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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1226/2024 R.G. promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Parte_1 C.F._1
Comba (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._2
in Milano in via Velasca n. 8; attore opponente nei confronti di per essa la mandataria (P.IVA ) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Casalini (C.F. con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3
Rovigo, Via Verdi n. 18; convenuta opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti
Parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Rovigo Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa: IN VIA
PRELIMINARE, sospendere inaudita altera parte -in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti- l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto (e del titolo ivi azionato), ricorrendo validi motivi NEL MERITO: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del credito precettato e/o accertare e dichiarare il difetto della titolarità del credito precettato in capo a . IN OGNI CASO, dichiarare nullo e/o inefficace Controparte_1
l'atto di precetto (ed il titolo ivi azionato) e/o dichiarare che non ha Controparte_1 diritto di agire esecutivamente nei confronti di per l'importo indicato nell'atto Parte_1
1 di precetto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avv.
Federico Comba, difensore antistatario di parte attrice”.
Parte convenuta: “In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione ex adverso formulata in quanto infondata per i motivi evidenziati nella narrativa del presente atto;
Nel merito:
Rigettare l'opposizione proposta dal Sig. avverso l'atto di precetto notificatogli in Parte_1
data 16/07/2024 in uno con il titolo esecutivo costituito dalla Sentenza del Tribunale di Padova
n. 2597/2010 pubblicata in data 18/11/2020 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi evidenziati nella narrativa del presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al precetto Parte_1
notificatogli il 16.07.2024 da e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
(d'ora in avanti, per brevità, solo ”) con il quale gli veniva intimato il pagamento CP_1 della somma complessiva di € 175.818,45 oltre interessi e spese in relazione al credito portato dalla sentenza n. 2597/2010 emessa dal Tribunale di Padova a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 10767/2004, con la quale il Tribunale, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, aveva condannato (in solido con gli altri debitori) a Parte_1 corrispondere in favore della la somma di € Controparte_3
125.576,65 oltre interessi e spese legali.
Deduceva che nell'atto di precetto l'intimante si affermava titolare del credito oggetto di causa in virtù di un contratto di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB concluso in data
20.12.2017 con la cedente con cui si Controparte_4 Controparte_3
era fusa per incorporazione.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del credito precettato in quanto la sentenza era stata notificata in uno con l'atto di precetto solamente in data 16.07.2024, quando erano già decorsi oltre dieci anni dalla pubblicazione avvenuta il
18.11.2010, e non era mai stato posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Eccepiva inoltre il difetto di titolarità del credito precettato in capo a lamentando: CP_1
(i) l'inesistenza della cessione del credito tra AN MP (cedente) e (cessionaria) CP_1
in data 20.12.2017, non risultando prodotto dalla convenuta il presunto contratto di cessione ed essendo l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale insufficiente a provare il perfezionamento della fattispecie traslativa e comunque (ii) la genericità e indeterminatezza dell'avviso di cessione perché non consentiva di individuare senza incertezze che lo specifico credito oggetto
2 di causa fosse stato incluso nella cessione, limitandosi ad individuare i crediti ceduti attraverso mere “informazioni orientative”.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del titolo ivi azionato, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del credito, il difetto della titolarità di esso in capo a , la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto CP_1
(ed il titolo ivi azionato) e che non avesse diritto di agire esecutivamente nei CP_1 confronti di per l'importo ivi indicato. Parte_1
Si costituiva in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 contestando la fondatezza dell'opposizione.
In ordine alla asserita prescrizione del credito azionato rilevava che dalla sentenza del Tribunale di Padova notificata in uno all'atto di precetto, che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1684/2004, si evinceva che l'ingiunzione era stata ottenuta dall'allora nei confronti di , e Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Pt_1
in qualità di garanti di Coteco s.r.l. giusta fideiussione omnibus rilasciata sino alla
[...] concorrenza di € 150.000,00 in data 19.02.2003.
Inoltre, evidenziava che con raccomandata datata 5.11.2018, ricevuta il 13.12.2018, comunicava a coobbligato in solido con l'odierno opponente in forza della Parte_3 fideiussione di cui sopra, l'intervenuta cessione del credito vantato da Controparte_4
nei confronti della debitrice principale Coteco s.r.l., intimando il pagamento
[...]
“entro 15 giorni dal ricevimento della presente, della complessiva somma, salvo errori ed omissioni, di Euro 178.013,01 – valuta 19/10/2018”; tale atto interrompeva la prescrizione anche nei confronti degli altri condebitori, tra cui l'odierno opponente, ai sensi dell'art. 1310
c.c.
Deduceva pertanto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
In merito all'asserito difetto in capo a della legittimazione attiva e della Controparte_1
titolarità del credito precettato, deduceva di essere cessionaria del credito in virtù di contratto di cessione concluso il 20.12.2017 con il cui avviso di Controparte_4
cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.12.2017 conteneva una descrizione analitica dei crediti ceduti, tra cui rientrava anche quello oggetto del presente giudizio.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo per difetto dei presupposti e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 13.11.2023 Giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento disponeva il mutamento del rito da ordinario a semplificato e, successivamente, con ordinanza in data 22.12.2024, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenuta
3 l'eccezione di prescrizione non dotata di fumus di fondatezza, l'eccezione di difetto di titolarità smentita dalla documentazione prodotta dalla convenuta e il difetto di prova del periculum e assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies, comma 4, c.p.c.
Con successiva ordinanza del 19.02.2025 fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione l'udienza del 17.09.2025.
Giunta alla cognizione di questo magistrato a seguito di riassegnazione del procedimento, la causa è stata discussa oralmente all'udienza anticipata del 28.05.2025 in presenza del solo difensore di , mentre non compariva il difensore di parte attrice che, contattato CP_1 telefonicamente, dichiarava di non partecipare all'udienza.
2. Le domande attoree sono infondate.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615
c.p.c., comma 1, c.p.c. è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della domanda (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002 n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr., tra le altre, Cass. 9 novembre
2000 n. 14554). Spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
2.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di difetto di titolarità del credito in capo a formulata dalla parte opponente. CP_1
La più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che in materia di cessione di crediti in blocco “sono individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto, spettando al giudice del merito anzitutto verificare che sussista prova in giudizio della cessione, del suo perfezionamento e della sua opponibilità al ceduto” (Cass. 16.4.2021 n. 10200), e che “la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa (non ha, cioè, valenza costitutiva della cessione), in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia
4 liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, e dunque solo quale sostituto della notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto” (Cass.
25.09.2018 n. 22548).
Ha altresì precisato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
5.11.2020 n. 24798; Cass.
2.03.2016 n. 4116).
La Suprema Corte ha peraltro altresì affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 13.6.2019 n. 15884; Cass. 29.12.2017 n.
31118).
Ebbene, la società convenuta ha prodotto in giudizio l'avviso di pubblicazione della cessione suddetta nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017 (doc. 6), che individua i crediti sulla base di chiari criteri correlati al cedente (“rapporti giuridici sorti in capo a AN Monte del
Paschi di Siena S.p.A. o a banche dalla stesa incorporate”), al momento genetico del credito
(“antecedentemente al 31 dicembre 2016”), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto (“rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017”); in relazione a tale ultimo aspetto, l'opposta ha prodotto la missiva datata 14.04.2004 con cui l'allora Controparte_3
ha revocato con effetto immediato tutte le linee di credito a suo tempo
[...]
concesse alla Coteco s.r.l. (doc. 7), indirizzata anche a , quale garante. Parte_1
L'avviso in Gazzetta Ufficiale precisa altresì che “i dati indicativi di ciascuno dei crediti BMP, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, in tal modo consentendo al debitore ceduto di verificare in ogni momento l'eventuale intervenuta cessione del credito e sul punto, in riferimento al credito per cui è causa, è stato prodotto in giudizio l'estratto conto al momento della cessione (20.12.2017) a firma di Controparte_4
(doc. 12) dal quale risulta che il codice identificativo “FG” della debitrice
[...]
5 principale Coteco s.r.l. era il n. 3305996 (si veda anche doc. 14 ) ed altresì il fermo CP_1
immagine estratto dal sito indicato in Gazzetta Ufficiale (https://www.gruppomps.it/cessione- dei-crediti.html) da cui risulta che “il credito relativo alla posizione numero 3305996 di
[...]
è stato oggetto di cessione” (doc. 13 convenuta). Controparte_4
Inoltre, ha prodotto la dichiarazione con la quale CP_1 Controparte_4 attestava l'avvenuta cessione da parte della stessa in favore di , del credito
[...] CP_1 per cui è controversia (“credito originariamente vantato dalla scrivente AN nei confronti di
Coteco s.r.l.”) in forza dell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco [...] conclusa in data 20.12.2017 tra la AN MP S.p.A. e la società
(doc. 14). Controparte_1
Si evidenzia che la documentazione prodotta dalla convenuta in questa sede non è stata contestata se non genericamente (e dunque inefficacemente) dall'opponente all'udienza del
13.11.2024, con particolare riferimento alla ricomprensione del debito principale nell'elenco dei crediti ceduti ed alla dichiarazione della cedente che, unitamente alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, valgono quali indizi concordanti dell'intervenuta cessione.
Tutti gli elementi richiamati, considerati unitariamente, consentono di ritenere provata la titolarità del diritto di credito oggetto del presente giudizio in capo a Controparte_5
[...
. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, l'eccezione di prescrizione del credito precettato è infondata.
Come sopra evidenziato, il credito precettato si fonda sulla sentenza emessa dal Tribunale di
Padova n. 2597/2010 depositata in data 18.11.2010 (doc. 2 parte opponente) all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1684/2004 r.g., (doc. 3 opposta) che ha accertato le ragioni creditorie della AN MP contro e gli altri fideiussori di Parte_1
Coteco s.r.l., in forza di fideiussione omnibus sino alla concorrenza di € 150.000,00 rilasciata in data 19.02.2003 da , e (doc. 4 ), Parte_2 Parte_1 Parte_3 CP_1 sentenza notificata all'odierno opponente in data 16.07.2024 in uno con l'atto di Pt_1
precetto.
La parte opposta ha documentato di aver interrotto la prescrizione del credito oggetto di precetto nei confronti del coobbligato in solido con raccomandata datata 05.11.2018 e Parte_3 ricevuta il 13.12.2018 avente ad oggetto “ […] Controparte_6
Comunicazione di cessione del credito pro soluto e contestuale diffida di pagamento” (doc. 5) con la quale nella qualità di mandataria di Parte_4 Controparte_1
comunicava la intervenuta cessione – da AN MP a – del credito (pro soluto) CP_1 vantato nei confronti della debitrice principale Coteco s.r.l. (“posizione a sofferenza NDG
6 0103000061780213”) e contestualmente diffidava al pagamento della complessiva somma di €
178.013,01 entro 15 giorni dal suo ricevimento.
Nel caso di specie è applicabile l'art. 1310 c.c., il quale estende gli effetti dell'atto interruttivo nei confronti di tutti i condebitori solidali, e quindi anche nei confronti dell'odierno opponente
, obbligato in solido in forza della fideiussione dal medesimo prestata in favore di Parte_1
Coteco s.r.l. di cui sopra.
Recita infatti l'art. 1310 c.c. “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (v. sent. 13143/2022) hanno precisato che "nel caso di solidarietà tra più obbligati, l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare".
L'eccezione di interruzione della prescrizione del credito da parte del creditore Controparte_1
come dedotta e documentata dalla convenuta medesima non è stata contestata
[...] specificamente dall'opponente . Parte_1
In conclusione, deve essere pronunciato l'integrale rigetto dell'opposizione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione di riferimento (da € 52.000,00 a € 260.000,00), con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) rigetta le ulteriori domande proposte dalla parte opponente;
3) condanna al pagamento, in favore di e per essa la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € CP_2
7 8.433,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Rovigo, 26.06.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1226/2024 R.G. promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Parte_1 C.F._1
Comba (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._2
in Milano in via Velasca n. 8; attore opponente nei confronti di per essa la mandataria (P.IVA ) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Casalini (C.F. con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3
Rovigo, Via Verdi n. 18; convenuta opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti
Parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Rovigo Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa: IN VIA
PRELIMINARE, sospendere inaudita altera parte -in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti- l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto (e del titolo ivi azionato), ricorrendo validi motivi NEL MERITO: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del credito precettato e/o accertare e dichiarare il difetto della titolarità del credito precettato in capo a . IN OGNI CASO, dichiarare nullo e/o inefficace Controparte_1
l'atto di precetto (ed il titolo ivi azionato) e/o dichiarare che non ha Controparte_1 diritto di agire esecutivamente nei confronti di per l'importo indicato nell'atto Parte_1
1 di precetto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avv.
Federico Comba, difensore antistatario di parte attrice”.
Parte convenuta: “In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione ex adverso formulata in quanto infondata per i motivi evidenziati nella narrativa del presente atto;
Nel merito:
Rigettare l'opposizione proposta dal Sig. avverso l'atto di precetto notificatogli in Parte_1
data 16/07/2024 in uno con il titolo esecutivo costituito dalla Sentenza del Tribunale di Padova
n. 2597/2010 pubblicata in data 18/11/2020 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi evidenziati nella narrativa del presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al precetto Parte_1
notificatogli il 16.07.2024 da e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
(d'ora in avanti, per brevità, solo ”) con il quale gli veniva intimato il pagamento CP_1 della somma complessiva di € 175.818,45 oltre interessi e spese in relazione al credito portato dalla sentenza n. 2597/2010 emessa dal Tribunale di Padova a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 10767/2004, con la quale il Tribunale, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, aveva condannato (in solido con gli altri debitori) a Parte_1 corrispondere in favore della la somma di € Controparte_3
125.576,65 oltre interessi e spese legali.
Deduceva che nell'atto di precetto l'intimante si affermava titolare del credito oggetto di causa in virtù di un contratto di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB concluso in data
20.12.2017 con la cedente con cui si Controparte_4 Controparte_3
era fusa per incorporazione.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del credito precettato in quanto la sentenza era stata notificata in uno con l'atto di precetto solamente in data 16.07.2024, quando erano già decorsi oltre dieci anni dalla pubblicazione avvenuta il
18.11.2010, e non era mai stato posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Eccepiva inoltre il difetto di titolarità del credito precettato in capo a lamentando: CP_1
(i) l'inesistenza della cessione del credito tra AN MP (cedente) e (cessionaria) CP_1
in data 20.12.2017, non risultando prodotto dalla convenuta il presunto contratto di cessione ed essendo l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale insufficiente a provare il perfezionamento della fattispecie traslativa e comunque (ii) la genericità e indeterminatezza dell'avviso di cessione perché non consentiva di individuare senza incertezze che lo specifico credito oggetto
2 di causa fosse stato incluso nella cessione, limitandosi ad individuare i crediti ceduti attraverso mere “informazioni orientative”.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del titolo ivi azionato, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del credito, il difetto della titolarità di esso in capo a , la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto CP_1
(ed il titolo ivi azionato) e che non avesse diritto di agire esecutivamente nei CP_1 confronti di per l'importo ivi indicato. Parte_1
Si costituiva in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 contestando la fondatezza dell'opposizione.
In ordine alla asserita prescrizione del credito azionato rilevava che dalla sentenza del Tribunale di Padova notificata in uno all'atto di precetto, che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1684/2004, si evinceva che l'ingiunzione era stata ottenuta dall'allora nei confronti di , e Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Pt_1
in qualità di garanti di Coteco s.r.l. giusta fideiussione omnibus rilasciata sino alla
[...] concorrenza di € 150.000,00 in data 19.02.2003.
Inoltre, evidenziava che con raccomandata datata 5.11.2018, ricevuta il 13.12.2018, comunicava a coobbligato in solido con l'odierno opponente in forza della Parte_3 fideiussione di cui sopra, l'intervenuta cessione del credito vantato da Controparte_4
nei confronti della debitrice principale Coteco s.r.l., intimando il pagamento
[...]
“entro 15 giorni dal ricevimento della presente, della complessiva somma, salvo errori ed omissioni, di Euro 178.013,01 – valuta 19/10/2018”; tale atto interrompeva la prescrizione anche nei confronti degli altri condebitori, tra cui l'odierno opponente, ai sensi dell'art. 1310
c.c.
Deduceva pertanto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
In merito all'asserito difetto in capo a della legittimazione attiva e della Controparte_1
titolarità del credito precettato, deduceva di essere cessionaria del credito in virtù di contratto di cessione concluso il 20.12.2017 con il cui avviso di Controparte_4
cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.12.2017 conteneva una descrizione analitica dei crediti ceduti, tra cui rientrava anche quello oggetto del presente giudizio.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo per difetto dei presupposti e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 13.11.2023 Giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento disponeva il mutamento del rito da ordinario a semplificato e, successivamente, con ordinanza in data 22.12.2024, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenuta
3 l'eccezione di prescrizione non dotata di fumus di fondatezza, l'eccezione di difetto di titolarità smentita dalla documentazione prodotta dalla convenuta e il difetto di prova del periculum e assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies, comma 4, c.p.c.
Con successiva ordinanza del 19.02.2025 fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione l'udienza del 17.09.2025.
Giunta alla cognizione di questo magistrato a seguito di riassegnazione del procedimento, la causa è stata discussa oralmente all'udienza anticipata del 28.05.2025 in presenza del solo difensore di , mentre non compariva il difensore di parte attrice che, contattato CP_1 telefonicamente, dichiarava di non partecipare all'udienza.
2. Le domande attoree sono infondate.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615
c.p.c., comma 1, c.p.c. è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della domanda (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002 n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr., tra le altre, Cass. 9 novembre
2000 n. 14554). Spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
2.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di difetto di titolarità del credito in capo a formulata dalla parte opponente. CP_1
La più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che in materia di cessione di crediti in blocco “sono individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto, spettando al giudice del merito anzitutto verificare che sussista prova in giudizio della cessione, del suo perfezionamento e della sua opponibilità al ceduto” (Cass. 16.4.2021 n. 10200), e che “la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa (non ha, cioè, valenza costitutiva della cessione), in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia
4 liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, e dunque solo quale sostituto della notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto” (Cass.
25.09.2018 n. 22548).
Ha altresì precisato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
5.11.2020 n. 24798; Cass.
2.03.2016 n. 4116).
La Suprema Corte ha peraltro altresì affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 13.6.2019 n. 15884; Cass. 29.12.2017 n.
31118).
Ebbene, la società convenuta ha prodotto in giudizio l'avviso di pubblicazione della cessione suddetta nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017 (doc. 6), che individua i crediti sulla base di chiari criteri correlati al cedente (“rapporti giuridici sorti in capo a AN Monte del
Paschi di Siena S.p.A. o a banche dalla stesa incorporate”), al momento genetico del credito
(“antecedentemente al 31 dicembre 2016”), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto (“rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017”); in relazione a tale ultimo aspetto, l'opposta ha prodotto la missiva datata 14.04.2004 con cui l'allora Controparte_3
ha revocato con effetto immediato tutte le linee di credito a suo tempo
[...]
concesse alla Coteco s.r.l. (doc. 7), indirizzata anche a , quale garante. Parte_1
L'avviso in Gazzetta Ufficiale precisa altresì che “i dati indicativi di ciascuno dei crediti BMP, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, in tal modo consentendo al debitore ceduto di verificare in ogni momento l'eventuale intervenuta cessione del credito e sul punto, in riferimento al credito per cui è causa, è stato prodotto in giudizio l'estratto conto al momento della cessione (20.12.2017) a firma di Controparte_4
(doc. 12) dal quale risulta che il codice identificativo “FG” della debitrice
[...]
