Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1304/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Presidente Dott. Giovanni PICCIAU
Consigliere rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott. Giovanni CASELLA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 373/24, est. Dott.ssa Emanuela Fedele, posta in decisione all'udienza collegiale del 13/3/25 e promossa
DA
(P. Iva P.IVA 1
), con sede in Parte 1
Fiumicino, viale delle Arti n. 123, in persona del Procuratore dr. Per 1
[...] giusta procura per notaio dott. del 17.3.2021, rep. Persona 2
33681, racc. 11805, registrata il 23.3.2021, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta, Federico D'Aiuto e Antonio La Bella ed elettivamente domiciliata presso la PEC
Email 1
APPELLANTE
CONTRO
CP 1 (c.f.
), nato in Pakistan il C.F. 1
06.06.1964, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in 21052 Busto Arsizio (VA) Piazza Volontari della Libertà n. 7
-
presso lo studio dell'Avv. Cinzia Angela Garatti che lo rappresenta, assiste e difende giusta delega in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, rilasciata su documento informatico (doc. A), CP 2 AL GRATUITO
PATROCINIO con delibera n. 2024/8927 del 16.01.2025 del COA di Milano
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
"Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, accogliere il presente appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere
- rigettare ogni domanda formulata dal sig. CP 1 con il ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio;
condannare controparte al pagamento di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio."
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria eccezione, istanza, deduzione e domanda reiette, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: accertato e dichiarato il difetto di specificità dell'avverso gravame per violazione dell'art. 434 c.p.c., per l'effetto, dichiararlo inammissibile e, così, confermare in ogni sua parte la sentenza di prime cure.
NEL MERITO: subordinatamente alla declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto ammissibile, comunque confermare integralmente ed in ogni suo capo la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio Sezione Lavoro n. 373/2024 pubblicata in data 28.5.2024 in esito al giudizio rubricato al numero di r.g. 746/2023, rigettando in toto l'appello svolto da controparte e le domande ivi svolte, perché infondati in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, si reiterano le richieste istruttorie articolate in prime cure, qui da aversi per interamente ritrascritte.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso presentato da in forza ad CP 1 Parte 1 con decorrenza dall'11/7/19 ex art. 2112 c.c. con un contratto part-time
53,33%, inquadramento nel 6° livello del CCNL Trasporto Aereo Handlers e
- mansioni di O.U.A. (operatore unico aeroportuale) all'aeroporto di Milano Malpensa, che con comunicazione del 21/3/23 era stato posto in distacco temporaneo (dall'1/4/23 al 31/12/24) presso le sedi di Malpensa e di Fermo di Controparte_3 - con la sentenza n. 352/24, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riammissione in servizio nella sede a quo;
condannava la resistente al pagamento a favore del ricorrente delle retribuzioni maturate dalll'1/6/23 al 28/7/23 al tallone retributivo mensile di € 1.015,51 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
rigettava la domanda avente ad oggetto la trattenuta per assenza ingiustificata;
condannava la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Il giudice a quo - dopo aver richiamato l'accordo del 15/3/23 tra [...] in virtù del quale era stato previsto Parte 1 e Controparte 3
l'impiego di quattro lavoratori espressamente individuati, tra cui il ricorrente, nelle “attività di pulizia degli aeromobili, pulizia di aree all'interno del sedime aeroportuale presso lo scalo di Malpensa nonché di attività di lavanderia" per il periodo suindicato presso il sedime di Malpensa ad eccezione dell'attività di lavanderia da svolgersi presso la sede operativa della distaccataria in Fermo ed altresì il disposto dell'art. 30, 3^ comma del D.L.vo 276/03 ("ll distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive") disattendeva la tesi datoriale secondo cui la mancanza di consenso da parte del dipendente non rendeva illegittimo il distacco sia perché era funzionale al mantenimento del posto di lavoro, sia perché il novellato secondo comma dell'art. 2103 c.c. giustificava addirittura l'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori
(come le mansioni di pulitore inquadrate nel livello 7) con il limite della comunicazione per iscritto. Osservava, invero che "Il primo requisito di legittimità del distacco indicato al comma 1 dell'art. 30 d.lgs 276/03 è l'interesse del distaccante, interesse che ne costituisce la causa lecita. Nel caso di specie la causa è stata indicata nell'interesse ad impiegare al meglio i dipendenti soggetti a temporanee limitazioni funzionali. Nel caso in cui il distacco preveda anche il cambio di mansioni, il legislatore prevede un contrappeso costituito dal consenso del lavoratore. Il tal modo si opera un contemperamento tra opposti interessi.
L'art. 2103 è, invece, finalizzato a disciplinare una situazione stabile motivata da nuovi assetti organizzativi aziendali che incidono (negativamente) sulla posizione del lavoratore.
Conseguentemente, in presenza di tali presupposti, la tutela del lavoratore è costituita dalla sola comunicazione scritta (che permetterà un'eventuale impugnazione).
La diversità delle situazioni normate (differenti nelle finalità e nelle fattispecie oggettive) impedisce l'innesto di una disciplina sull'altra a pena dell'illegittima contrazione dei diritti del lavoratore. La mancanza del consenso da parte del ricorrente comporta pertanto l'illegittimità del distacco."
Ciò posto, dava atto della cessazione della materia del contendere in merito alla richiesta di riammissione in servizio presso la distaccante poiché nel frattempo il ricorrente era stato licenziato, mentre gli riconosceva le retribuzioni medio tempore maturate, al netto dell'assenza per malattia (1/4/23-31/5/23), "tenuto conto dell'illegittimo distacco e della comunicata disponibilità del ricorrente a svolgere le prestazioni lavorative presso la distaccante odierna resistente (cfr. doc. 5 ricorrente in data 18 aprile 2023)." Parte 1 ha impugnato la sentenza n. 373/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto illegittimo il distacco per il mancato consenso del dipendente e l'ha condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dall'1/6/23 al 28/7/23, affidandosi ad un unico articolato motivo
(pag. 5 e seg.).
Censura in particolare la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo ovvero che, disciplinando l'art. 30 del D.L.vo n. 276/03 e l'art. 2103 c.c. due fattispecie diverse, non è possibile innestare una disciplina sull'altra in quanto, così facendo, si realizzerebbe un'ingiustificata riduzione dei diritti del lavoratore.
Sostiene che l'art. 2103 c.c. è l'unica norma che disciplina “del nostro ordinamento giuridico che disciplina le mansioni del dipendente (rectius, le modalità della "Prestazione del lavoro": questa è la rubrica di tale articolo dopo la novella del 2015) ed è quindi ad essa che bisogna avere riguardo ogniqualvolta le vicende del rapporto di lavoro contemplano questioni che attengono all'adibizione del lavoratore a determinati compiti.....
Se questo è vero, allora non si può fare dell'art. 2103 c.c. come sostiene il Tribunale di Busto Arsizio una sorta di disposizione normativa "chiusa", da relegare in un ambito fortemente circoscritto e quindi non utilizzabile al di fuori di esso.
La verità è che, quando occorre stabilire - quali che siano i contorni della fattispecie concreta ed il contesto di riferimento - le mansioni cui adibire un lavoratore, viene sempre in rilievo, e non potrebbe essere altrimenti, l'art. 2103 perché esso costituisce la bussola per orientare le decisioni dell'azienda." Reitera quanto argomentato nella memoria ex art. 416 c.p.c. e cioè che "con il distacco, Parte 1 in primo luogo, ha adempiuto i suoi doveri in tema di repêchage a
,
fronte della sopravvenuta inabilità del proprio dipendente, poi ha tutelato il proprio interesse produttivo (adibendo il lavoratore allo svolgimento di talune mansioni e formandolo in nuove attività nelle quali - ove eventualmente re-internalizzate alla scadenza del contratto di appalto - avrebbe potuto essere ancora impiegato qualora, nel frattempo, non avesse recuperato la piena idoneità) e, da ultimo, ha tutelato l'interesse del sig. CP_1 alla continuità dell'attività lavorativa offrendogli la possibilità, anche attraverso il mutamento in pejus delle mansioni, di svolgere una prestazione compatibile con le sue limitazioni fisiche medicalmente certificate"; ed inoltre che, attesa la nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., che consente al datore, in presenza di determinate condizioni, di adibire il lavoratore a mansioni inferiori,
"operando una lettura coordinata del comma 3 dell'art. 30 con l'art. 2103 c.c. (stavolta post Jobs- act), si deve escludere la necessità di un consenso nel caso di un mutamento in pejus delle mansioni, almeno nei limiti in cui tale mutamento è ad oggi consentito".
Ricorda, poi, che l'attuale appellato si è assentato fin dal primo giorno di distacco e perciò "Se il Tribunale avesse effettuato la predetta valutazione, avrebbe certamente concluso nel senso della legittimità del distacco atteso che, ex post, il lavoratore non ha provato (e come poteva farlo se non si è mai presentato al lavoro?) che le mansioni in concreto svolte erano totalmente diverse e dequalificanti rispetto a quelle contrattualmente previste o meglio ancora, nel caso di specie, rispetto a quelle espletate presso la distaccante in ragione delle inidoneità riscontrate".
