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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 31/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO
Dott. Fabio Favalli
Nella causa n. 632/2023 avente per oggetto: ripetizione di indebito
Tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Angelo Monge Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto che: Parte_1
-in data 25.11.2019 ella presentava all' domanda di anticipo pensionistico CP_1
per APE Sociale (prod. n.1);
-con comunicazione del 06.12.2019 l' la informava che la domanda era CP_1
stata accolta e che le era stata liquidata la prestazione n.01430698 Cat. APE con decorrenza 01.12.2019 (prod. n.2);
-con successiva missiva del 12.10.2023 l le comunicava l'avvenuto CP_1
ricalcolo della prestazione a decorrere dal 01.12.2019 per variazione dei dati di calcolo, con conseguente accertamento al 31.10.2023 dell'avvenuta corresponsione da parte dell'Istituto di maggiori somme per un importo lordo complessivo di € 10.004,26 ed obbligo da parte dell'assicurata di restituire la somma di € 8.946,27 netti (prod. n.3);
-con lettera del 18.10.2023 l' ha invitato la predetta a provvedere entro CP_1
la data del 03.12.2023 alla restituzione della succitata somma di € 8.946,27, prospettando altrimenti l'avvio delle procedure per il recupero coattivo del preteso credito (prod. n.4);
-venendo in rilievo un trattamento di prestazione assistenziale (Circolare CP_1
n.100/2017), è noto che nei casi in cui si verifichi un indebito in materia assistenziale, nella giurisprudenza, anche di legittimità, si è ormai da tempo consolidato, lungo il solco tracciato da svariate pronunce della Corte
Costituzionale ed in armonia con l'art.38 Cost., l'orientamento per cui debba trovare applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall' accipiens ed abbia condotto ad una situazione idonea a generare un suo affidamento (in tal senso, tra le più recenti pronunce, Cass. Civ.
Sez. lavoro Ordinanza n.24180/2022)
-nel caso di specie è pacifico che l'erogazione da parte dell della CP_1
prestazione in un importo mensile superiore a quello che sarebbe in effetti spettato all'odierna ricorrente non sia dipesa da sua condotte scorrette o dolose, ma sia esclusivamente imputabile ad errori commessi dallo stesso Istituto erogatore in sede di primo calcolo dell'indennità, il quale aveva atteso ben 4 anni prima di revisionare l'entità della prestazione, originando così un affidamento incolpevole del beneficiario del trattamento assistenziale. -la tutela del legittimo affidamento dei cittadini (in particolare allorchè si tratti di soggetti particolarmente deboli) a fronte di condotte omissive colpevoli consistenti in ingiustificati ritardi da parte della P.A. è da considerarsi un principio cardine del nostro ordinamento, quale espressione dei principi più generali di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra i privati, immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico quale limite all'attività legislativa ed amministrativa dello Stato, in armonia con l'art.38 Cost. e con i principi basilari del diritto comunitario come statuito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. Lav. 23 gennaio 2008 n. 1446);
-inoltre, anche relativamente alla problematica della ripetibilità o meno delle somme indebitamente erogate dall' ed accertate in sede di conguaglio fra CP_1
trattamento provvisorio e trattamento definitivo, ormai da lungo tempo e sulla scia della risalente e copiosa giurisprudenza comunitaria si è andata affermando l'applicabilità del principio del legittimo affidamento del percettore al ricorrere di determinate condizioni, come esaurientemente esposto e motivato nella sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n.2/2012/QM;
La ricorrente, pertanto, così ha concluso: “dichiarare la non ripetibilità da parte dell' delle maggiori somme erroneamente erogate in favore della conchiudente a titolo di CP_1
APE Sociale nel periodo 01.12.2019 - 31.10.2023, con conseguente annullamento dei provvedimenti assunti dall Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da CP_1
distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Nel costituirsi, ha così replicato: CP_1
-l'inquadramento di controparte delle ragioni che hanno dato luogo al sorgere dell'indebito non è corretta perché l'indebito predetto non era affatto correlato ad un “errore”, atteso che, come può leggersi nella relazione prodotta (all. 1) “Il soggetto ha presentato domanda di C.F._1 Parte_1
certificazione ape sociale in qualità di lavoratore gravoso. Dopo l'istruttoria svolta da questa sede con esito positivo, l'utente ha ricevuto la certificazione che ha consentito la liquidazione dell'ape sociale. La prestazione è stata liquidata - provvisoriamente e con i redditi al momento disponibili – nel dicembre 2019 con la comunicazione allegata nella quale risulta chiara la provvisorietà del provvedimento a causa della incompletezza delle informazioni disponibili. A seguito della richiesta di vecchiaia, al compimento del sessantasettesimo anno di età, l'ape sociale è stata chiusa ed istruita la nuova prestazione. In questa sede il sistema ha acquisito
i redditi definitivi che hanno causato la contrazione automatica dell'importo liquidato al soggetto….”
-pertanto l'APE Sociale è stata in origine correttamente e provvisoriamente liquidata, sulla base dei redditi che in allora erano conosciuti dall' CP_1
previdenziale, il quale che dunque non ha commesso errore alcuno, per poi, una volta che la ricorrente ha ottenuto la definitiva pensione di vecchiaia, ricalcolare
“i redditi definitivi che hanno causato la contrazione automatica dell'importo liquidato;
-l'indebito era, dunque, sorto per ragioni reddituali verificatesi dopo la prima provvisoria liquidazione non per propria negligenza o imperizia, il che rende pienamente azionabile la domanda dall'epoca in cui v'è stata la contestazione dell'insorgere dell'indebito stesso, pur essendo stato l'accipiens in buona fede;
-l'essere l'indebito stato quantificato a distanza di 4 anni era dipeso dal fatto che la prima liquidazione era corretta e che il ricalcolo s'era reso necessario solo successivamente ossia una volta che la ha maturato i requisiti per la Pt_1
pensione di vecchiaia cosicchè il trascorrere dei “quattro anni” tra la liquidazione dell'APE Sociale e l'insorgere dell'indebito non hanno alcuna attinenza con l'indebito medesimo perché, questo non era sorto nel 2019 e poi solo nel 2023 comunicato, ma è venuto in essere solo nel 2023, anno in cui è stato comunicato
-------------------------------------------------------------------------------------------
Va premesso che la giurisprudenza in materia ha più volte chiarito che il regime dell'indebito assistenziale, così come quello previdenziale, è soggetto ad una disciplina peculiare rispetto ai principi generali dettati dagli art. 2033 c.c. e ss.
(tra le varie e più recenti: Cassazione, 04/08/2022 n.24180; Cassazione
20/05/2021, n.13915; Cass. n. 13223 del 2020);
Sintetizzandosi la tematica, può dirsi che:
-all'indebito assistenziale non è applicabile la disciplina della ripetizione dell'indebito prevista, dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 per l'indebito previdenziale pensionistico in senso tecnico, disciplina di carattere eccezionale e, pertanto, insuscettibile d'applicazione analogica ad altre ipotesi ( Cass. n. 31373 del 2019, ecc.);
-tuttavia, la Corte Costituzionale ha statuito che anche l'indebito assistenziale è tendenzialmente sottratto alla regolamentazione codicistica ordinaria, venendo comunque in rilievo interessi fondamentali della persona costituzionalmente tutelati alla quale assolvono le relative prestazioni, interessi che sarebbero pregiudicati qualora si ritenessero le prestazioni indebitamente erogate e già usufruite dal beneficiario sempre ripetibili (Ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000);
-sulla scorta di tali dicta la giurisprudenza s'è orientata nel senso della tendenziale insussistenza in capo al beneficiario dell'obbligo di restituire le erogazioni di natura assistenziale nei casi in cui la loro ingiustificata percezione non sia in alcun modo addebitabile all'accipiens (Cass. n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008, ecc.), a meno che non ricorra una situazione di fatto o di diritto idonea ad escludere l'affidamento di costui nell'esistenza o nella persistenza dei presupposti legittimanti la ricezione del beneficio come, ad es., allorchè siano state eseguite prestazioni in favore di colui che non abbia avanzato domanda, che non sia parte di un rapporto assistenziale, che si trovi in una posizione di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali oppure in caso di dolo comprovato (in particolare sul punto: Cassazione 25/06/2020, n.12608);
- il diritto del creditore-solvens di ripetere la prestazione sorge soltanto dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'an e del quantum dell'indebito (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass.
23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008;
Cass. 26 aprile 2002, n. 6091), a meno che sia provato che al momento della percezione l'accipiens si trovasse in una situazione connotata da caratteristiche tali da far venire meno il giustificato affidamento dell'accipiens, affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (sul punto: Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021 n.13915).
Il caso di specie, tuttavia presenta le peculiarità evidenziate dall'ente convenuto.
La liquidazione dell'Ape Sociale all'attrice è stata eseguita con comunicazione del 6/12/2019 con decorrenza dall'1/12/2019 (all. 2 ; in tale scritto si CP_1
specificava espressamente che “la liquidazione è stata effettuata in via provvisoria per contribuzione in attesa di conferma”, soggiungendosi che “appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso”.
Ebbene, uno dei presupposti dell'irrepetibilità sia dell'indebito previdenziale –
e, dunque, del legittimo affidamento del percettore – è il carattere definitivo della liquidazione del trattamento, laddove tale affidamento non è ravvisabile nel caso in cui il beneficio assistenziale sia attribuito soltanto in via provvisoria
(Cass. 2404/2013; Cass. n. 28439/2019).
In tal senso dispongono l'art. Art. 52 L. 9/3/1989, n. 88, secondo cui 1. “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.” e l'art. 13 L 30 dicembre
1991, n. 412, costituente norma d'interpretazione autentica, il cui tenore è il seguente: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.
88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”.
Ebbene, se tali disposizioni sono dettate in tema d'indebito previdenziale, a maggior ragione i relativi principi devono ritenersi applicabile all'indebito assistenziale, i cui requisisti, come enucleati dalla giurisprudenza, sono meno stringenti ossia meno “favorevoli” al percettore in buona fede.
Irrilevante per tale ragione è la circostanza che l' abbia proceduto alla CP_1
rideterminazione a distanza di 4 anni dalla liquidazione provvisoria, evidenziandosi che anche in materia d'indebito previdenziale la giurisprudenza ha riconosciuto la ripetibilità delle somme erogate provvisoriamente in eccesso a seguito della rideterminazione definitiva intervenuta dopo 25 mesi (Cass. n.
15497/2015) e persino dopo 5 anni (Cass. 2692/2024).
Non pertinente è poi il richiamo alla pronuncia della n.2/2012/QM Corte dei
Conti Corte dei Conti a Sezioni Riunite, trattandosi, per l'appunto, d'un caso d'indebito previdenziale.
Inoltre, nel caso di specie la prestazione definitiva è stata (ri)determinata all'ottobre del 2023 ossia al compimento del 67° anno d'età della Pt_1
ovvero senza alcun ritardo rispetto al tempo in cui il convenuto disponeva dei dati certi e definitivi.
Il ricorso va, pertanto, respinto e la condannata alla rifusione delle Pt_1
spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 Rigetta il rimborso
Condanna al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
1200,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione, € 1200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e
Cpa come da legge.
Imperia 28/3/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO
Dott. Fabio Favalli
Nella causa n. 632/2023 avente per oggetto: ripetizione di indebito
Tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Angelo Monge Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto che: Parte_1
-in data 25.11.2019 ella presentava all' domanda di anticipo pensionistico CP_1
per APE Sociale (prod. n.1);
-con comunicazione del 06.12.2019 l' la informava che la domanda era CP_1
stata accolta e che le era stata liquidata la prestazione n.01430698 Cat. APE con decorrenza 01.12.2019 (prod. n.2);
-con successiva missiva del 12.10.2023 l le comunicava l'avvenuto CP_1
ricalcolo della prestazione a decorrere dal 01.12.2019 per variazione dei dati di calcolo, con conseguente accertamento al 31.10.2023 dell'avvenuta corresponsione da parte dell'Istituto di maggiori somme per un importo lordo complessivo di € 10.004,26 ed obbligo da parte dell'assicurata di restituire la somma di € 8.946,27 netti (prod. n.3);
-con lettera del 18.10.2023 l' ha invitato la predetta a provvedere entro CP_1
la data del 03.12.2023 alla restituzione della succitata somma di € 8.946,27, prospettando altrimenti l'avvio delle procedure per il recupero coattivo del preteso credito (prod. n.4);
-venendo in rilievo un trattamento di prestazione assistenziale (Circolare CP_1
n.100/2017), è noto che nei casi in cui si verifichi un indebito in materia assistenziale, nella giurisprudenza, anche di legittimità, si è ormai da tempo consolidato, lungo il solco tracciato da svariate pronunce della Corte
Costituzionale ed in armonia con l'art.38 Cost., l'orientamento per cui debba trovare applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall' accipiens ed abbia condotto ad una situazione idonea a generare un suo affidamento (in tal senso, tra le più recenti pronunce, Cass. Civ.
Sez. lavoro Ordinanza n.24180/2022)
-nel caso di specie è pacifico che l'erogazione da parte dell della CP_1
prestazione in un importo mensile superiore a quello che sarebbe in effetti spettato all'odierna ricorrente non sia dipesa da sua condotte scorrette o dolose, ma sia esclusivamente imputabile ad errori commessi dallo stesso Istituto erogatore in sede di primo calcolo dell'indennità, il quale aveva atteso ben 4 anni prima di revisionare l'entità della prestazione, originando così un affidamento incolpevole del beneficiario del trattamento assistenziale. -la tutela del legittimo affidamento dei cittadini (in particolare allorchè si tratti di soggetti particolarmente deboli) a fronte di condotte omissive colpevoli consistenti in ingiustificati ritardi da parte della P.A. è da considerarsi un principio cardine del nostro ordinamento, quale espressione dei principi più generali di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra i privati, immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico quale limite all'attività legislativa ed amministrativa dello Stato, in armonia con l'art.38 Cost. e con i principi basilari del diritto comunitario come statuito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. Lav. 23 gennaio 2008 n. 1446);
-inoltre, anche relativamente alla problematica della ripetibilità o meno delle somme indebitamente erogate dall' ed accertate in sede di conguaglio fra CP_1
trattamento provvisorio e trattamento definitivo, ormai da lungo tempo e sulla scia della risalente e copiosa giurisprudenza comunitaria si è andata affermando l'applicabilità del principio del legittimo affidamento del percettore al ricorrere di determinate condizioni, come esaurientemente esposto e motivato nella sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n.2/2012/QM;
La ricorrente, pertanto, così ha concluso: “dichiarare la non ripetibilità da parte dell' delle maggiori somme erroneamente erogate in favore della conchiudente a titolo di CP_1
APE Sociale nel periodo 01.12.2019 - 31.10.2023, con conseguente annullamento dei provvedimenti assunti dall Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da CP_1
distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Nel costituirsi, ha così replicato: CP_1
-l'inquadramento di controparte delle ragioni che hanno dato luogo al sorgere dell'indebito non è corretta perché l'indebito predetto non era affatto correlato ad un “errore”, atteso che, come può leggersi nella relazione prodotta (all. 1) “Il soggetto ha presentato domanda di C.F._1 Parte_1
certificazione ape sociale in qualità di lavoratore gravoso. Dopo l'istruttoria svolta da questa sede con esito positivo, l'utente ha ricevuto la certificazione che ha consentito la liquidazione dell'ape sociale. La prestazione è stata liquidata - provvisoriamente e con i redditi al momento disponibili – nel dicembre 2019 con la comunicazione allegata nella quale risulta chiara la provvisorietà del provvedimento a causa della incompletezza delle informazioni disponibili. A seguito della richiesta di vecchiaia, al compimento del sessantasettesimo anno di età, l'ape sociale è stata chiusa ed istruita la nuova prestazione. In questa sede il sistema ha acquisito
i redditi definitivi che hanno causato la contrazione automatica dell'importo liquidato al soggetto….”
-pertanto l'APE Sociale è stata in origine correttamente e provvisoriamente liquidata, sulla base dei redditi che in allora erano conosciuti dall' CP_1
previdenziale, il quale che dunque non ha commesso errore alcuno, per poi, una volta che la ricorrente ha ottenuto la definitiva pensione di vecchiaia, ricalcolare
“i redditi definitivi che hanno causato la contrazione automatica dell'importo liquidato;
-l'indebito era, dunque, sorto per ragioni reddituali verificatesi dopo la prima provvisoria liquidazione non per propria negligenza o imperizia, il che rende pienamente azionabile la domanda dall'epoca in cui v'è stata la contestazione dell'insorgere dell'indebito stesso, pur essendo stato l'accipiens in buona fede;
-l'essere l'indebito stato quantificato a distanza di 4 anni era dipeso dal fatto che la prima liquidazione era corretta e che il ricalcolo s'era reso necessario solo successivamente ossia una volta che la ha maturato i requisiti per la Pt_1
pensione di vecchiaia cosicchè il trascorrere dei “quattro anni” tra la liquidazione dell'APE Sociale e l'insorgere dell'indebito non hanno alcuna attinenza con l'indebito medesimo perché, questo non era sorto nel 2019 e poi solo nel 2023 comunicato, ma è venuto in essere solo nel 2023, anno in cui è stato comunicato
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Va premesso che la giurisprudenza in materia ha più volte chiarito che il regime dell'indebito assistenziale, così come quello previdenziale, è soggetto ad una disciplina peculiare rispetto ai principi generali dettati dagli art. 2033 c.c. e ss.
(tra le varie e più recenti: Cassazione, 04/08/2022 n.24180; Cassazione
20/05/2021, n.13915; Cass. n. 13223 del 2020);
Sintetizzandosi la tematica, può dirsi che:
-all'indebito assistenziale non è applicabile la disciplina della ripetizione dell'indebito prevista, dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 per l'indebito previdenziale pensionistico in senso tecnico, disciplina di carattere eccezionale e, pertanto, insuscettibile d'applicazione analogica ad altre ipotesi ( Cass. n. 31373 del 2019, ecc.);
-tuttavia, la Corte Costituzionale ha statuito che anche l'indebito assistenziale è tendenzialmente sottratto alla regolamentazione codicistica ordinaria, venendo comunque in rilievo interessi fondamentali della persona costituzionalmente tutelati alla quale assolvono le relative prestazioni, interessi che sarebbero pregiudicati qualora si ritenessero le prestazioni indebitamente erogate e già usufruite dal beneficiario sempre ripetibili (Ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000);
-sulla scorta di tali dicta la giurisprudenza s'è orientata nel senso della tendenziale insussistenza in capo al beneficiario dell'obbligo di restituire le erogazioni di natura assistenziale nei casi in cui la loro ingiustificata percezione non sia in alcun modo addebitabile all'accipiens (Cass. n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008, ecc.), a meno che non ricorra una situazione di fatto o di diritto idonea ad escludere l'affidamento di costui nell'esistenza o nella persistenza dei presupposti legittimanti la ricezione del beneficio come, ad es., allorchè siano state eseguite prestazioni in favore di colui che non abbia avanzato domanda, che non sia parte di un rapporto assistenziale, che si trovi in una posizione di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali oppure in caso di dolo comprovato (in particolare sul punto: Cassazione 25/06/2020, n.12608);
- il diritto del creditore-solvens di ripetere la prestazione sorge soltanto dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'an e del quantum dell'indebito (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass.
23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008;
Cass. 26 aprile 2002, n. 6091), a meno che sia provato che al momento della percezione l'accipiens si trovasse in una situazione connotata da caratteristiche tali da far venire meno il giustificato affidamento dell'accipiens, affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (sul punto: Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021 n.13915).
Il caso di specie, tuttavia presenta le peculiarità evidenziate dall'ente convenuto.
La liquidazione dell'Ape Sociale all'attrice è stata eseguita con comunicazione del 6/12/2019 con decorrenza dall'1/12/2019 (all. 2 ; in tale scritto si CP_1
specificava espressamente che “la liquidazione è stata effettuata in via provvisoria per contribuzione in attesa di conferma”, soggiungendosi che “appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso”.
Ebbene, uno dei presupposti dell'irrepetibilità sia dell'indebito previdenziale –
e, dunque, del legittimo affidamento del percettore – è il carattere definitivo della liquidazione del trattamento, laddove tale affidamento non è ravvisabile nel caso in cui il beneficio assistenziale sia attribuito soltanto in via provvisoria
(Cass. 2404/2013; Cass. n. 28439/2019).
In tal senso dispongono l'art. Art. 52 L. 9/3/1989, n. 88, secondo cui 1. “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.” e l'art. 13 L 30 dicembre
1991, n. 412, costituente norma d'interpretazione autentica, il cui tenore è il seguente: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.
88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”.
Ebbene, se tali disposizioni sono dettate in tema d'indebito previdenziale, a maggior ragione i relativi principi devono ritenersi applicabile all'indebito assistenziale, i cui requisisti, come enucleati dalla giurisprudenza, sono meno stringenti ossia meno “favorevoli” al percettore in buona fede.
Irrilevante per tale ragione è la circostanza che l' abbia proceduto alla CP_1
rideterminazione a distanza di 4 anni dalla liquidazione provvisoria, evidenziandosi che anche in materia d'indebito previdenziale la giurisprudenza ha riconosciuto la ripetibilità delle somme erogate provvisoriamente in eccesso a seguito della rideterminazione definitiva intervenuta dopo 25 mesi (Cass. n.
15497/2015) e persino dopo 5 anni (Cass. 2692/2024).
Non pertinente è poi il richiamo alla pronuncia della n.2/2012/QM Corte dei
Conti Corte dei Conti a Sezioni Riunite, trattandosi, per l'appunto, d'un caso d'indebito previdenziale.
Inoltre, nel caso di specie la prestazione definitiva è stata (ri)determinata all'ottobre del 2023 ossia al compimento del 67° anno d'età della Pt_1
ovvero senza alcun ritardo rispetto al tempo in cui il convenuto disponeva dei dati certi e definitivi.
Il ricorso va, pertanto, respinto e la condannata alla rifusione delle Pt_1
spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 Rigetta il rimborso
Condanna al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
1200,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione, € 1200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e
Cpa come da legge.
Imperia 28/3/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli