Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 283/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 283/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Verena Gadotti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 16 luglio 2017, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie C, N. 370, Anno 2017; la coppia ha due figli adottivi nati a Krasnojarsk (Federazione Russa), (il 6 Per_1
luglio 2010) e (il 28 settembre 2012), entrambi minorenni. Il figlio Per_2 Per_1
1
Garda per gravi disturbi comportamentali in fase di accertamento;
i genitori incontrano il figlio in accordo con il Servizio Sociale quando le condizioni psico- fisiche del minore lo permettono e versano € 360,00 mensili per vitto ed alloggio presso la struttura, oltre a provvedere all'acquisto del vestiario e di quanto necessario al minore.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è dipendente di Fincons Consulting Pt_1
s.p.a. mentre la sig.ra è dipendente di Cassa Centrale Banca – Credito _2
Cooperativo Italiano s.p.a. (cfr. docc.
8-13 allegati al ricorso).
Le parti hanno dato atto che la casa coniugale è sita in GI UG (Tn), Fraz.
Canzolino, via Tessara n. 23, in un immobile di proprietà della sig.ra _2
(contraddistinto in P.T. 1829 II, CC Vigalzano – Distretto di GI, p.ed. 916, p.m.
2), e che gravano sulla sig.ra le rate del mutuo. _2
I coniugi hanno rappresentato che il sig. è proprietario di un immobile sito Pt_1
in Trento, via alla Veduta n. 63/4 (contraddistinto in P.T. 2359 II, CC Cognola –
Distretto di Trento, p.ed. 1591, p.m. 21) e che gravano sul sig. le rate del Pt_1
mutuo.
I ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra ed il figlio hanno mantenuto _2 Per_1
la propria residenza formale presso la casa coniugale, mentre il sig. - in Pt_1
accordo con la moglie - ha trasferito la propria residenza formale e quella del figlio presso l'immobile di sua proprietà. Per_2
Ciascun coniuge è intestatario di un veicolo e di conti correnti personali.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale sita in 38057 GI UG (Tn), Fraz. Canzolino, Via
Tessara n. 23, viene assegnata alla sig.ra , con tutti i beni mobili ed Parte_2
2 arredi in essa presenti, e presso la casa coniugale manterrà la residenza anche il figlio Persona_3
3) il figlio manterrà invece la residenza presso l'abitazione paterna Persona_4
in Trento (Tn), Via alla Veduta n. 63/4;
4) i figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi Persona_4 Persona_3
i genitori;
5) fermo l'affido condiviso, fino a che il minore sarà collocato presso Persona_3
la Comunità Casa Mia i genitori frequenteranno il figlio secondo i tempi e le modalità che verranno concordate con il Servizio Sociale;
a seguito del rientro a casa di i tempi di permanenza dello stesso con i genitori saranno i Persona_3
medesimi previsti nella successiva condizione 6 per il fratello;
6) quanto a , fermo l'affido condiviso, è diritto-dovere del padre Persona_4
tenere il minore con sé secondo il seguente protocollo, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, ferma la possibilità dei genitori di accordarsi per tempi di permanenza diversi di con il sig. : Persona_4 Parte_1
a) ogni 15 giorni dal venerdì dal termine dell'orario di lavoro del padre alla domenica sera dopo cena;
b) due giorni infrasettimanali con pernotto, da concordare tra i genitori;
c) metà vacanze natalizie, alternando i genitori di anno in anno Vigilia di Natale e giorno di Natale;
d) metà vacanze pasquali, alternando di anno in anno i genitori Pasqua e Pasquetta;
e) ciascun genitore trascorrerà con il minore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di aprile di ogni anno;
f) eventuali impedimenti dei genitori e/o indisponibilità del figlio verranno reciprocamente comunicate appena possibile e comunque entro la sera precedente all'espletamento del diritto di visita;
7. i genitori provvederanno al mantenimento ordinario dei figli direttamente, trascorrendo con gli stessi un tempo paritetico;
8. le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense (doc. 14), sono sostenute dai coniugi per la quota del 50% ciascuno, con la previsione che siano ripartite al 50%
3 anche la mensa, il vestiario, il materiale di cancelleria necessario per la scuola, le spese scolastiche in genere, i medicinali da banco, le spese di trasporto, le spese per il mantenimento e la cura del cane “Gig” di proprietà della moglie, le ricariche del cellulare e la spesa per il vitto -alloggio presso la struttura ospitante per Per_3
in relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di
[...] una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
per il pagamento delle spese straordinarie, della mensa, del vestiario, del materiale di cancelleria necessario per la scuola, delle spese scolastiche in genere, dei medicinali da banco, delle spese di trasporto, delle spese per il mantenimento e la cura del cane “Gig” di proprietà della moglie, le ricariche del cellulare e la spesa per il vitto-alloggio presso la struttura ospitante per i coniugi Persona_3
concordano di aprire un conto corrente cointestato a firma disgiunta su cui verseranno mensilmente l'assegno universale, l'assegno unico provinciale, il rimborso ricevuto dalla madre dalla propria assicurazione personale per spese mediche in favore dei figli, nonché l'importo di Euro 250,00. - ciascuno;
qualora l'importo presente sul conto non fosse sufficiente a coprire le spese mensili i coniugi si impegnano a versare al 50 % l'importo necessario per coprire le spese stesse;
1. eventuali assegni famigliari, sussidi e qualsiasi misura e/o sostegno al reddito di qualsivoglia genere e specie, sia di carattere nazionale che ragionale e/o provinciale, previsti per i figli a carico (compresi, a mero titolo esemplificativo,
l'assegno universale, l'assegno unico provinciale ecc.) verranno percepiti dai coniugi al 50%;
2. eventuali detrazioni per i figli a carico saranno in misura del 50% per ciascun coniuge;
le detrazioni per spese straordinarie sostenute saranno beneficiate dalla madre al 100 % fino a che la stessa manterrà l'assicurazione personale a parziale copertura delle spese mediche in favore dei figli, mentre saranno beneficiate dai coniugi al 50 % a seguito dell'eventuale cessazione dell'assicurazione stessa;
7) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto dei figli minori;
i medesimi
4 saranno conservati dalla madre e dovranno essere consegnati al padre, nell'ipotesi in cui dovesse recarsi all'estero con i figli;
8) i coniugi dichiarano che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo in relazione al pregresso rapporto di coniugio, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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