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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 245 /2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 245 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 8 gennaio 2025 ore 11.08, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Marco Lamberti;
- per parte convenuta l'Avv. Claudia Caporali;
CP_2
- per parte convenuta ed l'Avv. Elisa Nannucci in sostituzione dell'Avv. Cinzia Corti. CP_1 CP_1
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 18.44
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata l'8.1.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 245 / 2022 r.g. promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. Marco Lamberti;
Parte_1 Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Claudia Caporali;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
, in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Corti CP_1
Parti resistenti
Oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento n. 1362022000044084000 e
13620229000044387000
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti sopra generalizzati hanno proposto con il presente ricorso opposizione a due intimazioni di pagamento, specificate in oggetto, emesse dall' e Controparte_3 notificate il 20.4.2022, con cui è stato richiesto il pagamento dell'importo di €. 46,143,65 per pregressi debiti previdenziali di seguito riassunti (si ripropongono le pp. 2, 3, 4 del ricorso in merito):
“- cartella n. 13620130012202389501-13620130012202389502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo all'anno 2011/12, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 26.06.2014 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 2.933,47 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 3.206,60 e diritti di notifica
Euro 5,88, Euro 6.721,24 per aggio;
- cartella n. 13620140005768792501-13620140005768792502, portante la richiesta di pagamento da parte
, relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 28.07.2014 sino alla concorrenza CP_1 di Euro 3.620,11 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 5.414,99 e diritti di notifica Euro 5,88,
Euro 5.420,87 per aggio;
- cartella n. 13620150010357521501-13620150010357521502, portante la richiesta di pagamento da parte
, relativo all'anno 2015, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 02.02.2016 sino alla concorrenza CP_1 di Euro 822,23 oltre interessi di mora e compensi di caottiva € 321,26 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro
1.149,37 per aggio;
- cartella n. 13620170004530730501-13620170004530730502, portante la richiesta di pagamento da parte
, relativo all'anno 2016, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 25.08.2017 sino alla concorrenza CP_1 di Euro 788,42 oltre interessi di mora e compensi di caottiva € 249,21 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro
1.043,51 per aggio;
- cartella n. 13620170008753132501-13620170008753132502, portante la richiesta di pagamento da parte
, relativo all'anno 2017, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 18.01.2018 sino alla concorrenza CP_1 di Euro 789,65 oltre interessi di mora e compensi di caottiva € 204,55 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro
1.000,08 per aggio;
- cartella n. 13620190001170964501, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo all'anno CP_1
2018, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 23.01.2019 sino alla concorrenza di Euro 795,98 oltre interessi di mora e compensi di caottiva € 160,92 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 962,78 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620120000810006501-43620120000810006502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2011, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 21.06.2012 CP_1
3 sino alla concorrenza di Euro 2.076,06 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 973,07 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 3.055,01 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130000695351501-43620130000695351502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 10.06.2013 CP_1 sino alla concorrenza di Euro 7.752,96 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 4.249,21 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 12.008,05 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130000734066501-43620130000734066502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 08.11.2013 CP_1 sino alla concorrenza di Euro 5.823,75 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 3.103,73 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 8.933,36 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620140001561244501-43620140001561244502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2013, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 22.12.2014 CP_1 sino alla concorrenza di Euro 3.0858,00 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 1.985,50 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 5.849,38 per aggio”.
Dopo aver premesso che i crediti previdenziali vantati in intimazione concernevano la società
i ricorrenti eccepiscono preliminarmente il Parte_2 mancato rispetto del beneficio di preventiva escussione, determinante invalidità della cartella.
Nel merito, contesta la fondatezza della pretesa, eccependo, oltre al merito della pretesa contributiva ed assicurativa posta alla base della richiesta dell' (sostenendo di avere avuto CP_2 conoscenza della circostanza soltanto con la presente intimazione, con conseguente invalidità della cartella), il decorso del termine prescrizionale di natura quinquennale, la nullità della notifica effettuata mediante servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, l'omessa allegazione dei relativi documenti giustificativi e la carenza degli elementi essenziali previsti dalla normativa regolamentare in materia. In generale, viene eccepita la nullità della motivazione per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, per omessa motivazione e per omessa sottoscrizione.
Si sono costituite al fine di contrastare l'opposizione sia l che gli enti Controparte_1 previdenziali dei cui crediti si discute.
L' ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per regolare notifica degli atti CP_2 prodromici o, comunque, di atti interruttivi successivi (con relative richieste di rateizzazione del debito o di definizione agevolata, con pagamenti parziali) idonei a determinare in capo ai ricorrenti la
4 conoscenza del debito previdenziale di cui si discute. Contesta la fondatezza dell'eccezione preliminare in punto di mancato rispetto del beneficium excussionis e dell'irregolarità della notifica degli atti prodromici e successivi. Rivendica la regolarità, sotto il profilo formale e motivazionale, dell'atto impugnato. Allega atti interruttivi al fine di contraddire all'eccezione di prescrizione. CP_ L' a propria volta chiede respingersi l'opposizione sulla scorta della regolare notifica degli avvisi di addebito prodromici e sulla mancata prescrizione dei contributi anche alla luce del comportamento di parte ricorrente che ha provveduto alla corresponsione parziale del dovuto.
Chiede, inoltre respingersi l'eccezione in merito al mancato rispetto del beneficium excussionis alla luce dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese il 20.2.2019. Analoga è la posizione CP_ di la quale chiede altresì valutarsi, in punto di spese, l'eventuale soccombenza per motivi successivi all'iscrizione a ruolo dei debiti assistenziali.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'esito dell'odierna camera di consiglio con l'accoglimento parziale dell'opposizione.
Analizzando, difatti, i motivi di opposizione, non risulta fondato il rilievo preliminare circa il CP_ CP_ mancato rispetto del beneficium excussionis, avendo le convenute ed allegato visura camerale da cui si evince l'avvenuta cancellazione della società il 20.2.2019, elemento che incide, al di là della fondatezza o meno della questione, sulla rilevanza della stessa ai fini della decisione, non trovano di fatto alcuna utilità o interesse per essere la società non più esistente al momento della notifica dell'impugnazione.
Venendo all'eccezione di prescrizione, la stessa risulta suscettibile di accoglimento con riferimento ai seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 43620120000810006501,
- avviso di addebito n. 43620130000695351501.
Sul punto, difatti, si osserva che, anche su invito del Tribunale a specificare per ogni cartella i relativi atti interruttivi, l' allega (senza che ad una disamina degli atti emergano elementi di CP_2 segno contrario) quali unici atti interruttivi della prescrizione prodromici alla notifica della presente cartella, le istanze di rateizzazione e definizione agevolata, con quietanze di pagamento parziali (docc.
4-5 memoria di costituzione del 14.07.2015 e del 20.04.2017. CP_2
Dalla lettura della documentazione, tuttavia, emerge che le istanze non risultano effettuate dai soci qui intimati, ma dalla società stessa (difatti, gli atti risultano sottoscritti da Parte_1 quale legale rappresentante). Pertanto, anche ove si dovesse pervenire ad un giudizio positivo circa la
5 natura di riconoscimento di debito idoneo ad interrompere la prescrizione, questa non ha effetto in danno dei debitori in solido, stante il disposto di cui all'art. 1309 c.c., primo alinea (“il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri”).
Non può dirsi neppure prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore in solido, non potendosi trovare applicazione, in tal caso, neppure il disposto di cui all'art. 1310 c.c., che si riferisce esplicitamente agli atti interruttivi della prescrizione unicamente provenienti dal creditore (cfr. Cass., n. 5381 del 1982; Cass., n. 3074 del 1991, Cass., n. 15307 del 2013).
Stante, quindi il decorso del termine prescrizionale e l'inesistenza di ulteriori atti diversi successivi dalla notifica degli atti prodromici, il credito previdenziale risulta estinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Con riferimento alle ulteriori pretese, il ricorso non risulta suscettibile di accoglimento.
Non vi sono dubbi in merito alla regolarità dell'attività di notificazione relativa alla cartella di cui si discute, condividendosi sul punto il principio, stabilito in sede di legittimità (si veda a partire da
Cass., n. 6395 del 2014), per cui “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".
La procedura di spedizione diretta in plico raccomandato, adottata dalla concessionaria, è dunque pienamente conforme a legge e, del resto, i ricorrenti hanno di fatto dimostrato la piena conoscenza dell'atto mediante la proposizione del seguente ricorso.
Anche ogni questione attinente al merito delle pretese previdenziali (peraltro formulata in termini del tutto generici) risulti tardivamente proposta rispetto ai termini, di natura perentoria, di cui all'art. 24 D. Lgs n. 46/1999.
6 A tal riguardo, occorre dare atto di come l' e l' (oltre all' ) abbia CP_1 CP_1 Controparte_1 allegato tutte le ricevute di consegna delle PEC inviate alla società (all'indirizzo PEC indicato quale domicilio digitale nella visura camerale allegata in atti dalle resistenti), aventi ad oggetto le pretese contributive contenute negli avvisi di addebito impugnati. Con riferimento alla cartella n.
13620130012202389501, l'atto risulta correttamente notificato presso la sede della società mediante suo ritiro da persona addetta (all. 7 . Il disconoscimento effettuato alla prima udienza, oltre CP_2 ad essere aspecifico e generico, non risulta determinante alla luce, come si avrà modo di dire, della notifica di atto interruttivo l'8.5.2018 (all.8 notificato via PEC) che ben avrebbe potuto CP_2 determinare la società ad impugnare illo tempore la pretesa con una contestazione nel merito che, pertanto, nella presente sede processuale risulta essere del tutto tardivamente proposta.
Alcuna influenza ha la circostanza che gli atti predetti siano rivolti alla società Parte_2
di cui gli odierni ricorrenti risultano soci, alla luce della natura Parte_3 illimitata e solidale prevista ai sensi dell'art. 2291 c.c. operante, all'evidenza ed in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per le obbligazioni di natura previdenziale (Cass., n. 35983 del 2022; Cass., n. 19188 2006; Cass., 20853 del 2024 in punto di impossibilità di considerare vero e proprio atto prodromico l'avviso nei confronti della società rispetto “al socio, che è, invece, giuridicamente dipendente dal ruolo già formatosi nei confronti della società quale soggetto passivo d'imposta”).
In conclusione, è da escludere che l'estinzione della società di persone comporti l'estinzione della obbligazione (solidale, illimitata e sussidiaria) dei soci odierni ricorrenti. La mancata proposizione dell'opposizione ai predetti avvisi di addebito nei termini di legge rende, conseguentemente, intangibile, anche nei loro confronti, il credito vantato, non essendo più esperibile alcun rimedio per contestare l'ammontare del credito e la sua legittimità.
Quanto alla validità delle notifiche effettuata a mezzo posta elettronica certificata, pare forse opportuno ricordare che la notifica a mezzo PEC è la modalità principale di notifica degli avvisi di addebito. L'art. 30, comma 4, D.L. 78/2010 difatti prevede: "l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”.
La notifica alla società ricorrente degli avvisi di addebito è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.68/2005, che contiene le disposizioni regolamentari per l'utilizzo della posta elettronica certificata, attraverso la produzione in giudizio della relativa ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica, determinando così il raggiungimento dello scopo legale.
7 Alla luce delle suddette motivazioni la asserita mancanza di conoscenza degli atti prodromici per inesistenza delle notifiche non risulta persuasiva.
Occorre, inoltre, rilevare che risultano altresì allegati pagamenti parziali e richieste di rateizzazione del debito, comportamenti in questo caso del tutto valorizzabili come incompatibili con la dedotta mancata conoscenza o conoscibilità degli atti prodromici, alla luce della posizione di socio della stessa.
Dunque, anche trascurando il dato dell'avvenuta notifica o meno dell'atto prodromico, la società ricorrente ben avrebbe potuto proporre la relativa opposizione nel termine di legge, dal momento in cui è comunque certo, con le richieste di definizione e di rateizzazione, nonché con il pagamento parziale del dovuto, che la società abbia avuto piena conoscenza e contezza della pretesa contributiva avanzata da e . L'accertamento del merito della pretesa, pertanto, risulta in ogni modo CP_1 CP_1 definitivamente precluso nell'ambito del presente giudizio.
Non risulta fondata neppure l'eccezione di prescrizione formulata con riferimento agli ulteriori atti contenuti nell'avviso di intimazione.
Quanto alle cartelle n. 13620170004530730501-13620170004530730502; n.
13620170008753132501-13620170008753132502; n. 13620190001170964501, le stesse risultano, anche senza tener conto della sospensione per l'emergenza Covid, notificate nel quinquennio precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Con riferimento alle altre cartelle si osserva che l ha documentato l'invio, Controparte_1 sempre tramite PEC, di atti di intimazione che, pertanto, hanno valenza interruttiva del decorso della prescrizione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1310 c.c., trattandosi di atti di provenienza del creditore.
Il riferimento è, soprattutto, all'intimazione di pagamento n. 13620189002007066000 notificata via PEC il 25.8.2018 (all. 8 , e con riferimento alla cartella n. 13620140005768792501 con CP_2 altra intimazione sempre notificata via PEC IL 1.2.2017.
Ne deriva che in alcun modo può dirsi verificata la prescrizione per alcuna delle cartelle impugnate.
Analizzando gli ulteriori motivi di ricorso, non si rilevano persuasive né la contestazione di controparte in merito all'omessa indicazione degli elementi essenziali, né la contestazione (formulata peraltro in termini del tutto generici) della violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti stabiliti all'interno dello Statuto dei Contribuenti.
8 L'avviso di intimazione difatti richiama, con compiuti riferimenti del tutto univoci, gli avvisi di addebito notificati alla parte, le annualità di riferimento e gli importi (peraltro riportati anche nel ricorso introduttivo). L'intimazione, del resto, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass., n. 28689 del 2018; recentemente Cass., n. 7422 del 2023; Cass., n. 34948 del 2023). Non occorre, dunque, che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento all'avviso di addebito notificato in precedenza.
Il motivo di ricorso, pertanto, oltre ad essere generico in punto di effettiva lesione del diritto di difesa (dal momento che l'atto contiene ogni elemento al fine di consentire al contribuente di conoscere il motivo della pretesa creditoria e non si comprende quale tipo di informazione risulterebbe omessa a tal fine), risulta comunque sconfessato dalla documentazione in atti ed insuscettibile di accoglimento.
Parimenti, sotto il profilo dell'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi (di mora, per quanto è dato apprendere dalla lettura del motivo di ricorso) occorre rammentare che gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011), qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, mediante "D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, dal momento che non viene rilevata, neppure a titolo esemplificativo, una discrasia rispetto alla normativa in materia.
9 In senso contrario non può certo argomentarsi dal precedente costituito dalla sentenza
Cassazione n. 4516 del 2012. Come si evince dalla lettura della relativa motivazione, la contestazione riguardava non il calcolo degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30, bensì il calcolo degli interessi dovuti per ritardata iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, vale a dire degli interessi pretesi dall'ente impositore (per di più in un caso del tutto peculiare di un accertamento, seguito da sentenza passata in giudicato, per tributi, con interessi di mora dovuti per ben ventitré anni nel corso dei quali si erano succedute diverse aliquote).
Al riguardo si è espressa peraltro anche la giurisprudenza di legittimità successiva con indirizzo costante ed opposto alle conclusioni cui vorrebbe giungere la difesa del ricorrente, tenuto conto che, si ripete, l'intimazione in questione peraltro non costituisce il primo atto con cui la società è venuta a conoscenza delle pretese previdenziali (cfr. Cass., n. 4376 del 2017; inoltre si veda Cass., ord. n. 6812 del 2019; Cass., n. 2640 del 2020; Cass., n. 36484 del 2022: “la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi”, in senso conforme Cass., n. 18426 del 2023).
Infine, sotto il profilo dell'assenza di sottoscrizione dell'atto, parte ricorrente non considera, che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale ultima neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell'ufficio, costituendo ius receptum il principio per cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto "quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge" (cfr. Cass. n. 19761 del 2016, in motivazione e Cass., n. 22518 del 2020, che precisa: “A quanto detto deve inoltre aggiungersi che il D.P.R. n.
602 del 1973, art. 12 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo;
sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova dell'insussistenza del potere e/o della provenienza a carico del contribuente: il quale ultimo, peraltro, non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti, tenuto conto anche della "natura vincolata" degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella
10 di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con conseguente applicazione, nei loro confronti, del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies (che impedisce l'annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, in senso conforme, recentemente, cfr. Cass., n. 13302 del 2023).
Ad ogni buon conto, le intimazioni prodotte dai ricorrenti contengono la sottoscrizione digitale dell'agente di riscossione Controparte_4
Alla luce del parziale accoglimento del ricorso e della sua incidenza in termini quantitativi sulle pretese previdenziali di cui si discute, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese nella misura di un terzo. Vanno posti a carico dei ricorrenti gli ulteriori due terzi delle spese sostenute dalle resistenti, liquidati come da dispositivo che segue in ragione della natura documentale della causa e del valore complessivo della stessa.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie l'opposizione limitatamente ai crediti previdenziali relativi all'avviso di addebito n.
43620120000810006501 all'avviso di addebito n. 43620130000695351501, rigettando per il resto il ricorso.
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dalle resistenti, che liquida per l'intero in €. 3.300,00 per ciascuna parte (€. 2.200,00, quindi, per ognuna delle resistenti), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione delle spese di lite.
Così deciso in Prato, l'8.1.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
11
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 245 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 8 gennaio 2025 ore 11.08, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Marco Lamberti;
- per parte convenuta l'Avv. Claudia Caporali;
CP_2
- per parte convenuta ed l'Avv. Elisa Nannucci in sostituzione dell'Avv. Cinzia Corti. CP_1 CP_1
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 18.44
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata l'8.1.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 245 / 2022 r.g. promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. Marco Lamberti;
Parte_1 Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Claudia Caporali;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
, in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Corti CP_1
Parti resistenti
Oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento n. 1362022000044084000 e
13620229000044387000
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti sopra generalizzati hanno proposto con il presente ricorso opposizione a due intimazioni di pagamento, specificate in oggetto, emesse dall' e Controparte_3 notificate il 20.4.2022, con cui è stato richiesto il pagamento dell'importo di €. 46,143,65 per pregressi debiti previdenziali di seguito riassunti (si ripropongono le pp. 2, 3, 4 del ricorso in merito):
“- cartella n. 13620130012202389501-13620130012202389502, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo all'anno 2011/12, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 26.06.2014 sino alla CP_1 concorrenza di Euro 2.933,47 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 3.206,60 e diritti di notifica
Euro 5,88, Euro 6.721,24 per aggio;
- cartella n. 13620140005768792501-13620140005768792502, portante la richiesta di pagamento da parte
, relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 28.07.2014 sino alla concorrenza CP_1 di Euro 3.620,11 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 5.414,99 e diritti di notifica Euro 5,88,
Euro 5.420,87 per aggio;
- cartella n. 13620150010357521501-13620150010357521502, portante la richiesta di pagamento da parte
, relativo all'anno 2015, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 02.02.2016 sino alla concorrenza CP_1 di Euro 822,23 oltre interessi di mora e compensi di caottiva € 321,26 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro
1.149,37 per aggio;
- cartella n. 13620170004530730501-13620170004530730502, portante la richiesta di pagamento da parte
, relativo all'anno 2016, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 25.08.2017 sino alla concorrenza CP_1 di Euro 788,42 oltre interessi di mora e compensi di caottiva € 249,21 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro
1.043,51 per aggio;
- cartella n. 13620170008753132501-13620170008753132502, portante la richiesta di pagamento da parte
, relativo all'anno 2017, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 18.01.2018 sino alla concorrenza CP_1 di Euro 789,65 oltre interessi di mora e compensi di caottiva € 204,55 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro
1.000,08 per aggio;
- cartella n. 13620190001170964501, portante la richiesta di pagamento da parte , relativo all'anno CP_1
2018, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 23.01.2019 sino alla concorrenza di Euro 795,98 oltre interessi di mora e compensi di caottiva € 160,92 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 962,78 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620120000810006501-43620120000810006502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2011, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 21.06.2012 CP_1
3 sino alla concorrenza di Euro 2.076,06 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 973,07 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 3.055,01 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130000695351501-43620130000695351502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 10.06.2013 CP_1 sino alla concorrenza di Euro 7.752,96 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 4.249,21 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 12.008,05 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130000734066501-43620130000734066502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 08.11.2013 CP_1 sino alla concorrenza di Euro 5.823,75 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 3.103,73 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 8.933,36 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620140001561244501-43620140001561244502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2013, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 22.12.2014 CP_1 sino alla concorrenza di Euro 3.0858,00 oltre interessi di mora e compensi di riscossione caottiva € 1.985,50 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 5.849,38 per aggio”.
Dopo aver premesso che i crediti previdenziali vantati in intimazione concernevano la società
i ricorrenti eccepiscono preliminarmente il Parte_2 mancato rispetto del beneficio di preventiva escussione, determinante invalidità della cartella.
Nel merito, contesta la fondatezza della pretesa, eccependo, oltre al merito della pretesa contributiva ed assicurativa posta alla base della richiesta dell' (sostenendo di avere avuto CP_2 conoscenza della circostanza soltanto con la presente intimazione, con conseguente invalidità della cartella), il decorso del termine prescrizionale di natura quinquennale, la nullità della notifica effettuata mediante servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, l'omessa allegazione dei relativi documenti giustificativi e la carenza degli elementi essenziali previsti dalla normativa regolamentare in materia. In generale, viene eccepita la nullità della motivazione per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, per omessa motivazione e per omessa sottoscrizione.
Si sono costituite al fine di contrastare l'opposizione sia l che gli enti Controparte_1 previdenziali dei cui crediti si discute.
L' ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per regolare notifica degli atti CP_2 prodromici o, comunque, di atti interruttivi successivi (con relative richieste di rateizzazione del debito o di definizione agevolata, con pagamenti parziali) idonei a determinare in capo ai ricorrenti la
4 conoscenza del debito previdenziale di cui si discute. Contesta la fondatezza dell'eccezione preliminare in punto di mancato rispetto del beneficium excussionis e dell'irregolarità della notifica degli atti prodromici e successivi. Rivendica la regolarità, sotto il profilo formale e motivazionale, dell'atto impugnato. Allega atti interruttivi al fine di contraddire all'eccezione di prescrizione. CP_ L' a propria volta chiede respingersi l'opposizione sulla scorta della regolare notifica degli avvisi di addebito prodromici e sulla mancata prescrizione dei contributi anche alla luce del comportamento di parte ricorrente che ha provveduto alla corresponsione parziale del dovuto.
Chiede, inoltre respingersi l'eccezione in merito al mancato rispetto del beneficium excussionis alla luce dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese il 20.2.2019. Analoga è la posizione CP_ di la quale chiede altresì valutarsi, in punto di spese, l'eventuale soccombenza per motivi successivi all'iscrizione a ruolo dei debiti assistenziali.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'esito dell'odierna camera di consiglio con l'accoglimento parziale dell'opposizione.
Analizzando, difatti, i motivi di opposizione, non risulta fondato il rilievo preliminare circa il CP_ CP_ mancato rispetto del beneficium excussionis, avendo le convenute ed allegato visura camerale da cui si evince l'avvenuta cancellazione della società il 20.2.2019, elemento che incide, al di là della fondatezza o meno della questione, sulla rilevanza della stessa ai fini della decisione, non trovano di fatto alcuna utilità o interesse per essere la società non più esistente al momento della notifica dell'impugnazione.
Venendo all'eccezione di prescrizione, la stessa risulta suscettibile di accoglimento con riferimento ai seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 43620120000810006501,
- avviso di addebito n. 43620130000695351501.
Sul punto, difatti, si osserva che, anche su invito del Tribunale a specificare per ogni cartella i relativi atti interruttivi, l' allega (senza che ad una disamina degli atti emergano elementi di CP_2 segno contrario) quali unici atti interruttivi della prescrizione prodromici alla notifica della presente cartella, le istanze di rateizzazione e definizione agevolata, con quietanze di pagamento parziali (docc.
4-5 memoria di costituzione del 14.07.2015 e del 20.04.2017. CP_2
Dalla lettura della documentazione, tuttavia, emerge che le istanze non risultano effettuate dai soci qui intimati, ma dalla società stessa (difatti, gli atti risultano sottoscritti da Parte_1 quale legale rappresentante). Pertanto, anche ove si dovesse pervenire ad un giudizio positivo circa la
5 natura di riconoscimento di debito idoneo ad interrompere la prescrizione, questa non ha effetto in danno dei debitori in solido, stante il disposto di cui all'art. 1309 c.c., primo alinea (“il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri”).
Non può dirsi neppure prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore in solido, non potendosi trovare applicazione, in tal caso, neppure il disposto di cui all'art. 1310 c.c., che si riferisce esplicitamente agli atti interruttivi della prescrizione unicamente provenienti dal creditore (cfr. Cass., n. 5381 del 1982; Cass., n. 3074 del 1991, Cass., n. 15307 del 2013).
Stante, quindi il decorso del termine prescrizionale e l'inesistenza di ulteriori atti diversi successivi dalla notifica degli atti prodromici, il credito previdenziale risulta estinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Con riferimento alle ulteriori pretese, il ricorso non risulta suscettibile di accoglimento.
Non vi sono dubbi in merito alla regolarità dell'attività di notificazione relativa alla cartella di cui si discute, condividendosi sul punto il principio, stabilito in sede di legittimità (si veda a partire da
Cass., n. 6395 del 2014), per cui “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".
La procedura di spedizione diretta in plico raccomandato, adottata dalla concessionaria, è dunque pienamente conforme a legge e, del resto, i ricorrenti hanno di fatto dimostrato la piena conoscenza dell'atto mediante la proposizione del seguente ricorso.
Anche ogni questione attinente al merito delle pretese previdenziali (peraltro formulata in termini del tutto generici) risulti tardivamente proposta rispetto ai termini, di natura perentoria, di cui all'art. 24 D. Lgs n. 46/1999.
6 A tal riguardo, occorre dare atto di come l' e l' (oltre all' ) abbia CP_1 CP_1 Controparte_1 allegato tutte le ricevute di consegna delle PEC inviate alla società (all'indirizzo PEC indicato quale domicilio digitale nella visura camerale allegata in atti dalle resistenti), aventi ad oggetto le pretese contributive contenute negli avvisi di addebito impugnati. Con riferimento alla cartella n.
13620130012202389501, l'atto risulta correttamente notificato presso la sede della società mediante suo ritiro da persona addetta (all. 7 . Il disconoscimento effettuato alla prima udienza, oltre CP_2 ad essere aspecifico e generico, non risulta determinante alla luce, come si avrà modo di dire, della notifica di atto interruttivo l'8.5.2018 (all.8 notificato via PEC) che ben avrebbe potuto CP_2 determinare la società ad impugnare illo tempore la pretesa con una contestazione nel merito che, pertanto, nella presente sede processuale risulta essere del tutto tardivamente proposta.
Alcuna influenza ha la circostanza che gli atti predetti siano rivolti alla società Parte_2
di cui gli odierni ricorrenti risultano soci, alla luce della natura Parte_3 illimitata e solidale prevista ai sensi dell'art. 2291 c.c. operante, all'evidenza ed in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per le obbligazioni di natura previdenziale (Cass., n. 35983 del 2022; Cass., n. 19188 2006; Cass., 20853 del 2024 in punto di impossibilità di considerare vero e proprio atto prodromico l'avviso nei confronti della società rispetto “al socio, che è, invece, giuridicamente dipendente dal ruolo già formatosi nei confronti della società quale soggetto passivo d'imposta”).
In conclusione, è da escludere che l'estinzione della società di persone comporti l'estinzione della obbligazione (solidale, illimitata e sussidiaria) dei soci odierni ricorrenti. La mancata proposizione dell'opposizione ai predetti avvisi di addebito nei termini di legge rende, conseguentemente, intangibile, anche nei loro confronti, il credito vantato, non essendo più esperibile alcun rimedio per contestare l'ammontare del credito e la sua legittimità.
Quanto alla validità delle notifiche effettuata a mezzo posta elettronica certificata, pare forse opportuno ricordare che la notifica a mezzo PEC è la modalità principale di notifica degli avvisi di addebito. L'art. 30, comma 4, D.L. 78/2010 difatti prevede: "l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”.
La notifica alla società ricorrente degli avvisi di addebito è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.68/2005, che contiene le disposizioni regolamentari per l'utilizzo della posta elettronica certificata, attraverso la produzione in giudizio della relativa ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica, determinando così il raggiungimento dello scopo legale.
7 Alla luce delle suddette motivazioni la asserita mancanza di conoscenza degli atti prodromici per inesistenza delle notifiche non risulta persuasiva.
Occorre, inoltre, rilevare che risultano altresì allegati pagamenti parziali e richieste di rateizzazione del debito, comportamenti in questo caso del tutto valorizzabili come incompatibili con la dedotta mancata conoscenza o conoscibilità degli atti prodromici, alla luce della posizione di socio della stessa.
Dunque, anche trascurando il dato dell'avvenuta notifica o meno dell'atto prodromico, la società ricorrente ben avrebbe potuto proporre la relativa opposizione nel termine di legge, dal momento in cui è comunque certo, con le richieste di definizione e di rateizzazione, nonché con il pagamento parziale del dovuto, che la società abbia avuto piena conoscenza e contezza della pretesa contributiva avanzata da e . L'accertamento del merito della pretesa, pertanto, risulta in ogni modo CP_1 CP_1 definitivamente precluso nell'ambito del presente giudizio.
Non risulta fondata neppure l'eccezione di prescrizione formulata con riferimento agli ulteriori atti contenuti nell'avviso di intimazione.
Quanto alle cartelle n. 13620170004530730501-13620170004530730502; n.
13620170008753132501-13620170008753132502; n. 13620190001170964501, le stesse risultano, anche senza tener conto della sospensione per l'emergenza Covid, notificate nel quinquennio precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Con riferimento alle altre cartelle si osserva che l ha documentato l'invio, Controparte_1 sempre tramite PEC, di atti di intimazione che, pertanto, hanno valenza interruttiva del decorso della prescrizione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1310 c.c., trattandosi di atti di provenienza del creditore.
Il riferimento è, soprattutto, all'intimazione di pagamento n. 13620189002007066000 notificata via PEC il 25.8.2018 (all. 8 , e con riferimento alla cartella n. 13620140005768792501 con CP_2 altra intimazione sempre notificata via PEC IL 1.2.2017.
Ne deriva che in alcun modo può dirsi verificata la prescrizione per alcuna delle cartelle impugnate.
Analizzando gli ulteriori motivi di ricorso, non si rilevano persuasive né la contestazione di controparte in merito all'omessa indicazione degli elementi essenziali, né la contestazione (formulata peraltro in termini del tutto generici) della violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti stabiliti all'interno dello Statuto dei Contribuenti.
8 L'avviso di intimazione difatti richiama, con compiuti riferimenti del tutto univoci, gli avvisi di addebito notificati alla parte, le annualità di riferimento e gli importi (peraltro riportati anche nel ricorso introduttivo). L'intimazione, del resto, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass., n. 28689 del 2018; recentemente Cass., n. 7422 del 2023; Cass., n. 34948 del 2023). Non occorre, dunque, che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento all'avviso di addebito notificato in precedenza.
Il motivo di ricorso, pertanto, oltre ad essere generico in punto di effettiva lesione del diritto di difesa (dal momento che l'atto contiene ogni elemento al fine di consentire al contribuente di conoscere il motivo della pretesa creditoria e non si comprende quale tipo di informazione risulterebbe omessa a tal fine), risulta comunque sconfessato dalla documentazione in atti ed insuscettibile di accoglimento.
Parimenti, sotto il profilo dell'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi (di mora, per quanto è dato apprendere dalla lettura del motivo di ricorso) occorre rammentare che gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011), qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, mediante "D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, dal momento che non viene rilevata, neppure a titolo esemplificativo, una discrasia rispetto alla normativa in materia.
9 In senso contrario non può certo argomentarsi dal precedente costituito dalla sentenza
Cassazione n. 4516 del 2012. Come si evince dalla lettura della relativa motivazione, la contestazione riguardava non il calcolo degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30, bensì il calcolo degli interessi dovuti per ritardata iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, vale a dire degli interessi pretesi dall'ente impositore (per di più in un caso del tutto peculiare di un accertamento, seguito da sentenza passata in giudicato, per tributi, con interessi di mora dovuti per ben ventitré anni nel corso dei quali si erano succedute diverse aliquote).
Al riguardo si è espressa peraltro anche la giurisprudenza di legittimità successiva con indirizzo costante ed opposto alle conclusioni cui vorrebbe giungere la difesa del ricorrente, tenuto conto che, si ripete, l'intimazione in questione peraltro non costituisce il primo atto con cui la società è venuta a conoscenza delle pretese previdenziali (cfr. Cass., n. 4376 del 2017; inoltre si veda Cass., ord. n. 6812 del 2019; Cass., n. 2640 del 2020; Cass., n. 36484 del 2022: “la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi”, in senso conforme Cass., n. 18426 del 2023).
Infine, sotto il profilo dell'assenza di sottoscrizione dell'atto, parte ricorrente non considera, che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale ultima neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell'ufficio, costituendo ius receptum il principio per cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto "quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge" (cfr. Cass. n. 19761 del 2016, in motivazione e Cass., n. 22518 del 2020, che precisa: “A quanto detto deve inoltre aggiungersi che il D.P.R. n.
602 del 1973, art. 12 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo;
sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova dell'insussistenza del potere e/o della provenienza a carico del contribuente: il quale ultimo, peraltro, non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti, tenuto conto anche della "natura vincolata" degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella
10 di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con conseguente applicazione, nei loro confronti, del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies (che impedisce l'annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, in senso conforme, recentemente, cfr. Cass., n. 13302 del 2023).
Ad ogni buon conto, le intimazioni prodotte dai ricorrenti contengono la sottoscrizione digitale dell'agente di riscossione Controparte_4
Alla luce del parziale accoglimento del ricorso e della sua incidenza in termini quantitativi sulle pretese previdenziali di cui si discute, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese nella misura di un terzo. Vanno posti a carico dei ricorrenti gli ulteriori due terzi delle spese sostenute dalle resistenti, liquidati come da dispositivo che segue in ragione della natura documentale della causa e del valore complessivo della stessa.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie l'opposizione limitatamente ai crediti previdenziali relativi all'avviso di addebito n.
43620120000810006501 all'avviso di addebito n. 43620130000695351501, rigettando per il resto il ricorso.
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dalle resistenti, che liquida per l'intero in €. 3.300,00 per ciascuna parte (€. 2.200,00, quindi, per ognuna delle resistenti), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione delle spese di lite.
Così deciso in Prato, l'8.1.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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