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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 908/2024 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), con l'avv. CATALDO ROBERTO C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/7/2024 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio contratto in data 7/1/2007 in POLICORO con , dal quale si era separata consensualmente in Controparte_1
forza di decreto di omologa di questo Tribunale depositato in data 4/12/2015 e dalla cui unione erano nate le figlie (il 5/5/2007) e (il Per_1 Per_2
18/2/2012), chiedendo la conferma dell'importo di € 900,00 mensili posto a carico del per il mantenimento delle figlie, oltre rivalutazione CP_1
ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si costituiva in giudizio, ma compariva personalmente, senza l'assistenza di un difensore, all'udienza di comparizione dei coniugi del 20/2/2025, dichiarando di aderire alle condizioni di cui al ricorso, ad eccezione del contributo per il mantenimento delle figlie minori, che chiedeva determinarsi in complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione ISTAT.
Alla medesima udienza la ricorrente specificava, in merito al regime di affidamento, collocamento e visite, di voler confermare le condizioni della separazione e, quanto alla modifica proposta personalmente dal CP_1
relativa al mantenimento ordinario delle figlie, dichiarava di aderirvi.
Pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero dalla documentazione in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in data 7/1/2007, si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale depositato in data 4/12/2015.
In considerazione del protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, deve ritenersi sussistente il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo gli estremi previsti dall'articolo 3, n. 2, lett. b della legge 898/70 e successive modifiche.
Quanto al regime di affidamento, collocamento e visite riguardanti le due figlie minori e , preso atto dell'adesione del Per_1 Per_2 resistente alle condizioni di cui al ricorso espressa personalmente all'udienza del 20/2/2025, si confermano le condizioni della separazione.
Relativamente al contributo posto a carico del per il CP_1
mantenimento delle due figlie, avendo la ricorrente dichiarato di aderire alla modifica proposta personalmente dal resistente alla predetta udienza del
20/2/2025, si pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro la prima settimana di ogni mese, a la Parte_1
complessiva somma di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie minorenni e (€ 200,00 per ciascuna figlia), da Per_1 Per_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per le figlie.
Attesa la mancata opposizione del alle richieste della CP_1
ricorrente relative alla conferma del regime di affidamento, collocamento e visite riguardanti le due figlie minori, nonché l'adesione della Parte_1
alla modifica proposta personalmente dal relativa agli aspetti CP_1
economici, sussistono giuste ragioni per compensare tra la parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 11/7/2024 da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 7/1/2007 Parte_1 Controparte_1
in POLICORO;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POLICORO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, Parte II, serie A, numero 2;
3) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, entro la prima settimana di ogni mese, a Parte_1
[...] la complessiva somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per
[...]
ciascuna figlia) a titolo di mantenimento delle figlie minorenni e Per_1
, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre Per_2
all'obbligo di corrispondere il 50 % delle spese straordinarie per le figlie;
3) conferma per il resto le condizioni della separazione;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 26/2/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco