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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/11/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 4463/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/07/2025 e presentato dai coniugi e , con l'avv. MIOTTO ROBERTO Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 01/09/2012 a Tovena di
Cison di Valmarino (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
14/11/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in pari data, hanno confermato la volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4463/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/09/2012 da (C.F. ), n. Parte_1 C.F._1
a EC OR (VI) il 04/08/1975, e (C.F. Parte_2
), n. a MILANO (MI)) il 24/12/1980, e trascritto al C.F._2
n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2012, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CISON DI VALMARINO (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: “1. Il figlio è affidato per un tempo paritario ad entrambi i Per_1
genitori i quali, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente. Gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute del figlio minore, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del medesimo, nel rispetto di sensibilità ed esigenze dello stesso, nonché dei mutamenti che subirà negli anni. Il figlio continuerà ad avere residenza presso la madre nella casa familiare di proprietà del sig.
sita in Oderzo (TV), alla via Generale Dalla Chiesa n. Parte_1
31/1 (doc. 7).
2. Come previsto per la separazione consensuale, continuerà a Per_1
stare con ciascun genitore per tempi uguali a settimane alternate con cambio tra i genitori la domenica sera alle ore 20:00, di modo che il figlio starà la settimana 1 con la mamma dalla domenica alle
20:00 fino alla domenica successiva alle 20:00 e con il papà la settimana 2 da domenica alle 20:00 alla successiva domenica alle
20:00 è così di seguito.
3. In estate starà con il padre e con la madre per quindici Per_1
giorni consecutivi nel periodo che sarà concordato tra loro allorquando si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie. I
genitori avranno cura di notiziarsi sulla destinazione di eventuali viaggi e vacanze. Gli stessi avranno cura di alternare di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno in modo che Per_1
trascorra ad anni alterni la vigilia di Natale e il Natale con un genitore e il 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro, mentre le vacanze pasquali saranno trascorse da dai genitori ad anni alterni. Per_1
Alla fine del periodo natalizio e pasquale l'alternanza dei genitori verrà ripresa come non fosse mai stata sospesa, il che significa che la prima settimana dopo i periodi in oggetto verrà trascorsa dal figlio con il genitore con il quale non ha trascorso la settimana prima dei periodi di festa. I ponti infrannuali (25 aprile, 01
maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre) verranno trascorsi da con il genitore con cui sarebbe comunque stato. I genitori Per_1
potranno concordare deroghe al calendario, in considerazione di impegni od altri eventi straordinari, sia del figlio sia dei genitori stessi e potranno stabilire come verranno eventualmente trascorse particolari ricorrenze (es. cerimonie, anniversari, compleanni). In
caso di malattia del minore che si protragga oltre la settimana di competenza, i genitori si impegnano sin d'ora a rendersi disponibili a tenerlo con sé anche in deroga al diritto di visita stabilito e concordato, sempre compatibilmente ad esigenze lavorative non rinunciabili. In ogni caso, a prescindere dalla malattia del minore,
qualora per esigenze lavorative irrinunciabili, malattia dei genitori, o eventi imprevisti e non programmabili, i genitori medesimi non potessero tenere con sé nel periodo di loro Per_1
competenza e l'altro genitore non riesca a rendersi disponibile, gli stessi sceglieranno per affidare il figlio alla nonna paterna e, in caso di impossibilità della stessa, ad una baby sitter, dividendone i costi.
4. I Coniugi si impegnano a comunicarsi l'un l'altro con la massima priorità gli eventuali problemi relativi al figlio si dovessero verificare nel momento in cui lo stesso sia sotto la loro custodia e a confrontarsi e concordare ogni diversa questione lo dovesse riguardare.
5. I genitori si impegnano a garantire che mantenga una Per_1
adeguata frequentazione con entrambe le famiglie d'origine.
6. Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario di (inteso come vitto e alloggio) mentre lo ha con Per_1
sé. Il padre si impegna a farsi carico in via esclusiva del pagamento delle spese relative a tutti e tre gli anni di scuola secondaria di primo grado paritaria del a cui si è iscritto il Controparte_1
figlio (quota di iscrizione, retta mensile, eventuale mensa) sino al termine del ciclo scolastico. La retta sarà comprensiva del costo per la frequenza del tempo pieno in modo che possa rimanere a Per_1
scuola tutti i giorni sino alle 17:00. Tutte le altre spese ordinarie e straordinarie per il minore verranno sostenute per metà da ogni genitore, precisando inoltre che per spese superiori ad € 100,00
sarà necessario il preventivo accordo tra le parti. I rimborsi delle predette spese al genitore che le ha anticipate dovranno essere compiuti a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza, previa richiesta corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese anticipate.
7. L'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla sig.ra In tal senso il sig. continuerà a Parte_2 Parte_1 porre in essere tutti gli adempimenti che dovessero rendersi necessari per permetterne la liquidazione a favore della madre.
8. La casa familiare sita in Oderzo alla via Generale Dalla Chiesa
n. 31/1 di proprietà del marito sarà assegnata alla sig.ra Pt_2
con tutti gli arredi e corredi. Le spese condominiali relative
[...]
alla medesima abitazione continueranno ad essere a carico del sig.
così come la rata del mutuo fondiario a lui intestato Parte_1
acceso per l'acquisto dell'immobile (doc. 8).
9. L'autovettura BMW serie 316D, targata FB 199 NG (doc. 9),
intestata al sig. ed acquistata in comunione dei beni Parte_1
rimane definitivamente assegnata allo stesso il quale provvederà
altresì a corrispondere le residue rate del finanziamento
Findomestic acceso per il suo acquisto sino alla sua estinzione (doc.
10). L'autovettura Ford Fiesta, targata DY 834 SM intestata alla madre del sig. (doc. 11) resterà in uso alla sig.ra Parte_1 Pt_2
.
[...]
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altra.”
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CISON DI
VALMARINO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi