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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/07/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa
Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/2024 RG., pendente
TRA
in persona del liquidatore p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenico Leo
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Di Stasio Controparte_1
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 70 /2024 emesso in data 14.1.2024 il Tribunale di
Torre Annunziata ha ingiunto alla , in Parte_1 persona del liquidatore p.t., di pagare, in favore di , Controparte_1 la somma di euro 50.226,22, oltre interessi come richiesti in ricorso.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la società debitrice chiedendone la revoca per inammissibilità del procedimento monitorio.
1 A sostegno dell'opposizione l'attrice assume: - che il parziale pagamento, mediante l'esecuzione forzata, eseguito dal fideiussore ne aveva già comportato la surrogazione legale nei diritti dell'originario creditore ai sensi degli artt. 1203, 1024 c.c. e dell'art. 1949 c.c. e nell'originario titolo, così come nelle garanzie reali, per cui la richiesta, in via monitoria, di ricevere il quantum corrisposto configurerebbe un' abuso del diritto;
- l'inammissibilità della domanda monitoria siccome esercitata in violazione del dell'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, non aggravandone la posizione attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili.
L'opposta, costituitasi in giudizio ha contestato gli assunti avversi, eccependo: - l'infondatezza dell'opposizione poiché il fideiussore che, in garanzia dell'obbligazione altrui ed in adempimento della medesima paga il creditore il luogo del debitore, vanta due diritti da esercitare contro il debitore principale, quello di surroga ex art. 1949
c.c. ed il regresso ex art. 1950 c.c., si fondano su un medesimo presupposto, ossia l'adempimento dell'obbligazione del debitore da parte del garante fideiussore, ma hanno una ratio diversa;
- l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. ha una portata più ampia rispetto all'azione d surroga ex art. 1949 c.c., poiché permette al fideiussore di far valere un proprio autonomo credito insorto per effetto del pagamento al creditore (cfr., Cassazione Civile, Sezione III, 8 aprile
2024, n. 9317) e, conseguentemente, di recuperare dal debitore principale somme più ampie, quali il capitale, gli interessi e le spese sostenute per effetto dell'esecuzione della prestazione di garanzia, a prescindere – quindi – dal rapporto intercorso tra il creditore ed il debitore. L'azione di regresso, pertanto, permette al fideiussore di veder riconosciuto, non solo il diritto alla restituzione di quanto adempiuto rispetto all'obbligazione in sé, ma anche il diritto a conseguire gli interessi sulle somme erogate al creditore – sia
2 spontaneamente che coattivamente – nonché alla restituzione degli esborsi maggiori sostenuti proprio per l'esecuzione dell'obbligazione medesima;
- la scelta dell'una o dell'altra azione è rimessa al fideiussore in ragione dell'opportunità e necessità del caso;
- la società opponente non aveva riscontrato la richiesta di pagamento formulata dalla rendendo necessaria la proposizione della CP_1 domanda giudiziaria;
- con la spiegata opposizione la società si è limitata a contestare le modalità con cui il fideiussore ha inteso esercitare il proprio diritto di credito mentre alcuna contestazione è stata mossa sull'an e sul quantum del credito, con conseguente infondatezza dell'opposizione.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa in data 27 aprile 2025 è stata riservata in decisione.
L'opposizione è infondata.
Rileva preliminarmente il giudicante che il codice civile agli artt.
1949 e 1950 c.c. riconosce al fideiussore che abbia pagato, spontamente o meno, non solo il diritto alla surrogazione ma altresì il diritto di regresso nei confronti del debitore principale.
Trattasi di diritti distinti, fondati su titoli ed aventi effetti giuridici diversi disciplinati, in tema di fideiussione, dagli articoli 1949 e 1950
c.c.. L'azione di regresso è un diritto autonomo che facoltizza il fideiussore a richiedere non solo il capitale corrisposto ma anche gli interessi, legale o convenzionali, e le spese fatte dopo aver denunziato al debitore principale le istanze contro di lui rivolte.
Nel caso in esame, dall'esame del contratto di mutuo stipulato dall'opponente con la banca Monte dei Paschi di Siena Marchant
s.p.a. risulta alla lettera b), riferito alle fideiussioni prestate altresì dell'opposta, che queste sono regolate dalle clausole contenute
“dall'articolo “garanzie prestate da terzi” dell'allegato capitolato”.
Il capitolato allegato al mutuo, al punto 11, rubricato “surrogazione” prevede la rinuncia dei contraenti e quindi anche dei fideiussori, ad esercitare, in pregiudizio della MPS, “il diritto di surrogazione loro
3 spettante, in dipendenza di pagamenti effettuati e/o espropriazioni sofferte” fino a che la banca non sarà completamente soddisfatta di ogni suo credito.
Non avendo l'opponente dedotto e documentato l'integrale soddisfazione del credito della banca, correttamente l'opposta ha esercitato il diritto di regresso avendo rinunciato ad esercitare la surrogazione fino alla integrale soddisfazione del credito della banca, per cui alcun abuso del diritto è configurabile.
Da ultimo si rileva che l'opponente non in alcun modo contestato il quantum del credito riconosciuto con il decreto ingiuntivo.
Per i motivi innanzi esposti l'opposizione non merita accoglimento con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che pertanto va munito di efficacia esecutiva.
Il regime delle spese segue la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa
Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1423/2024 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. decreto n. 70 /2024 emesso in data 14.1.2024 per l'effetto lo conferma dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653, co. 1
c.p.c.;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, tenuto conto delle fasi svolte e del valore della controversia, in euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese generali, più iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Valerio DI STASIO dichiaratosi antistatario.
4 . Così deciso in Torre Annunziata, il 5 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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