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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6566 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 38981/2024 RG, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
OTTORI Avv. PADIGLIONE MARZIA Pt_1
E
Il Funzionario Dott. Flavio Ventura CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, ha convenuto in Parte_2
giudizio l' per ottenere la liquidazione dei ratei della prestazione di cui CP_1
all'art. 1 L. 18/80, come da decreto di omologa del 19.4.2024 intervenuto inter partes, oltre interessi al saldo.
Ha allegato di aver notificato il decreto di omologa in data 13.5.2024 e di aver inoltrato solleciti a mezzo PEC del 31.05.2024, del 09.07.2024, del 25.07.2024, del 09.08.2024, del 30.08.2024 e diffide del 11.09.2024e 09.10.2024per il tramite dell' , senza esito. Controparte_2
L' si è costituito rilevando l'intervenuta liquidazione e concludendo per CP_3
la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Alla odierna udienza quindi, il processo è stato deciso.
Va premesso che la parte ricorrente ha ammesso essere intervenuta la liquidazione della prestazione ma, essendo l'adempimento compiutosi successivamente alla instaurazione del giudizio ed alla notifica del ricorso, doveva esserle riconosciuta la refusione delle spese.
Osserva invero il Giudice che, per come evidenziato dalla parte ricorrente, non residua alcun motivo di disputa sostanziale che necessiti della decisione nel merito, avendo la stessa parte riconosciuto di aver percepito quanto spettante a titolo di ratei della indennità di accompagnamento (provvidenza riconosciuta in sede di ATP).
Residua la questione delle spese le quali vanno poste a carico dell' il CP_3
quale con il ritardo nella liquidazione ha determinato l'odierno giudizio.
P.QM.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1860,00 da distrarre.
Roma lì, 05/06/2025 Il Giudice