Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2012/2021
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 8.4.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
[...
[...]
sono comparsi:
per l'opponente l'avv. COSSA FRANCESCO
per l'opposto l'avv. CASCHERA PIETRO
L'avv. Cossa si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento della spiegata opposizione. L'avv. Caschera si riporta agli scritti difensivi di cui chiede l'accoglimento.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2012/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, in Parte_1
virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Cossa presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina Via Oberdan 31
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù Parte_1
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pietro
Caschera presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla Via S. Tucci n.
4
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 5505/2020, Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere
[...]
al sito in Latina, il pagamento della somma complessiva Parte_1
di euro 5.685,26 oltre interessi e spese, quale credito rimasto insoluto per opere di manutenzione straordinaria.
Con d.i. n. 329/2021, emesso in data 16.02.2021, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente la prescrizione estintiva del credito ingiunto, in subordine la nullità/annullabilità degli incarichi conferiti dal condominio alla società
[...]
per conflitto di interessi, contestando infine l'avvenuta esecuzione Parte_1
dei lavori.
Si costituiva in giudizio l , la quale deduceva la Parte_1
correttezza del credito vantato per le opere di ristrutturazione eseguite e la regolare deliberazione dell'assemblea.
Prodotta documentazione, svoltasi la discussione orale all'udienza del
8.04.2025, la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla maturata prescrizione della somma di euro 5.685,26 quale crediti di cui alle quattro fatture - risalenti all'anno 2011 e 2012 risultando, dalla documentazione depositata in atti da parte opposta, tempestivamente sollecitato il pagamento di quanto richiesto attraverso l'invio di raccomandate interruttive della prescrizione.
In particolare, in atti, risulta esservi lettera di messa in mora datata
10.08.2020 quale atto interruttivo della prescrizione.
Nel caso di specie trattasi dell'esecuzione di un unico contratto, da qualificarsi come appalto;
pertanto il termine prescrizionale sarà quello ordinario
3 decennale.
Nel merito, parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto commerciale intercorso tra le parti costituita dalle fatture con allegato estratto notarile.
Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c.
In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: (Cass. civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361;
Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ. 5.10.1999
n. 11629).
Nel caso di specie, risulta incontestata tra le parti l'esistenza di un contratto, qualificabile come appalto.
Per la valida stipula del contratto di appalto non è richiesta alcuna forma prescritta dalla legge a pena di validità o ad probationem, essendo possibile il verificarsi dell'ipotesi del c.d. “appalto di fatto”.
Sul piano processuale, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione nell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. SS UU. n. 13533 del 2001) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ovvero per l' inadempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento.
4 Nel caso di specie, incontestato tra le parti è il vincolo contrattuale che ha generato l'esecuzione di lavori straordinari ed urgenti su parti comuni dell'immobile al quale è seguito un inizio di esecuzione consistito nel versamento di una somma pari ad € 2.000,00, a titolo di acconto per lavori di cui è causa.
Pertanto, il creditore ha correttamente provato il titolo e allegato l'inadempimento di controparte, mentre nessuna prova del fatto modificativo, estintivo o impeditivo, gravante sull'opponente, convenuto in senso sostanziale è stata offerta.
Circa l'eccezione di invalidità dell'incarico per conflitto di interessi, la giurisprudenza sul punto ha precisato: “l'assemblea di condominio può legittimamente decidere di approvare una delibera con cui affidare, in appalto,
l'esecuzione di lavori di manutenzione di parti comuni ad una impresa il cui titolare è uno dei condòmini, salvo che venga dimostrato concretamente un danno arrecato da quest'ultimo al ” (Corte di Cassazione, ordinanza del 25 Parte_1
gennaio 2018, n. 1853).
Conformemente alla giurisprudenza in materia si osserva come, in atti, risultino approvati i lavori nonché i bilanci non emergendo, a contrario, un danno;
non è infatti dimostrata la circostanza che i lavori condominiali, se affidati in appalto ad altra impresa, avrebbero comportato un risparmio di spesa rispetto al corrispettivo da versare all'impresa del condomino che oggi agisce in opposizione a quanto azionato in sede monitoria (cfr. Corte di Cassazione sez. II civ. sentenza n. 12377 del 09.05.2023).
Mancando quindi la prova concreta dello specifico conflitto di interessi denunciato, non può trovare fondamento l'eccezione di annullabilità.
Si aggiunga inoltre come già in sede di assemblea condominiale non sia mai stata eccepita tale conflittualità.
In ordine allo svolgimento delle opere di cui alle fatture azionate in via monitoria, non sono state sollevate contestazioni puntuali dalla parte opponente in ordine all'effettivo svolgimento delle opere, analiticamente enunciate nel rendiconto versato in atti dallo stesso opponente.
5 Invero ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'opponente-convenuto in senso sostanziale è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti a fondamento della domanda creditoria, i quali devono ritenersi ammessi, ove la parte si sia limitata a negare genericamente la sussistenza di presupposti di legge, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. 19896/2015).
In particolare la non contestazione, avendo riflessi sul piano dell'esonero probatorio, (rendendo superflua l'attività istruttoria), comporta che il momento ultimo utile per contestare debba essere identificato in una fase processuale anteriore rispetto a quella in cui maturano le preclusioni istruttorie. Diversamente opinando, una parte, nel formulare le proprie richieste istruttorie, non sarebbe posta nelle condizioni di stabilire se un determinato fatto richieda o meno sulla base dell'avverso comportamento processuale di essere dimostrato. In quest'ottica mentre i fatti allegati negli atti introduttivi devono al più tardi essere contestati nella prima memoria 183 VI c c.p.c., i fatti allegati in quest'ultima devono essere contestati nella prima difesa utile.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.200,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 392/2021, emesso il
16.02.2021 dal Tribunale di Latina, che dichiara esecutivo;
6 b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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