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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2218 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAZZOTTA GIANLUCA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. GRAVANTE LUIGI presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.04.2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in GRAZZANISE (CE) il 06.10.2010 con il resistente, dal quale erano nati due figli: (il 29.12.2010) e (il 18.09.2015). A sostegno della domanda deduceva Per_1 Per_2 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 28.10.2021. Nella sentenza era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre,
1 l'assegnazione a sé della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio alle condizioni della separazione e prevedendo un assegno di mantenimento per i minori di euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico al 50% tra le parti.
Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini:
Art.
1 - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
I coniugi chiedono che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
RA (CE) in data 06.10.2010 e che sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla relativa annotazione.
Art.
2 - AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, con collocamento prevalente presso la madre.
Art.
3 - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in RA (CE) alla Via Albero Lungo n. 46, di proprietà dei genitori della sig.ra , è assegnata alla stessa. Parte_1
Art.
4 - DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE
Relativamente alla facoltà di visita nei confronti dei figli, tenendo conto del prioritario interesse dei minori nonché degli impegni lavorativi del sig. , quest'ultimo potrà tenere i figli con Controparte_1 sé:
• nei pomeriggi dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:30 alle ore 20:30;
• nei fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica;
• per il periodo di Natale, alternativamente di anno in anno, i figli resteranno con ciascun genitore il 25 dicembre e il 26 dicembre o il 31 dicembre e il 1° gennaio;
• durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, alternando dette ricorrenze di anno in anno;
2 • i minori trascorreranno inoltre con il sig. quindici giorni durante le vacanze estive, CP_1 periodo da definirsi annualmente entro il 31 maggio di ciascun anno, il tutto sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori.
Art.
5 - MANTENIMENTO DEI FIGLI Pt_ Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1
l'assegno mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mesi l'anno e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente sulla base degli indici ISTAT.
Il sig. corrisponderà inoltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive CP_1
e doposcuola, purché debitamente documentate.
Art.
6 - ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L'Assegno Unico Universale per i figli minori, spetterà per intero alla sig.ra . Parte_1
Tale attribuzione trova giustificazione nel maggior carico di accudimento ordinario dei figli gravante sulla madre, che li ha in collocamento prevalente, e nella circostanza che essa sostiene in via continuativa le spese quotidiane per il loro mantenimento.
Art.
7 - ASSEGNO DIVORZILE
I coniugi, valutate le rispettive condizioni economiche e patrimoniali, concordano che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di alcuno di essi, essendo entrambi in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Art.
8 - REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni e di non avere reciproche pretese di carattere patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
Art.
9 - SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Art. 10 - CLAUSOLA GENERALE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
All'udienza cartolare del 19.12.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 28.10.2021, passata in giudicato previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre
3 perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio contratto in
RA (CE) in data 06.10.2010 da , nata il [...] a [...] Parte_1
(CE), e nato il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte I, serie, anno
2010);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2218 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAZZOTTA GIANLUCA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. GRAVANTE LUIGI presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.04.2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in GRAZZANISE (CE) il 06.10.2010 con il resistente, dal quale erano nati due figli: (il 29.12.2010) e (il 18.09.2015). A sostegno della domanda deduceva Per_1 Per_2 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 28.10.2021. Nella sentenza era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre,
1 l'assegnazione a sé della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio alle condizioni della separazione e prevedendo un assegno di mantenimento per i minori di euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico al 50% tra le parti.
Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini:
Art.
1 - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
I coniugi chiedono che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
RA (CE) in data 06.10.2010 e che sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla relativa annotazione.
Art.
2 - AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, con collocamento prevalente presso la madre.
Art.
3 - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in RA (CE) alla Via Albero Lungo n. 46, di proprietà dei genitori della sig.ra , è assegnata alla stessa. Parte_1
Art.
4 - DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE
Relativamente alla facoltà di visita nei confronti dei figli, tenendo conto del prioritario interesse dei minori nonché degli impegni lavorativi del sig. , quest'ultimo potrà tenere i figli con Controparte_1 sé:
• nei pomeriggi dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:30 alle ore 20:30;
• nei fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica;
• per il periodo di Natale, alternativamente di anno in anno, i figli resteranno con ciascun genitore il 25 dicembre e il 26 dicembre o il 31 dicembre e il 1° gennaio;
• durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, alternando dette ricorrenze di anno in anno;
2 • i minori trascorreranno inoltre con il sig. quindici giorni durante le vacanze estive, CP_1 periodo da definirsi annualmente entro il 31 maggio di ciascun anno, il tutto sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori.
Art.
5 - MANTENIMENTO DEI FIGLI Pt_ Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1
l'assegno mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mesi l'anno e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente sulla base degli indici ISTAT.
Il sig. corrisponderà inoltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive CP_1
e doposcuola, purché debitamente documentate.
Art.
6 - ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L'Assegno Unico Universale per i figli minori, spetterà per intero alla sig.ra . Parte_1
Tale attribuzione trova giustificazione nel maggior carico di accudimento ordinario dei figli gravante sulla madre, che li ha in collocamento prevalente, e nella circostanza che essa sostiene in via continuativa le spese quotidiane per il loro mantenimento.
Art.
7 - ASSEGNO DIVORZILE
I coniugi, valutate le rispettive condizioni economiche e patrimoniali, concordano che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di alcuno di essi, essendo entrambi in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Art.
8 - REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni e di non avere reciproche pretese di carattere patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
Art.
9 - SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Art. 10 - CLAUSOLA GENERALE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
All'udienza cartolare del 19.12.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 28.10.2021, passata in giudicato previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre
3 perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio contratto in
RA (CE) in data 06.10.2010 da , nata il [...] a [...] Parte_1
(CE), e nato il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte I, serie, anno
2010);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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