Ribadisce, come già dedotto nella memoria di primo grado, che "il consenso di cui al comma 3 dell'art. 30non può ritenersi elemento costitutivo della fattispecie, ma esclusivamente un requisito necessario al fine di rendere legittimo l'impiego del lavoratore presso la distaccataria in mansioni diverse da quelle espletate presso la distaccante. In altre parole, l'eventuale conseguenza del mancato consenso potrebbe determinare, al più, l'insorgere del diritto del lavoratore ad essere adibito alle medesime mansioni, non certo l'illegittimità del distacco".
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere illegittimo il distacco, "si dovrà tenere conto nonostante l'assoluta
-
indipendenza dei due giudizi - della sentenza n. 492/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, la quale, nel dichiarare la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore, ha altresì accertato che dall'1.6.2023 al 27.6.2023 il sig. CP_1 si è assentato in maniera ingiustificata senza soluzione di continuità (ma l'assenza si è protratta oltre tale periodo perché, come detto, il lavoratore, da quando è stato disposto il distacco, non ha mai reso la sua prestazione).
Questa innegabile circostanza di fatto comporta che, anche qualora si affermasse l'illegittimità del distacco, nulla è comunque dovuto al sig. CP_1 essendo mancata in quel periodo l'esecuzione dell'attività lavorativa." CP 1 resiste in giudizio, difendendo la sentenza impugnata.
Preliminarmente eccepisce la inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi ex art. 434 c.p.c..
Ne eccepisce in subordine l'infondatezza, evidenziando in particolar modo come l'appello sia fondato su una asserzione, che non trova riscontro né nella realtà, né in atti, essendo egli rimasto idoneo alla mansione specifica di OUA, purché nel rispetto delle limitazioni niosh verde, per cui inconferente è la questione del repechage;
ed evidenzia come sia fondato sulla applicabilità della norma generale sullo jus variandi (art. 2103 c.c.) rispetto alla norma speciale di cui all'art. 30 del D.L.vo n. 276/03, mentre l'unico coordinamento possibile tra le due disposizioni citate è quello risolto dai broccardi “lex specialis derogat generali" e "lex posterior generalis non derogat priori speciali."
Rileva infine che nell'atto di appello non sono presenti critiche in punto di sussistenza della mora non avendo controparte gravato il relativo capo Pt 2 della sentenza con una censura specifica come prescritto dall'art. 434 c.p.c., né in punto regolamentazione spese di lite.
All'udienza del 13/3/25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c., la causa è stata decisa all'esito della discussione orale con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 434 c.p.c. va disattesa, atteso che, ad avviso di questa Corte e in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto avendo, il legislatore, statuito che i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente.
Ne discende, pertanto, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno, ancora oggi, interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice restando, tuttavia, escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata che l'atto di appello debba rivestire
-
particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisone da contrapporre a quella del primo grado (cfr. Cass. SU n. 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. 20066/21).
Il gravame - da cui si evincono sia le parti da riformare, sia le relative doglianze
- è dunque ammissibile.
Sempre preliminarmente il Collegio rileva, in ordine alla richiesta svolta in via subordinata dall'attuale appellante, che non incide sul presente giudizio la sentenza n. 492/24 del Tribunale di Busto Arsizio - che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato il 28/7/23 già solo CP 1 per il fatto di non essere passata in giudicato.
In ogni caso, le retribuzioni maturate sono state chieste e riconosciute per l'illegittimo distacco, come giustamente evidenziato dalla difesa del lavoratore (“la condanna alle dette retribuzioni altro non è che una normalissima, quanto logica, conseguenza della mora credendi, avendo Parte 1 rifiutato di calendarizzare i turni del lavoratore nella sede contrattuale, nonostante la sua offerta delle energie lavorative e continuando ad esigere la prestazione presso la distaccataria").
Passando all'esame dell'articolato motivo di gravame, va rammentato che che quale O.U.A. era adibito, ai sensi dell'art. H2 del CCNL CP 1 applicato, "alle operazioni di carico, scarico, movimentazione bagagli, merci e posta i quali provvedono anche alla movimentazione, conduzione dalla piazzola, posizionamento sottobordo ed al trasporto inverso fino al previsto punto di arrivo dei seguenti mezzi speciali: trattori, transporters, scale, nastri" alla visita aziendale del 13/1/23 è risultato essere
-
"idoneo con prescrizioni/limitazioni" con la specifica indicazione/prescrizione "no niosh rosso e giallo" (doc. 3 appellata); e che alla successiva visita aziendale del 19/1/23 è stata certificata la sua idoneità alle mansioni di addetto alla pulizia degli aeromobili, individuata nel reparto rischi “titolo X 81/08” (doc. 5 appellata).
Risulta quindi smentita per tabulas la asserzione di Parte 1 sulla sopravvenuta inidoneità di alla mansione specifica di O.U.A. CP 1
Ciò precisato in fatto, la questione di diritto controversa e devoluta alla Corte
- territoriale attiene al presupposto del consenso che, ai sensi dell'art. 30, 3^
- comma del D.L.vo n. 276/03, è necessario nel caso di “mutamento di mansioni" e nello specifico il collegamento tra il disposto citato ed il novellato art. 2103, 2^ comma c.c. ("In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché' rientranti nella medesima categoria legale"), che richiede unicamente la comunicazione mediante forma scritta. Invero le mansioni oggetto del disposto distacco (attività di pulizie degli aeromobili e di pulizie all'interno del sedime aeroportuale, nonché attività di lavanderia presso la sede operativa non sono certamente riconducibili all'inquadramento che era CP_1riconosciuto a (6^), poiché il CCNL del Trasporto Aereo, sez. Handlers, inquadra la figura professionale dell'addetto alla pulizia degli aeromobili” nel 7^ livello, mentre la figura del “pulitore” è indicata nell'8^ livello.
Nel caso concreto è perciò pacifico che si sia verificato un mutamento in peius delle mansioni, essendo la stessa tesi difensiva di Parte 1 ad essere fondata su tale presupposto (nella prospettazione di questa ultima si tratterebbe di un distacco legittimo imposto dalla limitata funzionalità del lavoratore, che altrimenti sarebbe stato licenziato per impossibilitò sopravvenuta della prestazione, non essendo collocabile altrimenti); e proprio per questa ragione, osserva il Collegio, è del tutto irrilevante il fatto - messo in luce dalla attuale appellante in questa sede - che il distacco non sia stato attuato, stante la assenza per malattia di non essendo necessaria una verifica CP 1 ex post tra le mansioni di cui alla assunzione e quelle da espletare presso la distaccataria.
Tanto premesso, l'appello non merita accoglimento.
La Suprema Corte ha affermato che “in caso di distacco del lavoratore, con mutamento delle mansioni, anche solo parziale purché' effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 30, è richiesto, quale elemento costitutivo e condizione di legittimità della fattispecie, il consenso del lavoratore distaccato, il quale, ricevuta la comunicazione del provvedimento, è pertanto onerato del solo rifiuto ma non anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono, rilevando a tali fini il solo mutamento oggettivo delle mansioni, quale conseguenza dell'attuazione dell'ordine, e non anche la rappresentazione di esso fornita dal datore di lavoro nella lettera di comunicazione" (così
Cass. n. 32330/18).
In applicazione del principio di diritto sopra enunciato, il distacco disposto nei confronti di che non ha prestato il consenso, è illegittimo, CP 1 come correttamente ritenuto dal giudice a quo. Non è in discussione la interazione tra la disciplina dettata dall'art. 30 del D.L.vo n. 276/03 e dall'art. 2103 c.c. tanto è vero che, tra le altre, è stato considerato legittimo il demansionamento dei dipendenti distaccati presso un'altra azienda, a condizione che ciò fosse previsto da appositi accordi sindacali e fosse finalizzato ad evitare una riduzione del personale (cfr. Cass. n. 6289/20) - ma è necessario che sussistano i presupposti di legge.
-Nella fattispecie in esame è stato disposto un distacco strumento che permette al datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, di porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa senza alcuna “modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore", che è la condizione indispensabile per il mutamento in peius delle mansioni assegnate al dipendente. Non può dunque essere invocato il disposto dell'art. 2103 c.c. che - appunto perché configura il demansionamento come extrema ratio al fine evitare il licenziamento - prescinde dal consenso dell'interessato.
In ogni caso, anche a voler aderire alla impostazione difensiva di
[...]
Parte 1 il Collegio osserva, per quanto sopra evidenziato, che difetta il presupposto della impossibilità sopravvenuta della prestazione e ciò a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo datoriale in punto repechage.
La decisione sul punto va pertanto confermata, assorbita ogni altra questione.
Le spese del grado - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 in base al valore della controversia (€ 1.001-5.200) ed all'assenza di istruttoria seguono la soccombenza.
L'attuale appellante è tenuta inoltre a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 373/24 del Tribunale di Busto Arsizio, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in €
1.100,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012.
Milano, 13/3/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau