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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 308/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Damiani, presso lo studio della quale in Cremona, via Teodolinda n. 13, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- CONVENUTA CONTUMACE– Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 giugno 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
l' , nonché la Controparte_1
e l Controparte_3 [...]
, proponendo opposizione avverso la pretesa Controparte_4 contributiva dell' e il conseguente avviso di addebito n. CP_1
33520230000189903000, emesso dall' e notificato in data 3 maggio Controparte_5
2023, avente per oggetto il pagamento di € 16.861,20 a titolo di contributi IVS fissi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo luglio 2017 – dicembre 2022. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Sospendere, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 335 2023 00001899 03 000, notificato il 3 maggio 2023, per € 16.861,20, oggi opposto, per i gravi motivi sopra esposti;
Nel merito
In via principale
- accertare e dichiarare che la Signora non è assoggettabile all'obbligo di Parte_1 iscrizione nella gestione obbligatoria IVS degli esercenti attività commerciali a far data dal 31.12. 2014 in poi e per l'effetto
- dichiarare non dovuti i relativi contributi e per l'effetto annullare il ruolo opposto e il collegato avviso di addebito n. 335 2023 00001899 03 000 notificato il 3 maggio 2023 per € 16.861,20.
In via subordinata
− in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale e con espressa riserva, in tal caso, di impugnazione della sentenza di rigetto di tali domande accertare e dichiarare che CP il regime sanzionatorio applicabile alla pretesa contributiva dell di cui all'avviso di addebito n. 335 2023 00001899 03 000, notificato il 3 maggio 2023, oggi opposto, è quello previsto dal comma 15 dell'articolo 116 della Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali come previsto da tale norma.
In via ulteriormente subordinata
− in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra e con espressa riserva, in tal caso, di impugnazione della sentenza di rigetto di tali domande, accertare e dichiarare che il CP regime sanzionatorio dell di cui all'avviso di addebito n. 335 2023 00001899 03 000, notificato il 3 maggio 2023, oggi opposto è quello previsto dal comma 8 lettera “a” (in luogo della lettera “b”) dell'articolo 116 della Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, prevista da tale norma”.
Con vittoria delle spese di lite.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha premesso di essere socia e amministratrice della società “New Witches di Orlandelli e Sartori S.n.c.” e di condividere tale qualità con ma di essere andata in pensione dal Controparte_6
1 gennaio 2015 e, pertanto, di essersi cancellata dalla Gestione Commercianti dal
31.12.2014, avendo cessato di prestare attività lavorativa dal 30 novembre 2014.
Ha esposto, tuttavia, che, con provvedimento datato 6 settembre 2022, l' le CP_1 aveva comunicato l'iscrizione d'ufficio presso la gestione speciale “Esercenti attività commerciali” con decorrenza dal 1 gennaio 2017, basandosi unicamente sul contenuto della modello Unico 2018 SP, erroneamente compilato dalla società.
2 Avverso tale iscrizione, quindi, ella aveva tempestivamente proposto ricorso amministrativo, che era stato respinto con delibera n. 630/2023 del 9 maggio 2023.
Con il presente giudizio, pertanto, ha impugnato “il ruolo opposto e il collegato avviso di addebito n. 335 2023 00001899 03 000”, quest'ultimo notificatole il 3 maggio 2023.
A fondamento della domanda, ha dedotto, in primo luogo, l'assenza dei requisiti necessari all'iscrizione alla Gestione commercianti nel periodo considerato, non avendo svolto alcuna attività dopo il pensionamento ed essendo irrilevante la mera qualità di socia illimitatamente responsabile della S.n.c.. Ha affermato, inoltre, che l'Ente Previdenziale, pur gravato dell'onere della prova, non aveva svolto alcun tipo di accertamento ulteriore al mero esame dell'Unico SP, che, oltre a essere privo di valore confessorio, era stato oggetto di successive dichiarazioni in rettifica, con indicazione delle attività prevalenti dal 2018 al 2021. Ha contestato, infine, il regime sanzionatorio individuato dall'Ente, ritenendo applicabile la previsione di cui all'art. 116, co. 15 lett. A) della Legge n. 388/2000, nella misura dei soli interessi legali, ovvero, in via gradata, di cui all'art. 116, co. 8 lett. A), della Legge n. 388/2000.
Con decreto del 14 giugno 2023, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, fissando l'udienza di comparizione.
Si è costituito l' , Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per il rigetto dell'avversaria pretesa, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, condannare la ricorrente al pagamento delle eventuali minori somme che si accertino dovute per i titoli di cui all'avviso di addebito impugnato.
Spese di lite in ogni caso rifuse”.
Non si è costituita l' , dichiarata Controparte_7 contumace all'udienza del 19 gennaio 2024.
Preso atto della dichiarazione di rinuncia all'escussione dei testi ammessi, depositata da parte ricorrente con l'atto di costituzione del nuovo difensore del 16 settembre 2024, nonché della rinuncia alla domanda nei confronti della contumace priva di legittimazione passiva, all'udienza del 28 gennaio 2025 il Tribunale CP_3 ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha deciso la causa come da dispositivo pubblicamente letto, riservando a 60 giorni il deposito della motivazione
3 *** * ***
2. Al fine di esaminare la fondatezza della pretesa contributiva derivante dall'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti, appare Parte_1 preliminarmente opportuno rammentare, sotto un profilo di ordine generale, che, per effetto dell'art. 1, co. 202-208, della Legge n. 662/1996, che ha riformulato l'art. 29, co. 1, della Legge n. 160/1975, sono soggetti all'obbligo di iscrizione di cui alla Legge
n. 613/1966 “i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Per quanto rileva, poi, l'art. 2 della Legge n. 1397/1960, come modificato dalla
Legge n. 45/1986, ha esteso l'obbligo di iscrizione ai soci di società in nome collettivo, lasciando, però, ferma la necessità di accertare la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Su tali presupposti, pertanto, la Suprema Corte ha già chiarito che “il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria”, altresì precisando che “l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass.
26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato” (Cfr., in termini, Cass. lav., n. 29913/2021).
Per quanto specificamente rileva ai fini di causa, inoltre, è stato anche chiarito, in maniera ampiamente condivisibile, che il provvedimento di iscrizione non può essere
4 fondato “esclusivamente sulla base dell'oggetto sociale della società e sulla presunzione, in forza della quale, attesa l'entità dei redditi, l'assenza di dipendenti e la dichiarazione resa nel modello unico SP della società, in cui risulta barrata la casella del riquadro RK, essi non potevano che essere stati prodotti dall'apporto della socia, senza tuttavia accertare se si sia trattato di un effettivo svolgimento di attività commerciale, … nonché se vi sia stata l'effettiva partecipazione personale, da parte dell'odierna ricorrente, al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (Cass. n.
25192/2019).
Ebbene, se questi sono i principi di riferimento, deve osservarsi che, nel caso di specie, con provvedimento del 6 settembre 2022 l' ha comunicato a CP_1 Parte_1
'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti in ragione della qualità di
[...] socia della New Witches di Orlandelli e Sartori S.n.c., a decorrere dal 1.1.2017, “poiché la suddetta Società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2018 SP, ha dichiarato che
l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente” (doc. 3, ricorrente).
Allo stesso modo, anche la delibera di rigetto n. 630 del 9.5.2023, emessa sul ricorso amministrativo avverso tale iscrizione, era stata motivata con il medesimo – esclusivo – presupposto della dichiarazione resa a fini fiscali dalla società e sulla qualità di socia di S.n.c., osservando che “in quanto società di persone, è fortemente connotata dall'apporto personale di tutti i soci” (doc. 6, ricorrente): nessun ulteriore accertamento in ordine alla effettiva partecipazione personale dell'odierna ricorrente al lavoro aziendale con carattere di attività e prevalenza risulta, dunque, essere stato svolto dall' . Controparte_5
Sennonché, per quanto sopra osservato in termini generali, tali rilievi appaiono di per sé chiaramente insufficienti a sorreggere l'obbligo di iscrizione di Parte_1 alla Gestione Commercianti, emergendo, peraltro, anche significativi
[...] elementi documentali di segno contrario.
Fermo il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del convenuto, infatti, non può neppure trascurarsi che la ricorrente ha dedotto di avere effettivamente lavorato nella Società – esercente attività di ristorazione e commercio al dettaglio di generi di monopolio – soltanto fino al 2014, mentre nel periodo successivo, essendo ormai in pensione, si sarebbe limitata a conservare la qualità di socia illimitatamente responsabile.
5 Ebbene, a tal riguardo, è innanzitutto pacifico che ella sia stata iscritta alla Gestione fino al 31.12.2014 e ne abbia chiesto la cancellazione in data 26 gennaio 2015 (cfr. doc. 8, fascicolo ricorrente).
Del pari, dalla visura storica della New Witches di Orlandelli e Sartori S.n.c. emerge che la società – di cui erano state da sempre titolari, in quote paritarie al 50%, la ricorrente e – aveva avuto un unico addetto fino al II trimestre Controparte_6
2022, tornando a contare due addetti solo dal terzo trimestre 2022, in concomitanza con il provvedimento d'iscrizione d'ufficio dell' (cfr. pag. 8, doc. 7 ricorrente); CP_1 né sono stati effettuati accertamenti di segno contrario, in grado di smentire la ricostruzione attorea per cui, a decorrere dal pensionamento, Parte_1 non avrebbe più svolto alcuna attività in società, rimanendo la sola socia Orlandelli.
Quanto, poi, alla valenza delle dichiarazioni rese dalla Società, non solo deve escludersene la natura confessoria, essendo redatte dal delegato Ascom Caf Imprese per conto di un soggetto diverso dall'odierna ricorrente, ma deve anche osservarsi che, proprio a seguito della comunicazione di iscrizione d'ufficio, la stessa società dichiarante ha trasmesso dichiarazioni integrative in rettifica, di fatto suffragando la tesi dell'erronea compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del delegato
(cfr. ancora verbale del 24.9.2024).
Tali elementi, all'evidenza, depongono ulteriormente per l'assenza di riscontri in grado di giustificare l'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Parte_1
Commercianti, non essendovi stato alcun accertamento in ordine all'effettiva partecipazione personale della ricorrente al lavoro aziendale con carattere di attività e prevalenza nel periodo considerato. Conseguentemente, anche la pretesa portata dall'avviso di addebito impugnato, integralmente fondata sul suddetto provvedimento e riferita ai contributi asseritamente omessi e alle relative sanzioni, deve essere dichiarata illegittima, nulla dovendo la ricorrente per i titoli dedotti in giudizio.
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l' deve essere Controparte_1 condannato a rifondere alla ricorrente le spese del grado, liquidate direttamente in dispositivo tenuto conto del valore e della bassa complessità della controversia, nonché della sua natura documentale e dell'attività processuale concretamente svolta.
6 Sussistono, inoltre, eque ragioni per compensare integralmente le spese tra la ricorrente e l' , che è rimasta Controparte_4 contumace e nei confronti della quale nessuna pretesa è stata direttamente azionata.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Considerata la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni altra domanda o eccezione accerta e dichiara che non è soggetta all'obbligo di iscrizione Parte_1 nella Gestione Commercianti a far data dal 31 dicembre 2014 e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito opposto n.
33520230000189903000, notificato il 3 maggio 2023, nulla dovendo l'opponente a tale titolo.
Condanna l' a Controparte_1 rifondere a le spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato.
Compensa integralmente le spese tra la ricorrente e Controparte_4
.
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Damiani, presso lo studio della quale in Cremona, via Teodolinda n. 13, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- CONVENUTA CONTUMACE– Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 giugno 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
l' , nonché la Controparte_1
e l Controparte_3 [...]
, proponendo opposizione avverso la pretesa Controparte_4 contributiva dell' e il conseguente avviso di addebito n. CP_1
33520230000189903000, emesso dall' e notificato in data 3 maggio Controparte_5
2023, avente per oggetto il pagamento di € 16.861,20 a titolo di contributi IVS fissi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo luglio 2017 – dicembre 2022. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Sospendere, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 335 2023 00001899 03 000, notificato il 3 maggio 2023, per € 16.861,20, oggi opposto, per i gravi motivi sopra esposti;
Nel merito
In via principale
- accertare e dichiarare che la Signora non è assoggettabile all'obbligo di Parte_1 iscrizione nella gestione obbligatoria IVS degli esercenti attività commerciali a far data dal 31.12. 2014 in poi e per l'effetto
- dichiarare non dovuti i relativi contributi e per l'effetto annullare il ruolo opposto e il collegato avviso di addebito n. 335 2023 00001899 03 000 notificato il 3 maggio 2023 per € 16.861,20.
In via subordinata
− in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale e con espressa riserva, in tal caso, di impugnazione della sentenza di rigetto di tali domande accertare e dichiarare che CP il regime sanzionatorio applicabile alla pretesa contributiva dell di cui all'avviso di addebito n. 335 2023 00001899 03 000, notificato il 3 maggio 2023, oggi opposto, è quello previsto dal comma 15 dell'articolo 116 della Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali come previsto da tale norma.
In via ulteriormente subordinata
− in caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra e con espressa riserva, in tal caso, di impugnazione della sentenza di rigetto di tali domande, accertare e dichiarare che il CP regime sanzionatorio dell di cui all'avviso di addebito n. 335 2023 00001899 03 000, notificato il 3 maggio 2023, oggi opposto è quello previsto dal comma 8 lettera “a” (in luogo della lettera “b”) dell'articolo 116 della Legge 388/2000, con conseguente riduzione delle sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, prevista da tale norma”.
Con vittoria delle spese di lite.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha premesso di essere socia e amministratrice della società “New Witches di Orlandelli e Sartori S.n.c.” e di condividere tale qualità con ma di essere andata in pensione dal Controparte_6
1 gennaio 2015 e, pertanto, di essersi cancellata dalla Gestione Commercianti dal
31.12.2014, avendo cessato di prestare attività lavorativa dal 30 novembre 2014.
Ha esposto, tuttavia, che, con provvedimento datato 6 settembre 2022, l' le CP_1 aveva comunicato l'iscrizione d'ufficio presso la gestione speciale “Esercenti attività commerciali” con decorrenza dal 1 gennaio 2017, basandosi unicamente sul contenuto della modello Unico 2018 SP, erroneamente compilato dalla società.
2 Avverso tale iscrizione, quindi, ella aveva tempestivamente proposto ricorso amministrativo, che era stato respinto con delibera n. 630/2023 del 9 maggio 2023.
Con il presente giudizio, pertanto, ha impugnato “il ruolo opposto e il collegato avviso di addebito n. 335 2023 00001899 03 000”, quest'ultimo notificatole il 3 maggio 2023.
A fondamento della domanda, ha dedotto, in primo luogo, l'assenza dei requisiti necessari all'iscrizione alla Gestione commercianti nel periodo considerato, non avendo svolto alcuna attività dopo il pensionamento ed essendo irrilevante la mera qualità di socia illimitatamente responsabile della S.n.c.. Ha affermato, inoltre, che l'Ente Previdenziale, pur gravato dell'onere della prova, non aveva svolto alcun tipo di accertamento ulteriore al mero esame dell'Unico SP, che, oltre a essere privo di valore confessorio, era stato oggetto di successive dichiarazioni in rettifica, con indicazione delle attività prevalenti dal 2018 al 2021. Ha contestato, infine, il regime sanzionatorio individuato dall'Ente, ritenendo applicabile la previsione di cui all'art. 116, co. 15 lett. A) della Legge n. 388/2000, nella misura dei soli interessi legali, ovvero, in via gradata, di cui all'art. 116, co. 8 lett. A), della Legge n. 388/2000.
Con decreto del 14 giugno 2023, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, fissando l'udienza di comparizione.
Si è costituito l' , Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per il rigetto dell'avversaria pretesa, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, condannare la ricorrente al pagamento delle eventuali minori somme che si accertino dovute per i titoli di cui all'avviso di addebito impugnato.
Spese di lite in ogni caso rifuse”.
Non si è costituita l' , dichiarata Controparte_7 contumace all'udienza del 19 gennaio 2024.
Preso atto della dichiarazione di rinuncia all'escussione dei testi ammessi, depositata da parte ricorrente con l'atto di costituzione del nuovo difensore del 16 settembre 2024, nonché della rinuncia alla domanda nei confronti della contumace priva di legittimazione passiva, all'udienza del 28 gennaio 2025 il Tribunale CP_3 ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha deciso la causa come da dispositivo pubblicamente letto, riservando a 60 giorni il deposito della motivazione
3 *** * ***
2. Al fine di esaminare la fondatezza della pretesa contributiva derivante dall'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti, appare Parte_1 preliminarmente opportuno rammentare, sotto un profilo di ordine generale, che, per effetto dell'art. 1, co. 202-208, della Legge n. 662/1996, che ha riformulato l'art. 29, co. 1, della Legge n. 160/1975, sono soggetti all'obbligo di iscrizione di cui alla Legge
n. 613/1966 “i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Per quanto rileva, poi, l'art. 2 della Legge n. 1397/1960, come modificato dalla
Legge n. 45/1986, ha esteso l'obbligo di iscrizione ai soci di società in nome collettivo, lasciando, però, ferma la necessità di accertare la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Su tali presupposti, pertanto, la Suprema Corte ha già chiarito che “il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria”, altresì precisando che “l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass.
26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato” (Cfr., in termini, Cass. lav., n. 29913/2021).
Per quanto specificamente rileva ai fini di causa, inoltre, è stato anche chiarito, in maniera ampiamente condivisibile, che il provvedimento di iscrizione non può essere
4 fondato “esclusivamente sulla base dell'oggetto sociale della società e sulla presunzione, in forza della quale, attesa l'entità dei redditi, l'assenza di dipendenti e la dichiarazione resa nel modello unico SP della società, in cui risulta barrata la casella del riquadro RK, essi non potevano che essere stati prodotti dall'apporto della socia, senza tuttavia accertare se si sia trattato di un effettivo svolgimento di attività commerciale, … nonché se vi sia stata l'effettiva partecipazione personale, da parte dell'odierna ricorrente, al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (Cass. n.
25192/2019).
Ebbene, se questi sono i principi di riferimento, deve osservarsi che, nel caso di specie, con provvedimento del 6 settembre 2022 l' ha comunicato a CP_1 Parte_1
'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti in ragione della qualità di
[...] socia della New Witches di Orlandelli e Sartori S.n.c., a decorrere dal 1.1.2017, “poiché la suddetta Società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2018 SP, ha dichiarato che
l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente” (doc. 3, ricorrente).
Allo stesso modo, anche la delibera di rigetto n. 630 del 9.5.2023, emessa sul ricorso amministrativo avverso tale iscrizione, era stata motivata con il medesimo – esclusivo – presupposto della dichiarazione resa a fini fiscali dalla società e sulla qualità di socia di S.n.c., osservando che “in quanto società di persone, è fortemente connotata dall'apporto personale di tutti i soci” (doc. 6, ricorrente): nessun ulteriore accertamento in ordine alla effettiva partecipazione personale dell'odierna ricorrente al lavoro aziendale con carattere di attività e prevalenza risulta, dunque, essere stato svolto dall' . Controparte_5
Sennonché, per quanto sopra osservato in termini generali, tali rilievi appaiono di per sé chiaramente insufficienti a sorreggere l'obbligo di iscrizione di Parte_1 alla Gestione Commercianti, emergendo, peraltro, anche significativi
[...] elementi documentali di segno contrario.
Fermo il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del convenuto, infatti, non può neppure trascurarsi che la ricorrente ha dedotto di avere effettivamente lavorato nella Società – esercente attività di ristorazione e commercio al dettaglio di generi di monopolio – soltanto fino al 2014, mentre nel periodo successivo, essendo ormai in pensione, si sarebbe limitata a conservare la qualità di socia illimitatamente responsabile.
5 Ebbene, a tal riguardo, è innanzitutto pacifico che ella sia stata iscritta alla Gestione fino al 31.12.2014 e ne abbia chiesto la cancellazione in data 26 gennaio 2015 (cfr. doc. 8, fascicolo ricorrente).
Del pari, dalla visura storica della New Witches di Orlandelli e Sartori S.n.c. emerge che la società – di cui erano state da sempre titolari, in quote paritarie al 50%, la ricorrente e – aveva avuto un unico addetto fino al II trimestre Controparte_6
2022, tornando a contare due addetti solo dal terzo trimestre 2022, in concomitanza con il provvedimento d'iscrizione d'ufficio dell' (cfr. pag. 8, doc. 7 ricorrente); CP_1 né sono stati effettuati accertamenti di segno contrario, in grado di smentire la ricostruzione attorea per cui, a decorrere dal pensionamento, Parte_1 non avrebbe più svolto alcuna attività in società, rimanendo la sola socia Orlandelli.
Quanto, poi, alla valenza delle dichiarazioni rese dalla Società, non solo deve escludersene la natura confessoria, essendo redatte dal delegato Ascom Caf Imprese per conto di un soggetto diverso dall'odierna ricorrente, ma deve anche osservarsi che, proprio a seguito della comunicazione di iscrizione d'ufficio, la stessa società dichiarante ha trasmesso dichiarazioni integrative in rettifica, di fatto suffragando la tesi dell'erronea compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del delegato
(cfr. ancora verbale del 24.9.2024).
Tali elementi, all'evidenza, depongono ulteriormente per l'assenza di riscontri in grado di giustificare l'iscrizione d'ufficio di alla Gestione Parte_1
Commercianti, non essendovi stato alcun accertamento in ordine all'effettiva partecipazione personale della ricorrente al lavoro aziendale con carattere di attività e prevalenza nel periodo considerato. Conseguentemente, anche la pretesa portata dall'avviso di addebito impugnato, integralmente fondata sul suddetto provvedimento e riferita ai contributi asseritamente omessi e alle relative sanzioni, deve essere dichiarata illegittima, nulla dovendo la ricorrente per i titoli dedotti in giudizio.
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3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l' deve essere Controparte_1 condannato a rifondere alla ricorrente le spese del grado, liquidate direttamente in dispositivo tenuto conto del valore e della bassa complessità della controversia, nonché della sua natura documentale e dell'attività processuale concretamente svolta.
6 Sussistono, inoltre, eque ragioni per compensare integralmente le spese tra la ricorrente e l' , che è rimasta Controparte_4 contumace e nei confronti della quale nessuna pretesa è stata direttamente azionata.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Considerata la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni altra domanda o eccezione accerta e dichiara che non è soggetta all'obbligo di iscrizione Parte_1 nella Gestione Commercianti a far data dal 31 dicembre 2014 e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito opposto n.
33520230000189903000, notificato il 3 maggio 2023, nulla dovendo l'opponente a tale titolo.
Condanna l' a Controparte_1 rifondere a le spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato.
Compensa integralmente le spese tra la ricorrente e Controparte_4
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Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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