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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12845/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.05.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 12845/2022
TRA
(cod.fisc. ,Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Carmine Perla (cod.fisc.
Roberto Carmine Perla (cod.fisc. C.F._2
C.F._2
- ricorrente -
1 E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_3
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2 Preliminarmente si osserva che parte ricorrente nel presente giudizio ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a non vedersi revocato il beneficio del reddito di cittadinanza e per l'effetto dichiarare nullo il provvedimento impugnato ed ogni atto presupposto, perché fondato su una erronea motivazione, in via subordinata la parte ricorrente, e, ove ritenuta fondata la richiesta di restituzione, ridursi l'importo inerente la quota b, incassata a titolo integrazione canone di locazione per il periodo indicato.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va premesso che il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. legge 26/2019, come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza. ll Reddito di
Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Tale disciplina è da inserire nell'ambito delle politiche del lavoro come affermato anche dalla Corte Costituzionale con Sentenza n.
19 del 2022 laddove testualmente si chiarisce che il reddito di cittadinanza, pur essendo anche una misura di contrasto alla povertà, “…non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di
3 integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare
(salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del
2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)…”.
Ciò posto, si rileva che l'art. 3 del d.l. 4/2019 conv. con legge L.
26/2019 prevede che l'avvio dell'attività di lavoro dipendente debba essere comunque tempestivamente comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto (invio CP_1
entro 30 giorni di un modello rdc com esteso indicativo dei redditi presunti legati allo svolgimento dell'attività lavorativa).
Testualmente, l'art.3, D.L. 4/2019 prevede, tra l'altro, che “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal
4 lavoratore all secondo modalità definite dall , che CP_1 CP_2
mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all , con le modalità di cui al presente comma, CP_1
esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente”.
La legge prevede poi la decadenza dal beneficio al successivo art. 7 d.l. cit. qualora non siano effettuate le comunicazioni obbligatorie da uno dei componenti del nucleo familiare, ovvero se vengano effettuate comunicazioni mendaci o inesatte, così producendosi un beneficio economico maggiore rispetto a quello dovuto. La disciplina prevede espressamente anche che “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Sul fronte, poi, della individuazione delle condotte penalmente rilevanti, l'art. 7 cit., ai commi 1 e 2, prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”, per poi prevedere al comma 2 che “L'omessa
5 comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”.
Nel caso di specie è pacifico che in data 11.06.21 Pt_2
intraprendeva un'attività lavorativa il cui inizio era stato correttamente segnalato all entro 30 giorni tramite la CP_1
compilazione del “modello rdc com esteso” che riportava, però, un'indicazione del reddito presunto per tutta la restante parte del
2021 che da quell'attività lavorativa sarebbe derivato quantificato in euro 1000. Del resto, è la stessa parte ricorrente ad affermare che i redditi generati a tutto il 2021 dall'attività lavorativa sopra menzionata, si sono rivelati di ammontare ben più cospicuo rispetto a quello indicato nel modello prodotto. Dunque, nella fattispecie è pacifico che la mancata corretta indicazione dei redditi dell'attività lavorativa abbia comportato il mancato adeguamento (al ribasso) delle quote mensili di prestazione, determinando pertanto un'indebita percezione della prestazione.
Irrilevante è ai fini di causa è la deduzione del ricorrente che imputa alla sussistenza di un periodo di prova l'indicazione di un ammontare di redditi così esiguo rispetto a quelli che presuntivamente avrebbe guadagnato da quell'attività lavorativa a tutto il 2021, dal momento che, terminato positivamente il periodo di prova, avrebbe potuto inviare una successiva comunicazione, cosa che non risulta effettuata.
In altri termini, l'ipotesi di “dichiarazioni difformi o non corrispondenti al vero” che ricorre nella specie, in materia di
Reddito di Cittadinanza è specificatamente regolata dall' art. 7 co.
4 d.l. 4/2019, che introduce tale forma di sostegno al reddito.
6 Occorre ribadire che a mente di tale disposizione: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Tale norma consente, pertanto, all'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità
o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, di procedere legittimamente alla revoca del beneficio ex tunc nonché alla richiesta di restituzione di indebito. Trattandosi di norma speciale operante con specifico ed esclusivo riferimento al beneficio del RdC, essa è destinata, in tale ambito, a prevalere sulla normativa e sulla disciplina generale la cui applicabilità invoca il ricorrente (cfr. in causa analoga, Trib.
Bari 29.5.2023, in causa n.r.g. 7712/2022).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Stante l'applicazione dell'art. 152 disp. Att. C.p.c., le spese non sono ripetibili.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
7 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese irripetibili.
Bari, 06.05.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.05.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 12845/2022
TRA
(cod.fisc. ,Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Carmine Perla (cod.fisc.
Roberto Carmine Perla (cod.fisc. C.F._2
C.F._2
- ricorrente -
1 E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_3
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2 Preliminarmente si osserva che parte ricorrente nel presente giudizio ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a non vedersi revocato il beneficio del reddito di cittadinanza e per l'effetto dichiarare nullo il provvedimento impugnato ed ogni atto presupposto, perché fondato su una erronea motivazione, in via subordinata la parte ricorrente, e, ove ritenuta fondata la richiesta di restituzione, ridursi l'importo inerente la quota b, incassata a titolo integrazione canone di locazione per il periodo indicato.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va premesso che il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. legge 26/2019, come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza. ll Reddito di
Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Tale disciplina è da inserire nell'ambito delle politiche del lavoro come affermato anche dalla Corte Costituzionale con Sentenza n.
19 del 2022 laddove testualmente si chiarisce che il reddito di cittadinanza, pur essendo anche una misura di contrasto alla povertà, “…non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di
3 integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare
(salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del
2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)…”.
Ciò posto, si rileva che l'art. 3 del d.l. 4/2019 conv. con legge L.
26/2019 prevede che l'avvio dell'attività di lavoro dipendente debba essere comunque tempestivamente comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto (invio CP_1
entro 30 giorni di un modello rdc com esteso indicativo dei redditi presunti legati allo svolgimento dell'attività lavorativa).
Testualmente, l'art.3, D.L. 4/2019 prevede, tra l'altro, che “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal
4 lavoratore all secondo modalità definite dall , che CP_1 CP_2
mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all , con le modalità di cui al presente comma, CP_1
esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente”.
La legge prevede poi la decadenza dal beneficio al successivo art. 7 d.l. cit. qualora non siano effettuate le comunicazioni obbligatorie da uno dei componenti del nucleo familiare, ovvero se vengano effettuate comunicazioni mendaci o inesatte, così producendosi un beneficio economico maggiore rispetto a quello dovuto. La disciplina prevede espressamente anche che “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Sul fronte, poi, della individuazione delle condotte penalmente rilevanti, l'art. 7 cit., ai commi 1 e 2, prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”, per poi prevedere al comma 2 che “L'omessa
5 comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”.
Nel caso di specie è pacifico che in data 11.06.21 Pt_2
intraprendeva un'attività lavorativa il cui inizio era stato correttamente segnalato all entro 30 giorni tramite la CP_1
compilazione del “modello rdc com esteso” che riportava, però, un'indicazione del reddito presunto per tutta la restante parte del
2021 che da quell'attività lavorativa sarebbe derivato quantificato in euro 1000. Del resto, è la stessa parte ricorrente ad affermare che i redditi generati a tutto il 2021 dall'attività lavorativa sopra menzionata, si sono rivelati di ammontare ben più cospicuo rispetto a quello indicato nel modello prodotto. Dunque, nella fattispecie è pacifico che la mancata corretta indicazione dei redditi dell'attività lavorativa abbia comportato il mancato adeguamento (al ribasso) delle quote mensili di prestazione, determinando pertanto un'indebita percezione della prestazione.
Irrilevante è ai fini di causa è la deduzione del ricorrente che imputa alla sussistenza di un periodo di prova l'indicazione di un ammontare di redditi così esiguo rispetto a quelli che presuntivamente avrebbe guadagnato da quell'attività lavorativa a tutto il 2021, dal momento che, terminato positivamente il periodo di prova, avrebbe potuto inviare una successiva comunicazione, cosa che non risulta effettuata.
In altri termini, l'ipotesi di “dichiarazioni difformi o non corrispondenti al vero” che ricorre nella specie, in materia di
Reddito di Cittadinanza è specificatamente regolata dall' art. 7 co.
4 d.l. 4/2019, che introduce tale forma di sostegno al reddito.
6 Occorre ribadire che a mente di tale disposizione: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Tale norma consente, pertanto, all'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità
o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, di procedere legittimamente alla revoca del beneficio ex tunc nonché alla richiesta di restituzione di indebito. Trattandosi di norma speciale operante con specifico ed esclusivo riferimento al beneficio del RdC, essa è destinata, in tale ambito, a prevalere sulla normativa e sulla disciplina generale la cui applicabilità invoca il ricorrente (cfr. in causa analoga, Trib.
Bari 29.5.2023, in causa n.r.g. 7712/2022).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Stante l'applicazione dell'art. 152 disp. Att. C.p.c., le spese non sono ripetibili.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
7 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese irripetibili.
Bari, 06.05.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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