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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 26/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), C.F._3 Parte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. e Parte_5 C.F._4 Parte_4
(C.F. ), C.F._5
elettivamente domiciliati in AGRIGENTO, VIA ESCHILO, 1, presso lo studio dell'avvocato ILARIA
BARRACO, che li rappresenta e difende giuste procure in calce all'atto di citazione in appello, pagina 1 di 15 APPELLANTI
nei confronti di
per essa quale mandataria (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, 9/10, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ROSARIO CIAMPA, che unitamente all'avvocato ANDREA
FIORETTI, la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti rilasciata all'avvocato Andrea
Fioretti per atto del notaio rep. n. 5529, racc. n. 3784, del 5.12.2023, registrata ad Persona_1
Albano Laziale il 6.12.2023, n. 20767, serie IT, che conferisce allo stesso la “facoltà di nominare
avvocati con poteri congiunti o disgiunti anche sostituendoli a sé con uguali o limitati poteri per ogni
sede giurisdizionale”,
APPELLATA
e
e per essa quale procuratrice Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per , , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5
e :
[...] Parte_4
“VOGLIA L'Ecc.ma CORTE DI APPELLO - Accogliere le eccezioni preliminari e quindi l'appello per
tutti i calendati motivi di doglianza supra dedotti ed in esso contenuti. - Conseguentemente, riformare
la sentenza n. 180/2023 del 14.06.2023 pubblicata in pari data e resa dal Giudice Francesca Riccardi pagina 2 di 15 nel procedimento avente R.G. 1394/2019 - In ogni caso. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed
onorari di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei documenti e
mezzi di prova della ctu con espressa richiesta di rideterminare il rapporto per cui vi è causa con
epurazione di interessi commissioni e spese e con la sola applicazione del tasso sostitutivo ex art 117
TUB con roll over trimestrale con eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi e con
utilizzo della capitalizzazione semplice”;
per : Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria
istanza, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n.
180/2023 del 14.06.2023 non notificata a parte appellante e pubblicata in pari data e resa dal
Tribunale di Sondrio, Giudice Francesca Riccardi nel procedimento avente R.G. 1394/2019: - in via
preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello proposto con atto di citazione notificato
il 03.01.2024 ai sensi di quanto disposto dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nel presente
atto; - nel merito: in via principale rigettare l'appello proposto con atto di citazione notificato il
03.01.2024 perché infondato in fatto ed illegittimo in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con
conseguente integrale conferma della sentenza n. 180/2023 del 14.06.2023 non notificata a parte
appellante e pubblicata in pari data e resa dal Tribunale di Sondrio, Giudice Francesca Riccardi nel
procedimento avente R.G. 1394/2019 in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di
revoca/riforma della sentenza impugnata sul punto, condannare comunque in solido gli appellanti al
pagamento in favore di dell'importo di € 100.250,96=, oltre interessi dalla data CP_1
della domanda monitoria al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, Parte_4
pagina 3 di 15 , Parte_4 Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_5 Parte_4
proponevano opposizione davanti al tribunale di Sondrio nei confronti di NT
, chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 468/2019, emesso in data
[...]
4.07.2019, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento solidale di € 100.250,26 per sorte capitale,
oltre interessi. Tale somma trovava fondamento nel credito derivante dal saldo debitore al 8.03.2019
del contratto di conto corrente intestato alla , ammessa Controparte_7
alla procedura di concordato preventivo, quale debitrice principale, a favore della quale la
[...]
aveva prestato fideiussione omnibus Parte_4
fino alla concorrenza di € 375.000,00. Tale decreto era stato emesso anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili della Parte_4
ossia ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_5 Parte_4
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e NT
la conferma del decreto.
In data 21.05.2020, - e per essa - interveniva in giudizio quale cessionaria CP_1 Controparte_2
del credito, chiedendo l'estromissione della banca e associandosi alla domanda di rigetto dell'opposizione svolta dalla cedente.
Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 180/2023, pubblicata il 14.06.2023, ha rigettato la opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo opposto, e ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, Parte_4
,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto appello, chiedendo,
[...] Parte_5 Parte_4
pagina 4 di 15 previa sospensione della provvisoria esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base di dieci motivi di impugnazione che saranno analizzati nel prosieguo.
- e per essa - si è costituita nel giudizio di appello, eccependo, in via CP_1 Controparte_2
preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendo, nel merito,
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
, già , nonostante la regolarità della NT NT
notifica, non si è costituita in giudizio.
La Corte di appello di Milano, rigettata la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 30.04.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ed è
stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di
[...]
, già . NT Controparte_8
2. Sempre in via preliminare, la Corte rileva che va rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta dall'appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici, ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dagli appellanti.
Deve essere, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. prevista da tale norma,
la quale va rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione. Osserva infatti la
Corte che, in un caso, come quello di specie, in cui venga fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -, per la definizione del giudizio con sentenza, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass. 14696/2016).
pagina 5 di 15 3. Ciò premesso, per quanto concerne il merito, oggetto del primo, del secondo, del terzo, del quarto
e del sesto motivo di appello è l'asserita omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine al fatto che,
nel caso di specie, a seguito dell'intervento della cessionaria, non avrebbe potuto trovare applicazione,
ai fini della prova del credito, l'art. 50 TUB, che consente solo alle banche di ottenere un decreto ingiuntivo attraverso una procedura semplificata. Secondo l'appellante, la decisione adottata non sarebbe condivisibile, in quanto il tribunale per evitare l'emanazione di una sentenza viziata per violazione dell'art. 2697 c.c. avrebbe dovuto, innanzitutto, accertare che il soggetto ceduto non era qualificabile come soggetto bancario per poi procedere alla revoca del decreto ingiuntivo, non potendo tale domanda fondarsi sull'attestazione di cui all'art. 50 TUB.
Tali motivi sono infondati.
La Corte osserva, in primo luogo, che la banca ingiungente, cedente del credito de quo, è parte del procedimento, non essendo stata disposta alcuna estromissione, con la conseguenza che, alla luce della ricostruzione di parte appellante, è pienamente legittimo l'utilizzo della certificazione ex art. 50 TUB
da parte di entrambe le odierne appellate.
Si ritiene, inoltre, che, comunque, anche a prescindere da ciò, risulta per tabulas che il credito ingiunto sia stato oggetto di cessione così come disciplinata dall'art. 58 TUB, il quale prevede che: “
2. La banca
cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme
integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni
oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a
favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei
debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati
pagina 6 di 15 dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via
esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi
dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso
la responsabilità del cedente”.
Alla luce di tale chiara disposizione è evidente che al rapporto tra il ceduto e il nuovo creditore trovi applicazione la disciplina sostanziale e processuale prevista a favore del creditore originario, con la conseguenza che, come evidenziato dalla Cassazione, la cessionaria di crediti bancari, per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385
del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti" (cfr. Cass. ord. 31577/2019).
In ordine, poi, alla legittimazione attiva del cessionario a chiedere il pagamento della somma ingiunta,
il Collegio ritiene assolto l'onere probatorio, avendo la cessionaria provato, al momento della sua costituzione avvenuta in data 21.05.2020, la pubblicazione della cessione del credito de quo in Gazzetta
Ufficiale, al n. 21, parte seconda, del 18.02.2020, da cui risulta che: “La società (il Controparte_1
"Cessionario") comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4
e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
concluso in data 5 febbraio 2020 (il "Contratto di Cessione") con con sede NT
legale in Sondrio, piazza Quadrivio n. 8, codice ABI 5216, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al
Registro delle Imprese di Sondrio n. , iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 P.IVA_3
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") al n. 489, capitale sociale
pagina 7 di 15 pari a Euro 1.916.782.886,55 (il "Cedente"), con effetto a decorrere dal 7 febbraio 2020, un
portafoglio di crediti non-performing classificati a "sofferenza", originati da rapporti di finanziamento,
sorti nel periodo intercorrente tra il 01/01/1970 e il 30/06/2019, individuati nell'elenco dei crediti
allegato al Contratto di Cessione (i "Crediti"). Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al
Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come
previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a
favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in
generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti.
Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente e il Cessionario
renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/, fino alla loro estinzione, i
dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta
cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail: ”. Email_1
Alla luce di tale produzione e della mancata specifica contestazione in ordine alla legittimazione in capo alla cessionaria da parte degli opponenti, odierni appellanti, nel primo atto utile, ossia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 13.06.2020, la Corte ritiene implicitamente riconosciuta la legittimazione della cessionaria, con conseguente inammissibilità
dell'eccezione svolta solo successivamente. Si rileva, infatti, che la stessa Cassazione ha precisato che la parte, che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia, come nel caso di specie, esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 24798/2020).
La Corte ritiene, inoltre, che non assumono rilevanza le contestazioni in ordine alla mancata prova del credito da parte della banca, non avendo quest'ultima asseritamente tenuto conto di alcuni rimborsi pagina 8 di 15 avvenuti nelle more. A fronte degli estratti analitici del conto corrente intestato al debitore principale,
depositati dalla cessionaria con la memoria ex art. 183, comma 6, n. Controparte_7
2, c.p.c., infatti, era onere degli opponenti, odierni appellanti, procedere a una specifica contestazione in ordine alle somme non dovute oggetto di pagamento. In difetto di ciò, pertanto, il Collegio ritiene il credito azionato pienamente provato, con conseguente rigetto dell'eccezione sul punto.
4. Oggetto del quinto motivo di appello è l'asserito omesso rilievo da parte del tribunale della nullità
del contratto per indeterminatezza del tasso degli interessi, ponendo a fondamento della eccezione le risultanze di una consulenza di parte depositata per la prima volta nel giudizio di appello.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene che, anche a prescindere da ogni valutazione in ordine all'ammissibilità di tale eccezione, svolta per la prima volta in appello, parte appellata ha assolto al proprio onere probatorio,
producendo il contratto con la indicazione degli interessi applicabili e le successive modifiche (doc. 4,
4a e 4b del fascicolo del procedimento monitorio), nonché gli estratti conto dai quali si evince l'esatto calcolo degli stessi, in conformità di quanto indicato nel contratto (doc. 6 del fascicolo del procedimento monitorio). A fronte di tali specifici elementi prodotti da parte appellata, è irrilevante quanto indicato nella consulenza prodotta da parte appellante solo nel giudizio di appello (doc. 5 del fascicolo di parte appellante), atteso che in tale sede viene genericamente eccepita la indeterminatezza e, dunque, la nullità dei tassi applicati anche con riferimento al fido, senza specificamente contestare quanto tempestivamente allegato da parte appellata in contratto e negli estratti conto in ordine alla determinazione degli stessi interessi.
5. Oggetto del settimo motivo di appello è l'asserita omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda di nullità/annullabilità della fideiussione omnibus, per contrasto con la norma di cui all'art.
pagina 9 di 15 Tale motivo è inammissibile.
La Corte ritiene, infatti, che, nel caso di specie, trattandosi di una eccezione di annullamento e non di nullità, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata entro i termini perentori del giudizio di primo grado. È, dunque, evidente che, in difetto di ciò, tale eccezione non possa essere fatta valere per la prima volta in un giudizio di appello, essendo essa del tutto tardiva e, dunque, inammissibile.
Ad abundantiam, la Corte osserva che tale eccezione non sia, comunque, fondata, atteso che, in un caso, come quello di specie, in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra, che presenti il medesimo amministratore, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante e il suo amministratore ai fini dell'annullabilità del contratto non può essere fatta discendere dalla mera coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori la società, che ha prestato la garanzia, e il suo amministratore (cfr. Cass. ord.
1703/2021). In difetto di tali specifiche allegazioni, il cui onere ricadeva sugli appellanti, in forza delle quali dedurre, nel caso di specie, un conflitto di interessi, è evidente che tale motivo di impugnazione non possa, comunque, essere accolto.
6. Oggetto dell'ottavo e del decimo motivo di appello è la decisione del tribunale, da un lato, di riconoscere la nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione ritenute illecite dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e, dall'altro, di non accogliere l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto erronea e contraddittoria, con conseguente necessità di riformare la sentenza al fine di dichiarare la banca decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.
Tali motivi sono infondati.
pagina 10 di 15 La Corte ritiene derimente, ai fini del rigetto di tali motivi di appello, la mancata impugnazione da parte dell'appellante di quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rilevato la tardività
e, dunque, l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto proposta tardivamente solo con le note di trattazione scritta del 25.07.2022 per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.07.2022.
Il Collegio rileva ad abudantiam che - anche qualora si ritenesse tale eccezione tempestiva e invalida la disposizione di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust, alla luce del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 - non sussisterebbe in capo agli appellanti un interesse concreto ad agire per ottenere una pronuncia di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., risultando
per tabulas la prova che la banca ha agito per il recupero del credito nel termine decadenziale previsto.
Si evidenzia, infatti, che, in una ipotesi, come quella di specie, in cui all'art. 7 del contratto di fideiussione è previsto che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice
richiesta, quanto dovutele per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio”, l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 c.c. impone, secondo il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c., che il termine decadenziale sia rispettato anche attraverso una mera richiesta stragiudiziale e non necessariamente attraverso l'inizio di un'azione giudiziale (cfr. Cass. ord. 660/2025; Cass. 22346/2017;
Cass. 13078/2008).
L'art. 1957 c.c., infatti, nell'imporre, al primo comma, al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore,
a pena di decadenza, pone una regola la cui ratio va certamente individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione e possa, pertanto, essere pregiudicato da ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale. In altre parole, la disposizione normativa di cui all'art. 1957 c.c. mira a che il creditore prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, di modo pagina 11 di 15 che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che con il termine “istanza” si debba far riferimento ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. 1724/2016).
Diverso è evidentemente il ragionamento in un'ipotesi, come quella di specie, in cui in un contratto di fideiussione le parti abbiano voluto inserire una clausola, con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, dovendosi ritenere che essa ben possa essere interpretata, anche in considerazione della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato ragionevolmente soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
In tale prospettiva sembra, dunque, giustificata la conclusione che, allorquando il garante sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore. Si evidenzia, peraltro, che se il rinvio all'art. 1957 c.c. si intendesse anche alla previsione dell'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più “a prima richiesta” e si paleserebbe la contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale.
Per completezza, si rileva che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 c.c. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa valutazione del caso di specie, giustificare la pagina 12 di 15 conclusione che, ferma la natura “a prima richiesta” della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (cfr. Cass. 22346/2017; Cass. 13078/2008).
Alla luce di tali principi, è, dunque, evidente che, nel caso di specie, la garanzia non possa ritenersi estinta, avendo la banca provato, come era suo onere, di avere proceduto alla revoca dagli affidamenti e di avere avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento già con la pec del 30.01.2019 (doc. 7 del fascicolo del procedimento monitorio), depositando, infine, ricorso per l'emissione di un decreto ingiuntivo in data 19.06.2019, effettivamente concesso dal tribunale di Sondrio in data 4.07.2019 e oggetto della presente opposizione (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte opponente).
Si osserva, dunque, che, alla luce di ciò, nel caso di specie, non sussiste alcuno specifico interesse della parte appellante a ottenere una pronuncia di nullità parziale, essendo essa volta esclusivamente alla revoca del decreto ingiuntivo.
7. Oggetto del nono motivo di appello è l'asserita omessa valutazione dello squilibrio sinallagmatico imposto dalla banca, con l'inserimento di clausole vessatorie in assenza di alcuna contrattazione, con conseguente invalidità del contratto.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile quanto asserito dal giudice di prime cure, laddove ha evidenziato che le clausole, frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, non sarebbero comunque idonee a incidere sulla struttura e sulla causa del contratto, non avendo gli appellanti provato, come era loro onere, che, in difetto di tali clausole, non avrebbero concluso alcun accordo di finanziamento da parte della banca. Si osserva, peraltro, come tale eccezione, così come formulata, sia del tutto generica,
essendo le clausole in contestazione oggetto di regolare doppia sottoscrizione.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art.
pagina 13 di 15 in liquidazione, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quali parti soccombenti, avuto
[...] Parte_5 Parte_4
riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del suo valore (€ 100.250,26), applicando i parametri medi per la fase di studio e quella introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, stante il deposito di una sola memoria, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
9. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna Parte_4
,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento in via solidale in
[...] Parte_5 Parte_4
favore di , e per essa quale mandataria delle spese di lite, liquidate in CP_1 Controparte_2
complessivi € 7.440,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte di
[...]
Parte_4 Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5
pagina 14 di 15 e del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle Parte_4
spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1394 c.c., che dispone che il contratto può essere annullato per conflitto di interessi.
