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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334586 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 la Ricorrente_1 SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO spa ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 4717 del 04.10.2024, prot. n. 334586 del 12.12.2024, per IMU
2019, notificato il 12.12.2024 con il quale l'Amministrazione comunale contestava alla ricorrente l'“omesso/ minore versamento” dell'imposta IMU per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 29.867,00.
La ricorrente riferisce che, nell'ambito del processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico avviato nell' anno 2000/2001, ed in forza del dl nr. 351/2001 convertito nella legge nr. 410/2001 con cui il
Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello
Stato, dell'amministrazione autonoma dei Monopolio di stato e degli Enti pubblici non territoriali - veniva individuata quale gestore del Fondo e, quindi, con Decreto del MEF del 15.12.2004 {cd. Fondo Immobili
Pubblici) venivano regolati alcuni aspetti della complessiva operazione di conferimento e trasferimento degli immobili al Fondo per cui, a seguito di ulteriori provvedimenti normativi, il FIP diveniva legittimo proprietario, tra l'altro, dei cespiti oggetto dell'avviso di accertamento in oggetto. Per tale immobile, considerato pertanto esente, non veniva versata alcuna somma a titolo di IMU perché concesso in locazione all'Agenzia del
Demanio e occupato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma.
La ricorrente denuncia la illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per diversi motivi:
difetto di legittimazione passiva della società Ricorrente_1 SPA;
violazione di legge – violazione degli artt. 2, comma 6° e 4, comma 2°, del dl 351/2001 e dell'art. 7, comma 1°, lett. a) del d. lgs. 504/1992 nonché della risoluzione del ministero delle finanze del 7 aprile 2005, prot. 25234/2004/DPF/UFF; violazione di legge – violazione dell'art. 6 bis legge 212/2000 –mancato invio dello schema di atto – violazione del principio del contraddittorio.
La ricorrente chiede che sia accolto il ricorso, annullando l'avviso di accertamento, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Il Comune di Parma si costituisce l'11 marzo 2025 sostenendo che la società ha notificato il ricorso direttamente al Comune di Parma senza esperire, in via preliminare, alcun tentativo di riesame a mezzo istanza in autotutela, e veniva iscritto a ruolo lo stesso giorno della notifica al comune resistente, senza lasciare all'Ufficio il termine di trenta giorni ai fini della valutazione del ricorso per adottare eventualmente l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
In effetti, dopo aver tempestivamente e in modo approfondito istruito la complessa vicenda esposta dalla società ricorrente, il Comune in totale accoglimento delle istanze, provvedeva ad annullare in autotutela decisoria l'atto di accertamento impugnato, dandone immediata notizia alla difesa della ricorrente e notificando il relativo provvedimento a controparte la quale, nonostante la tempestività dell'annullamento con l'accoglimento interale delle richieste avanzate nel ricorso, decideva comunque di proseguire il giudizio.
Il Comune di Parma chiede di dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del d.lgs.546/1992, giusto l'intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela decisoria dell'atto opposto e considerare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia prende atto delle conclusioni depositate da parte resistente Comune di Parma per l'estinzione della controversia e contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Si deve quindi dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l'interesse al ricorso;
relativamente alla diversa e contrapposta richiesta a proposito delle spese, ci si richiama alla giurisprudenza di legittimità costituita dalla recentissima ordinanza n. 4374/25 che chiarisce che l'annullamento di un atto fiscale in autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate non comporta automaticamente la sua condanna alle spese, specialmente se la materia è complessa e l'Amministrazione ha agito con lealtà.
“-in ordine alle spese, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi del d.lgs.
n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (v. Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950;
Cass., 21 settembre 2010, n. 19947); ancora, questa Corte ha avuto modo di statuire che, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (v. Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231)”.
Nel caso specifico, la Corte ha individuato due elementi fondamentali per giustificare la compensazione delle spese. In primo luogo, ha riconosciuto l'obiettiva complessità della materia trattata. Non si trattava di un errore palese ed evidente, ma di una questione fiscale la cui interpretazione poteva presentare margini di incertezza.
In secondo luogo, e in modo decisivo, i giudici hanno qualificato l'annullamento in autotutela come un
“comportamento processuale conforme al principio di lealtà”, ai sensi dell'art. 88 del Codice di procedura civile. L'Amministrazione, riconoscendo le ragioni della contribuente e ponendo fine alla lite, ha tenuto una condotta processuale lodevole che, secondo la Corte, merita di essere “premiata” con la compensazione delle spese piuttosto che sanzionata con una condanna.
Tali condizioni, sotto il profilo sia della obiettiva complessità della materia, sia della leale condotta dell'Amministrazione, sono ravvisabili nel caso in oggetto, sia nella complessa ricostruzione della vicenda che la stessa parte ricorrente considera imprescindibile ripercorrere per far comprendere compiutamente i motivi del ricorso, sia nella acquisizione ed esame della copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente che hanno fatto emergere più chiaramente la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa per escludere la legittimazione passiva della ricorrente, conducendo l'Amministrazione all'annullamento in autotutela decisoria dell'atto opposto.
Si deve, di conseguenza, dichiarare la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Parma, Sezione terza, così ha deciso: dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lvo n. 546/1992. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334586 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 la Ricorrente_1 SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO spa ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 4717 del 04.10.2024, prot. n. 334586 del 12.12.2024, per IMU
2019, notificato il 12.12.2024 con il quale l'Amministrazione comunale contestava alla ricorrente l'“omesso/ minore versamento” dell'imposta IMU per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 29.867,00.
La ricorrente riferisce che, nell'ambito del processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico avviato nell' anno 2000/2001, ed in forza del dl nr. 351/2001 convertito nella legge nr. 410/2001 con cui il
Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello
Stato, dell'amministrazione autonoma dei Monopolio di stato e degli Enti pubblici non territoriali - veniva individuata quale gestore del Fondo e, quindi, con Decreto del MEF del 15.12.2004 {cd. Fondo Immobili
Pubblici) venivano regolati alcuni aspetti della complessiva operazione di conferimento e trasferimento degli immobili al Fondo per cui, a seguito di ulteriori provvedimenti normativi, il FIP diveniva legittimo proprietario, tra l'altro, dei cespiti oggetto dell'avviso di accertamento in oggetto. Per tale immobile, considerato pertanto esente, non veniva versata alcuna somma a titolo di IMU perché concesso in locazione all'Agenzia del
Demanio e occupato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma.
La ricorrente denuncia la illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per diversi motivi:
difetto di legittimazione passiva della società Ricorrente_1 SPA;
violazione di legge – violazione degli artt. 2, comma 6° e 4, comma 2°, del dl 351/2001 e dell'art. 7, comma 1°, lett. a) del d. lgs. 504/1992 nonché della risoluzione del ministero delle finanze del 7 aprile 2005, prot. 25234/2004/DPF/UFF; violazione di legge – violazione dell'art. 6 bis legge 212/2000 –mancato invio dello schema di atto – violazione del principio del contraddittorio.
La ricorrente chiede che sia accolto il ricorso, annullando l'avviso di accertamento, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Il Comune di Parma si costituisce l'11 marzo 2025 sostenendo che la società ha notificato il ricorso direttamente al Comune di Parma senza esperire, in via preliminare, alcun tentativo di riesame a mezzo istanza in autotutela, e veniva iscritto a ruolo lo stesso giorno della notifica al comune resistente, senza lasciare all'Ufficio il termine di trenta giorni ai fini della valutazione del ricorso per adottare eventualmente l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
In effetti, dopo aver tempestivamente e in modo approfondito istruito la complessa vicenda esposta dalla società ricorrente, il Comune in totale accoglimento delle istanze, provvedeva ad annullare in autotutela decisoria l'atto di accertamento impugnato, dandone immediata notizia alla difesa della ricorrente e notificando il relativo provvedimento a controparte la quale, nonostante la tempestività dell'annullamento con l'accoglimento interale delle richieste avanzate nel ricorso, decideva comunque di proseguire il giudizio.
Il Comune di Parma chiede di dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del d.lgs.546/1992, giusto l'intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela decisoria dell'atto opposto e considerare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia prende atto delle conclusioni depositate da parte resistente Comune di Parma per l'estinzione della controversia e contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Si deve quindi dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l'interesse al ricorso;
relativamente alla diversa e contrapposta richiesta a proposito delle spese, ci si richiama alla giurisprudenza di legittimità costituita dalla recentissima ordinanza n. 4374/25 che chiarisce che l'annullamento di un atto fiscale in autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate non comporta automaticamente la sua condanna alle spese, specialmente se la materia è complessa e l'Amministrazione ha agito con lealtà.
“-in ordine alle spese, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi del d.lgs.
n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (v. Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950;
Cass., 21 settembre 2010, n. 19947); ancora, questa Corte ha avuto modo di statuire che, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (v. Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231)”.
Nel caso specifico, la Corte ha individuato due elementi fondamentali per giustificare la compensazione delle spese. In primo luogo, ha riconosciuto l'obiettiva complessità della materia trattata. Non si trattava di un errore palese ed evidente, ma di una questione fiscale la cui interpretazione poteva presentare margini di incertezza.
In secondo luogo, e in modo decisivo, i giudici hanno qualificato l'annullamento in autotutela come un
“comportamento processuale conforme al principio di lealtà”, ai sensi dell'art. 88 del Codice di procedura civile. L'Amministrazione, riconoscendo le ragioni della contribuente e ponendo fine alla lite, ha tenuto una condotta processuale lodevole che, secondo la Corte, merita di essere “premiata” con la compensazione delle spese piuttosto che sanzionata con una condanna.
Tali condizioni, sotto il profilo sia della obiettiva complessità della materia, sia della leale condotta dell'Amministrazione, sono ravvisabili nel caso in oggetto, sia nella complessa ricostruzione della vicenda che la stessa parte ricorrente considera imprescindibile ripercorrere per far comprendere compiutamente i motivi del ricorso, sia nella acquisizione ed esame della copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente che hanno fatto emergere più chiaramente la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa per escludere la legittimazione passiva della ricorrente, conducendo l'Amministrazione all'annullamento in autotutela decisoria dell'atto opposto.
Si deve, di conseguenza, dichiarare la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Parma, Sezione terza, così ha deciso: dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lvo n. 546/1992. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.