Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5488.2019.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5488/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2730/2019, pubblicata in data 18.10.2019
TRA in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro Pt_1 Parte_2
tempore, , Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Eugenio Insogna (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Casagiove (CE), Viale
Europa n. 20
APPELLANTI
NONCHE' in persona del Consiglio di Amministrazione Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tufariello (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua
Vetere (CE), Via dei Romani n. 38
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La chiedeva ed otteneva il decreto n. 1028/2013, depositato il Controparte_1
15.11.2013, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva a Pt_1 Pt_2
[...
e il pagamento di € 34.949,56, Parte_3 Parte_4
oltre interessi e spese, essendo costoro fideiussori del mutuo chirografario concesso dalla banca alla Audio Avverso tale decreto i tre ingiunti proponevano CP_2
tempestiva opposizione con unica citazione eccependo sia l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di Siena, in quanto foro inderogabile del consumatore (qualità rivestita dai coniugi e che ivi risiedono), sia Parte_3 Pt_4
la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Chiedevano, quindi,: 1) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso l'opposto D.I., per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Siena in virtù di tutti i criteri, legali e contrattuali, richiamati in premessa;
2) Nel merito, revocare, comunque, il D.l. n.
1028/13 perché nullo, inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, comunque, per avvenuta estinzione delle singole fideiussioni, stante l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1957 Cod.civ.. Vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione, comprensive di I.V.A, C.P.A e rimborso spese forfettarie ex art. 13, comma 10, L.
247/2012.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui eccepiva l'infondatezza, con vittoria di spese.
Con la sentenza n. 2730/2019 depositata in data 18.10.2019, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha definito il giudizio iscritto al n. 611/2014 R.G, con il seguente pagina 2 di 13 dispositivo: “1) rigetta l'opposizione; 2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore della banca opposta che liquida in complessivi € 3.300 di cui € 20 per esborsi ed € 2.280 per compenso professionale oltre 15%, iva e cpa.”.
u. , con atto notificato Pt_1 CP_3 Parte_3 Parte_4
in data 28.01.2014, proponevano appello avverso la predetta sentenza, e chiedevano così provvedere: Voglia lEcc.ma Corte di Appello adita, previa declaratoria di ammissibilità del presente gravame ex art. 348 bis e segg. c.p.c. ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: 1) In accoglimento dell'appello e previa modifica della ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, come analiticamente specificato nella parte motiva del presente gravame e previo accertamento e declaratoria della qualifica di "consumatrice" ex art. 3, comma, 1 D.Ivo 206/2005, rivestita dall'appellante , dichiarare l'incompetenza per Parte_4
territorio del Giudice che ha emesso l'opposto D.I., per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Siena in virtù di tutti i criteri, legali e contrattuali, richiamati in premessa (art. 18 c.p.c., art. 66-bis, D.Ivo 206/2005 e clausola contenuta nella lettera
n) delle polizze per cui è causa); 2) Nel merito, revocare, comunque, il D.l. n. 1028/13 perché nullo, inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, comunque, per avvenuta estinzione delle singole fideiussioni, stante l'inutile decorso del termine di cui all'art.
1957 Cod. civ.. Vittoria delle spese e competenze del doppio grado”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, all'udienza del 13.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 13 Rileva la Corte che e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di appello: a) Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che le polizze siano riconducibili alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia e non già a quello della fideiussione – b) Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in luogo del Tribunale di Siena;
c) Estinzione del credito azionato per inutile decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli appellanti, secondo i quali la competenza spetterebbe al Tribunale di Siena, luogo di residenza di e attesa la loro qualità Parte_3 Parte_4
di consumatori.
Per quanto qui specificamente interessa, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente "Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi Per_1 Per_2
consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (Cass. civ. Ordinanza n. 742 del 16/01/2020). Ed ancora, "In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso” (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa
C-74/15 ) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale Per_1
pagina 4 di 13 qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass, civ.Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso in esame non può essere riconosciuta la qualifica di consumatore in capo a tenuto conto del Parte_3
fatto che quest'ultimo, al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, era socio amministratore sia della Audiovisione srl che dell'altro fideiussore lu.ga. Tra Pt_1
l'altro, , non ha fornito alcuna prova idonea ad escludere il Parte_3
collegamento tra le fideiussioni e lo svolgimento della sua attività professionale (cfr.
Cass. civ. , n. 14357 del 27/05/2019).
Quanto alla moglie , invece, va applicato il criterio generale Parte_4
fissato dall'art. 3 co. 1 lett. a) Cod. Cons., secondo il quale è consumatore qualunque persona fisica che stipuli un contratto per finalità private;
analogamente va qualificato consumatore anche il fideiussore che, a prescindere dall'attività professionale eventualmente svolta, stipuli un contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, secondo un accertamento calato sulla fattispecie concreta (Cass. civ. n.742 del
16/01/2020,).
