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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 547/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Assenza) contro Parte_1 CP_1
, n.q. di legale rappr. della ditta Bio AT di RI (rappr. e dif.
[...] dall'avv. M. Dell'Agli), avente ad oggetto: retribuzione;
rilevato che
premesso di avere lavorato come bracciante agricolo alle Parte_1 dipendenze del resistente in virtù di un contratto a tempo determinato relativo al periodo da agosto a dicembre 2018, espone di avere ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella spettantegli in base alle ore lavorative effettivamente svolte;
chiede pertanto la condanna di a corrispondergli il CP_1 complessivo importo di € 3.500,00 a titolo di differenze retributive (ivi compresi gli importi dovuti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute, compenso per il lavoro straordinario e TFR); parte resistente deduce l'infondatezza del ricorso, evidenziando che nel periodo considerato il ricorrente non ha lavorato tutti giorni;
gli acquisiti elementi di giudizio non permettono di ritenere adeguatamente dimostrati i presupposti fattuali delle pretese azionate in ricorso;
il teste non è stato in grado di riferire fatti rilevanti ai fini Testimone_1 del thema decidendum, essendosi limitato a dichiarare che il ricorrente ha lavorato, in un periodo non meglio determinato, alle dipendenze del;
CP_1 il teste ha confermato i capitoli da 1) a 6) dell'articolato di Testimone_2 prova dedotto in memoria difensiva, a tenore dei quali: 1) detto teste, nel 2018, ha lavorato presso la ditta Bio AT di RI in C.da Roccazzo;
2) “gli orari normali di lavoro erano di otto ore complessive più precisamente, nel periodo estivo (agosto-settembre), dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, mentre da ottobre a dicembre dalle ore 7.00 alle ore 16.00, compresa la pausa pranzo di un'ora”; 3) il ha lavorato assieme al teste presso la Pt_2
dal mese di Agosto 2018 alla metà del mese di Novembre Controparte_2 2018; 4) il ricorrente “andava a casa per la pausa pranzo e non ritornava per completare il turno pomeridiano e spesso non si presentava per nulla presso il posto di lavoro, sostenendo che la moglie avesse problemi personali”; 5) il non è più rientrato al lavoro dopo la metà del mese di novembre 2018 Pt_2 sempre per problemi familiari;
6) tutti i lavoratori, compreso il venivano Pt_2 pagati a fine settimana;
il teste ha reso una deposizione di contenuto identico a quella Testimone_3 fornita da;
Testimone_2 il quadro emerso dalla compiuta istruttoria non permette di individuare con certezza il numero delle giornate lavorative effettivamente espletate dal ricorrente alle dipendenze del e l'orario di lavoro in concreto osservato, CP_1 restando per tale ragione radicalmente preclusa la possibilità di procedere alla quantificazione delle reclamate spettanze retributive;
il ricorso va pertanto rigettato;
le spese processuali seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.300,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 28 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 547/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Assenza) contro Parte_1 CP_1
, n.q. di legale rappr. della ditta Bio AT di RI (rappr. e dif.
[...] dall'avv. M. Dell'Agli), avente ad oggetto: retribuzione;
rilevato che
premesso di avere lavorato come bracciante agricolo alle Parte_1 dipendenze del resistente in virtù di un contratto a tempo determinato relativo al periodo da agosto a dicembre 2018, espone di avere ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella spettantegli in base alle ore lavorative effettivamente svolte;
chiede pertanto la condanna di a corrispondergli il CP_1 complessivo importo di € 3.500,00 a titolo di differenze retributive (ivi compresi gli importi dovuti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute, compenso per il lavoro straordinario e TFR); parte resistente deduce l'infondatezza del ricorso, evidenziando che nel periodo considerato il ricorrente non ha lavorato tutti giorni;
gli acquisiti elementi di giudizio non permettono di ritenere adeguatamente dimostrati i presupposti fattuali delle pretese azionate in ricorso;
il teste non è stato in grado di riferire fatti rilevanti ai fini Testimone_1 del thema decidendum, essendosi limitato a dichiarare che il ricorrente ha lavorato, in un periodo non meglio determinato, alle dipendenze del;
CP_1 il teste ha confermato i capitoli da 1) a 6) dell'articolato di Testimone_2 prova dedotto in memoria difensiva, a tenore dei quali: 1) detto teste, nel 2018, ha lavorato presso la ditta Bio AT di RI in C.da Roccazzo;
2) “gli orari normali di lavoro erano di otto ore complessive più precisamente, nel periodo estivo (agosto-settembre), dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, mentre da ottobre a dicembre dalle ore 7.00 alle ore 16.00, compresa la pausa pranzo di un'ora”; 3) il ha lavorato assieme al teste presso la Pt_2
dal mese di Agosto 2018 alla metà del mese di Novembre Controparte_2 2018; 4) il ricorrente “andava a casa per la pausa pranzo e non ritornava per completare il turno pomeridiano e spesso non si presentava per nulla presso il posto di lavoro, sostenendo che la moglie avesse problemi personali”; 5) il non è più rientrato al lavoro dopo la metà del mese di novembre 2018 Pt_2 sempre per problemi familiari;
6) tutti i lavoratori, compreso il venivano Pt_2 pagati a fine settimana;
il teste ha reso una deposizione di contenuto identico a quella Testimone_3 fornita da;
Testimone_2 il quadro emerso dalla compiuta istruttoria non permette di individuare con certezza il numero delle giornate lavorative effettivamente espletate dal ricorrente alle dipendenze del e l'orario di lavoro in concreto osservato, CP_1 restando per tale ragione radicalmente preclusa la possibilità di procedere alla quantificazione delle reclamate spettanze retributive;
il ricorso va pertanto rigettato;
le spese processuali seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.300,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 28 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)