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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 345/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 345/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DI TONTO FRANCESCO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. DI TONTO FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 09/06/1984 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in ORTONA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 24/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. A carico del sig. viene posto un assegno mensile di mantenimento Parte_1
omnicomprensivo in favore della moglie di euro 550,00 Controparte_1
(seicentocinquanta,00) con adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT come per legge.
Le menzionate somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico bancario di pagamento entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento sul c/c bancario intestato alla sig.ra CP_1
3. La casa coniugale sita in Pianella alla via San Nicola, 36 di proprietà dei figli della coppia e sulla quale il sig. vanta un diritto di abitazione, resterà Parte_1
assegnata al marito, che continuerà a viverci con i figli, come da precisi accordi delle parti in tal senso, mentre la sig.ra continuerà a vivere presso l'immobile di CP_1
sua comproprietà in Ortona (CH) ovvero presso altro immobile da lei voluto;
4. Nulla disporre in merito ai figli essendo ambedue indipendenti;
5. Le autovetture ed i risparmi bancari e/o postali di ciascun coniuge resteranno rispettivamente nella loro esclusiva proprietà e disponibilità;
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORTONA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 3 di 4 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 345/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DI TONTO FRANCESCO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. DI TONTO FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 09/06/1984 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in ORTONA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 24/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. A carico del sig. viene posto un assegno mensile di mantenimento Parte_1
omnicomprensivo in favore della moglie di euro 550,00 Controparte_1
(seicentocinquanta,00) con adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT come per legge.
Le menzionate somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico bancario di pagamento entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento sul c/c bancario intestato alla sig.ra CP_1
3. La casa coniugale sita in Pianella alla via San Nicola, 36 di proprietà dei figli della coppia e sulla quale il sig. vanta un diritto di abitazione, resterà Parte_1
assegnata al marito, che continuerà a viverci con i figli, come da precisi accordi delle parti in tal senso, mentre la sig.ra continuerà a vivere presso l'immobile di CP_1
sua comproprietà in Ortona (CH) ovvero presso altro immobile da lei voluto;
4. Nulla disporre in merito ai figli essendo ambedue indipendenti;
5. Le autovetture ed i risparmi bancari e/o postali di ciascun coniuge resteranno rispettivamente nella loro esclusiva proprietà e disponibilità;
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORTONA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 3 di 4 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4