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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1248/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. SECCHI LAURA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. USAI STRUSI FEDERICA CP_1
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DI
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorso in data 11.06.2006 tra e , trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Sorso dell'anno 2006 Atto n.7 Parte 2
Serie A ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di Sorso di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanazione della sentenza;
2) affidare le due figlie minori esclusivamente alla madre, con diritto di visita da parte del padre;
3) disporre l'obbligo del a corrispondere entro il 5 di ogni mese un assegno a titolo CP_1
di mantenimento delle due figlie minori non inferiore a €.600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del CNF;
disporre altresì che la sig.ra
[...]
percepisca per intero l'assegno unico erogato dall'INPS nell'interesse delle Parte_1
figlie minori;
4) con vittoria di spese e onorari.
Per il convenuto:
1. contrariis reiectis;
in via preliminare
2. in relazione alle domande diverse da quelle relative allo status personae, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti minimi di contenuto ex art. 473 bis 12 c.p.c.; 3. in subordine, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per genericità vizio di chiarezza e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande ulteriori e diverse da quella relativa alla pronuncia sullo status personae. Nel merito:
4. dichiarare con sentenza, anche parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e contratto in Sorso in data 11.06.2006 trascritto nei Registri CP_1 Parte_1
degli atti di Matrimonio del Comune di Sorso dell'anno 2006 atto n. 7, Parte II serie A in regime di separazione di beni, con ordine di annotazione nei relativi Registri;
5. disporre che le figlie minori, e , siano affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con fissazione della residenza privilegiata presso la madre, con la quale continueranno ad abitare. e , considerata la loro età, potranno Per_1 Per_2 decidere se e quanto permanere presso il domicilio /residenza dei genitori, e così anche durante le festività compatibilmente con gli eventuali impegni delle stesse e quelli dei genitori. Per l'effetto di quanto sopra, le future decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle minori;
6. stabilire che , avrà la facoltà ed il diritto di vedere le figlie quando le CP_1
stesse vorranno compatibilmente con i propri e loro impegni (di lavoro, scolastici ed extra);
7. stabilire che il padre, fino al reperimento di nuova occupazione lavorativa, si obblighi a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario per le due figlie Per_1
e , la somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_3
indici ISTAT;
8. stabilire che ciascuno dei due coniugi, in considerazione della attuale e comprovata minore capacità economica del , contribuirà, in un rapporto di 30% CP_1
in capo al padre e 70% in capo alla madre, alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti le figlie e , purché preventivamente concordate Per_1 Per_2
e supportate da idonea documentazione. Per spese mediche straordinarie si intendono quelle non coperte dal Servizio Sanitario Locale;
le visite specialistiche non di routine a titolo esemplificativo: chirurgiche (compresi i costi di degenza) odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (esclusi i farmaci da banco), terapeutiche, psicoterapiche, fisioterapiche ecc;
per spese scolastiche straordinarie si intendono rette e tasse scolastiche, mensa, corredo di inizio anno scolastico, libri di testo, gite, sport.
In caso di reperimento di nuova attività lavorativa da parte del padre, la diversa misura di ripartizione delle spese straordinarie potrà essere modificata con provvedimento del
Tribunale, alla luce di accertate mutate condizioni economiche e patrimoniali, nella misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori;
9. confermare per il resto le condizioni di separazione omologate che sono agli atti;
10. disporre la revoca della ordinanza ex art. 473 bis 38 c.p.c.; 11. con vittoria di spese di lite anche alla luce di quanto prevede l'art 473 bis 18 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.5.2024 la ricorrente in intestazione, coniugata dall'11.06.2006 con , dal quale aveva avuto due figlie ancora minorenni CP_1
e da cui era separata in forza di decreto di omologa del Tribunale di Sassari del
25.11.2021, si doleva di come il coniuge non avesse mai osservato gli accordi in quella sede raggiunti se non per alcuni mesi, avendo cessato di frequentare e tenere con sé le figlie, di cui si era disinteressato sia dal punto di vista educativo che materiale, giungendo financo a porre in esse condotte ostruzionistiche nelle occasioni in cui vi era stata necessità condividere decisione in materia scolastica o medica. Lamentava, così, l'inadeguatezza del convenuto allo svolgimento del ruolo di genitore affidatario,
e, rappresentata la sua condizione abitativa, economica e lavorativa, nonché l'onere mensile di versamento del canone di locazione di Euro 450,00, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affidarle in via esclusiva le figlie, statuendo sul diritto di visita del padre, e di imporre a questi di contribuire al loro mantenimento con la somma mensile di Euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ferma la sua esclusiva percezione dell'assegno unico.