91 c.p.c. a carico solidale di Parte_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 26/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), C.F._3 Parte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. e Parte_5 C.F._4 Parte_4
(C.F. ), C.F._5
elettivamente domiciliati in AGRIGENTO, VIA ESCHILO, 1, presso lo studio dell'avvocato ILARIA
BARRACO, che li rappresenta e difende giuste procure in calce all'atto di citazione in appello, pagina 1 di 15 APPELLANTI
nei confronti di
per essa quale mandataria (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, 9/10, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ROSARIO CIAMPA, che unitamente all'avvocato ANDREA
FIORETTI, la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti rilasciata all'avvocato Andrea
Fioretti per atto del notaio rep. n. 5529, racc. n. 3784, del 5.12.2023, registrata ad Persona_1
Albano Laziale il 6.12.2023, n. 20767, serie IT, che conferisce allo stesso la “facoltà di nominare
avvocati con poteri congiunti o disgiunti anche sostituendoli a sé con uguali o limitati poteri per ogni
sede giurisdizionale”,
APPELLATA
e
e per essa quale procuratrice Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per , , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5
e :
[...] Parte_4
“VOGLIA L'Ecc.ma CORTE DI APPELLO - Accogliere le eccezioni preliminari e quindi l'appello per
tutti i calendati motivi di doglianza supra dedotti ed in esso contenuti. - Conseguentemente, riformare
la sentenza n. 180/2023 del 14.06.2023 pubblicata in pari data e resa dal Giudice Francesca Riccardi pagina 2 di 15 nel procedimento avente R.G. 1394/2019 - In ogni caso. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed
onorari di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei documenti e
mezzi di prova della ctu con espressa richiesta di rideterminare il rapporto per cui vi è causa con
epurazione di interessi commissioni e spese e con la sola applicazione del tasso sostitutivo ex art 117
TUB con roll over trimestrale con eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi e con
utilizzo della capitalizzazione semplice”;
per : Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria
istanza, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n.
180/2023 del 14.06.2023 non notificata a parte appellante e pubblicata in pari data e resa dal
Tribunale di Sondrio, Giudice Francesca Riccardi nel procedimento avente R.G. 1394/2019: - in via
preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello proposto con atto di citazione notificato
il 03.01.2024 ai sensi di quanto disposto dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nel presente
atto; - nel merito: in via principale rigettare l'appello proposto con atto di citazione notificato il
03.01.2024 perché infondato in fatto ed illegittimo in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con
conseguente integrale conferma della sentenza n. 180/2023 del 14.06.2023 non notificata a parte
appellante e pubblicata in pari data e resa dal Tribunale di Sondrio, Giudice Francesca Riccardi nel
procedimento avente R.G. 1394/2019 in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di
revoca/riforma della sentenza impugnata sul punto, condannare comunque in solido gli appellanti al
pagamento in favore di dell'importo di € 100.250,96=, oltre interessi dalla data CP_1
della domanda monitoria al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, Parte_4
pagina 3 di 15 , Parte_4 Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_5 Parte_4
proponevano opposizione davanti al tribunale di Sondrio nei confronti di NT
, chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 468/2019, emesso in data
[...]
4.07.2019, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento solidale di € 100.250,26 per sorte capitale,
oltre interessi. Tale somma trovava fondamento nel credito derivante dal saldo debitore al 8.03.2019
del contratto di conto corrente intestato alla , ammessa Controparte_7
alla procedura di concordato preventivo, quale debitrice principale, a favore della quale la
[...]
aveva prestato fideiussione omnibus Parte_4
fino alla concorrenza di € 375.000,00. Tale decreto era stato emesso anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili della Parte_4
ossia ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_5 Parte_4
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e NT
la conferma del decreto.
In data 21.05.2020, - e per essa - interveniva in giudizio quale cessionaria CP_1 Controparte_2
del credito, chiedendo l'estromissione della banca e associandosi alla domanda di rigetto dell'opposizione svolta dalla cedente.
Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 180/2023, pubblicata il 14.06.2023, ha rigettato la opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo opposto, e ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, Parte_4
,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto appello, chiedendo,
[...] Parte_5 Parte_4
pagina 4 di 15 previa sospensione della provvisoria esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base di dieci motivi di impugnazione che saranno analizzati nel prosieguo.