La qualifica da attribuire al garante non segue dunque la natura del rapporto garantito, in termini di accessorietà, quanto piuttosto la finalità perseguita, privata o professionale, secondo il criterio originario stabilito dal codice del consumo.
Il principio è stato dapprima sancito dalla Corte di Giustizia UE, sentenza del 9 dicembre 2015, C-74/15, a proposito dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE: "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata".
pagina 5 di 13 Questo orientamento è stato poi diffusamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fino ad essere definitivamente accolto dalle sezioni unite della Suprema Corte: "il fideiussore, persona fisica, non è un professionista 'di riflesso', non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito... le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore (Cass. civ. sez. un.,
27/02/2023, n. 5868)". Anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che è
"consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)" [Cassazione civ., 07/05/2024, n.
12286].
Nella fattispecie, ha rilasciato una fideiussione in favore Parte_4
della società pur senza avere ricoperto incarichi sociali né Controparte_4
amministrativi al suo interno (cfr. visura allegata). Manca, dunque, un collegamento funzionale apprezzabile tra il garante e l'attività di impresa svolta dal soggetto garantito.
Piuttosto, la stessa ha rilasciato la garanzia nell'interesse del coniuge, Parte_3
, all'epoca amministratore della e dunque in funzione di un
[...] Controparte_4
interesse squisitamente privato. Ne consegue che alla non possa essere negata Pt_4
né la qualifica di consumatore, né la facoltà di accedere all'istituto in oggetto.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale ribadita con il secondo motivo di gravame, limitatamente a deve essere Parte_4
revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto al merito dell'appello, occorre partire, per ragioni di logicità, dall'esame dell'ultimo motivo di censura che assorbe il primo motivo di appello rendendo superfluo ed irrilevante l'esame circa la natura giuridica della polizza in termini di fideiussione o pagina 6 di 13 contratto autonomo di garanzia, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della al momento dell'avvio dell'azione di recupero del credito. CP_4
Ebbene, nel caso di specie, in data 24.04.2013 è intervenuto il fallimento della
(debitrice principale) con la conseguenza che, come stabilito dalla Controparte_5
giurisprudenza di legittimità, quando l'obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege, com'è previsto in materia fallimentare, contemporaneamente inizia a decorrere il termine semestrale di decadenza dalla fideiussione previsto dall'art. 1957
c.c. (Cass. Civ. 24296/2017). Giova considerare che com'è noto, il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 c.c, a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell'escussione.
Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 c.c., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa,
a sua scelta, promuovere le sue "istanze" nei confronti del debitore principale o del fideiussore.
In sostanza, possono darsi due ipotesi: se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957, co. 1, c.c., se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali.
In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione. L'equipollenza fra le "istanze" rivolte nei confronti del debitore principale (testualmente previste dall'art. 1957 c.c.) e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discende direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 c.c.
pagina 7 di 13 La Suprema Corte ha affermato che la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. non è resa inoperante dall'apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale, in quanto tale evenienza non implica l'impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall'ordinamento in tali casi, consistenti nella richiesta di accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo (Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n. 16807 del 17/07/2009,; Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n.
24060 del 10/11/2006).
In altri termini, il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art. 1957 c.c., una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria.
Qualora sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale (come nel caso di specie), ciò non impedisce il decorso del citato termine, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può comunque impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare (Cass. Civ. Sez.
3, Sent.n. 21524 del 12/11/2004).
Riportando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato che parte creditrice aveva la facoltà di agire indifferentemente sia nei confronti della società debitrice, sia nei confronti dei tre garanti nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento. Ebbene, da una disamina della documentazione prodotta in atti, risulta documentalmente provato che la ha promosso nei riguardi del debitore principale CP_1
un'istanza di ammissione al passivo in data 15.10.2013 (cfr documento allegato alla produzione relativa al giudizio monitorio), nel termine di 6 mesi decorrenti dalla dichiarazione di fallimento del 24.04.2013 (doc. produzione parte opposta). Quindi, tenuto conto che, come insegnato dalla Suprema Corte - nei casi fallimento del debitore principale il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorre dalla data di dichiarazione di fallimento - possiamo certamente confermare che nel caso di specie il termine non risulta pagina 8 di 13 spirato, avendo la depositato nei termini la domanda di insinuazione al passivo. CP_1
Per tutto quanto finora detto, provata l'attivazione della nei confronti del debitore CP_1
principale attraverso la domanda di insinuazione al passivo, i tre garanti non possono considerarsi liberati dal vincolo fideiussorio con riferimento al credito oggetto di ingiunzione e di conseguenza neppure la decaduta dal diritto a far valere in CP_1
giudizio le proprie ragioni di credito.
