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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5474 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Camillo Romandini consigliere dr. Marina Tucci consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 29.09.2025 e vertente TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Parte_1
PARTE APPELLANTE E (C.F. e P.IVA ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1
(già (C.F. e CP_2 CP_3 P.IVA_2
P.IVA ), con l'avvocato Filippo Coleine P.IVA_3
PARTE APPELLATA E
, contumace Controparte_4
PARTE APPELLATA E (P.IVA ), con Controparte_5 P.IVA_4 gli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7731/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: Con atto di citazione proponeva Parte_1 opposizione al D.I. n. 2038/2013 emesso nei propri confronti dal
1 Tribunale di Roma e con il quale, su istanza di Controparte_1 veniva ingiunto a e al suo fideiussore Parte_1 [...] di pagare la somma di € 44.712,36 oltre Controparte_4 interessi e spese della procedura. Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Successivamente la causa introdotta dalla veniva Pt_1 riunita con quella introdotta, separatamente, dal fideiussore
[...]
Controparte_4
Nelle more del giudizio, la causa veniva riassegnata al Giudice Dott.ssa Giardina ed infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 Controparte_4
1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 2038/13 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.1.2013 nella causa NRG 79616/2012, che per l'effetto conferma in ogni sua parte;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione in favore di parte opposta delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Eccezione di nullità dell'atto di citazione «Si premette, in merito alle numerose deduzioni presenti a verbali di causa, che è consentito al giudice non esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, considerando le questioni non trattate non come omesse (sotto il profilo dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite, ovvero superate con quanto ritenuto provato dal giudicante in merito al rapporto dedotto e al rito intrapreso. Ciò chiarito, preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte opposta. Parte opponente, infatti, ha individuato l'oggetto della sua opposizione nelle contestazioni sollevate in relazione al contratto di conto corrente e alla fideiussione prestata a garanzia. Tanto basta per ritenere infondata l'eccezione». Oggetto del giudizio
2 «Passando all'esame del merito, va innanzitutto precisato come sia del tutto incontestato tra le parti l'esistenza del rapporto intrattenuto tra l'allora Banca di Roma, oggi , e l'avv. e precisamente CP_1 Parte_1 il contratto, in atti, di c/c di corrispondenza n. 400007478, già c/c n. 36/54, del 15.11.1995 assistito da linee di credito del 18.11.1995 e del 15.7.2005; parimenti incontestato è il fatto che le obbligazioni di verso Parte_1 derivanti dal predetto contratto erano state garantite da CP_1 fideiussione, in atti, rilasciata da fino alla Controparte_4 concorrenza, attualizzata, di Euro 30.213,00. In dipendenza dello scoperto maturato - previe comunicazioni, in atti, di intimazione di pagamento, di revoca di ogni autorizzazione concessa, di recesso dal rapporto, comunicate per iscritto alla debitrice principale e al suo garante -, sui saldi risultanti dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB del c/c di corrispondenza in esame, otteneva dal Tribunale di Roma CP_1 in data 1.2.2013 il decreto ingiuntivo n. 2038/2013 nel giudizio nrg 79616/12 con il quale veniva ingiunto agli odierni opponenti di pagare la somma di € 44.712,36 oltre interessi e spese della procedura. L'opposizione di e si fonda, Parte_1 Controparte_4 pertanto, esclusivamente sull'asserita nullità del contratto di conto corrente, da cui deriverebbe anche l'invalidità della fideiussione, rapporti in forza del quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Delineato il perimetro del decidere in fatto, va in funzione dirimente chiarito che il rito in esame è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e/o la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Il diritto del creditore opposto deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Il debitore opponente è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa». Esistenza e/o validità del credito «Nello specifico, parte opposta ha prodotto, in ossequio al proprio onere probatorio, il contratto di c/c di corrispondenza n. 40007478, gia c/c n. 36/54 corredato dalle condizioni allegate al contratto, (cfr. fascicolo monitorio in doc 1 e 2), delle lettere di affidamento e apertura di credito (cfr. fascicolo monitorio in doc 3 e 4), e della lettera di fideiussione rilasciata da (cfr. fascicolo monitorio in doc. 5). Controparte_4 Ha poi dato prova di aver costituito in mora e comunicato la decadenza del beneficio del termine alla debitrice principale e al suo garante con lettera r.r. del 18.10.2006, del 11.09.2006, del 15.12.2006 e del 19.1-2009, fornendo altresì prova dell'avvenuta ricezione delle relative raccomandate da parte dei destinatari. (cfr. doc. da 6 a 9 fascicolo monitorio). Nel presente giudizio ha poi prodotto gli estratti scalari analitici del conto corrente originariamente accesso e portante n. 36/54, dal 1997 al 2007, dando altresì atto dell'avvenuta ricodifica numerica nel conto n. 0400007478, (cfr. doc. 2 fascicolo opposta).
3 Con il deposito degli estratti conto relativi all'intero periodo contrattuale, ha, infine, provato l'esposizione debitoria come azionata in monitorio anche nel presente giudizio a cognizione piena. Ciò perché è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. (Cass. N. 21092/2016; Cass. ord. n 28819/2017), potendo questo essere disatteso “solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
…, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione.” (Cass., 15.09.2000, n. 12169). Con la produzione della lettera di fideiussione del 3.11.2000 (doc 1 fasc, opposta nrg 26248/13), regolarmente sottoscritta da Controparte_4 e rilasciata, con deroga pattizia alla disciplina contenuta nell'art.
[...] 1957 c.c., per l'adempimento “delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi vi fosse subentrato…e per qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta CP_6 in relazione garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta di credito nell'interesse di terzi… CP_6 indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 c.c.”, ha reso, inoltre, le risultanze dell'estratto di conto corrente allegato a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, valide anche nei confronti del fideiussore. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13889 del 09/06/2010). In tal modo ha pienamente assolto l'onere probatorio a suo carico, fornendo piena prova documentale dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata (art. 2697, I comma c.c.)». Onere probatorio della debitrice «La debitrice principale, al contrario, ha contestato in modo generico la somma pretesa in monitorio, dichiarandosi, peraltro, fin dalla sua costituzione nel presente giudizio, debitrice della minor somma di € 27.698,00, (cfr. conclusioni atto di opposizione Paggi). Nel processo, poi, nulla ha provato in merito alla erronea o illecita applicazione di costi, interessi o spese al rapporto in sofferenza o alla inesattezza del saldo debitore risultante dalle scritture contabili depositate.
4 Nulla ha chiesto di provare in merito all'asserito minor credito dovuto all'istituto, né ha dato prova di aver effettuato versamenti a rientro in favore di quest'ultimo dopo la revoca di ogni operatività sul conto medesimo. Ha poi ripetutamente rappresentato, depositando lettere e deducendo a verbali di causa, l'intenzione di comporre bonariamente la lite (cfr. ordinanza Dr Tramonti del 2.7.2015), senza attivarsi, però, all'intrapresa della procedura di mediazione – non obbligatoria per il rito prescelto e in assenza di provvisoria esecutorietà mai concessa dal giudice allora designato al decreto opposto - che pur ha sollecitato. Non ha dato prova, infine, di aver dato seguito alle proposte della Banca creditrice allegate agli scritti difensivi, deducendo o producendo copioso carteggio inidoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta. Dalla validità della obbligazione principale, discende, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17.2.1992, n. 154, che ha modificando gli artt. 1938 e 1956 c.c., l'efficacia della fideiussione omnibus, - quale è dalla lettura del negozio stipulato e per l'insieme delle sue clausole contrattuali quella in esame - rilasciata da nella misura indicata con espressa Controparte_4 dichiarazione di volontà dell'importo massimo che si è inteso a suo tempo garantire». Eccezioni del fideiussore «Venendo alle eccezioni mosse dal fideiussore, va in primo luogo respinta l'eccezione fondata sulla clausola contenuta nell'art. 6 (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.) della lettera di fideiussione in atti. Segnatamente, tale clausola prevede espressamente che i diritti derivanti alla banca dalle fideiussioni restano integri “fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, senza necessità di dover agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita. La deroga è valida ed efficace non avendo la disposizione carattere imperativo (v., per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 10574 del 04/07/2003) e non richiedendo la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007). Nel caso di specie, la deroga risulta comunque approvata specificamente per iscritto. Il fideiussore ha inoltre eccepito, sia pure tardivamente, la liberazione dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., per avere CP_1 continuato a fare credito alla debitrice principale pur conoscendo le
[...] precarie condizioni finanziarie della stessa. In merito all'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1956 c.c., va precisato che in tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione di tale disposizione (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del
5 debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. 23 maggio 2005 n. 10870). Nel caso di specie, parte opponente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova né dell'elemento oggettivo, né dell'elemento soggettivo della fattispecie normativa di cui al predetto articolo 1956 codice civile. Anche tale eccezione, pertanto, non merita accoglimento». Decisione «Alla insussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche riguardo all'accertamento di un minor credito vantato dell'opposta, consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa sospensione, dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado qui impugnata, e previa altresì l'acquisizione del fascicolo telematico del giudizio di primo grado, in accoglimento del presente gravame: A: in limine litis 1) Accertare e dichiarare la invalidità della sentenza Tribunale Roma sez. XVII Imprese n. 7731/2020 pubblicata il 27/5/2020 in quanto emessa in violazione dell'art. 50 quater c.p.c. 2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione nonché di interesse ad agire della e della Controparte_1 CP_3
[...]
3) Accertare e dichiarare la invalidità del procedimento di primo grado per difetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D. Lg.s. 28/2010 B: Conseguentemente rimettere il giudizio innanzi il Tribunale di Roma per l'espletamento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/10 ed all'esito, nell'eventualità, ai fini dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione a D.I. e cioè:
1) In limine litis concedere la sospensione del giudizio prevista dall'art. 5 c. 2 D. Lgs. 28/10 al fine di comporre bonariamente la vicenda come già richiesto in data 7/9/12
2) In subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento revocare e comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto dal momento che l'Avv. non ha mai effettivamente Parte_1 superato le linee di credito 3) In via di ulteriore subordine dichiarare che l'Avv. è comunque debitrice nei Parte_1 confronti dell per €. 27.698,00 CP_1
6 In via istruttoria chiede ammettersi interrogatori formale del legale rappresentante dell'Istituto creditore sul seguente capitolo:
-Vero che alla data dell'11/9/06 l'Avv. non Parte_1 aveva superato lo sconfinamento concessole pari ad €. 30.986,00 Con riserva di ulteriore e più ampia articolazione istruttoria, deposito documenti e prova testimoniale anche all'esito della costituzione del convenuto Con riserva di richiedere in separata sede il risarcimento dei danni, anche morali, derivanti dall'illegittimo comportamento della e/o della Controparte_1 Controparte_7 nella qualità di mandataria
[...]
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
e per essa (già Controparte_1 CP_2 CP_3
, ha resistito al gravame ed ha chiesto:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis:
1. In via preliminare rigettare le istanze e richieste istruttorie di parte appellante in quanto inammissibili nel presente grado.
2. In via principale nel merito disattendere le argomentazioni dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 7731/2020, pubbl. il 27/05/2020, resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento avente RG n. 26248/2013. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
, regolarmente citato, non si è Controparte_4 costituito.
in quanto cessionaria di un Controparte_5 portafoglio di crediti originariamente a favore di Controparte_1
è intervenuta in giudizio ed ha chiesto:
“riportandosi integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già depositati dalla cedente, insistendo altresì in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito”, “che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex art. 111 C.p.c., l'estromissione della cedente”.
7 L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 29.09.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 26.06.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: I – Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. 168/03 e successive modificazioni;
omessa motivazione in ordine alla carenza in capo all'opponente in primo grado (odierna appellante) del requisito soggettivo di imprenditore;
illogicità manifesta;
conseguente totale carenza di istruttoria;
necessità di rimessione in primo grado innanzi sezione non specializzata La parte appellante censura la pronuncia del Tribunale evidenziando il difetto di competenza del Giudice di primo grado e, segnatamente, della XVII sezione civile “Imprese II – proprietà industriali”. Poiché l'oggetto del giudizio era determinato in
“opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari”, afferma l'appellante che “nulla ha a che vedere la proprietà intellettuale con i contratti bancari”. In ogni caso, rileva poi, l'opponente in primo grado, ossia l'appellante medesima, non avrebbe la qualità di imprenditore, “qualità che sola avrebbe potuto fondare la competenza del Giudice a quo”. Eccepisce, inoltre, l'appellante la carenza di istruttoria per aver il giudice ritenuto provato il credito vantato dalla banca opposta in assenza di CTU contabile. II - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 50 bis n. 3; conseguente nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. L'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per aver il Giudice di primo grado pronunciato tale sentenza in composizione monocratica anziché collegiale, in violazione dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c. III - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010; difetto della condizione di procedibilità; conseguente necessità di rimessione del giudizio in primo grado La sentenza di primo grado viene censurata laddove il Giudice non ha rilevato la violazione dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 con conseguente improcedibilità del giudizio. Secondo l'appellante la materia oggetto del giudizio rientrerebbe tra le materie per cui il D. Lgs. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria e, per il mancato assolvimento di tale
8 onere, il giudizio dovrebbe essere rimesso in primo grado per l'espletamento della condizione di procedibilità. IV - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 100, 182 c.p.c. e 1264 e 1267 c.c.
La parte appellante lamenta altresì il difetto di legittimazione in capo a costituitasi in primo CP_3 grado in quanto cessionaria dell'originaria creditrice CP_1
e la mancata declaratoria, per effetto della cessione, di
[...] cessazione della materia del contendere.
Afferma in merito l'appellante che “[p]osto difatti che la cessione del credito non è avvenuta pro-solvendo, il cedente non ha più né interesse né diritto a proseguire l'azione al posto del cessionario né, soprattutto, ex art. 1264 c.c. il debitore può più pagare al cedente dopo la notificazione della cessione”.
§ 5. — L'appello è infondato. Quanto al primo motivo - Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. 168/03 e successive modificazioni;
omessa motivazione in ordine alla carenza in capo all'opponente in primo grado (odierna appellante) del requisito soggettivo di imprenditore;
illogicità manifesta;
conseguente totale carenza di istruttoria;
necessità di rimessione in primo grado innanzi sezione non specializzata- va preliminarmente rilevato che la causa non ha ad oggetto un rapporto rientrante nella materia specializzata dell'Impresa, come peraltro sostenuto dalla stessa appellante. La causa è stata decisa in primo grado da un giudice onorario assegnato alla XII sezione del Tribunale civile di Roma, competente, oltre che per le materie rientranti nella materia specializzata dell'impresa, anche per la materia ordinaria dei contratti bancari. La decisione della causa in esame, non rientrante nella materia specializzata, da parte di un giudice onorario, non viola pertanto il divieto di assegnazione al giudice onorario delle cause in materia di impresa. È pertanto insussistente l'ipotesi contestata della nullità per vizio di costituzione del giudice di cui all'art. 158 c.p.c. Ciò premesso, va richiamato il principio secondo il quale nei Tribunali presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, l'assegnazione della causa di impresa ad altra sezione, non produce alcuna nullità, trattandosi di mera ripartizione interna di carattere amministrativo, salvo il caso di decisione da parte del giudice monocratico invece del Tribunale in
9 composizione collegiale, sempre che il vizio sia contestato nei motivi di appello. Ma, come si è visto, non è questo il caso, avendo il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona di un giudice onorario, deciso la causa avente per oggetto un contratto bancario, non rientrante nella materia specializzata dell'impresa. Ne deriva pertanto anche l'infondatezza del secondo motivo
- II - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 50 bis n. 3; conseguente nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.-. Il terzo motivo -III Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010; difetto della condizione di procedibilità; conseguente necessità di rimessione del giudizio in primo grado – va respinto. In sede di rigetto dell'istanza di sospensiva, questa Corte ha già richiamato il principio secondo il quale: In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2. Cass. n. 25155 del 10/11/2020. Ne deriva il rigetto del motivo di appello, atteso che all'udienza di prima comparizione davanti al Tribunale, la parte oggi appellante non ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione né vi è stato alcun rilievo da parte del giudice. Altresì, è solo facoltativo l'esperimento del tentativo di mediazione nel giudizio di appello, e, nel caso in questione, avuto riguardo alle censure proposte dall'appellante, non riguardanti il merito della controversia, il tentativo di mediazione non appare opportuno. Il quarto motivo, intitolato: IV Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 100, 182 c.p.c. e 1264 e 1267 c.c., va respinto. Sostiene l'appellante che il Giudice a quo, soprattutto dopo la costituzione della ben avrebbe dovuto, anche CP_3 sotto il profilo dell'interesse ad agire, verificare la legittimazione
10 della costituirsi in giudizio, anche sotto il profilo CP_3 della regolarità della revoca del mandato all'originario difensore. Tuttavia, risulta dall'atto di costituzione in primo grado di e, per essa che CP_1 CP_3 CP_3
è la denominazione assunta da
[...] [...]
già costituita in giudizio con l'avv. Controparte_7
Gaudiani. Si tratta, pertanto della costituzione della stessa parte che era già costituita in giudizio, a mezzo di un nuovo difensore. La revoca dell'avvocato Gaudiani e la sostituzione con l'avvocato Filippo Coleine è stata prodotta con la costituzione in giudizio a mezzo del nuovo difensore in allegato all'atto di costituzione. In detto atto vengono allegati i seguenti fatti, idonei a comprovare la legittimazione alla prosecuzione del giudizio da parte della e, per essa CP_1 CP_3
“che, la la Controparte_8 Controparte_9
la ed il , si sono fuse
[...] CP_10 Controparte_11 Cont per incorporazione in Società Azioni con sede CP_1 legale in Roma, Via A. Specchi n. 16 Iscrizione al registro delle Imprese di Roma e CF , con atto Notaio P.IVA_1 [...]
