Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6952/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFONE FAUSTO, ed elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 23, presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ; P.IVA: ) Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
CONVENUTO – CONTUMACE
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 2/8/2024, ha allegato: Parte_1
- che la ditta individuale del è attiva dall'anno 2020 nel settore del Controparte_1
commercio al dettaglio di prodotti, effettuato via internet;
- di avere lavorato per il dal 9/11/2020 al 31/10/2021, in forza di contratto a tempo CP_1
indeterminato e a tempo parziale (30 h settimanali), con la qualifica di impiegata, mansioni di addetta alla fatturazione, inquadramento al livello V del CCNL dipendenti di aziende del settore commercio e terziario;
- di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data 29/10/2021, con decorrenza dal 31/10/2021;
- di non avere ricevuto il saldo delle retribuzioni relativi ai mesi di ottobre e di novembre del
2021;
- di essere quindi creditrice, al netto delle somme ricevute in corso di rapporto di lavoro,
dell'importo complessivo di euro 1.054,23 netti.
La ha quindi chiesto la condanna del al pagamento Parte_1 Controparte_1
dell'importo sopra indicato.
Parte convenuta, nonostante la ritualità della nuova notifica, non si è costituita in giudizio ed è
stata pertanto dichiarata contumace, pur comparendo personalmente all'udienza odierna e dichiarando di nulla contestare in merito al dovuto indicato in ricorso, dichiarando altresì di aver compreso la determinazione di esso.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
***
2. Le domande della ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Costituiscono prova del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ed il Parte_1
, con le condizioni giuridiche ed economiche indicate in ricorso: CP_1
2 - la lettera di assunzione del 9/11/2020 (doc. 2 ricorrente);
- le buste paga emesse in corso di rapporto di lavoro, comprese le buste paga relative alle mensilità oggetto di domanda (doc. 3 ricorrente);
- la comunicazione di licenziamento per g.m.o., del 29/10/2021 (doc. 4 ricorrente).
Quanto agli importi dovuti per i mesi di ottobre e di novembre del 2021, gli stessi risultano,
come appena rilevato, dalle buste paga emesse per tali mensilità, che indicano rispettivamente un dovuto (al netto delle ritenute tributarie e previdenziali) di euro 2.799,00 (per ferie e permessi non goduti, TFR, 13sima e 14sima mensilità residue) e di euro 806,23 (per indennità
sostitutiva del preavviso).
Dai conteggi allegati al ricorso (doc. 6 ricorrente) risulta che diverse mensilità non sono state ritualmente retribuite dal convenuto alle scadenze, avendo il provveduto a parziali CP_1
pagamenti, dilazionati nel tempo (anche tra il gennaio ed il luglio del 2022); tali pagamenti sono stati evidentemente imputati ex art. 1193 co 2 c.c. da parte ricorrente ai debiti, tra quelli parimenti scaduti, meno garantiti ed al contempo più antichi (in ordine alle garanzie, si deve evidenziare che il Fondo di Garanzia ex l. 297/1982 copre il TFR non corrisposto dal datore di lavoro, e che il Fondo di Garanzia ex dlvo 80/1992 copre le ultime tre mensilità parimenti non pagate). Risulta quindi, in conclusione del complesso rapporto di dare ed avere ricostruito nei conteggi doc. 6 ricorrente, un residuo inadempiuto pari ad euro 1.054,23, al netto di ritenute tributarie e previdenziali, che è stato imputato (lo si ribadisce, in ossequio ai criteri legali ex art. 1193 co 2 c.c.) alle spettanze di fine rapporto (mesi di ottobre e novembre del 2021).
L'importo di euro 1.054,23 non è stato contestato dal convenuto, contumace, nonostante l'intervenuta dei conteggi sopra richiamati unitamente agli atti introduttivi di causa, ragione per la quale tale importo può dirsi pacifico;
per di più, il convenuto, comparso all'odierna udienza anche in difetto di costituzione, ha dichiarato espressamente che esso non è contestato.
Si deve quindi emettere condanna al pagamento dell'importo lordo corrispondente al netto di
3 euro 1.054,23, oltre a rivalutazione ed interessi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
le stesse sono liquidate in dispositivo, in applicazione del parametro di cui al DM 55/14, in ragione del valore del victum (da considerare al lordo delle ritenute di legge, per cui sicuramente superiore ad euro 1.100,00), considerata la semplicità della controversia, e con applicazione di maggiorazione ex art. 4 co 1 bis DM 55/14,
determinata nella misura del 15%, stante il contenuto numero di documenti allegati al ricorso.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
a) condanna al pagamento, in favore di , dell'importo Controparte_1 Parte_1
lordo corrispondente al netto di euro 1.054,23, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
b) visto l'art. 91 cpc, condanna , alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali;
spese liquidate in complessivi euro 1.030,00, oltre a
[...]
maggiorazione del 15%, ex art. 4 co 1 bis DM 55/14, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 2/4/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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