Si costituiva il convenuto che non si opponeva alla domanda principale, ma rilevava come il ricorso, oltre a non essere corredato dalla documentazione necessaria, prima che infondato, fosse inammissibile in quanto privo del contenuto imposto dall'art. 473 bis 12 c.p.c. Rilevata l'assoluta genericità delle sue allegazioni, mancanti di qualsivoglia riscontro, senza che la relativa nullità potesse ritenersi sanata, nel merito si opponeva alla richiesta di affido esclusivo alla madre delle figlie, affermando di aver sempre adeguatamente svolto il suo ruolo di padre sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista educativo e della cura delle minori. Deduceva, in particolare, di aver dato sempre corso agli accordi di separazione fino a al mese di settembre del 2023, quando i rapporti con le figlie avevano iniziato inspiegabilmente ad incrinarsi, dal momento che le stesse avevano rifiutato di incontrarlo e anche solo di sentirlo telefonicamente, senza che gliene fosse nota la ragione, da chiarire o con l'audizione delle minori o con una consulenza tecnica. Riconosceva di aver bloccato, ma solo temporaneamente, il contatto telefonico delle figlie dopo aver ricevuto dei messaggi vocali del tutto ingiuriosi e lamentava di essere estromesso dalla madre dalla vita delle ragazze, non avendo potuto, ad esempio, interloquire su questioni importanti come la scelta del percorso scolastico, di cui era stato messo a conoscenza solo dalle gemelle.
Quanto alle sue condizioni economiche, esponeva di aver lavorato presso una società di vigilanza fino al 10/06/2024, data in cui era stato licenziato, e di aver percepito per quella occupazione uno stipendio di circa Euro 1.160,00 che negli ultimi anni si era ridotto ad Euro 800 a seguito di una cessione del quinto, necessaria per pagare alcuni debiti. Deduceva di aver ottenuto la NASPI pari al 75% dello stipendio medio percepito, indennità destinata e diminuire gradatamente;
affermando di non essere in condizioni neppure di procacciarsi una sistemazione abitativa, tanto da vivere temporaneamente in una abitazione messagli a disposizione dal padre, e di possedere solo una utilitaria immatricolata nel 2002, stante il peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione - a fronte del quale stava la ben più solida situazione lavorativa e reddituale della ricorrente - contestando la legittimità dei provvedimenti provvisori adottati dal Giudice relatore, concludeva in conformità alle sue difese.
La causa, istruita con produzioni documentali e con l'esame delle parti e l'audizione delle minori, veniva rimessa al Collegio sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente non si ravvisano criticità che possano inficiare la validità del ricorso che contiene tutti gli elementi necessari a completarne il contenuto secondo l'art. 473 bis 12 c.p.c. Né al regolare svolgimento del processo può essere d'ostacolo che parte dei documenti relativi alla condizione patrimoniale siano stati acquisiti con le successive memorie, essendo rilevante solo che gli stessi siano nella disponibilità del
Collegio al momento della decisione;
oltretutto si osserva come il solo provvedimento provvisorio adottato dal Giudice relatore sia quello del 23.7.2024 che, lungi dal disporre in ordine agli aspetti economici, ritenuta l'urgenza dell'avvio del percorso psicologico a favore di e dunque a tutela del suolo suo benessere, ha investito la Per_2
madre del potere esclusivo di organizzare con un professionista di sua scelta il sostegno di cui la figlia aveva necessità.
Superate le eccezioni pregiudiziali di rito, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n.
55/2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale.
La questione che certamente anima di più il processo attiene all'affidamento delle figlie, decisione che non può non avere il suo fondamento principale in quanto da esse dichiarato.
Circa le modalità della loro audizione, occorre premettere che non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio: i temi su cui l'esame si sarebbe svolto emergono dalle stesse criticità del rapporto tra padre e figlie, su cui specie la difesa del convenuto si è dilungata;
le dichiarazioni non sono state registrate, ma al contempo nulla di anomalo nel contegno tenuto dalle ragazze durante la loro audizione si è verificato, tanto da renderne necessaria la segnalazione e la riproduzione a verbale;
la modalità congiunta di audizione è stata preferita perché, come è ovvio che sia, esprimere aspetti della vita familiare così personali con un soggetto del tutto estraneo, come è il Giudice da cui sono state sentite, è comprensibilmente un'esperienza alquanto impegnativa che le due sorelle hanno potuto così affrontare più serenamente. Esaurito l'esame, le loro dichiarazioni sono state lette ai difensori, nessuno dei quali ha voluto rappresentare altri temi di indagine o formulato altre domande da porre alle figlie delle parti, in maniera da avere ulteriori informazioni sulla loro relazione con il padre;
il difensore di parte convenuta si è limitato ad affermare di ritenere le dichiarazioni delle giovani non genuine, senza motivare tale convincimento.