in data 20/10/2008, rep. 47912/13013 registrato a Per_1
Roma il 20/10/2008 e successivo conferimento da parte di
- con efficacia 1°novembre 2008; Controparte_1
- che, con atto di fusione a rogito del Notaio Persona_2 di Torino in data 19/10/2010, rep. n. 19430 racc. 12674, registrato a Torino in data 19/10/2010 al n. 755 serie 1T, le banche:
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
(già ), Controparte_13 Controparte_14
, , Controparte_15 Controparte_16
e Controparte_17 [...]
sono state fuse per Controparte_18 incorporazione, con efficacia dal 1/11/2010 in con CP_1 sede sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16 e Direzione Generale in Piazza Cordusio – 20123 Milano, Capitale Sociale Euro 9.648.790.961,50 interamente versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
– Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 – cod. ABI CP_1
02008.1 – iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.Iva n. – aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_1
Tutela dei Depositi;
- che, per effetto della fusione di cui sopra, la CP_1
è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della originaria Banca, compreso quello di cui appresso;
11 - che con atto del Notaio di Milano del Persona_3
30/10/2015 Rep. 12.541/6.530 la ha conferito a CP_1 [...]
(già ) la CP_19 Controparte_7 procura per la gestione volta al recupero dei propri crediti anomali compreso quello di cui appresso;
che, pende innanzi l'intestato Tribunale il giudizio rubricato con NRG 26248/2013 (cui è stato riunito il procedimento NRG 26252/13), promosso dai Sigg.ri
[...]
e nei confronti della Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
- che, si costituiva per entrambi i procedimenti, la CP_1
e per essa la (oggi , con
[...] Controparte_20 CP_19
l'Avv. Amedeo Gaudiani;
- che, è fissata la prossima udienza per il giorno 08/11/2016;
- che, medio tempore, l'Avv. Amedeo Gaudiani, quale procuratore costituito per la (già CP_19 CP_20
è stato revocato;
[...]
- che pertanto è interesse della esponente proseguire il giudizio per il tramite dello scrivente procuratore Avv Filippo Coleine”. Ne deriva la legittimazione di e, per essa CP_1
a proseguire il giudizio in cui si era costituita CP_3
e per essa Controparte_1 Controparte_7
[...]
Quanto poi alla intervenuta cessione del credito già nel primo giudizio dalla alla , deve Controparte_1 CP_21 osservarsi che la circostanza non rileva affatto quanto alla legittimazione di e, per essa CP_1 CP_3 proseguire il giudizio. Infatti, nel caso in cui nel corso del giudizio è trasferito il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, come previsto dall'articolo 111 c. p.c al primo comma;
altresì è previsto che in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamata nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso, secondo quanto previsto dall'articolo 111 c.p.c. secondo comma;
infine il medesimo articolo prevede che la sentenza pronunciata contro l'alienante o il successore universale spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili. Pertanto, nel presente giudizio, sono legittimate tanto e, per essa quale parte CP_1 CP_3
12 originaria del giudizio di primo grado, non estromessa a seguito del consenso di tutte le parti, quanto la cessionaria
[...]
intervenuta in appello ex art. 111 c.p.c. Controparte_5
Va ritenuta inammissibile la nuova domanda proposta in sede di precisazione delle conclusioni dall'appellante nella parte in cui chiede alla Corte: “di voler preliminarmente individuare, con eventuale pronuncia parziale, chi sia l'effettivo titolare del credito originariamente azionato dall (e convenuto in CP_1 grado di appello) e ciò ai fini dell'esatta individuazione del soggetto nell'eventualità onerato del dovere di incardinare il procedimento di mediazione obbligatorio”. Non è stato contestato dall'appellante quanto allegato dalla cessionaria nell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., ossia che:
“ mediante un contratto di cessione di Controparte_5 crediti individuabili in blocco concluso in data 12.12.2022 con
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Controparte_1
Unico Bancario, si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari di cui agli Artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, costituito da crediti pecuniari nella titolarità di
e derivanti da contratti di credito di varia Controparte_1 tipologia, tra cui rientra quello oggetto del presente giudizio (cfr. doc. all. n. 1-2).
I relativi obblighi pubblicitari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, sono stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda 149 del 24/12/2022 (cfr. doc. all. n. 2). In virtù delle menzionate vicende traslative,
[...]
è divenuta titolare esclusiva, a tutti gli effetti di Controparte_5 legge, delle ragioni di credito vantate nei confronti della Sig.ra Avv. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 oggetto del presente procedimento di appello promosso dalla signora avverso sentenza n. 7731/2020, pubbl. il Pt_1
27/05/2020, resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento avente RG n. 26248/2013, giusta cessione del credito ritualmente notificata, anche a mezzo del presente atto, ai sensi e per gli effetti di legge”. Pertanto, nel presente giudizio, Controparte_5 risulta titolare del credito in virtù della indicata cessione, mentre nulla può stabilire questo Collegio in relazione agli altri soggetti menzionati dall'appellante quali pretesi creditori nella fase esecutiva, stante l'estraneità dei predetti soggetti al presente procedimento.
13 In conclusione, l'appello va rigettato, in assenza di altre censure riguardanti il merito della controversia.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, nei valori minimi, atteso il carattere minimale degli atti difensivi delle parti appellate, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 1.738 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore di CP_1
e, per essa che si è limitata a costituirsi
[...] CP_3 mediante deposito della comparsa di costituzione e risposta, e nella misura di euro 3.473 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore di costituitasi dopo l'udienza di Controparte_5 trattazione.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e per essa Parte_1 Controparte_1
(già , , CP_2 CP_3 Controparte_4 contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_5 tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore i e, per essa delle spese CP_1 CP_3 sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.738 oltre a spese generali, IVA e CPA, e in complessivi euro 3.473 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore di
[...]
Controparte_5
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 29.09.2025. Il presidente estensore
14
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Parte_1
PARTE APPELLANTE E (C.F. e P.IVA ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1
(già (C.F. e CP_2 CP_3 P.IVA_2
P.IVA ), con l'avvocato Filippo Coleine P.IVA_3
PARTE APPELLATA E
, contumace Controparte_4
PARTE APPELLATA E (P.IVA ), con Controparte_5 P.IVA_4 gli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7731/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: Con atto di citazione proponeva Parte_1 opposizione al D.I. n. 2038/2013 emesso nei propri confronti dal
1 Tribunale di Roma e con il quale, su istanza di Controparte_1 veniva ingiunto a e al suo fideiussore Parte_1 [...] di pagare la somma di € 44.712,36 oltre Controparte_4 interessi e spese della procedura. Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Successivamente la causa introdotta dalla veniva Pt_1 riunita con quella introdotta, separatamente, dal fideiussore
[...]
Controparte_4
Nelle more del giudizio, la causa veniva riassegnata al Giudice Dott.ssa Giardina ed infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 Controparte_4
1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 2038/13 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.1.2013 nella causa NRG 79616/2012, che per l'effetto conferma in ogni sua parte;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione in favore di parte opposta delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Eccezione di nullità dell'atto di citazione «Si premette, in merito alle numerose deduzioni presenti a verbali di causa, che è consentito al giudice non esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, considerando le questioni non trattate non come omesse (sotto il profilo dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite, ovvero superate con quanto ritenuto provato dal giudicante in merito al rapporto dedotto e al rito intrapreso. Ciò chiarito, preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte opposta. Parte opponente, infatti, ha individuato l'oggetto della sua opposizione nelle contestazioni sollevate in relazione al contratto di conto corrente e alla fideiussione prestata a garanzia. Tanto basta per ritenere infondata l'eccezione». Oggetto del giudizio
2 «Passando all'esame del merito, va innanzitutto precisato come sia del tutto incontestato tra le parti l'esistenza del rapporto intrattenuto tra l'allora Banca di Roma, oggi , e l'avv. e precisamente CP_1 Parte_1 il contratto, in atti, di c/c di corrispondenza n. 400007478, già c/c n. 36/54, del 15.11.1995 assistito da linee di credito del 18.11.1995 e del 15.7.2005; parimenti incontestato è il fatto che le obbligazioni di verso Parte_1 derivanti dal predetto contratto erano state garantite da CP_1 fideiussione, in atti, rilasciata da fino alla Controparte_4 concorrenza, attualizzata, di Euro 30.213,00. In dipendenza dello scoperto maturato - previe comunicazioni, in atti, di intimazione di pagamento, di revoca di ogni autorizzazione concessa, di recesso dal rapporto, comunicate per iscritto alla debitrice principale e al suo garante -, sui saldi risultanti dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB del c/c di corrispondenza in esame, otteneva dal Tribunale di Roma CP_1 in data 1.2.2013 il decreto ingiuntivo n. 2038/2013 nel giudizio nrg 79616/12 con il quale veniva ingiunto agli odierni opponenti di pagare la somma di € 44.712,36 oltre interessi e spese della procedura. L'opposizione di e si fonda, Parte_1 Controparte_4 pertanto, esclusivamente sull'asserita nullità del contratto di conto corrente, da cui deriverebbe anche l'invalidità della fideiussione, rapporti in forza del quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Delineato il perimetro del decidere in fatto, va in funzione dirimente chiarito che il rito in esame è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e/o la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori. Il diritto del creditore opposto deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Il debitore opponente è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa». Esistenza e/o validità del credito «Nello specifico, parte opposta ha prodotto, in ossequio al proprio onere probatorio, il contratto di c/c di corrispondenza n. 40007478, gia c/c n. 36/54 corredato dalle condizioni allegate al contratto, (cfr. fascicolo monitorio in doc 1 e 2), delle lettere di affidamento e apertura di credito (cfr. fascicolo monitorio in doc 3 e 4), e della lettera di fideiussione rilasciata da (cfr. fascicolo monitorio in doc. 5). Controparte_4 Ha poi dato prova di aver costituito in mora e comunicato la decadenza del beneficio del termine alla debitrice principale e al suo garante con lettera r.r. del 18.10.2006, del 11.09.2006, del 15.12.2006 e del 19.1-2009, fornendo altresì prova dell'avvenuta ricezione delle relative raccomandate da parte dei destinatari. (cfr. doc. da 6 a 9 fascicolo monitorio). Nel presente giudizio ha poi prodotto gli estratti scalari analitici del conto corrente originariamente accesso e portante n. 36/54, dal 1997 al 2007, dando altresì atto dell'avvenuta ricodifica numerica nel conto n. 0400007478, (cfr. doc. 2 fascicolo opposta).
3 Con il deposito degli estratti conto relativi all'intero periodo contrattuale, ha, infine, provato l'esposizione debitoria come azionata in monitorio anche nel presente giudizio a cognizione piena. Ciò perché è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. (Cass. N. 21092/2016; Cass. ord. n 28819/2017), potendo questo essere disatteso “solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
…, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione.” (Cass., 15.09.2000, n. 12169). Con la produzione della lettera di fideiussione del 3.11.2000 (doc 1 fasc, opposta nrg 26248/13), regolarmente sottoscritta da Controparte_4 e rilasciata, con deroga pattizia alla disciplina contenuta nell'art.
[...] 1957 c.c., per l'adempimento “delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi vi fosse subentrato…e per qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta CP_6 in relazione garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta di credito nell'interesse di terzi… CP_6 indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 c.c.”, ha reso, inoltre, le risultanze dell'estratto di conto corrente allegato a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, valide anche nei confronti del fideiussore. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13889 del 09/06/2010). In tal modo ha pienamente assolto l'onere probatorio a suo carico, fornendo piena prova documentale dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata (art. 2697, I comma c.c.)». Onere probatorio della debitrice «La debitrice principale, al contrario, ha contestato in modo generico la somma pretesa in monitorio, dichiarandosi, peraltro, fin dalla sua costituzione nel presente giudizio, debitrice della minor somma di € 27.698,00, (cfr. conclusioni atto di opposizione Paggi). Nel processo, poi, nulla ha provato in merito alla erronea o illecita applicazione di costi, interessi o spese al rapporto in sofferenza o alla inesattezza del saldo debitore risultante dalle scritture contabili depositate.
4 Nulla ha chiesto di provare in merito all'asserito minor credito dovuto all'istituto, né ha dato prova di aver effettuato versamenti a rientro in favore di quest'ultimo dopo la revoca di ogni operatività sul conto medesimo. Ha poi ripetutamente rappresentato, depositando lettere e deducendo a verbali di causa, l'intenzione di comporre bonariamente la lite (cfr. ordinanza Dr Tramonti del 2.7.2015), senza attivarsi, però, all'intrapresa della procedura di mediazione – non obbligatoria per il rito prescelto e in assenza di provvisoria esecutorietà mai concessa dal giudice allora designato al decreto opposto - che pur ha sollecitato. Non ha dato prova, infine, di aver dato seguito alle proposte della Banca creditrice allegate agli scritti difensivi, deducendo o producendo copioso carteggio inidoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta. Dalla validità della obbligazione principale, discende, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17.2.1992, n. 154, che ha modificando gli artt. 1938 e 1956 c.c., l'efficacia della fideiussione omnibus, - quale è dalla lettura del negozio stipulato e per l'insieme delle sue clausole contrattuali quella in esame - rilasciata da nella misura indicata con espressa Controparte_4 dichiarazione di volontà dell'importo massimo che si è inteso a suo tempo garantire». Eccezioni del fideiussore «Venendo alle eccezioni mosse dal fideiussore, va in primo luogo respinta l'eccezione fondata sulla clausola contenuta nell'art. 6 (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.) della lettera di fideiussione in atti. Segnatamente, tale clausola prevede espressamente che i diritti derivanti alla banca dalle fideiussioni restano integri “fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, senza necessità di dover agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita. La deroga è valida ed efficace non avendo la disposizione carattere imperativo (v., per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 10574 del 04/07/2003) e non richiedendo la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007). Nel caso di specie, la deroga risulta comunque approvata specificamente per iscritto. Il fideiussore ha inoltre eccepito, sia pure tardivamente, la liberazione dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., per avere CP_1 continuato a fare credito alla debitrice principale pur conoscendo le
[...] precarie condizioni finanziarie della stessa. In merito all'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1956 c.c., va precisato che in tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione di tale disposizione (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del
5 debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. 23 maggio 2005 n. 10870). Nel caso di specie, parte opponente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova né dell'elemento oggettivo, né dell'elemento soggettivo della fattispecie normativa di cui al predetto articolo 1956 codice civile. Anche tale eccezione, pertanto, non merita accoglimento». Decisione «Alla insussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche riguardo all'accertamento di un minor credito vantato dell'opposta, consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa sospensione, dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado qui impugnata, e previa altresì l'acquisizione del fascicolo telematico del giudizio di primo grado, in accoglimento del presente gravame: A: in limine litis 1) Accertare e dichiarare la invalidità della sentenza Tribunale Roma sez. XVII Imprese n. 7731/2020 pubblicata il 27/5/2020 in quanto emessa in violazione dell'art. 50 quater c.p.c. 2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione nonché di interesse ad agire della e della Controparte_1 CP_3
[...]
3) Accertare e dichiarare la invalidità del procedimento di primo grado per difetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D. Lg.s. 28/2010 B: Conseguentemente rimettere il giudizio innanzi il Tribunale di Roma per l'espletamento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/10 ed all'esito, nell'eventualità, ai fini dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione a D.I. e cioè:
1) In limine litis concedere la sospensione del giudizio prevista dall'art. 5 c. 2 D. Lgs. 28/10 al fine di comporre bonariamente la vicenda come già richiesto in data 7/9/12
2) In subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento revocare e comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto dal momento che l'Avv. non ha mai effettivamente Parte_1 superato le linee di credito 3) In via di ulteriore subordine dichiarare che l'Avv. è comunque debitrice nei Parte_1 confronti dell per €. 27.698,00 CP_1
6 In via istruttoria chiede ammettersi interrogatori formale del legale rappresentante dell'Istituto creditore sul seguente capitolo:
-Vero che alla data dell'11/9/06 l'Avv. non Parte_1 aveva superato lo sconfinamento concessole pari ad €. 30.986,00 Con riserva di ulteriore e più ampia articolazione istruttoria, deposito documenti e prova testimoniale anche all'esito della costituzione del convenuto Con riserva di richiedere in separata sede il risarcimento dei danni, anche morali, derivanti dall'illegittimo comportamento della e/o della Controparte_1 Controparte_7 nella qualità di mandataria
[...]
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
e per essa (già Controparte_1 CP_2 CP_3
, ha resistito al gravame ed ha chiesto:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis:
1. In via preliminare rigettare le istanze e richieste istruttorie di parte appellante in quanto inammissibili nel presente grado.
2. In via principale nel merito disattendere le argomentazioni dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 7731/2020, pubbl. il 27/05/2020, resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento avente RG n. 26248/2013. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
, regolarmente citato, non si è Controparte_4 costituito.
in quanto cessionaria di un Controparte_5 portafoglio di crediti originariamente a favore di Controparte_1
è intervenuta in giudizio ed ha chiesto:
“riportandosi integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già depositati dalla cedente, insistendo altresì in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito”, “che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex art. 111 C.p.c., l'estromissione della cedente”.
7 L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 29.09.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 26.06.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: I – Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. 168/03 e successive modificazioni;
omessa motivazione in ordine alla carenza in capo all'opponente in primo grado (odierna appellante) del requisito soggettivo di imprenditore;
illogicità manifesta;
conseguente totale carenza di istruttoria;
necessità di rimessione in primo grado innanzi sezione non specializzata La parte appellante censura la pronuncia del Tribunale evidenziando il difetto di competenza del Giudice di primo grado e, segnatamente, della XVII sezione civile “Imprese II – proprietà industriali”. Poiché l'oggetto del giudizio era determinato in
“opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari”, afferma l'appellante che “nulla ha a che vedere la proprietà intellettuale con i contratti bancari”. In ogni caso, rileva poi, l'opponente in primo grado, ossia l'appellante medesima, non avrebbe la qualità di imprenditore, “qualità che sola avrebbe potuto fondare la competenza del Giudice a quo”. Eccepisce, inoltre, l'appellante la carenza di istruttoria per aver il giudice ritenuto provato il credito vantato dalla banca opposta in assenza di CTU contabile. II - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 50 bis n. 3; conseguente nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. L'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per aver il Giudice di primo grado pronunciato tale sentenza in composizione monocratica anziché collegiale, in violazione dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c. III - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010; difetto della condizione di procedibilità; conseguente necessità di rimessione del giudizio in primo grado La sentenza di primo grado viene censurata laddove il Giudice non ha rilevato la violazione dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 con conseguente improcedibilità del giudizio. Secondo l'appellante la materia oggetto del giudizio rientrerebbe tra le materie per cui il D. Lgs. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria e, per il mancato assolvimento di tale
8 onere, il giudizio dovrebbe essere rimesso in primo grado per l'espletamento della condizione di procedibilità. IV - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 100, 182 c.p.c. e 1264 e 1267 c.c.
La parte appellante lamenta altresì il difetto di legittimazione in capo a costituitasi in primo CP_3 grado in quanto cessionaria dell'originaria creditrice CP_1
e la mancata declaratoria, per effetto della cessione, di
[...] cessazione della materia del contendere.
Afferma in merito l'appellante che “[p]osto difatti che la cessione del credito non è avvenuta pro-solvendo, il cedente non ha più né interesse né diritto a proseguire l'azione al posto del cessionario né, soprattutto, ex art. 1264 c.c. il debitore può più pagare al cedente dopo la notificazione della cessione”.
§ 5. — L'appello è infondato. Quanto al primo motivo - Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. 168/03 e successive modificazioni;
omessa motivazione in ordine alla carenza in capo all'opponente in primo grado (odierna appellante) del requisito soggettivo di imprenditore;
illogicità manifesta;
conseguente totale carenza di istruttoria;
necessità di rimessione in primo grado innanzi sezione non specializzata- va preliminarmente rilevato che la causa non ha ad oggetto un rapporto rientrante nella materia specializzata dell'Impresa, come peraltro sostenuto dalla stessa appellante. La causa è stata decisa in primo grado da un giudice onorario assegnato alla XII sezione del Tribunale civile di Roma, competente, oltre che per le materie rientranti nella materia specializzata dell'impresa, anche per la materia ordinaria dei contratti bancari. La decisione della causa in esame, non rientrante nella materia specializzata, da parte di un giudice onorario, non viola pertanto il divieto di assegnazione al giudice onorario delle cause in materia di impresa. È pertanto insussistente l'ipotesi contestata della nullità per vizio di costituzione del giudice di cui all'art. 158 c.p.c. Ciò premesso, va richiamato il principio secondo il quale nei Tribunali presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, l'assegnazione della causa di impresa ad altra sezione, non produce alcuna nullità, trattandosi di mera ripartizione interna di carattere amministrativo, salvo il caso di decisione da parte del giudice monocratico invece del Tribunale in
9 composizione collegiale, sempre che il vizio sia contestato nei motivi di appello. Ma, come si è visto, non è questo il caso, avendo il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona di un giudice onorario, deciso la causa avente per oggetto un contratto bancario, non rientrante nella materia specializzata dell'impresa. Ne deriva pertanto anche l'infondatezza del secondo motivo
- II - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 50 bis n. 3; conseguente nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.-. Il terzo motivo -III Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010; difetto della condizione di procedibilità; conseguente necessità di rimessione del giudizio in primo grado – va respinto. In sede di rigetto dell'istanza di sospensiva, questa Corte ha già richiamato il principio secondo il quale: In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2. Cass. n. 25155 del 10/11/2020. Ne deriva il rigetto del motivo di appello, atteso che all'udienza di prima comparizione davanti al Tribunale, la parte oggi appellante non ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione né vi è stato alcun rilievo da parte del giudice. Altresì, è solo facoltativo l'esperimento del tentativo di mediazione nel giudizio di appello, e, nel caso in questione, avuto riguardo alle censure proposte dall'appellante, non riguardanti il merito della controversia, il tentativo di mediazione non appare opportuno. Il quarto motivo, intitolato: IV Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 100, 182 c.p.c. e 1264 e 1267 c.c., va respinto. Sostiene l'appellante che il Giudice a quo, soprattutto dopo la costituzione della ben avrebbe dovuto, anche CP_3 sotto il profilo dell'interesse ad agire, verificare la legittimazione
10 della costituirsi in giudizio, anche sotto il profilo CP_3 della regolarità della revoca del mandato all'originario difensore. Tuttavia, risulta dall'atto di costituzione in primo grado di e, per essa che CP_1 CP_3 CP_3
è la denominazione assunta da
[...] [...]
già costituita in giudizio con l'avv. Controparte_7
Gaudiani. Si tratta, pertanto della costituzione della stessa parte che era già costituita in giudizio, a mezzo di un nuovo difensore. La revoca dell'avvocato Gaudiani e la sostituzione con l'avvocato Filippo Coleine è stata prodotta con la costituzione in giudizio a mezzo del nuovo difensore in allegato all'atto di costituzione. In detto atto vengono allegati i seguenti fatti, idonei a comprovare la legittimazione alla prosecuzione del giudizio da parte della e, per essa CP_1 CP_3
“che, la la Controparte_8 Controparte_9
la ed il , si sono fuse
[...] CP_10 Controparte_11 Cont per incorporazione in Società Azioni con sede CP_1 legale in Roma, Via A. Specchi n. 16 Iscrizione al registro delle Imprese di Roma e CF , con atto Notaio P.IVA_1 [...]
in data 20/10/2008, rep. 47912/13013 registrato a Per_1
Roma il 20/10/2008 e successivo conferimento da parte di
- con efficacia 1°novembre 2008; Controparte_1
- che, con atto di fusione a rogito del Notaio Persona_2 di Torino in data 19/10/2010, rep. n. 19430 racc. 12674, registrato a Torino in data 19/10/2010 al n. 755 serie 1T, le banche:
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
(già ), Controparte_13 Controparte_14
, , Controparte_15 Controparte_16
e Controparte_17 [...]
sono state fuse per Controparte_18 incorporazione, con efficacia dal 1/11/2010 in con CP_1 sede sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16 e Direzione Generale in Piazza Cordusio – 20123 Milano, Capitale Sociale Euro 9.648.790.961,50 interamente versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
– Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 – cod. ABI CP_1
02008.1 – iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.Iva n. – aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_1
Tutela dei Depositi;
- che, per effetto della fusione di cui sopra, la CP_1
è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della originaria Banca, compreso quello di cui appresso;
11 - che con atto del Notaio di Milano del Persona_3
30/10/2015 Rep. 12.541/6.530 la ha conferito a CP_1 [...]
(già ) la CP_19 Controparte_7 procura per la gestione volta al recupero dei propri crediti anomali compreso quello di cui appresso;
che, pende innanzi l'intestato Tribunale il giudizio rubricato con NRG 26248/2013 (cui è stato riunito il procedimento NRG 26252/13), promosso dai Sigg.ri
[...]
e nei confronti della Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
- che, si costituiva per entrambi i procedimenti, la CP_1
e per essa la (oggi , con
[...] Controparte_20 CP_19
l'Avv. Amedeo Gaudiani;
- che, è fissata la prossima udienza per il giorno 08/11/2016;
- che, medio tempore, l'Avv. Amedeo Gaudiani, quale procuratore costituito per la (già CP_19 CP_20
è stato revocato;
[...]
- che pertanto è interesse della esponente proseguire il giudizio per il tramite dello scrivente procuratore Avv Filippo Coleine”. Ne deriva la legittimazione di e, per essa CP_1
a proseguire il giudizio in cui si era costituita CP_3
e per essa Controparte_1 Controparte_7
[...]
Quanto poi alla intervenuta cessione del credito già nel primo giudizio dalla alla , deve Controparte_1 CP_21 osservarsi che la circostanza non rileva affatto quanto alla legittimazione di e, per essa CP_1 CP_3 proseguire il giudizio. Infatti, nel caso in cui nel corso del giudizio è trasferito il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, come previsto dall'articolo 111 c. p.c al primo comma;
altresì è previsto che in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamata nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso, secondo quanto previsto dall'articolo 111 c.p.c. secondo comma;
infine il medesimo articolo prevede che la sentenza pronunciata contro l'alienante o il successore universale spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili. Pertanto, nel presente giudizio, sono legittimate tanto e, per essa quale parte CP_1 CP_3
12 originaria del giudizio di primo grado, non estromessa a seguito del consenso di tutte le parti, quanto la cessionaria
[...]
intervenuta in appello ex art. 111 c.p.c. Controparte_5
Va ritenuta inammissibile la nuova domanda proposta in sede di precisazione delle conclusioni dall'appellante nella parte in cui chiede alla Corte: “di voler preliminarmente individuare, con eventuale pronuncia parziale, chi sia l'effettivo titolare del credito originariamente azionato dall (e convenuto in CP_1 grado di appello) e ciò ai fini dell'esatta individuazione del soggetto nell'eventualità onerato del dovere di incardinare il procedimento di mediazione obbligatorio”. Non è stato contestato dall'appellante quanto allegato dalla cessionaria nell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., ossia che:
“ mediante un contratto di cessione di Controparte_5 crediti individuabili in blocco concluso in data 12.12.2022 con
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Controparte_1
Unico Bancario, si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari di cui agli Artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, costituito da crediti pecuniari nella titolarità di
e derivanti da contratti di credito di varia Controparte_1 tipologia, tra cui rientra quello oggetto del presente giudizio (cfr. doc. all. n. 1-2).
I relativi obblighi pubblicitari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, sono stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda 149 del 24/12/2022 (cfr. doc. all. n. 2). In virtù delle menzionate vicende traslative,
[...]
è divenuta titolare esclusiva, a tutti gli effetti di Controparte_5 legge, delle ragioni di credito vantate nei confronti della Sig.ra Avv. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 oggetto del presente procedimento di appello promosso dalla signora avverso sentenza n. 7731/2020, pubbl. il Pt_1
27/05/2020, resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento avente RG n. 26248/2013, giusta cessione del credito ritualmente notificata, anche a mezzo del presente atto, ai sensi e per gli effetti di legge”. Pertanto, nel presente giudizio, Controparte_5 risulta titolare del credito in virtù della indicata cessione, mentre nulla può stabilire questo Collegio in relazione agli altri soggetti menzionati dall'appellante quali pretesi creditori nella fase esecutiva, stante l'estraneità dei predetti soggetti al presente procedimento.
13 In conclusione, l'appello va rigettato, in assenza di altre censure riguardanti il merito della controversia.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, nei valori minimi, atteso il carattere minimale degli atti difensivi delle parti appellate, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 1.738 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore di CP_1
e, per essa che si è limitata a costituirsi
[...] CP_3 mediante deposito della comparsa di costituzione e risposta, e nella misura di euro 3.473 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore di costituitasi dopo l'udienza di Controparte_5 trattazione.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e per essa Parte_1 Controparte_1
(già , , CP_2 CP_3 Controparte_4 contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_5 tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore i e, per essa delle spese CP_1 CP_3 sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.738 oltre a spese generali, IVA e CPA, e in complessivi euro 3.473 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore di
[...]
Controparte_5
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 29.09.2025. Il presidente estensore
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