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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 3330/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marco Elia, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
- appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.05.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 8679/2023 R.S. del 14.11.2023 con cui il Giudice di Pace di pur avendo CP_1
accolto l'opposizione al verbale di contestazione n° Z6267034 elevato dalla Polizia Locale di e notificato in data 29.04.2023, aveva disposto la compensazione integrale delle CP_1
spese di lite non liquidando il contributo unificato, ritenendola illegittima in quanto non conforme al dettato normativo.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_1
è rimasto contumace.
[...] Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia inammissibile in quanto tardivo.
Ai sensi dell'art. 327 co. 1 c.p.c., la sentenza non notificata può essere appellata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa, per tale data intendendosi, come chiarito dalla
Cassazione, il momento di deposito da parte del giudice a quo della pronuncia nel suo testo integrale (Cass. civ., Sez. VI, 13.7.2018, n. 18586; Cass. civ., Sez. Un., 1.8.2012 n. 13794).
Tuttavia, ove tale termine decorra inutilmente, al di fuori dei casi di cui all'art. 327 co. 2
c.p.c., la parte decade dal potere di appellare la sentenza, con la conseguenza che l'eventuale appello proposto oltre i sei mesi dalla pubblicazione risulta inammissibile.
Venendo al caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che in data 15.05.2024 il ha depositato il ricorso in appello avverso la sentenza n. 8679/2023 R.S. del Pt_1
14.11.2023 del Giudice di Pace di pubblicata il 14.11.2023 e mai notificata, e quindi CP_1
oltre il termine di sei mesi previsto ex art. 327 c.p.c. per l'odierna impugnazione, intervenuto martedì 14.05.2024, con conseguente inammissibilità del gravame per tardività.
Né può dubitarsi della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione: “L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato”, Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7634
Per questo motivo conclude il Tribunale come in dispositivo, nulla disponendo in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell'appellato, salva la necessità ex art. 13 co. 1quater
D.P.R. 115/02 di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Pt_2
avverso la sentenza n. 8679/2023 R.S. del Giudice di Pace di
[...] CP_1
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2 2) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 03/6/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 3330/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marco Elia, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
- appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.05.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 8679/2023 R.S. del 14.11.2023 con cui il Giudice di Pace di pur avendo CP_1
accolto l'opposizione al verbale di contestazione n° Z6267034 elevato dalla Polizia Locale di e notificato in data 29.04.2023, aveva disposto la compensazione integrale delle CP_1
spese di lite non liquidando il contributo unificato, ritenendola illegittima in quanto non conforme al dettato normativo.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_1
è rimasto contumace.
[...] Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia inammissibile in quanto tardivo.
Ai sensi dell'art. 327 co. 1 c.p.c., la sentenza non notificata può essere appellata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa, per tale data intendendosi, come chiarito dalla
Cassazione, il momento di deposito da parte del giudice a quo della pronuncia nel suo testo integrale (Cass. civ., Sez. VI, 13.7.2018, n. 18586; Cass. civ., Sez. Un., 1.8.2012 n. 13794).
Tuttavia, ove tale termine decorra inutilmente, al di fuori dei casi di cui all'art. 327 co. 2
c.p.c., la parte decade dal potere di appellare la sentenza, con la conseguenza che l'eventuale appello proposto oltre i sei mesi dalla pubblicazione risulta inammissibile.
Venendo al caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che in data 15.05.2024 il ha depositato il ricorso in appello avverso la sentenza n. 8679/2023 R.S. del Pt_1
14.11.2023 del Giudice di Pace di pubblicata il 14.11.2023 e mai notificata, e quindi CP_1
oltre il termine di sei mesi previsto ex art. 327 c.p.c. per l'odierna impugnazione, intervenuto martedì 14.05.2024, con conseguente inammissibilità del gravame per tardività.
Né può dubitarsi della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione: “L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato”, Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7634
Per questo motivo conclude il Tribunale come in dispositivo, nulla disponendo in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell'appellato, salva la necessità ex art. 13 co. 1quater
D.P.R. 115/02 di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Pt_2
avverso la sentenza n. 8679/2023 R.S. del Giudice di Pace di
[...] CP_1
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2 2) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 03/6/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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