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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/11/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa BA EL NO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 587/2024 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Paolo Urbino, 2, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nobile C.F._1
RI (C.F. ), il quale dichiara di voler ricevere le CodiceFiscale_2 comunicazioni a mezzo fax al n° 0871-85939 e a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo elettivamente domiciliata Email_1 nello studio del difensore in UA (Ch), CAP 66016, Via Roma, 135/c;
APPELLANTE
E codice fiscale ), nata a [...] in CP_1 CodiceFiscale_3 data 19/09/1977 e residente in [...] alla Contrada Colle Barone n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Liberato (codice fiscale C.F._4
– p.e.c.: – fax 085/810693) del Foro di Chieti;
[...] Email_2
APPELLATA E
, nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_2
Vicolo Isaia, n. 3, C.F. C.F._5
ALTRO APPELLATO CONTUMACE
per la riforma della sentenza n. 298/2024 resa dal Tribunale di Chieti pubblicata in data
16 maggio 2024.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 28.10.2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la
Corte con ordinanza del 28 ottobre 2025 tratteneva la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 298/2024 pubblicata in data 16 maggio 2024 il Tribunale di Chieti decideva in merito alla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e volta alla declaratoria di nullità e/o annullabilità del CP_1 Controparte_2 testamento pubblico dell'08.11.2017 di con il quale la stessa aveva Persona_1 disposto di alcuni suoi beni in favore di e , per mancanza CP_1 Controparte_2 di valido consenso al rilascio e per assoluto difetto della testatrice della capacità di intendere e di volere ex art. 591, comma 2, n. 3, c.c. e, per l'effetto, alla declaratoria di quale erede di in virtu' di pregresso testamento del Parte_1 Persona_1
26 marzo 2014 contenente disposizioni a favore della medesima attrice, con condanna di alla restituzione del bene immobile di cui alla disposizione CP_1 testamentaria, con ricostituzione in integrum del patrimonio mobiliare e immobiliare della de cuius, inclusi i gioielli e gli altri beni mobili e con condanna di Controparte_2 alla restituzione del denaro di cui alla medesima disposizione testamentaria.
1.1 A fondamento della domanda, parte attorea, sulla base della TU espletata nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno iscritta al n. 902/2015 R.G. del Tribunale di Chieti, della TU resa nel procedimento iscritto al n. 4296/2015
R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Chieti per circonvenzione di incapace e della TU espletata dalla dott.ssa a seguito di nuova richiesta di A.D.S. Persona_2
pag. 2/25 nel 2017, deduceva l'incapacità di intendere e di volere della testatrice Persona_1 ai sensi dell'art. 591 n. 3 c.c. e formulava, in via subordinata, domanda di
[...] annullamento del detto testamento per dolo della beneficiaria ai sensi dell'art. 624 c.c.
(captazione testamentaria).
1.2 Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e deduzioni e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna di parte attorea al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3 Non si costituiva in giudizio . Controparte_2
1.4 Acquisite le prove documentali ed espletata TU medico-legale, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Chieti rigettava le domande per i motivi di seguito indicati.
2.1 In particolare, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa e condividendo l'elaborato peritale del Dott. , rilevava come non fosse Persona_3 stata fornita la prova dell'incapacità di intendere e di volere di al Persona_1 momento della redazione del testamento.
Evidenziava, inoltre, che il TU aveva anche escluso la sussistenza di una infermità assoluta e permanente, dovendo quindi presumersi la capacità della de cuius ed applicarsi la regola dell'onere probatorio a carico di chi assume sussistente tale incapacità al momento della redazione del testamento che dovrà pertanto essere dimostrata.
In caso invece di mancanza di infermità assoluta e permanente si giustifica l'inversione dell'onere della prova, dovendo presumersi tale incapacità e dovendosi invece dare dimostrazione di uno sprazzo di lucidità al momento della redazione del testamento.
Nel caso di specie l'infermità assoluta e permanente era stata esclusa dal TU e il primo giudice osservava che l'inversione dell'onere probatorio non poteva giustificarsi neanche in via presuntiva valorizzando l'impossibilità per la Dott.ssa Paolo (nella relazione peritale del 07.02.2018) di essere stata nell'impossibilità di somministrare il test per una ridotta comprensione delle consegne, in quanto, sebbene tale valutazione fosse di poco successiva agli atti impugnati, con conseguente possibile presunzione di uno stato di infermità assoluto e permanente anche al momento della redazione degli pag. 3/25 atti, tale presunzione si scontrava con altro elemento di segno contrario, ossia che gli atti impugnati erano stati raccolti da un notaio, dovendosi presumere, a contrario, che il pubblico ufficiale avesse riscontrato positivamente la capacità della de cuius al momento della redazione degli atti.
Pertanto, il Tribunale rigettava le domande, condannando parte attorea alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta liquidate in € 13.289,00 e ponendo le spese di TU a carico della medesima attrice.
3. Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello per i motivi Parte_1 di seguito indicati:
3.1 Violazione dell'art. 591, 3°c. c.c., 2697 c.c. e degli art. 112 e 115 c.p.c. Vizio di motivazione. Valutabilità del contenuto della TU in sede di appello. Travisamento ed errata interpretazione dei fatti, delle prove documentali, delle risultanze tecniche della documentazione e delle CC.TT.UU. e Paolo da parte del TU in Per_4 Per_5 conseguenza e in dipendenza del totale recepimento da parte del Tribunale delle conclusioni del TU.
3.1.1 Valutazione in ordine alla condivisione acritica delle considerazioni della TU.
Omesso esame, anche sintetico, delle osservazioni del CTP, dott. e delle Per_6 contestazioni di cui alla istanza di rinnovazione della TU e delle memorie ex art. 190
c.p.c. Vizio di motivazione. Violazione di legge (artt. 115, c.p.c., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.).
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la sentenza per aver fondato la decisione esclusivamente recependo acriticamente le risultanze della TU resa nel corso del giudizio di primo grado, senza considerare i rilievi critici esposti dal CTP,
Dott. eccependo un vizio di motivazione. Per_6
Ha rappresentato che nella sentenza sono richiamati esclusivamente i passi della bozza della relazione trasmessa alle parti, poi trasfusa nella relazione finale, per cui la stessa sarebbe immotivata e resa in contrasto alle norme di legge che impongono di esaminare gli elementi probatori e le critiche alla TU (sollevate nelle note controperitali del dott.
e nella comparsa conclusionale), con esposizione dei motivi di mancata Per_6 condivisione.
pag. 4/25 3.2 Esame delle criticità della sentenza. Contraddittorietà delle conclusioni in essa raggiunte. Violazione di legge. Motivazione apparente (artt. 112, 115, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.).
Con il secondo motivo, ha eccepito la contraddittorietà della motivazione quale conseguenza della asserita contraddittorietà delle valutazioni del TU. In particolare, ha argomentato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le TU dei dottori e Paolo eseguite nei pregressi procedimenti giudiziari non risultano Per_4 Per_5 lacunose e non circostanziate in quanto esse si presentano precise e concludenti anche in relazione alle condizioni mentali della Sig.ra e coprono un arco temporale dal Per_1
2015 ai primi giorni del 2018, ovvero molto prima e nemmeno due mesi dopo la redazione del testamento.
Ha eccepito che ciò ha comportato un'errata valutazione della documentazione versata in atti e un'errata valutazione dell'onere probatorio, il quale deve subire l'inversione precisata dalla giurisprudenza di legittimità nel caso vi sia l'accertamento di una malattia permanente e rilevante sia prima che dopo il compimento dell'atto di ultima volontà. Ha, quindi, evidenziato che vi è la certezza che nel momento della redazione degli atti fosse presente l'alterazione delle facoltà mentali della Sig.ra per cui Per_1 non vi era certezza che la stessa fosse capace di intendere e di volere, con la conseguenza che non sarebbe rinvenibile negli atti di causa che la stessa, in quel momento, era capace di intendere e di volere.
3.3 Parti della sentenza impugnata. Richiamo della violazione e falsa applicazione degli artt. 591, 3°c., 2697 c.c., 112, 115, 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Al riguardo, ha censurato la decisione nella parte in cui, richiamando le valutazioni del
TU, ha escluso la sussistenza di una infermità assoluta e permanente, tale da giustificare l'inversione dell'onere della prova, anche applicando il criterio del più probabile che non. Ha eccepito che, a fronte delle patologie conclamate, il Tribunale doveva semplicemente ritenere la incapace di intendere e di volere, applicando Per_1
l'inversione dell'onere probatorio e, comunque, anche volendo considerare la sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere di un soggetto in termini probabilistici,
l'esame doveva necessariamente condurre ad un giudizio di incapacità.
pag. 5/25 Ha contestato il capo della sentenza in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di una incapacità assoluta e permanente, deducendo che, considerata la sussistenza di una patologia psichiatrica già nel 2015 (TU , confermata nel 2016 (TU e Per_5 Per_4 ribadita nel gennaio 2018 (TU Paolo), con evoluzione crescente e tale da compromettere la capacità di intendere e di volere, era altamente probabile non che la
Sig.ra fosse capace di intendere e di volere, ma che la stessa versasse in uno stato Per_1 di incapacità assoluta.
Ha, poi, censurato la decisione nella parte in cui, pur valorizzando la circostanza dell'impossibilità per la Dott.ssa Paolo di somministrare il test per una ridotta comprensione delle consegne, non ha tratto la conclusione della assoluta incapacità della testatrice, rappresentando al riguardo che in presenza di una patologia psichiatrica insorta nel 2015, con evoluzione lenta e irreversibile, causata da fenomeni ipossico- ischemici e multinfartuali, la incapacità di affrontare un test di estrema semplicità dopo circa due mesi dalla redazione dell'atto, prova indubitabilmente che il soggetto versasse in una situazione assoluta e permanente di incapacità di intendere e di volere.
Ancora, ha censurato la sentenza per aver ritenuto che il contenuto della relazione della
Dott.ssa Paolo non fosse probante e che, in ogni caso, la circostanza che l'atto fosse stato raccolto da un notaio consentisse di escludere la sussistenza di uno stato di incapacità, evidenziando che il delirio di cui era affetta la Sig.ra è una Per_1 formazione patologica di convinzioni errate assurde per contenuto, resistenti ad ogni critica e che il notaio, non essendo uno psichiatra, non può fare una diagnosi e la sua presenza non costituisce un indice della sussistenza di uno stato di capacità del testatore.
Pertanto, ha assunto l'erroneità della decisione per aver ritenuto inapplicabile il principio dell'inversione dell'onere della prova e ritenuto non fornita la prova della incapacità della de cuius, nonostante le risultanze convergenti in tal senso desumibili da tutta la documentazione versata in atti.
3.4 Violazione dell'art. 624 c.c. Omessa pronuncia sulla domanda avente ad oggetto la c.d. “captazione testamentaria”. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con tale motivo di gravame ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di omessa pronuncia per non avere il Tribunale preso minimamente in considerazione la pag. 6/25 domanda di annullamento del testamento per un dolo della beneficiata ai sensi dell'art. 624 c.c. (captazione testamentaria) proposta in via subordinata.
Sul punto, richiamando le TU espletate nei precedenti procedimenti, ha dedotto che le ultime volontà della Sig.ra non sono frutto della propria volontà, ma Persona_1 rappresentano l'effetto di una serie di artifici e raggiri posti in essere dalla beneficiata, integranti gli estremi del dolo di cui all'art. 624 c.c. e che le circostanze plurime evidenziate nella parte della citazione di primo grado dedicata alla ricostruzione dei fatti, dimostrano il comportamento adottato dalla per suscitare nella una CP_1 Per_1 falsa rappresentazione della realtà e indurla a revocare il testamento fatto in favore di e a formarne un altro in suo favore, con conseguente sussistenza di un Parte_1 dolo rilevante ai sensi dell'art. 624 c.c. finalizzato a provocare la revoca del testamento del 26.03.2014 in favore di e la successiva formazione di altro Parte_1 testamento in favore della CP_1
3.5 Richiesta di ammissione della prova orale articolata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, l'appellante ha reiterato la richiesta, già avanzata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e successivamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, di espletamento della prova testimoniale, evidenziandone la sua pertinenza e influenza ai fini del decidere.
3.6 Richiesta di rinnovazione della TU.
Sul punto, ha richiesto la rinnovazione delle operazioni peritali finalizzata a valutare l'idoneità oggettiva dei raggiri e l'efficienza causale del comportamento della CP_1 tenendo conto delle condizioni di salute, di età e di suggestionabilità della Sig.ra
[...]
rispetto alla decisione di revocare il testamento del 26.03.2014 in favore di Per_1
e di redigere il testamento dell'08.11.2017. Parte_1
3.7 Richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
3.8 Si costituiva in giudizio l'appellata contestando le avverse pretese e CP_1 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. Chiedeva altresì, in via pag. 7/25 istruttoria, nell'ipotesi di ammissione delle avverse richieste istruttorie, interrogatorio formale dell'appellante e l'espletamento di prova testimoniale. Parte_1
3.9 Non si costituiva in giudizio l'appellato . Controparte_2
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
4.1 In particolare, infondato è il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha contestato la decisione per l'asserita acritica adesione del giudice alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di giudizio, senza aver preso minimamente in considerazione le lacune e le criticità sollevate da parte del CTP.
Al riguardo, si osserva che tale rilievo non ha alcuna rispondenza nelle risultanze processuali atteso che, da un lato, il primo giudice ha ritenuto di dover esprimere, discrezionalmente, un giudizio di piena condivisione in merito alle conclusioni cui era prevenuta la TU e, dall'altro, lo stesso TU ha ritenuto di dover ribadire le sue conclusioni anche dopo aver valutato le osservazioni dei consulenti di parte.
Ed invero, secondo un principio ormai consolidato in sede di legittimità, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. Civ., ord.
n. 33742 del 16 novembre 2022. In senso del tutto conforme v. Cass. Civ., Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 4352). Pertanto non incorre nel vizio di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti della relazione peritale della quale il giudice dichiari di condividerne il merito, “ancorché il giudice si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n.
28647). Ancora di recente la Suprema Corte ha affermato che “qualora il giudice del merito aderisca al pare del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata pag. 8/25 motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”
(cfr. Cass. sez. III, 20.04.2020, n. 7947).
Peraltro, deve ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Di conseguenza, può reputarsi ormai consolidato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Inoltre, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. né la violazione di legge ex art. 360 n. 3
c.p.c. (Cass. Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504).
In ogni caso, nella fattispecie in esame si rileva che il Giudice di prime cure non si è limitato ad una automatica adesione ed accettazione di tali conclusioni, ma si è adoperato a riportare in motivazione le suddette valutazioni tecniche in modo da esternare con maggiore completezza e minuziosità il proprio convincimento, evidenziando chiaramente come la valutazione complessiva circa i risultati della suddetta perizia sia stata effettuata senza alcun profilo degno di censura, dimostrando anzi un atteggiamento costruttivo circa le conclusioni cui è giunto il l'ausiliario. Le operazioni peritali, del resto, si sono svolte alla presenza dei consulenti nominati dalle parti e nella TU sono state prese in considerazione le osservazioni proposte dai CTP di parte, che non hanno comportato modifiche all'elaborato peritale in quanto non suffragate adeguatamente da documentazione tale da scalfirne le conclusioni raggiunte.
pag. 9/25 4.2 Anche il secondo e terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e devono essere rigettati.
Assume, in primo luogo, l'appellante, valorizzando a tal fine le TU eseguite nei pregressi procedimenti giudiziari, la contraddittorietà della motivazione quale conseguenza della contraddittorietà della TU, unitamente all'errata valutazione della documentazione versata in atti e dell'onere probatorio in relazione alle condizioni mentali della Sig.ra asseritamente incapace di intendere e di volere al momento Per_1 della redazione dell'atto testamentario.
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione tra le parti che con il testamento dell'08.11.2017, pubblicato il 27.06.18, con atto per
OT , rep. n. 9657, racc. 6604, la Sig.ra revocando Per_7 Persona_1 espressamente qualsiasi disposizione testamentaria fatta in precedenza (e, in particolare, il precedente testamento del 26.03.2014, per atto per OT , rep. n° 102, con il Per_7 quale aveva nominato erede universale di tutti i suoi beni sua TE , Parte_1 odierna appellante) così disponeva dei propri beni: “Lascio la mia casa in UA
(Ch) alla sig.ra , nata a [...] il [...], la quale mi CP_1 sta amorevolmente assistendo da ventuno anni e con l'onere di assistermi e farmi visita quotidianamente anche qui nella casa di riposo. Lascio al TE di mio marito, CP_2
, nato a [...] il [...], il garage sotto la mia casa di
[...]
UA (Ch) e tutto il denaro che residuerà all'apertura della mia successione, con l'onere di provvedere alle spese del mio funerale, che dovrà essere favoloso.
Lascio, inoltre, a anche la macchina che apparteneva a mio marito”. CP_2
Orbene deve osservarsi come l'eventuale deficit delle capacità mentali del de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria deve essere dimostrato da chi impugni il testamento chiedendone l'annullamento.
Al riguardo, giova in via preliminare rammentare come sia stato reiteratamente puntualizzato che “l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia pag. 10/25 privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (Cass. n. 31322/2023;
Cass. n. 8690/2019: Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 15480/2011; Cass. n. 9081/2010).
Inoltre, “poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. n. 33914/2022; Cass. n. 3934/2018; n.
25053/2018; Cass.n. 30485/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha parimenti statuito (ad esempio, Cass., Sez. Sez. L, n.
4316/2016) come, solo una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicché solo in tale ipotesi, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte interessata che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo.
Ciò posto, questa Corte deve valutare le prove raccolte e gli elementi istruttori forniti in primo grado al fine di decidere sulla fondatezza del gravame e sulla sussistenza o meno della prova della incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento del 8 novembre 2018.
Sul punto questa Corte ritiene di condividere la valutazione espressa dal primo giudice per i motivi di seguito indicati.
In particolare, dalla documentazione medica in atti può ricostruirsi la situazione psichica della nel corso degli anni. Per_1
a) Si evince in primo luogo che il Dott. dell' Lanciano-Vasto- Per_8 Pt_2
Chieti, a seguito di visita psichiatrica della sig.ra effettuata Persona_1 in data 11.08.2015, refertava “NON ELEMENTI PSICOPATOLOGICI.
OTTIMO COMPENSO PSICHICO”.
b) Successivamente dalla relazione della Dott.ssa resa nell'ambito del Per_4 giudizio per la nomina di amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare del pag. 11/25 Tribunale di Chieti, in data 17.06.2016, rigettava la richiesta affermando che
“nonostante l'espletata TU abbia concluso per l'opportunità della amministrazione di sostegno alla luce di una ridotta capacità di attendere alle proprie occupazioni, purtuttavia debba considerarsi dirimente la volontà della di non essere amministrata, espressa tramite regolare costituzione in Per_1 giudizio e non sopprimibile per il sol fatto che la stessa veda in atto un incipiente declino cognitivo da involuzione cerebrale senile”. In sede di reclamo avverso la predetta decisione, l'intestata Corte decideva per il rigetto con decreto emesso in data 28.02.2017, osservando che “questa Corte rileva che il c.t.u. ha, sì, consigliato la nomina dell'AdS, ma in considerazione di un
“declino cognitivo da involuzione cerebrale senile, su un substrato di personalità suggestionabile” che allo stato è solo “incipiente”, mentre non sussiste alcuna patologia psichiatrica conclamata;
si esprime con proprietà di linguaggio, e conserva una discreta memoria a lungo termine, mentre quella a medio e breve termine ha delle lacune, che tuttavia vengono colmate nel corso del colloquio. Allo stato, quindi, la misura non trova alcuna giustificazione….”.
Nell'ambito della predetta procedura di amministrazione di sostegno di
[...] iscritta al n. 902/2015 R.G. del Tribunale di Chieti su istanza di Parte_3
, e in qualità di nipoti di primo grado, il TU CP_3 Parte_4 Per_1
Dott.ssa , nelle conclusioni del suo elaborato peritale depositato in Persona_9 data 13.06.2016, ha accertato che “ella non presenta patologie psichiatriche conclamate ma che sia in atto un incipiente declino cognitivo da involuzione cerebrale senile su un substrato di personalità suggestionabile;
per tali ragioni,
…..si ritiene che ella possieda solo parzialmente la capacità di attendere alle proprie occupazione e di provvedere alla cura di sé e sia, pertanto, meritevole di misura di tutela quale l'Amministratore di Sostegno”.
c) Nel procedimento iscritto al n. 4296/2015 R.G.N.R. della Procura della
Repubblica di Chieti, iscritto su denuncia della per circonvenzione CP_3 di incapace, il TU Dott. , nella relazione peritale depositata in Persona_10 data 05.04.2016, ha rilevato “un delirio lucido di stampo paranoideo, di nocumento e persecutorio, che ha, almeno in parte, offuscato e mascherato la pag. 12/25 sofferenza affettiva. Dal punto di vista diagnostico clinico, tale sindrome, visti gli aspetti sintomatologici e l'età di insorgenza, è confacente con una
Parafrenia senile.” Quanto all'asserita circonvenzione d'incapace, ha affermato che “non si può disconoscere che la sig.ra , persona di 94 Persona_1 anni, sia attualmente affetta da una infermità psichica e, pertanto, possa essere oggetto di suggestioni. Va, tuttavia, precisato che l'infermità della signora non si è accompagnata ad una disgregazione psicotica della personalità né, attualmente, sono presenti segni di deterioramento cognitivo…. la sig.ra
[...]
non è apparsa nel contesto delle visite peritali come una persona Per_1 così fragile ed indebolita da permettere di affermare la sussistenza in lei di una palpabile suggestionabilità, tale da poter essere percepita da terze persone….In conclusione, rispondendo al quesito….lo scrivente consulente tecnico è del parere che, non essendo la patologia riscontrata riconoscibile da terze persone, non sussistono nel caso le condizioni di circonvenibilità”. Peraltro il procedimento penale si concludeva con archiviazione con provvedimento del
GIP che richiamando le conclusioni della TU disposta e gli atti di causa riteneva essere emerso solo una grossa conflittualità tra la e la non CP_2 Per_1 tale da comportare sopraffazione della seconda.
d) Ancora, nel procedimento iscritto al n. 1020/2017 R.G. a seguito di nuova richiesta di amministrazione di sostegno, il TU Dott.ssa , Persona_2 nell'elaborato peritale del 07.02.2018, ha accertato che “la sig.ra Persona_1
presenta un'infermità psichica quale un “Decadimento Cognitivo con
[...] sintomi psicotici”. A causa del disturbo psichico presente, della marcata dipendenza e fragilità, la si trova in una condizione psichica tale da Per_1 condizionare le sue capacità critiche e volitive che non la rende pienamente autonoma nel provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali. Tale riduzione dell'autonomia e parziale incapacità di provvedere ai propri interessi può essere adeguatamente fronteggiata con la pronuncia di un Amministratore di Sostegno”. La Dott.ssa Paolo rilevava la impossibilità di somministrare il test per una ridotta comprensione delle consegne, circostanza tuttavia che, pur consigliando la nomina di un amministratore di sostegno, per la diversa finalità pag. 13/25 di assistenza agli ordinari bisogni personali e patrimoniali, tuttavia non prova la assoluta incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, capacità che peraltro risulta accertata anche in sede di redazione testamentaria dal notaio rogante, circostanza non superata dalle risultanze delle consulenze fino a questo punto richiamate, che non hanno comunque fornito prova di assoluta infermità o di incapacità.
Pertanto dai precedenti accertamenti tecnico sopra riportati non emerge né una situazione di infermità assoluta e definitiva, né una incapacità di intendere e di volere all'epoca della redazione del testamento, con valutazioni che appaiono confermate in sede di consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado.
Innanzi al Tribunale infatti veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale il TU Dott. nominato dal Tribunale, nel proprio elaborato Persona_3 depositato in data 02.01.2024, le cui risultanze peritali la Corte ritiene di condividere in quanto immuni da vizi nonché affidabili e coerenti rispetto alla documentazione emersa e ai quesiti sottoposti, ha osservato, tenuto conto di tutta la documentazione in atti ed anche le TU svolte nei precedenti procedimenti e sopra richiamate, quanto segue:
“Complessivamente si può affermare che il quadro psichico, relativamente agli anni in esame, presentava aspetti di tipo border-line, potendosi rilevare sì un deterioramento delle funzioni mentali, ma compatibile con l'età avanzata. Infatti, in base al quesito diagnostico, il quadro osservato era collocabile o nella fisiologica senescenza oppure assumeva aspetti clinici. Le certificazioni a contenuto clinico, come le relazioni di dimissione dei ricoveri ospedalieri, sono riferiti a malattie organiche e quindi di scarsa utilità per lo scopo. La seconda categoria di informazioni sanitarie è reperibile nelle
Consulenze tecniche d'ufficio eseguite in pregressi procedimenti giudiziari, civili e penali: per quanto gli elaborati rispondano a diversi quesiti, risultano essere, nella parte riguardante le condizioni cliniche, una fonte di informazioni. Rispetto all'utilità delle stesse a fornire chiare indicazioni sullo stato di colei il cui operato è sottoposto a valutazione nel periodo circoscritto alle disposizioni in oggetto, essere risultano lacunose e non circostanziate. Comunque tali atti hanno avuto uno scopo prevalentemente medico-legale e solo parzialmente diagnostico-terapeutico. Dovendo
l'incapacità naturale risultare provata al momento della redazione degli atti in esame, pag. 14/25 infine, è importante evidenziare che la cronologia dei documenti sanitari disponibili non è sincronica con periodo in oggetto, ma si riferisce a momenti antecedenti o successivi, ma non a quelli coincidenti.
Il TU ha, poi, rilevato, quanto al quadro neurologico, che: “il movimento grossolano, le prassie e le limitazioni funzionali, nel periodo preso in esame, erano certamente compromessi, ma presumibilmente compatibili con l'età. Non risultano essere state segnalate specifiche difficoltà nella espressione verbale”; in merito all'esito dei test psicodiagnostici, che “la sig.ra era stata sottoposta in data 23.03.2016 al Mini Per_1
Mental State Examination (Folstein M.F. e al., 1975), prova standardizzata finalizzata ad approfondire le funzioni neuropsicologiche (orientamento, memorizzazione, comprensione, prassie). L'esito del test era risultato pari ad un valore di 28.3/30, punteggio non indicativo di un deterioramento mentale”; quanto al quadro psichico, che
“Ella è stata presumibilmente affetta da un processo di decadimento cognitivo, a genesi ipossicoischemica. A tale quadro, era associato un disturbo dell'ideazione. I sintomi principali di tale disturbo riguardano la sfera intellettiva, con difficoltà nel recupero di nuove informazioni;
la memoria per gli avvenimenti remoti è di solito solo lievemente inficiata. Le funzioni mentali “di base”, come la vigilanza, l'orientamento e
l'attenzione, sono compromesse in modo parziale. Conseguentemente, la capacità di pianificazione delle azioni quotidiane è presumibile che sia stata sufficiente”. Ed ancora, dopo aver evidenziato che “per orientare la decisione sulla presenza di una incapacità naturale della testatrice non è sufficiente aver individuato anomalie o alterazioni delle facoltà psichiche ed intellettive, come in precedenza dettagliato, ma è indispensabile la prova che, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, ella sia stata assolutamente priva della coscienza del proprio operare o della capacità di autodeterminarsi”, ha affermato che “non è quindi possibile individuare e definire con certezza le motivazioni alla base di una scelta testamentaria, né, tanto meno, per tale scelta va ricercata una motivazione che la giustifichi: l'età avanzata e la labilità che ne consegue, la fragilità emotiva, il bisogno di dipendenza sono aspetti fisiologici dell'esistenza e pertanto è naturale che abbiano inciso sulle preferenze. In altri termini, si può affermare che pur in presenza di alterazioni delle facoltà psichiche al momento della redazione degli atti, non vi è certezza che il quadro mentale abbia compromesso pag. 15/25 in modo assoluto la coscienza dell'agire” e che “non può ritenersi che l'esistenza di procedimenti finalizzati alla amministrazione di sostegno costituiscano criterio decisivo in quanto di per sé non indicativi della presenza di fattori che portino a determinare un vizio gravante sull'iter decisionale. Dunque, la mera instaurazione del procedimento di amministrazione di sostegno non è idonea a provare l'assenza di capacità cognitive e volitive della sig.ra Il parziale deterioramento e l'eventuale presenza di un Per_1 disturbo delirante, da cui era presumibilmente affetta la sig.ra non implicano di Per_1 per sé l'assoluta incapacità di intendere e di volere, richiedendosi al contrario la prova che ella fosse del tutto priva della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi. In conclusione, da quanto affermato, non è pertanto possibile provare con certezza una incapacità naturale al momento della redazione del testamento.”
Quindi, dopo aver rilevato che “Ad una attenta valutazione dei documenti clinici presenti nel fascicolo non è possibile provare che la testatrice, al momento della redazione del testamento e della procura, fosse priva delle capacità cognitive e volitive necessarie a comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto. Anche altre risultanze contestuali (pianificazione dell'evento e convocazione del notaio), propedeutiche e coincidenti con l'atto di redazione del testamento contestato, non inducono a definire con certezza un'incapacità naturale della de cuius”, nelle sue conclusioni, dopo aver valutato e risposto alle osservazioni dei CTP di parte, in risposta al quesito formulato dal Giudice, ha affermato che “pur in presenza di condizioni mentali parzialmente compromesse, non è possibile accertare una sostanziale incapacità di intendere e volere circostanziata ai giorni presi in esame e, pertanto, non si può affermare che, al momento della redazione del testamento e della procura, avvenuti in un breve arco temporale, la de cuius fosse in uno stato di incapacità naturale”.
In risposta poi al quesito formulato da parte ricorrente, il TU ha precisato che: “le condizioni di salute della testamentaria erano presumibile indicative di un deterioramento cognitivo e di una labilità emotiva, ma, essendo l'entità del quadro non sostanziale e comunque compatibile con l'età, le manifestazioni di volontà non possono definirsi inconsapevoli. Rispetto al condizionamento, le scelte fatte certamente erano state influenzate dalle circostanze della vita del momento, ma non è accertabile che pag. 16/25 fossero state inficiate da terzi”; da ultimo, in risposta al quesito formulato da parte resistente, il TU ha chiarito che “al momento della redazione la testatrice non risulta che sia stata completamente priva della coscienza dei propri atti e che quindi sarebbe stata in grado di autodeterminarsi secondo i criteri di coerenza delle disposizioni espresse, con riferimento ai sentimenti e ai fini che, contestualmente, le avrebbero ispirate”.
Né le valutazioni medico legali del TU possono essere messe in discussione dalle valutazioni compiute nella CTP di parte redatta dal dott. in data 27.08.2022, la Per_6 quale è stata vagliata dal TU che ha raggiunto le conclusioni sopra riportate e condivise da questa Corte, non potendosi ritenere con certezza, ovvero con alta probabilità, che la versasse in una condizione di incapacità e che tale condizione Per_1 fosse riconoscibile da terzi, tanto più che la relazione peritale di parte è intervenuta soltanto in epoca successiva alla redazione del testamento per cui è causa (2017), fornendo quindi elementi non dirimenti ai fini del decidere.
Sulla base di quanto sopra riportato in ordine sia alle conclusioni delle diverse TU svolte nel tempo e sia e soprattutto sulla base della TU svolta nel procedimento di primo grado in esame, non è possibile ritenere che la fosse affetta da Parte_3 infermità assoluta e definitiva, così da doversi invertire l'onere probatorio e ritenersi la predetta incapace d'intendere e di volere, fatta eccezione per intervalli di lucidità da dimostrare.
In particolare deve ricordarsi che, come correttamente precisato dal TU, “Il parziale deterioramento e l'eventuale presenza di un disturbo delirante, da cui era presumibilmente affetta la sig.ra non implicano di per sé l'assoluta incapacità Per_1 di intendere e di volere, richiedendosi al contrario la prova che ella fosse del tutto priva della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi. Ad una attenta valutazione dei documenti clinici presenti nel fascicolo non è possibile provare che la testatrice, al momento della redazione del testamento e della procura, fosse priva delle capacità cognitive e volitive necessarie a comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto. Anche altre risultanze contestuali (pianificazione dell'evento e convocazione del notaio), propedeutiche e coincidenti con l'atto di redazione del testamento contestato, non inducono a definire con certezza un'incapacità naturale della de cuius. pag. 17/25 In conclusione, da quanto affermato, non è pertanto possibile provare con certezza una incapacità naturale al momento della redazione del testamento.”
Ne deriva come sulla base di tutti gli elementi probatori in atti, della TU svolta in primo grado e delle stesse TU precedenti e degli esiti dei procedimenti di amministratore di sostegno e penali, non sia risultata dimostrata l'incapacità di intendere e di volere della al momento della redazione del testamento, Pt_5 condividendosi sul punto le conclusioni e sufficienti motivazioni raggiunte dal primo giudice.
Né sussiste l'asserito vizio di apparenza e contraddittorietà motivazionale.
Ed invero, come di recente riaffermato dalla Suprema Corte, “Va premesso che le
Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 7/04/014, nn. 8053 e 8054) hanno affermato che l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass., sez. un., 3/11/2016, n. 22232; v. pure Cass., sez. un., 5/04/2016, n. 16599). È stato pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., ord.
7/04/2017, n. 9105).
Ed ancora, si è chiarito che “il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla pag. 18/25 lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria” (cfr. Cass. Sez. V sent. n. 8646 del 16.03.2022).
Ancor più di recente la Suprema Corte ha riaffermato che “si è in presenza di una
«motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cfr. Cass., ord. n. 5927 del
27.02.2023).
Ciò premesso, nel caso di specie le circostanze di cui si duole l'appellante non possono ritenersi indice di contraddittorietà né di illogicità né di apparenza della motivazione, in quanto risulta immediatamente percepibile, nonché apprezzabile nel merito, il ragionamento del primo giudice il quale, con motivazione logica e attendibile, ha chiaramente condiviso le risultanze peritali, rilevando quindi la mancanza di prova di una grave compromissione delle capacità cognitive della Sig.ra tale Persona_1 da determinarne un vero e proprio stato di incapacità nel momento in cui fu redatto il testamento.
Pertanto, rammentato come, secondo il consolidato orientamento di legittimità (da ultimo, Cass. civ. n. 3934/2018), in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, non risulta provato lo stato di incapacità del testatore al momento della compilazione della scheda testamentaria.
EL resto, già in precedenza la S.C. ha statuito sul punto come “L'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art. 591 cod. civ. determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al pag. 19/25 momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione. Ai fini del relativo giudizio il giudice di merito, in particolare, non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate” (Cass. civ. n.
5620/1995, con la quale la S.C. aveva annullato la sentenza impugnata, rilevando che in essa si era fatto riferimento ad elementi indiziari che di per sé erano rappresentativi di una generica riduzione della capacità di intendere e di volere, senza effettivamente valutare - sulla base di adeguata e specifica disamina della portata dei dati clinici, di quelli inerenti agli effetti dei farmaci antidolorifici assunti dal soggetto e di quelli offerti dalla grafica e dal contenuto della scheda testamentaria - se poteva dedursene anche la più specifica prova della incapacità rilevante ai fini in esame).
4.3 Parimenti infondato appare essere il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo il vizio di omessa pronuncia in ordine alla domanda, formulata in via subordinata, di annullamento del testamento per dolo della beneficiata ai sensi dell'art. 624 c.c. (captazione testamentaria).
Al riguardo, giova rammentare che il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione;
quindi, tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto. EL resto, la Suprema Corte, in continuità con il proprio consolidato orientamento dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha ancora di recente ribadito i confini del vizio di omessa pronuncia affermando che “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa pag. 20/25 non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione” (Cass.
n. 11319/2022; Cass. n. 2151/2021; Cass. n. 15255/2019; Cass. n. 20718/2018). In senso conforme, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. Civ. Sez. V n. 2153/2020).
Nel caso in esame, sebbene il Tribunale non si sia espressamente pronunciato al riguardo, deve ritenersi che le argomentazioni poste a base della decisione, circa la mancanza di prova sulla incapacità di intendere e di volere, nonché la capacità della di rendersi conto dell'atto che stava redigendo, debbano ritenersi aver Per_1 implicitamente ritenuto assorbita la relativa domanda implicitamente rigettata.
In ogni caso la domanda di captazione testamentaria ai sensi dell'art. 624 c.c. deve ritenersi infondata nel merito.
Deve ricordarsi al riguardo come il testamento, ai sensi dell'articolo 624 c.c., può essere annullato quando sia l'effetto di violenza, dolo o errore, ed anche di errore sul motivo se risulti che sia stato l'unico ad aver determinato il testatore. In particolare, in tema di dolo o violenza, occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. Il dolo può consistere anche nella cosiddetta captazione, che non si concreta in una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorché' attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure interessati, ma deve consistere in veri e propri artifizi o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass. Sez.
2, 14/06/2001, n. 8047). Ancora di recente, si è chiarito che “la disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624 c.c., comma 1, allorché vi pag. 21/25 sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata;
l'idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei caso in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della consapevolezza affettiva, sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. Dette valutazioni costituiscono comunque apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″' (Cass. n. 30424 del 17.10.2022). Ed ancora, si
è precisato che “in tema di impugnazione della disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, non potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario
(nella specie figlio del testatore) convivesse col de cuius” (Cass. sez.II, 16 gennaio n.
824/2014).
Ciò posto, rileva la Corte che, nel caso di specie, non vi è alcun concreto elemento fattuale da cui poter desumere l'asserita captazione testamentaria, in termini di prova dell'uso di mezzi fraudolenti e di artifici e/o raggiri, né vi è prova dell'avvenuta suggestionabilità della testatrice tale da comportarne la sua scorretta formazione della volontà testamentaria, vieppiù che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Teramo, nell'archiviare il procedimento penale a carico di e CP_4 CP_1 per l'accusa di circonvenzione di incapace in danno della Sig.ra
[...] Persona_1
richiamando le conclusioni rassegnate dal consulente medico-legale nominato
[...] dalla Procura di Chieti Dott. con provvedimento del 02.10.2019 rilevava che Per_5
“in sede di indagini, il PM ha raccolto la relazione dell'assistenza sociale CP_5
– la quale visitò a sorpresa la e non notò alcun elemento di malessere –,
[...] Per_1 ha delegato l'assunzione di sommarie informazioni da parenti e conoscenti (ben 11 persone), ha disposto una consulenza tecnica psichiatrica (dott. ) – che Persona_10 ha concluso nel senso della non suggestionabilità della in quanto, seppure Per_1
pag. 22/25 affetta da “parafrenia senile” e da alcuni deliri lucidi, non presenta deterioramento cognitivo né fragilità e indebolimento psichico -, richiedendo infine l'archiviazione del delitto di cui all'art. 643 c.p. proprio sulla base delle conclusioni del consulente” e contestualmente evidenziava “che, nel caso concreto, è emersa solamente una intensa conflittualità tra la e la . Lo stesso TU Dott. , in ordine al CP_2 Per_1 Per_3 possibile condizionamento nella decisione delle volontà testamentarie, ha rilevato che
“nel caso trattato non è accertato un agito condizionante da parte di terzi, pur essendo stato possibile una azione sulla de cuius tesa a captarne la benevolenza. Che la scelta sia stata una conseguenza dello stato di malattia è una ipotesi non verificabile in quanto non si può escludere che le volontà formalizzate siano state effettivamente frutto di una cosciente decisione. Infatti, nel testo, ritroviamo elementi indicativi di normalità
e coerenza delle disposizioni espresse, anche con riferimento ai sentimenti e ai fini che possono averle ispirate;
il testamento risulta significativo di una volontà determinata, priva di espressioni eccentriche, incomprensibili o addirittura farneticanti. In conclusione, la scelta attuata, più che frutto di un delirio, pare essere conseguenza di un sentimento di riconoscenza, di un bisogno di essere ricordata, di lasciare un segno di sé ad un'amica e di garantirsi un affetto”.
Pertanto, all'esito delle argomentazioni esposte la Corte ritiene che parte appellante non abbia fornito alcuna prova in ordine alle specifiche condotte simulatorie o raggiri da parte della beneficiaria della disposizione testamentaria, né di precise pressioni, induzioni o sollecitazioni idonee a invalidare la spontaneità dell'atto, né di una situazione di condizionamento o anche di una condotta chiaramente dolosa posta in essere dall'appellata al fine di determinare la volontà della testatrice all'atto della redazione da parte sua del testamento olografo in contestazione, in assenza di elementi univoci e circostanziati riconducibili all'epoca di redazione di detto atto di ultima volontà.
4.4 Le considerazioni sopra esposte inducono, inoltre, la Corte a disattendere i richiesti approfondimenti istruttori, con particolare riferimento alla richiesta di prova testimoniale e di rinnovazione delle operazioni peritali, unitamente alla richiesta di restituzione di quanto asseritamente versato da parte appellante in esecuzione della sentenza di primo grado. pag. 23/25 In particolare, la situazione clinica accertata dal TU, come sopra riportata, che esclude una suggestionabilità di un livello tale da poter alterare la realtà con particolari artifici, rende del tutto irrilevanti le prove articolate, peraltro tese a dimostrare circostanze in buona parte oggetto di possibile prova documentale, oppure circostanze non dirimenti al fine di fornire prova di artifici tale da captare la volontà testamentaria, bensì tese a dimostrare i rapporti incrinati e la conflittualità all'interno della famiglia della Per_1 nonché dei familiari con la appellata CP_6
Quanto alla richiesta di rinnovo della TU, le valutazioni sopra riportate in condivisine con l'elaborato peritale ne dimostrano la completezza, rendendo infondata la richiesta di rinnovo del tutto irrilevante.
4.5 Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante soccombente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 sentenza n. 298/2024 resa dal Tribunale di Chieti pubblicata in data 16 maggio 2024 nei confronti di così provvede: CP_1 Controparte_2
• Rigetta l'appello;
• Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 costituita delle competenze del presente grado di giudizio CP_1 liquidate in € 9.991,00, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 6 novembre 2025 su relazione della Dott.ssa BA EL NO.
La Presidente rel.
BA EL NO
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