5 principale Coteco s.r.l. era il n. 3305996 (si veda anche doc. 14 ) ed altresì il fermo CP_1
immagine estratto dal sito indicato in Gazzetta Ufficiale (https://www.gruppomps.it/cessione- dei-crediti.html) da cui risulta che “il credito relativo alla posizione numero 3305996 di
[...]
è stato oggetto di cessione” (doc. 13 convenuta). Controparte_4
Inoltre, ha prodotto la dichiarazione con la quale CP_1 Controparte_4 attestava l'avvenuta cessione da parte della stessa in favore di , del credito
[...] CP_1 per cui è controversia (“credito originariamente vantato dalla scrivente AN nei confronti di
Coteco s.r.l.”) in forza dell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco [...] conclusa in data 20.12.2017 tra la AN MP S.p.A. e la società
(doc. 14). Controparte_1
Si evidenzia che la documentazione prodotta dalla convenuta in questa sede non è stata contestata se non genericamente (e dunque inefficacemente) dall'opponente all'udienza del
13.11.2024, con particolare riferimento alla ricomprensione del debito principale nell'elenco dei crediti ceduti ed alla dichiarazione della cedente che, unitamente alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, valgono quali indizi concordanti dell'intervenuta cessione.
Tutti gli elementi richiamati, considerati unitariamente, consentono di ritenere provata la titolarità del diritto di credito oggetto del presente giudizio in capo a Controparte_5
[...
. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, l'eccezione di prescrizione del credito precettato è infondata.
Come sopra evidenziato, il credito precettato si fonda sulla sentenza emessa dal Tribunale di
Padova n. 2597/2010 depositata in data 18.11.2010 (doc. 2 parte opponente) all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1684/2004 r.g., (doc. 3 opposta) che ha accertato le ragioni creditorie della AN MP contro e gli altri fideiussori di Parte_1
Coteco s.r.l., in forza di fideiussione omnibus sino alla concorrenza di € 150.000,00 rilasciata in data 19.02.2003 da , e (doc. 4 ), Parte_2 Parte_1 Parte_3 CP_1 sentenza notificata all'odierno opponente in data 16.07.2024 in uno con l'atto di Pt_1
precetto.
La parte opposta ha documentato di aver interrotto la prescrizione del credito oggetto di precetto nei confronti del coobbligato in solido con raccomandata datata 05.11.2018 e Parte_3 ricevuta il 13.12.2018 avente ad oggetto “ […] Controparte_6
Comunicazione di cessione del credito pro soluto e contestuale diffida di pagamento” (doc. 5) con la quale nella qualità di mandataria di Parte_4 Controparte_1
comunicava la intervenuta cessione – da AN MP a – del credito (pro soluto) CP_1 vantato nei confronti della debitrice principale Coteco s.r.l. (“posizione a sofferenza NDG
6 0103000061780213”) e contestualmente diffidava al pagamento della complessiva somma di €
178.013,01 entro 15 giorni dal suo ricevimento.
Nel caso di specie è applicabile l'art. 1310 c.c., il quale estende gli effetti dell'atto interruttivo nei confronti di tutti i condebitori solidali, e quindi anche nei confronti dell'odierno opponente
, obbligato in solido in forza della fideiussione dal medesimo prestata in favore di Parte_1
Coteco s.r.l. di cui sopra.
Recita infatti l'art. 1310 c.c. “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (v. sent. 13143/2022) hanno precisato che "nel caso di solidarietà tra più obbligati, l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare".
L'eccezione di interruzione della prescrizione del credito da parte del creditore Controparte_1
come dedotta e documentata dalla convenuta medesima non è stata contestata
[...] specificamente dall'opponente . Parte_1
In conclusione, deve essere pronunciato l'integrale rigetto dell'opposizione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione di riferimento (da € 52.000,00 a € 260.000,00), con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta.
P.Q.M
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Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) rigetta le ulteriori domande proposte dalla parte opponente;
3) condanna al pagamento, in favore di e per essa la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € CP_2
7 8.433,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Rovigo, 26.06.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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