Per quanto riguarda le conseguenze della rilevata incompetenza, la Corte non ignora l'esistenza di diversi orientamenti che negli anni hanno risolto in maniera opposta il dubbio relativa all'obbligo di rimessione della causa al Giudice di primo grado competente nei casi in cui il giudice abbia erroneamente dichiarato la competenza del giudice inizialmente adito. Al riguardo si sono registrate due diverse tesi.
La prima secondo cui il Giudice di appello dovrebbe comunque decidere la causa nel merito e ciò in quanto l'accertamento da parte del giudice di appello dell'incompetenza del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa del primo giudice (artt. 353,354 c.p.c.), onde il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e decidere nel merito (Cass. 08/08/1997, n.7346; v., anche Cass.07/05/2002, n.
6523).
Altro orientamento, invece, ritiene che il Giudice di appello debba rimediare integralmente all'errore commesso dal Giudice di primo grado e quindi, dichiarata l'incompetenza di questo ed annullata la relativa pronuncia sul merito, sia tenuto a rimettere le parti davanti al giudice riconosciuto competente ai sensi degli artt. 44 e 50
c.p.c.
La questione interpretativa è stata affrontata dalla Cassazione in sede di regolamento di competenza proposto contro la decisione sulla competenza intervenuta in appello, con la quale il Giudice di appello aveva deciso di rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente (Cass. ord. 01/07/2020, n.13439). In particolare, con tale decisione è stato statuito che: “il giudice di appello…per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione – che pur non essendo
pagina 9 di 13 costituzionalizzato - è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto”. Difatti, si è acutamente osservato che il giudice del gravame può rimettere la causa al primo giudice soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate e che, pertanto, ove il giudice a quo, pur essendo competente, si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello deve, esercitando il suo potere sostitutivo, decidere nel merito in secondo grado;
nell'opposta ipotesi in cui vi è stata, come nella specie, una errata affermazione di competenza - non già di incompetenza - da parte del giudice di primo grado, gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione. In tal caso, invero, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice" non si pone neppure: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello. Il dato testuale degli artt. 353 e 354 citati -
i quali parlano, appunto, di "primo giudice", e non di "giudice di primo grado" - non è indifferente, perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può - salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice.
Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. E ciò comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, se è vero che non ha rango costituzionale, esiste comunque nella legge ordinaria (quantomeno con riferimento al giudizio ordinario di pagina 10 di 13 cognizione), e dunque rileva ai fini interpretativi, nel senso che il doppio grado non può essere escluso se non in presenza di un chiaro (ancorché eventualmente implicito) dettato legislativo (che in questo caso manca).
Infine, ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (cfr., anche Cass. n.
22958/2010; n. 10566/2003; 1997/9867; 814/1992; Corte appello Messina 31/03/2022,
n.210; Corte appello Lecce 08/01/2016, n.10).
Dai principi fin qui espressi discende che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avrebbe dovuto correttamente dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente, in forza della natura di consumatore della sola il Tribunale di Pt_4
Siena in via esclusiva.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n.
6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e quindi della revoca del decreto ingiuntivo limitatamente alla ritiene questa Corte che le spese processuali Pt_4
del primo e del doppio grado del giudizio possono essere compensate per la metà. La residua metà, ex art 91 cpc, segue la soccombenza ed alla relativa liquidazione si provvede come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto dell'ammontare della condanna ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel pagina 11 di 13 solo grado di appello, con attribuzione in favore del procuratore antistatario di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Lu. , contro Pt_1 CP_3 Parte_3 Parte_5 [...]
avverso la sentenza n. 2730/2019 del Tribunale Di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere del 18.10.2019, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell'appellante in favore del Tribunale di Siena, e per Parte_4
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1028/2013 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere depositato in data 15.11.2013, limitatamente all'appellante
[...]
Parte_4
b) Assegna il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo dinnanzi al Tribunale di Siena;
c) Conferma il decreto ingiuntivo nei soli confronti della lu e di Pt_1 CP_3 Parte_3
;
[...]
d) Compensa per metà le spese processuali del primo e secondo grado e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_6
della restante metà che liquida, limitatamente a tale metà, per il primo grado in €
[...]
2808,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, iva e cpa, e per il secondo grado in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Eugenio Insogna dichiaratosi anticipatario;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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