E' emerso, piuttosto, che la madre ha sempre cercato di spingere le ragazze a rapportarsi con il padre, acconsentendo anche a che le stesse ne conoscessero la compagna nel gennaio del 2024, occasione che almeno per ha rappresentato Per_1
l'ultimo incontro del genitore. Quanto è prepotentemente emerso, invece, è che le ragazze hanno risentito (e dunque molto sofferto) non tanto dei litigi tra i genitori e della loro separazione, quanto del tentativo del padre di “manipolarle” con il suo denigrare la figura materna e la sua famiglia d'origine nel tentativo, evidentemente, di indurle a trasferirsi da lui o farsele in qualche modo alleate. Detto coinvolgimento diretto delle minori nel conflitto di coppia integra certamente una condotta che, se umanamente può essere comprensibile nella delicata e sofferta fase della definitività della crisi e della frattura familiare, non può essere giustificata, traducendosi in un vero e proprio pregiudizio per le figlie, a cui è stata ingiustamente imposta la scelta tra uno dei due genitori, scelta per favorire la quale pare che il non abbia esitato a svilire CP_1
ed offendere la madre delle sue figlie. È così ben spiegabile la loro reazione e il loro distacco, a cui ha certamente contribuito una serie di altri comportamenti (come le minacce di trasferirsi in continente, la totale incuria del gattino a cui le gemelle erano molto legate, il tradimento della fiducia che le stesse avevano riposto nell'accudimento dell'animale da parte del padre, il disinteresse per l'andamento e la stessa frequenza scolastica) che hanno contribuito a far ritenere alle figlie che il genitore non sia in grado di comprendere e di accoglierle adeguatamente.
Tale essendo la situazione – con la quale è bene e necessario che il si confronti CP_1
lealmente - il Collegio ritiene che, pur non essendovi i presupposti per l'affido esclusivo, anche nell'ordinarietà di quello condiviso sia la madre (presso la quale le figlie continueranno ad essere stabilmente collocate) ad esercitare in via esclusiva la responsabilità in ambito sanitario, scolastico e nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione (anche ad esempio per ottenere il rilascio di documenti anche validi per l'espatrio): tale decisione è frutto dell'oggettiva assenza del padre dalla vita delle figlie che, oramai sedicenni, almeno allo stato non possono che avere nella madre il loro unico interlocutore per le decisioni che investono la loro vita: solo con lei vivono e solo lei, dunque, può essere in grado di rendersi conto effettivamente dei principali bisogni delle ragazze. Di conseguenza anche il diritto di visita sarà esercitato liberamente, previo tempestivo accordo tra i genitori e le figlie, compatibilmente con la loro volontà e i loro impegni scolastici e non. Il Tribunale, tuttavia, ben consapevole dell'importanza della figura paterna e certo del sincero e profondo affetto che il CP_1
nutre per le stesse, ritiene di dover invitare le parti ad attivarsi presso le strutture territoriali o professionisti specializzati che, previa consultazione con la dottoressa che già segue , potranno comprendere le criticità della relazione e suggerire le più Per_2
opportune ed utili strategie per risolverle.
Valutati la condizione economica delle parti, lo stato di disoccupazione del convenuto
(che percepisce la NASPI di circa 866,00 Euro, ha un' esperienza ed un'integra capacità lavorative e non è gravato da spese necessarie per procacciarsi una sistemazione abitativa), la permanenza pressoché esclusiva delle ragazze presso la madre che se ne fa carico integralmente, si dispone che l'intero assegno unico sia versato alla e che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie versando Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese alla madre la somma di Euro 350,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT e sostenendo nella misura del 50% le spese di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie secondo il protocollo CNF 2017 che qui si richiama.
La natura e l'esito del giudizio determinano la compensazione delle spese di lite nei limiti della metà; la restante metà, liquidata nel dispositivo, viene posa a carico del ed in favore del . CP_1 Pt_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorso in data 11.06.2006 tra e , trascritto nei Registri Parte_1 CP_1
degli atti di Matrimonio del Comune di Sorso dell'anno 2006 Atto n.7 Parte 2 Serie A, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di Sorso di procedere alle necessarie formalità;
- affida le figlie minori in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre che avrà la rappresentanza esclusiva delle figlie nelle decisioni in materia scolastica, sanitaria nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie liberamente previo tempestivo accordo con la madre e nel rispetto della loro volontà e compatibilmente con i loro impegni scolastici e non;
- dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie versando Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese alla madre la somma di Euro 350,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e sostenendo nella misura del 50% le spese di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie secondo il protocollo
CNF 2017 che qui si richiama;
- dispone che l'intero assegno unico sia percepito da;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di della quota Parte_2 Parte_1
di un mezzo delle spese di lite, quota liquidata in Euro 1.700,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, compensando la restante quota di un mezzo.
Sassari, 17 giugno 2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana