30.01.2000 e trascritto nei registri dello stat o civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 3, Parte II, serie A – anno
2000;
Pagina 2 di 3 Tra:
(CF: ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(CF: ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
2) DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sent enza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.01.2025 .
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerri eri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
Pagina 3 di 3