Articolo 2 della Legge 7 aprile 1968, n. 459
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 maggio 1968
Art. 2.
L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212 , con decorrenza dal 10 gennaio 1968.
Entrata in vigore il 9 maggio 1968
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