- e per essa - si è costituita nel giudizio di appello, eccependo, in via CP_1 Controparte_2
preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendo, nel merito,
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
, già , nonostante la regolarità della NT NT
notifica, non si è costituita in giudizio.
La Corte di appello di Milano, rigettata la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 30.04.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ed è
stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di
[...]
, già . NT Controparte_8
2. Sempre in via preliminare, la Corte rileva che va rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta dall'appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici, ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dagli appellanti.
Deve essere, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. prevista da tale norma,
la quale va rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione. Osserva infatti la
Corte che, in un caso, come quello di specie, in cui venga fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -, per la definizione del giudizio con sentenza, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass. 14696/2016).
pagina 5 di 15 3. Ciò premesso, per quanto concerne il merito, oggetto del primo, del secondo, del terzo, del quarto
e del sesto motivo di appello è l'asserita omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine al fatto che,
nel caso di specie, a seguito dell'intervento della cessionaria, non avrebbe potuto trovare applicazione,
ai fini della prova del credito, l'art. 50 TUB, che consente solo alle banche di ottenere un decreto ingiuntivo attraverso una procedura semplificata. Secondo l'appellante, la decisione adottata non sarebbe condivisibile, in quanto il tribunale per evitare l'emanazione di una sentenza viziata per violazione dell'art. 2697 c.c. avrebbe dovuto, innanzitutto, accertare che il soggetto ceduto non era qualificabile come soggetto bancario per poi procedere alla revoca del decreto ingiuntivo, non potendo tale domanda fondarsi sull'attestazione di cui all'art. 50 TUB.
Tali motivi sono infondati.
La Corte osserva, in primo luogo, che la banca ingiungente, cedente del credito de quo, è parte del procedimento, non essendo stata disposta alcuna estromissione, con la conseguenza che, alla luce della ricostruzione di parte appellante, è pienamente legittimo l'utilizzo della certificazione ex art. 50 TUB
da parte di entrambe le odierne appellate.
Si ritiene, inoltre, che, comunque, anche a prescindere da ciò, risulta per tabulas che il credito ingiunto sia stato oggetto di cessione così come disciplinata dall'art. 58 TUB, il quale prevede che: “
2. La banca
cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme
integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni
oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a
favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei
debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati
pagina 6 di 15 dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via
esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi
dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso
la responsabilità del cedente”.
Alla luce di tale chiara disposizione è evidente che al rapporto tra il ceduto e il nuovo creditore trovi applicazione la disciplina sostanziale e processuale prevista a favore del creditore originario, con la conseguenza che, come evidenziato dalla Cassazione, la cessionaria di crediti bancari, per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385
del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti" (cfr. Cass. ord. 31577/2019).
In ordine, poi, alla legittimazione attiva del cessionario a chiedere il pagamento della somma ingiunta,
il Collegio ritiene assolto l'onere probatorio, avendo la cessionaria provato, al momento della sua costituzione avvenuta in data 21.05.2020, la pubblicazione della cessione del credito de quo in Gazzetta
Ufficiale, al n. 21, parte seconda, del 18.02.2020, da cui risulta che: “La società (il Controparte_1
"Cessionario") comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4
e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
concluso in data 5 febbraio 2020 (il "Contratto di Cessione") con con sede NT
legale in Sondrio, piazza Quadrivio n. 8, codice ABI 5216, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al
Registro delle Imprese di Sondrio n. , iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 P.IVA_3
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") al n. 489, capitale sociale
pagina 7 di 15 pari a Euro 1.916.782.886,55 (il "Cedente"), con effetto a decorrere dal 7 febbraio 2020, un
portafoglio di crediti non-performing classificati a "sofferenza", originati da rapporti di finanziamento,
sorti nel periodo intercorrente tra il 01/01/1970 e il 30/06/2019, individuati nell'elenco dei crediti
allegato al Contratto di Cessione (i "Crediti"). Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al
Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come
previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a
favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in
generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti.
Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente e il Cessionario
renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/, fino alla loro estinzione, i
dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta
cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail: ”. Email_1
Alla luce di tale produzione e della mancata specifica contestazione in ordine alla legittimazione in capo alla cessionaria da parte degli opponenti, odierni appellanti, nel primo atto utile, ossia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 13.06.2020, la Corte ritiene implicitamente riconosciuta la legittimazione della cessionaria, con conseguente inammissibilità
dell'eccezione svolta solo successivamente. Si rileva, infatti, che la stessa Cassazione ha precisato che la parte, che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia, come nel caso di specie, esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 24798/2020).
La Corte ritiene, inoltre, che non assumono rilevanza le contestazioni in ordine alla mancata prova del credito da parte della banca, non avendo quest'ultima asseritamente tenuto conto di alcuni rimborsi pagina 8 di 15 avvenuti nelle more. A fronte degli estratti analitici del conto corrente intestato al debitore principale,
depositati dalla cessionaria con la memoria ex art. 183, comma 6, n. Controparte_7
2, c.p.c., infatti, era onere degli opponenti, odierni appellanti, procedere a una specifica contestazione in ordine alle somme non dovute oggetto di pagamento. In difetto di ciò, pertanto, il Collegio ritiene il credito azionato pienamente provato, con conseguente rigetto dell'eccezione sul punto.
4. Oggetto del quinto motivo di appello è l'asserito omesso rilievo da parte del tribunale della nullità
del contratto per indeterminatezza del tasso degli interessi, ponendo a fondamento della eccezione le risultanze di una consulenza di parte depositata per la prima volta nel giudizio di appello.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene che, anche a prescindere da ogni valutazione in ordine all'ammissibilità di tale eccezione, svolta per la prima volta in appello, parte appellata ha assolto al proprio onere probatorio,
producendo il contratto con la indicazione degli interessi applicabili e le successive modifiche (doc. 4,
4a e 4b del fascicolo del procedimento monitorio), nonché gli estratti conto dai quali si evince l'esatto calcolo degli stessi, in conformità di quanto indicato nel contratto (doc. 6 del fascicolo del procedimento monitorio). A fronte di tali specifici elementi prodotti da parte appellata, è irrilevante quanto indicato nella consulenza prodotta da parte appellante solo nel giudizio di appello (doc. 5 del fascicolo di parte appellante), atteso che in tale sede viene genericamente eccepita la indeterminatezza e, dunque, la nullità dei tassi applicati anche con riferimento al fido, senza specificamente contestare quanto tempestivamente allegato da parte appellata in contratto e negli estratti conto in ordine alla determinazione degli stessi interessi.
5. Oggetto del settimo motivo di appello è l'asserita omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda di nullità/annullabilità della fideiussione omnibus, per contrasto con la norma di cui all'art.
pagina 9 di 15 Tale motivo è inammissibile.
La Corte ritiene, infatti, che, nel caso di specie, trattandosi di una eccezione di annullamento e non di nullità, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata entro i termini perentori del giudizio di primo grado. È, dunque, evidente che, in difetto di ciò, tale eccezione non possa essere fatta valere per la prima volta in un giudizio di appello, essendo essa del tutto tardiva e, dunque, inammissibile.
Ad abundantiam, la Corte osserva che tale eccezione non sia, comunque, fondata, atteso che, in un caso, come quello di specie, in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra, che presenti il medesimo amministratore, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante e il suo amministratore ai fini dell'annullabilità del contratto non può essere fatta discendere dalla mera coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori la società, che ha prestato la garanzia, e il suo amministratore (cfr. Cass. ord.
1703/2021). In difetto di tali specifiche allegazioni, il cui onere ricadeva sugli appellanti, in forza delle quali dedurre, nel caso di specie, un conflitto di interessi, è evidente che tale motivo di impugnazione non possa, comunque, essere accolto.
6. Oggetto dell'ottavo e del decimo motivo di appello è la decisione del tribunale, da un lato, di riconoscere la nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione ritenute illecite dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e, dall'altro, di non accogliere l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto erronea e contraddittoria, con conseguente necessità di riformare la sentenza al fine di dichiarare la banca decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.
Tali motivi sono infondati.
pagina 10 di 15 La Corte ritiene derimente, ai fini del rigetto di tali motivi di appello, la mancata impugnazione da parte dell'appellante di quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha rilevato la tardività
e, dunque, l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto proposta tardivamente solo con le note di trattazione scritta del 25.07.2022 per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.07.2022.
