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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 11148/2024 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Avv. ITRI GIUSEPPE, Avv. GOMBIA LOREDANA) contro in persona del legale rappresentante pro tempore - contumace CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo accertarsi l'illegittimità formale e sostanziale del provvedimento del 20.5.2019, con il quali l' aveva rideterminato CP_1 CP_2
per l'anno 2015 gli importi della prestazione cat. INVCIV n. 07694435 di cui era titolare, con conseguente formazione di indebito;
chiedeva di dichiarare la nullità e/o annullabilità dello stesso, in quanto viziato da carente e/o errata motivazione ed in ogni caso, privo di fondamento sia in fatto che in diritto, nonché intempestivo e, per l'effetto, disporne l'annullamento, dichiarando non dovuta la restituzione della somma complessiva di Euro 4.743,70. Chiedeva, quindi, di condannare l' alla restituzione di tutte le somme già CP_1
trattenute a tale titolo nonché a quelle che sarebbero state trattenute indebitamente sino alla definizione del giudizio, con rivalutazione ed interessi come per legge su ogni singola rata dalla scadenza al saldo. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari del giudizio, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di essere invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa, titolare di pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 Cat. INVCIV n.
07694435, dl settembre 2004, poi ridotta con verbale di revisione del 22.10.2009, all'80% e mantenimento del diritto a percepire l'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/71, nello stesso importo della precedente prestazione assistenziale;
che al compimento del requisito anagrafico di 66 anni e tre mesi (dal 1.07.2014), essendo in possesso del requisito reddituale previsto dalla legge (ossia lo stesso previsto per il diritto all'assegno di assistenza ex art. 13
L. 118/71), la suddetta prestazione assistenziale si era trasformata in assegno sociale;
che, tuttavia, con comunicazione del 20.05.2019, informava che per l'anno 2015 erano stati CP_1
pagati 4.743,70 euro in più sulla pensione, non spettanti in ragione del ricalcolo sui redditi personali\del coniuge;
di aver proposto ricorso rappresentando che per gli anni dal 2015 al
2019, non aveva percepito redditi rilevanti ai fini della prestazione di cui era titolare;
che l' senza dare alcun riscontro in merito a tale richiesta, dal mese di giugno 2020 iniziava CP_1
a trattenere dall'importo dell'assegno sociale una quota di € 50,00 per il recupero dell'asserito indebito;
che in data 25.08.2020 l' comunicava una riliquidazione CP_1
d'ufficio, con la quale la informava di aver ricalcolato la pensione a decorrere dal 1 gennaio
2015 e che da tale ricalcolo non erano risultate somme a credito o a debito, fino al 30 settembre 2020, in quanto l'importo non era variato, ma nonostante tale dichiarazione, continuava ad effettuare la trattenuta di € 50,00, sulla prestazione percepita, per il presunto indebito comunicato a maggio 2019 ammontante dal giugno 2020 al gennaio 2024, alla somma di € 2.200,00 (€ 50,00 x 44 mesi).
Parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi, rinviata per la discussione. pagina 2 di 8 Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, per le argomentazioni di seguito esposte.
Gli atti prodotti in giudizio hanno evidenziato che il fondamento dell'indebito rivendicato dall'ente previdenziale abbia trovato fondamento nel ritenuto superamento del requisito reddituale facente capo alla ricorrente, per l'anno 2015, relativamente alla prestazione di assegno sociale percepito a seguito di trasformazione di prestazione di invalidità civile, per ragioni anagrafiche, fermi i limiti reddituali previsti per la prestazione trasformata (art. 19 co.1 L. 118/71 “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli
12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.)
Tuttavia, nel provvedimento di ripetizione di indebito impugnato, si fa riferimento generico ad un superamento reddituale non specificato, né nel titolo, né nell'importo, facendosi peraltro riferimento alternativo a redditi personali/del coniuge cosicchè deve verosimilmente ritenersi che la parte ricorrente non abbia avuto specifica contezza dei termini della questione, al momento del ricevimento del provvedimento di indebito.
D'altra parte, la mancata costituzione in giudizio dell'istituto previdenziale, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non ha consentito di acquisire ulteriori elementi di prova, eventualmente anche in senso contrario, rispetto a quanto risultante dalle prospettazioni attoree.
Si aggiunga che, a conferma della poca chiarezza e intellegibilità del provvedimento di indebito, con successiva comunicazione del 25.08.2020, l' aveva comunicato una CP_1
riliquidazione d'ufficio della prestazione assistenziale, con cui dava atto di aver ricalcolato la stessa a decorrere dal 1 gennaio 2015, senza che risultassero somme a credito o a debito, fino al 30 settembre 2020 (cfr. doc. in atti), con sostanziale ripensamento del precedente indebito, a cui tuttavia non era seguita la cessazione delle pagina 3 di 8 trattenute mensili e la restituzione di quelle già operate fino ad allora (cfr. doc. in atti della ricorrente).
Ebbene, deve ritenersi che nel caso di specie, oltre alla poca intellegibilità delle ragioni dell'indebito sull'assegno sociale, rileva sicuramente anche la assenza di ogni elemento soggettivo in capo alla parte ricorrente, su un eventuale percezione di somme indebite, in una situazione in cui i redditi percepiti erano tutti nella conoscibilità dell'ente previdenziale e dei quali non risulta il superamento rispetto alla prestazione goduta
(redditi personali certificati da Agenzia delle Entrate, come da allegato in atti).
In termini generali, giova osservare che, ai sensi dell'art. 52 della l. 88/89 “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 l. 412/91 ha precisato che “1 .le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge
9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” e che “l CP_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. pagina 4 di 8 Ne consegue che, secondo il delineato impianto normativo e come ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, “il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere
l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019).
Si aggiunga che già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del CP_1
controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, ha delineato un sistema di scambio e verifica incrociata tra pubbliche amministrazioni al fine dell'acquisizione, da parte dell' delle informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali CP_1
ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, disponendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1
previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia…”.
Pertanto, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le CP_1
banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti pagina 5 di 8 i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1
incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria CP_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' . CP_2
Inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, CP_1
quindi, l' già conosce (cfr. Cass. sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, ord. CP_2
N.12608/2020).
Come chiarito anche nel recente arresto della Suprema Corte di Cassazione “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui
è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 5984/2022).
pagina 6 di 8 Ciò posto, in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.
In tale senso, nella specifica materia dell'indebito assistenziale, per le ipotesi di superamento reddituale e a chiusura delle norme sopra richiamate, la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che:
“In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento” (cfr. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021).
E tale non è senz'altro la situazione in cui tutti i redditi percepiti e il loro ammontare siano conosciuti/bili da parte dell'ente previdenziale. Non può, quindi, escludersi l'affidamento dell' "accipiens", alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Si ritengono, pertanto, sussistenti tutti i requisiti necessari per l'accertamento dell'irripetibilità delle somme richieste dall' a titolo di indebito. CP_1
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma pari ad € 4.743,70, richiesta da con CP_1
comunicazione del 20.5.2019, relativa alla prestazione cat. INVCIV n. 07694435 e per l'effetto, dichiara la ricorrente non tenuta versare la somma predetta e l' a restituire le CP_1
somme già trattenute a tale titolo;
pagina 7 di 8 - condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1
in complessivi € 1017,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 21 novembre 2024.
Il giudice
Antonianna Colli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 11148/2024 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Avv. ITRI GIUSEPPE, Avv. GOMBIA LOREDANA) contro in persona del legale rappresentante pro tempore - contumace CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo accertarsi l'illegittimità formale e sostanziale del provvedimento del 20.5.2019, con il quali l' aveva rideterminato CP_1 CP_2
per l'anno 2015 gli importi della prestazione cat. INVCIV n. 07694435 di cui era titolare, con conseguente formazione di indebito;
chiedeva di dichiarare la nullità e/o annullabilità dello stesso, in quanto viziato da carente e/o errata motivazione ed in ogni caso, privo di fondamento sia in fatto che in diritto, nonché intempestivo e, per l'effetto, disporne l'annullamento, dichiarando non dovuta la restituzione della somma complessiva di Euro 4.743,70. Chiedeva, quindi, di condannare l' alla restituzione di tutte le somme già CP_1
trattenute a tale titolo nonché a quelle che sarebbero state trattenute indebitamente sino alla definizione del giudizio, con rivalutazione ed interessi come per legge su ogni singola rata dalla scadenza al saldo. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari del giudizio, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di essere invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa, titolare di pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 Cat. INVCIV n.
07694435, dl settembre 2004, poi ridotta con verbale di revisione del 22.10.2009, all'80% e mantenimento del diritto a percepire l'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/71, nello stesso importo della precedente prestazione assistenziale;
che al compimento del requisito anagrafico di 66 anni e tre mesi (dal 1.07.2014), essendo in possesso del requisito reddituale previsto dalla legge (ossia lo stesso previsto per il diritto all'assegno di assistenza ex art. 13
L. 118/71), la suddetta prestazione assistenziale si era trasformata in assegno sociale;
che, tuttavia, con comunicazione del 20.05.2019, informava che per l'anno 2015 erano stati CP_1
pagati 4.743,70 euro in più sulla pensione, non spettanti in ragione del ricalcolo sui redditi personali\del coniuge;
di aver proposto ricorso rappresentando che per gli anni dal 2015 al
2019, non aveva percepito redditi rilevanti ai fini della prestazione di cui era titolare;
che l' senza dare alcun riscontro in merito a tale richiesta, dal mese di giugno 2020 iniziava CP_1
a trattenere dall'importo dell'assegno sociale una quota di € 50,00 per il recupero dell'asserito indebito;
che in data 25.08.2020 l' comunicava una riliquidazione CP_1
d'ufficio, con la quale la informava di aver ricalcolato la pensione a decorrere dal 1 gennaio
2015 e che da tale ricalcolo non erano risultate somme a credito o a debito, fino al 30 settembre 2020, in quanto l'importo non era variato, ma nonostante tale dichiarazione, continuava ad effettuare la trattenuta di € 50,00, sulla prestazione percepita, per il presunto indebito comunicato a maggio 2019 ammontante dal giugno 2020 al gennaio 2024, alla somma di € 2.200,00 (€ 50,00 x 44 mesi).
Parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi, rinviata per la discussione. pagina 2 di 8 Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, per le argomentazioni di seguito esposte.
Gli atti prodotti in giudizio hanno evidenziato che il fondamento dell'indebito rivendicato dall'ente previdenziale abbia trovato fondamento nel ritenuto superamento del requisito reddituale facente capo alla ricorrente, per l'anno 2015, relativamente alla prestazione di assegno sociale percepito a seguito di trasformazione di prestazione di invalidità civile, per ragioni anagrafiche, fermi i limiti reddituali previsti per la prestazione trasformata (art. 19 co.1 L. 118/71 “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli
12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.)
Tuttavia, nel provvedimento di ripetizione di indebito impugnato, si fa riferimento generico ad un superamento reddituale non specificato, né nel titolo, né nell'importo, facendosi peraltro riferimento alternativo a redditi personali/del coniuge cosicchè deve verosimilmente ritenersi che la parte ricorrente non abbia avuto specifica contezza dei termini della questione, al momento del ricevimento del provvedimento di indebito.
D'altra parte, la mancata costituzione in giudizio dell'istituto previdenziale, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non ha consentito di acquisire ulteriori elementi di prova, eventualmente anche in senso contrario, rispetto a quanto risultante dalle prospettazioni attoree.
Si aggiunga che, a conferma della poca chiarezza e intellegibilità del provvedimento di indebito, con successiva comunicazione del 25.08.2020, l' aveva comunicato una CP_1
riliquidazione d'ufficio della prestazione assistenziale, con cui dava atto di aver ricalcolato la stessa a decorrere dal 1 gennaio 2015, senza che risultassero somme a credito o a debito, fino al 30 settembre 2020 (cfr. doc. in atti), con sostanziale ripensamento del precedente indebito, a cui tuttavia non era seguita la cessazione delle pagina 3 di 8 trattenute mensili e la restituzione di quelle già operate fino ad allora (cfr. doc. in atti della ricorrente).
Ebbene, deve ritenersi che nel caso di specie, oltre alla poca intellegibilità delle ragioni dell'indebito sull'assegno sociale, rileva sicuramente anche la assenza di ogni elemento soggettivo in capo alla parte ricorrente, su un eventuale percezione di somme indebite, in una situazione in cui i redditi percepiti erano tutti nella conoscibilità dell'ente previdenziale e dei quali non risulta il superamento rispetto alla prestazione goduta
(redditi personali certificati da Agenzia delle Entrate, come da allegato in atti).
In termini generali, giova osservare che, ai sensi dell'art. 52 della l. 88/89 “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 l. 412/91 ha precisato che “1 .le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge
9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” e che “l CP_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. pagina 4 di 8 Ne consegue che, secondo il delineato impianto normativo e come ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, “il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere
l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019).
Si aggiunga che già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del CP_1
controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, ha delineato un sistema di scambio e verifica incrociata tra pubbliche amministrazioni al fine dell'acquisizione, da parte dell' delle informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali CP_1
ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, disponendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1
previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia…”.
Pertanto, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le CP_1
banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti pagina 5 di 8 i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1
incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria CP_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' . CP_2
Inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, CP_1
quindi, l' già conosce (cfr. Cass. sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, ord. CP_2
N.12608/2020).
Come chiarito anche nel recente arresto della Suprema Corte di Cassazione “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui
è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 5984/2022).
pagina 6 di 8 Ciò posto, in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.
In tale senso, nella specifica materia dell'indebito assistenziale, per le ipotesi di superamento reddituale e a chiusura delle norme sopra richiamate, la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che:
“In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento” (cfr. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021).
E tale non è senz'altro la situazione in cui tutti i redditi percepiti e il loro ammontare siano conosciuti/bili da parte dell'ente previdenziale. Non può, quindi, escludersi l'affidamento dell' "accipiens", alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Si ritengono, pertanto, sussistenti tutti i requisiti necessari per l'accertamento dell'irripetibilità delle somme richieste dall' a titolo di indebito. CP_1
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma pari ad € 4.743,70, richiesta da con CP_1
comunicazione del 20.5.2019, relativa alla prestazione cat. INVCIV n. 07694435 e per l'effetto, dichiara la ricorrente non tenuta versare la somma predetta e l' a restituire le CP_1
somme già trattenute a tale titolo;
pagina 7 di 8 - condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1
in complessivi € 1017,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 21 novembre 2024.
Il giudice
Antonianna Colli
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