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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7507/2017
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 05.06.2025
Il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7507/2017 Ruolo Generale, vertente pagina 1 di 6 TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giacomo Colucci, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Baiano (AV), alla via N. Litto n. 155;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, dall'avv. Carlo Pagliarulo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA), alla via Giannone n. 78;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1844/2017 - N.R.G.
5552/2017 (emesso dal Tribunale di Nola il 01.08.2017 e notificato il 19.09.2017), con il quale gli veniva intimato il pagamento, in solido con , in favore di Controparte_2
, della somma di euro 14.714,00, sulla base di n. 3 pagherò cambiari, con Controparte_1
avallo e garanzia del predetto , oltre interessi legali e spese della procedura. CP_2
A sostegno dell'opposizione deduceva di aver acquistato, in data 27.10.2016, la società
DI dalla sig.ra , ma di non aver onorato i propri CP_3 Controparte_1
obblighi a causa dell'inadempimento dell'opposta, la quale non aveva consegnato alla nuova amministratrice, le scritture contabili della società più volte Controparte_4
inutilmente sollecitate.
Assumendo di aver subito dei danni a causa del detto inadempimento, chiedeva preliminarmente di sospendere la provvisoria esecutività del titolo opposto;
nel merito, invocava la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria dell'inadempimento e/o inesatto adempimento della controparte, con vittoria di spese.
Si costituiva , la quale contestava quanto ex adverso sostenuto, Controparte_1
eccependo di essere cessata dalla carica di amministratrice il 24.02.2015 e di aver pagina 2 di 6 consegnato le scritture contabili alla nuova amministratrice in data 19.03.2015 (come da relativo verbale di consegna). Evidenziava altresì che le cartelle di pagamento, prodotte dall'opponente a riprova delle presunte difficoltà scaturenti dalla mancata consegna delle scritture contabili, avevano come destinatario la e si Controparte_5
riferivano ad un'epoca in cui lei aveva cessato di essere amministratrice della società, così come la richiesta di recupero crediti della riguardante canoni Parte_2
mensili scaduti maturati da aprile 2015 a gennaio 2017.
Concludeva, quindi, per la conferma dell'ingiunzione opposta, chiedendo di accertare la carenza di titolarità del diritto ed il difetto di legittimazione attiva del , con Pt_1
rigetto della domanda riconvenzionale dallo stesso proposta, invocandone altresì la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese con attribuzione al procuratore costituito.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del titolo, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. In seguito, respinte le istanze di prova, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
In data 28.02.2022 l'avv. Colucci depositava rinuncia al mandato difensivo conferitogli dall'opponente.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.11.2022 il difensore dell'opposta rappresentava l'avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo con il sig. , avallante/obbligato in solido non opponente, per la sorta capitale Controparte_2
di cui al decreto ingiuntivo opposto e le spese del solo procedimento monitorio.
Chiedeva dunque, stante la pretestuosità ed infondatezza dell'opposizione, la condanna dell'opponente alle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale, con attribuzione in suo favore, quale antistatario.
Nelle note per la medesima udienza, la circostanza dell'intervenuto accordo veniva confermata dall'avv. Colucci, per l'opponente, il quale invocava la pronuncia di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, e chiedeva rinvio in pagina 3 di 6 proseguo per la precisazione delle conclusioni, per consentire a di Parte_1
formalizzare la nomina di altro difensore di fiducia, mai intervenuta.
Successivamente la causa veniva fissata per l'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note, che venivano depositate soltanto dalla difesa dell'opposta, la quale si riportava alle proprie richieste.
Ciò premesso in ordine ai fatto oggetto del presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come noto, infatti, è consolidato principio quello in virtù del quale il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Ebbene, nel caso di specie, come concordemente rappresentato da entrambe le parti in causa (con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.11.2022), è intervenuto un accordo transattivo con il sig. , avallante/obbligato in Controparte_2
solido non opponente, per la sorta capitale di cui al decreto ingiuntivo opposto e le spese del solo procedimento monitorio.
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali della presente fase, in mancanza di un espresso accordo delle parti sul punto, giacché l'opposta ha chiesto la condanna alle spese dell'opponente nonché il ristoro dei danni ex art. 96 c.p.c., mentre
(nelle note in precedenza depositate) l'opponente ne ha invocato la compensazione, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolarle, in base al principio della soccombenza.
Ed invero, l'intervenuta cessazione della materia del contendere non può esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni delle parti. Come stabilito da giurisprudenza costante, infatti, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero, sulla scorta di un semplice pagina 4 di 6 giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni ( cfr. ex multis Corte di Cassazione, sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018).
Orbene nello specifico l'opponente, senza contestare i titoli sulla base dei quali è stata emessa l'impugnata ingiunzione, ha tentato di giustificare il mancato pagamento provando ad addebitare all'opposta un presunto inadempimento all'obbligo di consegna delle scritture contabili della società CP_5
Tale prospettazione, tuttavia, è stata documentalmente smentita dall'opposta con la produzione in giudizio (v. all. alla produzione dell'opposta) del verbale del 19.03.2015 di consegna delle scritture contabili da parte di - amministratore uscente Controparte_1
della cessata dalla carica in data 24.02.2015 - alla nuova Controparte_5
amministratrice, e tale documento non è stato contestato dalla Controparte_4
controparte.
A ciò aggiungasi che neppure hanno trovato riscontro probatorio i non meglio precisati danni che l'opponente assume di aver subito in seguito al preteso inadempimento della
, atteso che sia la diffida della e la nota del suo legale avv. CP_1 Parte_2
Gallo, sia le cartelle di pagamento esibite agli atti (v. all. alla produzione dell'opponente) hanno come destinatario l'Istituto Paritario, Controparte_5
soggetto giuridicamente distinto dall'odierno opponente.
La pretesa dell'opponente, quindi, è rimasta sfornita del benché minimo supporto ed il contegno processuale della detta parte, la quale dopo l'instaurazione del presente giudizio, non ha in alcun modo contestato quanto asserito dall'opposta, impone di far seguire la declaratoria di cessata materia del contendere da una condanna di parte opponente alle spese processuali.
Queste ultime vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
pagina 5 di 6 La descritta condotta processuale dell'opponente, altresì, giustifica la condanna ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.
Nel caso di specie viene, infatti, in rilievo un'ipotesi di responsabilità aggravata integrata dal comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della propria domanda o eccezione, la propone ugualmente, attivando, così, scorrettamente la macchina giudiziaria e costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato.
Ai fini dell'applicazione della norma in commento viene in rilevo anche la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza.
Alla luce delle considerazioni espresse, l'opponente va condannato ad una pena pecuniaria, in favore dell'opposta, pari a complessivi euro 847,00 (ovvero un terzo delle spese di lite liquidate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso Controparte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
3. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1
della complessiva somma di euro 847,00 ai sensi dell'art 96, comma III, Controparte_1
c.p.c.
Nola, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 05.06.2025
Il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7507/2017 Ruolo Generale, vertente pagina 1 di 6 TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giacomo Colucci, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Baiano (AV), alla via N. Litto n. 155;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, dall'avv. Carlo Pagliarulo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA), alla via Giannone n. 78;
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1844/2017 - N.R.G.
5552/2017 (emesso dal Tribunale di Nola il 01.08.2017 e notificato il 19.09.2017), con il quale gli veniva intimato il pagamento, in solido con , in favore di Controparte_2
, della somma di euro 14.714,00, sulla base di n. 3 pagherò cambiari, con Controparte_1
avallo e garanzia del predetto , oltre interessi legali e spese della procedura. CP_2
A sostegno dell'opposizione deduceva di aver acquistato, in data 27.10.2016, la società
DI dalla sig.ra , ma di non aver onorato i propri CP_3 Controparte_1
obblighi a causa dell'inadempimento dell'opposta, la quale non aveva consegnato alla nuova amministratrice, le scritture contabili della società più volte Controparte_4
inutilmente sollecitate.
Assumendo di aver subito dei danni a causa del detto inadempimento, chiedeva preliminarmente di sospendere la provvisoria esecutività del titolo opposto;
nel merito, invocava la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria dell'inadempimento e/o inesatto adempimento della controparte, con vittoria di spese.
Si costituiva , la quale contestava quanto ex adverso sostenuto, Controparte_1
eccependo di essere cessata dalla carica di amministratrice il 24.02.2015 e di aver pagina 2 di 6 consegnato le scritture contabili alla nuova amministratrice in data 19.03.2015 (come da relativo verbale di consegna). Evidenziava altresì che le cartelle di pagamento, prodotte dall'opponente a riprova delle presunte difficoltà scaturenti dalla mancata consegna delle scritture contabili, avevano come destinatario la e si Controparte_5
riferivano ad un'epoca in cui lei aveva cessato di essere amministratrice della società, così come la richiesta di recupero crediti della riguardante canoni Parte_2
mensili scaduti maturati da aprile 2015 a gennaio 2017.
Concludeva, quindi, per la conferma dell'ingiunzione opposta, chiedendo di accertare la carenza di titolarità del diritto ed il difetto di legittimazione attiva del , con Pt_1
rigetto della domanda riconvenzionale dallo stesso proposta, invocandone altresì la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese con attribuzione al procuratore costituito.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del titolo, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. In seguito, respinte le istanze di prova, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
In data 28.02.2022 l'avv. Colucci depositava rinuncia al mandato difensivo conferitogli dall'opponente.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.11.2022 il difensore dell'opposta rappresentava l'avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo con il sig. , avallante/obbligato in solido non opponente, per la sorta capitale Controparte_2
di cui al decreto ingiuntivo opposto e le spese del solo procedimento monitorio.
Chiedeva dunque, stante la pretestuosità ed infondatezza dell'opposizione, la condanna dell'opponente alle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale, con attribuzione in suo favore, quale antistatario.
Nelle note per la medesima udienza, la circostanza dell'intervenuto accordo veniva confermata dall'avv. Colucci, per l'opponente, il quale invocava la pronuncia di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, e chiedeva rinvio in pagina 3 di 6 proseguo per la precisazione delle conclusioni, per consentire a di Parte_1
formalizzare la nomina di altro difensore di fiducia, mai intervenuta.
Successivamente la causa veniva fissata per l'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note, che venivano depositate soltanto dalla difesa dell'opposta, la quale si riportava alle proprie richieste.
Ciò premesso in ordine ai fatto oggetto del presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come noto, infatti, è consolidato principio quello in virtù del quale il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Ebbene, nel caso di specie, come concordemente rappresentato da entrambe le parti in causa (con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 29.11.2022), è intervenuto un accordo transattivo con il sig. , avallante/obbligato in Controparte_2
solido non opponente, per la sorta capitale di cui al decreto ingiuntivo opposto e le spese del solo procedimento monitorio.
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali della presente fase, in mancanza di un espresso accordo delle parti sul punto, giacché l'opposta ha chiesto la condanna alle spese dell'opponente nonché il ristoro dei danni ex art. 96 c.p.c., mentre
(nelle note in precedenza depositate) l'opponente ne ha invocato la compensazione, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolarle, in base al principio della soccombenza.
Ed invero, l'intervenuta cessazione della materia del contendere non può esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni delle parti. Come stabilito da giurisprudenza costante, infatti, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero, sulla scorta di un semplice pagina 4 di 6 giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni ( cfr. ex multis Corte di Cassazione, sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018).
Orbene nello specifico l'opponente, senza contestare i titoli sulla base dei quali è stata emessa l'impugnata ingiunzione, ha tentato di giustificare il mancato pagamento provando ad addebitare all'opposta un presunto inadempimento all'obbligo di consegna delle scritture contabili della società CP_5
Tale prospettazione, tuttavia, è stata documentalmente smentita dall'opposta con la produzione in giudizio (v. all. alla produzione dell'opposta) del verbale del 19.03.2015 di consegna delle scritture contabili da parte di - amministratore uscente Controparte_1
della cessata dalla carica in data 24.02.2015 - alla nuova Controparte_5
amministratrice, e tale documento non è stato contestato dalla Controparte_4
controparte.
A ciò aggiungasi che neppure hanno trovato riscontro probatorio i non meglio precisati danni che l'opponente assume di aver subito in seguito al preteso inadempimento della
, atteso che sia la diffida della e la nota del suo legale avv. CP_1 Parte_2
Gallo, sia le cartelle di pagamento esibite agli atti (v. all. alla produzione dell'opponente) hanno come destinatario l'Istituto Paritario, Controparte_5
soggetto giuridicamente distinto dall'odierno opponente.
La pretesa dell'opponente, quindi, è rimasta sfornita del benché minimo supporto ed il contegno processuale della detta parte, la quale dopo l'instaurazione del presente giudizio, non ha in alcun modo contestato quanto asserito dall'opposta, impone di far seguire la declaratoria di cessata materia del contendere da una condanna di parte opponente alle spese processuali.
Queste ultime vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
pagina 5 di 6 La descritta condotta processuale dell'opponente, altresì, giustifica la condanna ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.
Nel caso di specie viene, infatti, in rilievo un'ipotesi di responsabilità aggravata integrata dal comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della propria domanda o eccezione, la propone ugualmente, attivando, così, scorrettamente la macchina giudiziaria e costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato.
Ai fini dell'applicazione della norma in commento viene in rilevo anche la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza.
Alla luce delle considerazioni espresse, l'opponente va condannato ad una pena pecuniaria, in favore dell'opposta, pari a complessivi euro 847,00 (ovvero un terzo delle spese di lite liquidate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso Controparte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
3. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1
della complessiva somma di euro 847,00 ai sensi dell'art 96, comma III, Controparte_1
c.p.c.
Nola, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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