Art. 2.
L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212 , con decorrenza dal 10 gennaio 1968.
L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212 , con decorrenza dal 10 gennaio 1968.