Il Collegio rileva ad abudantiam che - anche qualora si ritenesse tale eccezione tempestiva e invalida la disposizione di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust, alla luce del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 - non sussisterebbe in capo agli appellanti un interesse concreto ad agire per ottenere una pronuncia di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., risultando
per tabulas la prova che la banca ha agito per il recupero del credito nel termine decadenziale previsto.
Si evidenzia, infatti, che, in una ipotesi, come quella di specie, in cui all'art. 7 del contratto di fideiussione è previsto che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice
richiesta, quanto dovutele per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio”, l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 c.c. impone, secondo il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c., che il termine decadenziale sia rispettato anche attraverso una mera richiesta stragiudiziale e non necessariamente attraverso l'inizio di un'azione giudiziale (cfr. Cass. ord. 660/2025; Cass. 22346/2017;
Cass. 13078/2008).
L'art. 1957 c.c., infatti, nell'imporre, al primo comma, al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore,
a pena di decadenza, pone una regola la cui ratio va certamente individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione e possa, pertanto, essere pregiudicato da ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale. In altre parole, la disposizione normativa di cui all'art. 1957 c.c. mira a che il creditore prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, di modo pagina 11 di 15 che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che con il termine “istanza” si debba far riferimento ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. 1724/2016).
Diverso è evidentemente il ragionamento in un'ipotesi, come quella di specie, in cui in un contratto di fideiussione le parti abbiano voluto inserire una clausola, con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, dovendosi ritenere che essa ben possa essere interpretata, anche in considerazione della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato ragionevolmente soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
In tale prospettiva sembra, dunque, giustificata la conclusione che, allorquando il garante sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore. Si evidenzia, peraltro, che se il rinvio all'art. 1957 c.c. si intendesse anche alla previsione dell'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più “a prima richiesta” e si paleserebbe la contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale.
Per completezza, si rileva che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 c.c. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa valutazione del caso di specie, giustificare la pagina 12 di 15 conclusione che, ferma la natura “a prima richiesta” della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (cfr. Cass. 22346/2017; Cass. 13078/2008).
Alla luce di tali principi, è, dunque, evidente che, nel caso di specie, la garanzia non possa ritenersi estinta, avendo la banca provato, come era suo onere, di avere proceduto alla revoca dagli affidamenti e di avere avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento già con la pec del 30.01.2019 (doc. 7 del fascicolo del procedimento monitorio), depositando, infine, ricorso per l'emissione di un decreto ingiuntivo in data 19.06.2019, effettivamente concesso dal tribunale di Sondrio in data 4.07.2019 e oggetto della presente opposizione (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte opponente).
Si osserva, dunque, che, alla luce di ciò, nel caso di specie, non sussiste alcuno specifico interesse della parte appellante a ottenere una pronuncia di nullità parziale, essendo essa volta esclusivamente alla revoca del decreto ingiuntivo.
7. Oggetto del nono motivo di appello è l'asserita omessa valutazione dello squilibrio sinallagmatico imposto dalla banca, con l'inserimento di clausole vessatorie in assenza di alcuna contrattazione, con conseguente invalidità del contratto.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile quanto asserito dal giudice di prime cure, laddove ha evidenziato che le clausole, frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, non sarebbero comunque idonee a incidere sulla struttura e sulla causa del contratto, non avendo gli appellanti provato, come era loro onere, che, in difetto di tali clausole, non avrebbero concluso alcun accordo di finanziamento da parte della banca. Si osserva, peraltro, come tale eccezione, così come formulata, sia del tutto generica,
essendo le clausole in contestazione oggetto di regolare doppia sottoscrizione.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art.
pagina 13 di 15 in liquidazione, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quali parti soccombenti, avuto
[...] Parte_5 Parte_4
riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del suo valore (€ 100.250,26), applicando i parametri medi per la fase di studio e quella introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, stante il deposito di una sola memoria, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
9. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna Parte_4
,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento in via solidale in
[...] Parte_5 Parte_4
favore di , e per essa quale mandataria delle spese di lite, liquidate in CP_1 Controparte_2
complessivi € 7.440,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte di
[...]
Parte_4 Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5
pagina 14 di 15 e del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle Parte_4
spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1394 c.c., che dispone che il contratto può essere annullato per conflitto di interessi.
91 c.p.c. a carico solidale di Parte_4