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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 913/2019 promossa da:
UD TI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FINCO STEFANO del foro di Bergamo
ATTORE contro
UD ZI (C.F. [...]), e UD LA (C.F. [...]), entrambe con il patrocinio degli avv.ti LAVIANI ADOLFO del foro di Milano e PIERANTONI FRANCESCA del foro di Bergamo
UD TIZIANA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARCHESI BRUNO del foro di Bergamo
UD STEFANO (C.F. [...]), con il patrocinio degli avv.ti ZOPPETTI SARA e RIBOLI MONIA del foro di Bergamo
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.5.24, che qui si intendono trascritti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore IA GI conveniva in giudizio i fratelli GI ZI, GI FA, GI NA e GI TE, contestando la nullità e/o l'annullabilità del testamento redatto dal defunto padre GI
CC oltre a contestare l'esistenza della lesione di legittima, agendo anche per ottenere la riduzione, pro quota, e così la reintegra della legittima della madre, morta nel
2016.
In fatto premetteva che in data 14.2.2009 era deceduto il padre CC GI, nato il
20.3.1921 a Monasterolo del Castello, e che in data 19.5.2009 era stato pubblicato il testamento olografo del defunto risultante redatto in data 20.3.1992 e come in tale scritto detto genitore avesse riconosciuto a favore della moglie, ET PI, il diritto di usufrutto su tutti gli immobili propri, mentre poi alle tre figlie, NA, FA e
ZI, avesse riconosciuto la nuda proprietà dell'intero terreno sito a Monasterolo del
Castello, al figlio TE la nuda proprietà del PT e del I° piano della casa di abitazione sita in Monasterolo del Castello in via San Felice, oltre all'area scoperta, al giardino e all'orto che la circondavano, mentre all'attore era stata riconosciuta la nuda proprietà del solaio sottotetto – NCEU di Monasterolo del Castello, foglio 13, mapp. 593 sub 3 al 2° piano - della medesima casa di via San Felice. L'attore rilevava come però all'epoca dell'apertura della successione, di fatto, nessun bene immobile, tranne quello a lui destinato, fosse residuato nella massa ereditaria e ciò per avere il padre già donato prima del suo decesso i beni immobili agli altri suoi fratelli: questi aveva, infatti, con atto pubblico per notaio Farhat di Bergamo n. 98722 del 25.1.1994 donato l'esclusiva proprietà del terreno alle tre figlie ZI, FA e AN, procedendo altresì al correlato frazionamento, e, con atto pubblico n. 117907 per notaio Farhat di Bergamo del 12.1.1998 donato in proprietà esclusiva l'immobile di via San Felice al figlio
TE. Evidenziava come, proprio per il dato fattuale per il quale vi era solo l'immobile di cui egli era destinatario, si aveva il mancato rispetto delle quote ereditarie sia per lui che per la madre che era deceduta in data 6.11.2016 senza lasciare né immobili né testamento. Ricordava come nell'ambito delle successioni testamentaria fosse necessario riconoscere come legittima la metà del patrimonio ai figli, nel caso specifico quindi con quote di 10/100 a ciascuno dei fratelli, e di un quarto alla madre, con quota pertanto di 25/100, con la disponibile pari alla quota di 25/100; allegava una perizia espletata dall'arch. Germana Trussardi nella quale era riportato il valore dei beni immobili all'apertura della successione e da tali valori , a fronte di una massa ereditaria pari ad € 1.170.125,00, faceva derivare la lesione della sua legittima (che sarebbe dovuta essere pari ad € 117.012,50) per il valore di € 58.900,00, e la lesione della madre per €
222.060,00, richiedendone quindi la propria quota di 1/5 e cioè pari ad € 44.412,00, somme entrambe che chiedeva per essere reintegrato, con la conseguente dichiarazione di inefficacia delle donazioni. Chiedeva altresì a suo favore di avere anche il rimborso di tutte le spese finora sostenute ante causam per l'ottenimento della legittima stessa, spese che identificava in € 849,94 per la procedura di mediazione;
€ 1.903,30 per la difesa svolta in tale procedura, € 8.504,30 per l'espletata perizia di parte allegata agli atti per un totale di € 11.257,54. Così concludeva letteralmente : “In via principale e di merito:
A)1- accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante all'attore per effetto delle disposizioni testamentarie poste in essere dal sig. CC GI a beneficio dei convenuti e per effetto delle donazioni effettuate in vita dal medesimo a favore dei convenuti e di cui alla narrativa del presente atto, quantificando altresì
l'ammontare della lesione;
2- conseguentemente dichiarare inefficace, nei limiti di quanto necessario per integrare la riserva, le disposizioni testamentarie e le donazioni di cui sopra, secondo i criteri previsti dalla legge;
3- disporre la riduzione, secondo le modalità e l'ordine previsti dalla legge, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni poste in essere dal de cuius in favore dei convenuti entro il limite della lesione della quota di legittima spettante all'attore;
4- conseguentemente condannare i convenuti, ciascuno nella misura di propria competenza a reintegrare in favore del sig.
IA GI la quota lesa, nella misura complessiva di € 58.900,25 o in quella diversa maggiore o minore risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla apertura della successione – o da altra diversa ritenuta di giustizia
– al saldo, mediante condanna al versamento di una somma di denaro ovvero attribuzione dei beni immobili oggetto delle disposizioni lesive e inefficaci, in misura pari al valore della quota lesa, secondo le norme di legge, previa, in tal secondo caso, pronuncia di scioglimento della comunione e/o divisione in natura dei precitati beni immobili ovvero attribuzione per intero dei beni con condanna al pagamento dei necessari conguagli in denaro, con ordine al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni;
B) 1- accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante alla sig.ra ET PI per effetto delle disposizioni testamentarie poste in essere dal sig. CC GI a beneficio dei convenuti e per effetto delle donazioni effettuate in vita dal medesimo a favore dei convenuti e di cui alla narrativa del presente atto, quantificando altresì l'ammontare della lesione;
2- conseguentemente dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario per integrare la riserva, le disposizioni testamentarie e le donazioni di cui sopra, secondo i criteri previsti dalla legge;
3- disporre la riduzione, secondo le modalità e l'ordine previsti dalla legge, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni poste in essere dal de cuius in favore dei convenuti entro il limite di 1/5 della lesione della quota di legittima che sarebbe spettata alla sig.ra ET PI;
4- conseguentemente condannare i convenuti, ciascuno nella misura di propria competenza, a reintegrare in favore del sig. IA GI la parte di 1/5 della quota lesa, nella misura complessiva di € 44.412,00 o in quella diversa maggiore o minore risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla apertura della successione – o da altra diversa ritenuta di giustizia
– al saldo, mediante condanna al versamento di una somma di denaro ovvero attribuzione dei beni immobili oggetto delle disposizioni lesive e inefficaci, in misura pari al valore di 1/5 della quota lesa, secondo le norme di legge, previa, in tal secondo caso, pronuncia di scioglimento della comunione e/o divisione in natura dei precitati beni immobili ovvero attribuzione per intero dei beni con condanna al pagamento dei necessari conguagli in denaro, con ordine al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni;
C) 1- condannare i convenuti a rimborsare all'attore le spese tutte, ivi comprese quelle tecniche e difensive, sostenute nell'ambito dell'obbligatorio procedimento di mediazione nonché quelle relative alla relazione peritale di parte preordinata al procedimento di mediazione ed al presente giudizio quantificabili nella misura complessiva di € 11.257,54 o in quella diversa maggiore o minore risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo”, vinte le spese di lite.
Si costituivano tutti i convenuti.
Le convenute ZI e FA GI, dopo aver in premessa ricordato la donazione fatta a loro favore dei terreni e come il testamento olografo poi pubblicato non faceva altro che confermare le volontà del padre defunto, contestavano i valori dei beni così come allegati nella perizia dell'attore, evidenziavano come i terreni loro donati avessero destinazione agricola e, comunque, sottolineavano che, ai sensi dell'art. 559 e 560 cc laddove l'azione di riduzione per lesione di legittima del fratello poteva essere considerata fondata occorreva “disporsi la riduzione esclusivamente separando la parte di immobili donati nella misura necessaria alla integrazione della quota di legittima cominciando dall'ultima donazione”.
La convenuta GI NA, a sua volta, rilevava l'erroneità del valore di € 204.402,00 sì come indicato in citazione al terreno donatogli dal padre assumendo, sulla base di una perizia di parte che allegava, che il detto valore era di € 102.858,00 e dunque addirittura minore della legittima come computata dal fratello e come per questo ella nulla doveva riconoscere al fratello attore, ricordando comunque come , in subordine ed in caso di accoglimento della domanda, la riduzione avrebbe dovuto svolgersi separando dagli immobili donati la parte occorrente per integrare la quota di legittima dell'attore, cominciando dall'ultima donazione.
Il convenuto GI TE, accettando le cifre indicate dall'attore in termini di valore dei beni immobili della massa ereditaria, evidenziava come l'immobile a lui donato - in
Monasterolo alla Via S. Felice n. 5, dove oggi lo stesso risiedeva – aveva valore di € 204.402,00=, e. ove decurtato dell'usufrutto riservato in vita alla madre di € 153.301,50,
e come quindi il superamento della propria quota di legittima (pari ad € 117.012,50) di €
36.289,00. Proprio sulla base del computo riportato nella perizia dell'attore e quindi riportandosi al valore di € 161.424,50 (tra legittima e quota della legittima della madre) riteneva di aver diritto e titolo giuridico per ottenere dai coeredi la somma, per differenza, di € 8.123,00. Riportandosi agli obblighi di collazione ex art. 737 cc. rilevava che l'immobile donato a lui non ledeva o comprometteva la quota legittima del fratello, essendo anzi egli debitore per l'importo di € 8.123,00 per raggiungere a sua volta la quota di legittima. In subordine, e quindi in caso di accoglimento della domanda, sottolineava come l'immobile fosse divisibile e si dichiarava disposto alla divisione in natura di esso, con il pagamento del conguaglio a suo favore. Contestava poi la richiesta di rimborso sulle spese di mediazione e ciò per avere le parti, seppur nella riservatezza imposta dal procedimento, aderito alla mediazione stessa. Così letteralmente concludeva: “in via principale: rigettare le domande avanzate da parte attrice nei confronti del signor TE GI, siccome infondate in fatto ed in diritto, sia in punto an che in punto quantum debeatur;
- in via subordinata: qualora accertata una violazione della quota di legittima a danno del signor IA GI in successione di GI CC iure proprio e PI ET iure hereditas, ed in accoglimento della domanda di “collazione per imputazione” come argomentata e dedotta nel presente atto costitutivo, accertato che l'atto di liberalità ricevuto dal convenuto da parte del signor CC GI non lede la quota di legittima rivendicata da parte attrice, rigettare qualsivoglia domanda di parte attrice stessa nei confronti del signor GI TE;
- in via riconvenzionale: all'esito della “collazione per imputazione” ex art. 737 e ss. c.c., come argomentata, dedotta e domandata dalla deducente difesa in atti, e per i motivi in fatto ed in diritto indicati nel corpo del presente atto costitutivo, condannare parte attrice e le parti convenute, in via solidale tra loro, a reintegrare il signor GI TE di beni per un controvalore di €
8.123,00=, o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo, mediante attribuzione di beni immobili oggetto delle disposizioni lesive secondo norme di legge, previa, in caso di impossibilità di attribuzione di beni per intero per il controvalore dovuto, divisione/frazionamento, o condanna al versamento dei necessari conguagli in denaro secondo le quote di imputazione e spettanza, con ordine al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizione, manlevato quest'ultimo da ogni responsabilità. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice anche nei confronti e a danno del convenuto TE GI, si accerti e dichiari che l'unità immobiliare ricevuta in donazione da quest'ultimo in Monasterolo del Castello, Via San Felice n. 5, è divisibile e frazionabile per mq 62.30 al piano terra, stante la presenza di unità immobiliare di tre vani con ingresso autonomo e riservato. Si proceda pertanto, e per l'effetto, a divisione/frazionamento/scioglimento di comunione della stessa parte di immobile, per una superficie complessiva di mq 62.30 e, tenuto conto del valore di stima commerciale alla data di apertura della successione dell'immobile indicato da parte attrice stessa, determinare e disporre in capo al ricevente il versamento di eventuali e necessari conguagli in denaro ritenuti di
Giustizia, con ordine al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni, quest'ultimo manlevato da ogni responsabilità.”vinte le spese.
La causa veniva inizialmente rinviata per comprendere se il contraddittorio fosse completo a causa del nominativo di un terzo, tale RA Diego, che appariva nelle visure catastali degli immobili, a seguito della allegazione della sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 731/19, passata in giudicato, che confermava il rigetto della richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 2939 cc a favore di questi relativamente ad uno dei beni oggetto di causa e pertanto il dato sostanziale che non vi dovessero essere altri chiamati nella presente causa, il giudizio si istruiva con l'espletamento di una CTU tecnica e, risultati vani i tentativi di conciliazione delle parti, riservata per la decisione all'esito dello scadere dei termini ex art. 190 cpc. Con sentenza non definitiva n. 932/22 del 29.4.22 veniva così statuito: “Dichiara
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato con la domanda riconvenzionale dal convenuto GI TE;
Accerta l'intervenuta lesione della quota di legittima dell'attore , nella misura indicata nella relazione peritale espletata in corso di causa” e la causa veniva rimessa in istruttoria per il prosieguo.
Veniva quindi rinominato il CTU che già era stato individuato precedentemente arch.
Osvaldo Monti cui veniva sottoposto il seguente quesito “ indichi a) per i singoli beni spettanti alle parti – eventualmente con nuova determinazione del valore alla luce della riunione dell'usufrutto - la divisibilità o meno e, quindi, b) proceda ad un piano divisionale nel quale si proceda alla riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie, a partire dall'ultima, per procedere alla ricostituzione della legittima invocata dall'attore e già quantificata nella precedente relazione peritale, in proporzione alla rispettiva eccedenza delle donazioni stesse, c) provveda a considerare nel piano divisionale altresì se vi siano spese particolari di cui occorra prendere atto al fine di evitare, di contro, la mancata considerazione di migliorie o spese straordinarie di cui il bene da riconoscere all'attore oggi goda”. Falliti ancora una volta tutti i tentativi di raggiungere un accordo, la vetustà della causa unitamente ai rinvii e ai tempi particolarmente dilatati che già l'esperimento della CTU avevano imposto rendevano necessario riservare la causa per la decisione, assegnando ai procuratori i termini ex art. 190 cpc.
Va preliminarmente evidenziato che in seno alla sentenza già pronunciata è stata riconosciuta l'esistenza della lesione di legittima per l'attore con esplicito richiamo a quanto indicato nella prima relazione peritale in termini di importo e che era stata rigettata la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto TE GI di riduzione per lesione di legittima svolta in rappresentazione della madre per l'intervenuta prescrizione del diritto esercitato dallo stesso.
Nel merito, sempre preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e ciò a causa vuoi del fatto che entrambi le eccezioni sono rilevabili anche in appello per quanto si dirà infra e sia perché comunque nel merito di esse non è intervenuto alcun esame in seno alla prima pronuncia, cosicchè da tale pronuncia non può essere tratto alcun superamento delle stesse o ancora peggio alcuna inammissibilità.
- Sull'eccepita assenza della condizione di proponibilità dell'azione di riduzione dell'attore
Secondo le convenute ZI e FA GI l'attore sarebbe privo di legittimazione relativamente all'esperita odierna azione di riduzione per lesione di legittima non avendo egli accettato con beneficio di inventario l'eredità paterna per cui è causa sicchè, essendo ciò condizione di procedibilità ai sensi 564 cc, ne deriverebbe appunto la carenza della sua legittimazione attiva.
Proprio per la natura dell'eccezione sollevata (assenza di una condizione di procedibilità) che consente l'esame di essa anche in sede di gravame occorre esaminarla nonostante l'intervenuta pronuncia accertativa della lesione di legittima di cui si tratta.
Ebbene l'attore è sicuramente un erede che nel testamento ha ricevuto meno di quanto gli spettava in termini di legittima, ciò secondo le convenute non è sufficiente visto che è richiesta sia l'accettazione con beneficio di inventario e soprattutto la redazione dell'inventario per come indicato esplicitamente proprio dal primo comma dell'articolo invocato che così recita: “art. 564. Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione. 1)
Il legittimario che non ha accettato l'eredità, col beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità…..” Ritiene però il Collegio che la redazione dell'inventario e quindi l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è condizione richiesta nei confronti dei terzi estranei mentre, proprio come letteralmente indicato dal medesimo primo comma dell'art. 564 cc ora riportato ciò non è richiesto ogni qualvolta l'erede preterito agisca nei confronti dei coeredi: esattamente come nella presente fattispecie nella quale l'attore ha infatti citato tutti i fratelli. Non può condividersi infatti la tesi pure indicata dal procuratore delle convenute secondo le quali nel caso in esame non vi sarebbero coeredi dal momento che all'apertura della successione paterna i beni immobili indicati nel testamento a favore dei fratelli erano stati già donati dal padre medesimo agli stessi: ciò infatti non rende nulla la qualità di coeredi degli stessi , peraltro in tal senso ricordando la stessa possibilità teorica dell'esercizio di detta azione di riduzione anche per quanto si ha la cd “eredità vuota”, cioè del tutto priva di beni ereditari, che pure non è la fattispecie in esame.
Proprio per quanto detto e cioè alla luce dell'esperimento dell'azione di riduzione nei confronti di coeredi l'eccepita assenza di procedibilità per la mancata accettazione col beneficio d'inventario è infondata e l'eccezione non può che essere rigettata.
- Sull'eccepita assenza di legittimazione attiva per l'eredità materna per non esservi stata la rinuncia al legato in sostituzione di legittima da parte della defunta sig.ra ET PI
Il convenuto TE GI solleva invece un'eccezione più complessa proponendo la lettura del testamento come individuante verso la madre un legato in sostituzione di legittima e, da ciò, egli trae la conseguenza che la mancata espressa rinunzia allo stesso da parte della madre avrebbe reso quest'ultima priva della qualità di erede e, come tale, non più avente diritto ad alcuna quota di legittima.
Anche tale eccezione è rilevabile d'ufficio , in ogni stato e grado del giudizio e pertanto non appare superata in alcun modo dalla già pronunciata sentenza , nella quale non era stato più di tanto esplicitato tale argomento relativo alla legittima della madre.
Come noto e come si trae dalla pronuncia SSUU 29/03/2011, n.7098 “La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell' art. 564 c.c., è rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della controparte;
ne consegue che, è tempestiva la relativa eccezione sollevata per la prima volta nell'atto di appello”.
Questo Collegio non condivide la lettura proposta dal detto convenuto. Occorre in tal senso esaminare il testamento del defunto GI CC che così letteralmente recita: “N (OM) eredi mia moglie e i miei cinque figli, e dispongo che i miei beni immobili vengono così tra loro suddivisi. E a mia moglie viene attribuito l'Usufrutto generale, sua Vita Natural durante su tutti gli immobili. 2) a mia figlia
NA viene attribuito l'appezzamento di terreno in Comune di Monasterolo del
Castello, indicato nella planimetria da me sottoscritta e qui unita con la lettera A e contornato nella stessa in colore rosso;
3) a mia figlia ZI viene attribuito l'appezzamento di terreno in Comune di Monasterolo del Castello, indicato nella citata
Planimetria con la lettera B e contornato nella stessa in colore giallo. 4) a mia figlia
FA viene attribuito l'appezzamento di terreno in Comune di Monasterolo del
Castello, indicato nella citata Planimetria, con la lettera c e contornato nella stessa in colore azzurro. 5) a mio figlio TE viene attribuita la porzione immobiliare in
Comune di Monasterolo del Castello alla via San Felice, costituita dal piano terra, dal piano primo e da tutta l'area e giardino, accesso ed orto di pertinenza. 6) a mio figlio
GI TI viene attribuita la porzione immobiliare nella stessa casa Comune di
Monasterolo del Castello alla via San Felice, costituita dal piano secondo con servitù attive di passo pedonale e carrale con diritto di sosta per il solo carico e scarico sulla porzione di area qui attribuita al figlio TE, nonché 7) servitù di passo sulla scala di accesso al piano secondo. Il mappale 142 in angolo tra via San Felice la strada Reinale lerratino viene attribuito a NA. Monasterolo del Castello. GI CC”
Per comprendere la natura degli istituti richiamati deve ricordarsi che il nostro codice civile disciplina il “legato in sostituzione della legittima” o cd tacitativo all'art. 551 cc, istituto che come dato dalla stessa definizione è assolutamente concettualmente e sostanzialmente diverso invece dal legato in conto legittima (art. 552 cc) laddove la principale differenza è data dal fatto che se il legato è “in sostituzione”, accettandolo l'erede rinuncia a chiedere la sua quota di legittima, accontentandosi, in pratica, del legato e non può pretendere altro, di contro, se il legato è “in conto di legittima”, l'erede lo riceve come acconto sulla quota di legittima. Appare interessante ricordare in materia la massima individuata nella pronuncia della
Suprema Corte 18/10/2023, n.28962 secondo cui “Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell'art. 551 c.c., che suppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l'ipotesi prevista dall'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima”
Comprendere quando ci sia una istituzione di legato in sostituzione di legittima impone un attento esame letterale e di fatto proprio per le conseguenze importanti che a tale istituto si riconnettono: in tema di legato sostitutivo non occorrono formule sacramentali da parte del testatore per indicare che si tratta di un legato in sostituzione di legittima e tantomeno che la facoltà di scelta sia prevista nel testamento: è sufficiente infatti, che vi sia la manifestazione di una non equivoca volontà di tacitare il legittimario per mezzo del legato, indagine di fatto che diventa insindacabile dalla Cassazione se correttamente motivata. Si ha altresì che laddove il legato sostitutivo abbia ad oggetto il diritto di usufrutto e il beneficiario muoia prima di averlo accettato, la facoltà di rinunziare passa ai suoi eredi, titolari, appunto iure hereditatis dell'azione di riduzione stessa.
Secondo la recente pronuncia della Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1149 il legato in sostituzione di legittima richiede la chiara volontà testatore di escludere legittimario in favore di beni specifici (“Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti, in modo certo e univoco, la volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. A tali fini, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, siccome non richieste dalla norma, potendo l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità essere desunta anche dal complessivo contenuto della scheda testamentaria attraverso un'opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione, senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell'atto stesso. Lo stabilire se una disposizione testamentaria a favore di un legittimario integri un legato in sostituzione oppure in conto di legittima costituisce anch'esso accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato ed immune da violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere all'interpretazione delle disposizioni di ultima volontà.”)
Ebbene dalla semplice lettura del testamento si ha che il de cuius ha esplicitamente affermato di voler nominare “eredi” sia la moglie che i cinque figli, pur chiarendo nel prosieguo che alla moglie, ET PI, era lasciato l'usufrutto sui beni immobili, in particolare su quella casa coniugale che la stessa abiterà fino alla morte, avvenuta in data
6.11.2016. L'esplicita indicazione della qualifica di “erede” per la moglie che la lettera del testamento impone nell'ambito della interpretazione dello stesso sembrerebbe da interpretare come un'esplicita volontà del defunto di qualificare espressamente la moglie quale suo erede , senza quindi alcuna esplicita preclusione per la stessa, per es., di ottenere anche parte degli immobili, oltre che il solo diritto di usufrutto indicato. Ciò rende quindi particolarmente difficile ricostruire , nell'ambito del testamento ora esaminato, una reale indicazione di legato in sostituzione piuttosto che in conto di legittima alla luce della volontà indicata in apertura di qualificare tutti i familiari quali eredi, apparendo molto più plausibile che il testatore abbia ipotizzato una eguale posizione per tutti i familiari, poi individuando le modalità che apparivano più convenienti per la famiglia stessa, e soprattutto senza imporre misure impeditive per un'eventuale azione del coniuge stesso che volesse, per es., chiedere la proprietà dei beni o comunque accrescere quanto invece letteralmente attribuitole . La moglie dunque del de cuius, “erede” anche per l'espressa qualificazione da parte del marito testatore a tutti gli effetti, essendo morta nel novembre 2016 ha trasmesso, iure hereditatis, il diritto di agire per ottenere la propria legittima ai suoi eredi e tale azione è stato svolta proprio dall'attore con la citazione odierna , senza, a differenza del fratello
TE, incorrere in prescrizione.
L'eccepita assenza di legittimazione per essere la madre legataria e non erede viene quindi disattesa.
- Sull'esatta quantificazione della lesione.
Come già indicato nella sentenza parziale pronunciata l'individuazione degli importi sulla lesione della legittima sono tratti dalla prima CTU ed occorre procedere alla correzione di un errore materiale di fatto ricollegato ad un errore di trascrizione nella elazione da parte dello stesso CTU, nel quale si è incorsi individuando in € “69.800,00”
l'importo correlato alla lesione nell'ambito della eredità paterna dovendo invece essere riportato l'importo esatto di € 66.945,00 per come anche indicato dal medesimo nel doc.
1 allegato alla relazione medesima, che diviene appunto di € 115.080 cumulando alla quota di riduzione della massa paterna direttamente attribuibile la quota di € 48.135,00 che l'attore ottiene agendo iure hereditario per la lesione di legittima della madre.
- Riduzione
Nella CTU si ha ovviamente anche la ricostruzione analitica del valore dei beni donati ai figli dal de cuius sulla base poi della riunione fittizia dei detti valori si è giunti alla determinazione della quota di riserva per figli e moglie.
Ebbene dal codice civile si ha l'art. 558 cc che relativamente al “Modo di ridurre le disposizioni testamentarie “ impone che la riduzione di esse avvenga proporzionalmente
, senza distinguere tra eredi e legatari, l'art. 559 cc impone che le donazioni si riducano cominciando dall'ultima e, da ultimo, l'art. 560 cc circa le riduzione di donazione di immobili recita . “Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se
l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari”. E' noto che si ha la possibilità di realizzare una comoda divisione quando l'immobile può essere diviso in porzioni autonome senza riduzione del valore economico del bene ed in tal caso vengono separate le quote necessarie per reintegrare i legittimari nei loro diritti, attribuendo loro quota di legittima in natura. Si deve restituire l'immobile all'eredità laddove: - esso non sia comodamente divisibile;
- il legatario o il donatario abbia nell'immobile un'eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile. In tal caso il legatario o il donatario ha diritto di ottenere una somma che rappresenti il valore della porzione disponibile. D'altro canto il donatario ha la facoltà di rimanere proprietario dell'immobile se: - esso non sia comodamente divisibile;
- il legatario o il donatario non abbia nell'immobile un'eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile.In tal caso il legatario o il donatario deve compensare in denaro i diritti del legittimario.
Il valore dell'immobile si determina al momento del pagamento e non quando si apre la successione.
Dalle relazioni sono individuati i valori dei singoli beni immobili di cui si tratta che fanno parte della massa ereditaria, così come si ha contezza che tutti i suddetti beni siano facilmente divisibili trattandosi di terreni o comunque di un fabbricato che estendendosi su più piani può essere diviso senza particolari problemi.
Dalla seconda CTU si ha che “Nessuna variazione degna di nota è intervenuta dal dic.
2020 a tutt'oggi e pertanto richiamo e riconfermo i valori degli immobili indicati nella
“CTU definitiva dic. 2020” come appresso:
A) Piena propr. di appezz. di terreno edif. con piccolo fabbr.rurale oggi intestato alla convenuta GI FA, stimato € 352.000 B) Piena propr. di appezz. di terreno edif. oggi intestato alla convenuta GI ZI, stimato € 239.800
C) Piena propr. di appezz. di terreno in parte edif. ed in parte agric. nonché del piccolo appezz. più a sud al mp 2903, oggi intestati alla convenuta GI NA ed il tutto stimato € 142.200
D) Fabbr. al mp 593 posto all'interno del centro storico: riguarda l'abitaz. a piano terra
(già in uso ai genitori) e quella al 1° piano entrambe di piena proprietà di GI
TE con annessa area cortilizia ed il tutto gravato dal diritto di passo pedonale e carrale che compete alla unità immobiliare descritta nel succ. paragrafo E). Il tutto stimato € 247.500
E) Abitazione/ambiente al rustico al 2° p del predetto fabbr. descritto al paragr. D) che per testamento è stato assegnato a GI IA e che in seguito questi ha venduto a GI TE divenendo così quest'ultimo proprietario dell'intero fabbricato con le relative aree scoperte pertinenziali;
Unità immobiliare questa al 2° p stimata € 51.000
Massa ereditaria stimata in compl. € 1.032.500.,
Da qui la legittima di ciascun figlio che diventa di 2/20 (metà patrimonio rispetto al quarto del coniuge ex art. 542 cc) e che calcolata con i valori odierni – privata anche del diritto di usufrutto della madre ormai deceduta diventa pari ad € 137.666,00.
E' importante che tale quota venga assolutamente garantita agli altri coeredi nell'ambito della richiesta riduzione.
Accertata così la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore.
Ciò è importante soprattutto alla luce di quanto l'attore ha in modo deciso continuato a richiedere e cioè l'intera sua reintegra solo in termini di denaro: tale sua richiesta non è infatti fondata giuridicamente laddove, come nella fattispecie, i beni risultino divisibili in natura perché la quota ereditaria deve essere costituita proprio da tutti i beni che differenziano la massa stessa e quindi beni immobili e beni mobili .
Infatti, è stato sottolineato come una delle differenze più significative tra la collazione e l'azione di riduzione consista proprio nel fatto che quest'ultima obbliga alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore, sicché se la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, e può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, ciò non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Trattasi di una conseguenza derivante dalla stessa natura della pronuncia che accolga l'azione di riduzione che determina l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e che comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo
è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso.
Tale conclusione trova poi il conforto dell'art. 560 c.c. che regola proprio la disciplina della comunione così determinatasi, prevedendo che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2 ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c. È pur vero – conclude la Cassazione - che la giurisprudenza si è occupata anche dell'ipotesi di reintegra della quota del legittimario in denaro, ritenendo che in tal caso l'obbligazione abbia natura di debito di valore, necessitante di adeguamento, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore dei beni in natura esistenti nell'asse, ma ciò presuppone che la reintegra in denaro o sia frutto di una concorde volontà delle parti o che scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall'art. 560 c.c.
La Cassazione afferma così il principio secondo cui la reintegrazione, in linea di principio, va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte.
È pur vero che tale affermazione viene di norma compiuta a tutela del diritto del legittimario, che non è in linea di principio suscettibile di essere convertito in un diritto di credito, ma ciò non toglie che la osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà,
a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura, e ciò soprattutto nel caso in cui la reintegra in denaro risulti svantaggiosa rispetto all'ipotesi in cui la reintegra sia realizzata in natura. Resta fermo che l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, determina il subentro del legittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione testamentaria lesiva non abbia ad oggetto singoli beni) oppure nella comunione dei singoli beni oggetto di attribuzioni specifiche (a titolo di legato ovvero di institutio ex re certa o di apporzionamento nell'ambito della divisione del testatore), e quindi la reintegra in natura.
Proprio su tali considerazioni questo Collegio ha deciso di pronunciare una condanna alternativa alle parti coinvolte, lasciando infatti alle stesse la possibilità di riconoscere il bene in natura piuttosto che attraverso la dazione dell'importo di denaro corrispondente. Ebbene dovendo ridurre le donazione occorre evidentemente partire dall'ultima e cioè da quella effettuata a favore di TE GI con atto pubblico n. 117907 per notaio
Farhat di Bergamo del 12.1.1998 relativo all'immobile di via San Felice in Monasterolo del Castello il cui valore è stato individuato in € 247.500,00 con una eccedenza rispetto alla legittima di € 137.666,00 di € 109.834,00. L'intero immobile riportato al mapp. 593 sub 2 prevede un appartamento al piano terra, uno al primo piano. Deve aggiungersi che oggi tale immobile si è ingrandito con l'abitazione individuata al mapp. 593 sub 3 che l'attore ha successivamente venduto al detto fratello. Ebbene come lo stesso CTU evidenzia da tale immobile donato è facilmente divisibile l'ambiente a Piano terra con connesse le aree scoperte di pertinenza che lo stesso CTU valuta essere pari ad €
64.000,00 (vedi pag. 8 - 2° CTU).
Dunque all'attore viene riconosciuta la proprietà dell'immobile sito in Monasterolo del
Castello mapp. 593 sub 2 relativamente al Piano terra e con le relative aree connesse, ciò previo opera di divisione dell'immobile in tal senso a spese comuni tra i due fratelli.
In alternativa e laddove vi fosse invece l'accordo di TE all'attore può essere riconosciuto l'importo di € 64.000,00.
Avendo, come già detto prima l'attore una lesione per sé e la madre pari ad € 115.080,00 ed avendo ottenuto dall'ultimo coerede donatario il valore corrispondente ad €
64.000,00 egli deve ancora percepire il valore di € 51.080,00.
E' così inevitabile andare a ridurre anche la donazione effettuata a FA GI che appare essere la donataria che ha ottenuto i terreni di maggior valore – secondo la CTU infatti ella ha oltre alla sua quota di legittima ben € 214.334,00, rispetto invece alle altre due sorelle che hanno, sempre oltre la legittima, importi di € 102.134,00 ZI e di €
4.534,00 NA. Ecco allora che la donazione a favore di FA attuata per notaio
Farhat di Bergamo n. 98722 del 25.1.1994 relativa al terreno , ora mapp 3709 (ex mapp
2472, 163/C, 2479, 1949, 2475, 2482) sito in Monasterolo del Castello, comprensivo anche di un piccolo fabbricato rurale. Tali terreni riportati al CT del detto Comune sono in zona C2 di espansione hanno un valore computato già al netto del deprezzamento relativo alla servitù elettrica alta tensione (€ 19.700,00) pari ad € 352.000,00. Ebbene da tali mappali potrà essere delimitato e confinato un terreno. che abbia il valore di €
51.080,00 , con le spese di confinamento da porre in via solidale dei due fratelli interessati.
Se vi fosse invece l'accordo della detta sorella FA all'attore può essere riconosciuto l'importo di € 51.080,00.
La condanna in via alternativa non consente alcun ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari.
Le spese relative all'espletata CTU sono liquidate come da separato decreto di pari data e vengono poste in via solidale su tutte le parti alla luce dell'interesse comune nella ricerca dei valori ereditari dei beni.
L'attore ha richiesto il rimborso delle spese sopportate per la mediazione e quelle relative alla perizia di parte che ha allegato alla citazione , rispettivamente calcolate in €
849,94 e 1.903,30 per la mediazione e in € 8.504,30 per la perizia.
Tale richiesta non è accoglibile.
La perizia di parte deve essere infatti calcolata alla stregua delle prove che ogni attore intende garantirsi al fine di vincere la causa e come tale non può essere posta a carico dei convenuti laddove non si abbia una piena soccombenza, come nel caso in esame.
Allo stesso modo le spese della mediazione non appaiono rimborsabili in quanto non solo essa è onere obbligatorio per cause di questo tipo ma soprattutto visto che i convenuti hanno affermato , senza alcuna contestazione, di non avere svolto durante la mediazione alcuna opposizione.
Le spese di lite, nell'assenza di una reale soccombenza (a fronte infatti della esistente lesione vi è stata la contrapposizione ferma nel voler solo denaro da parte dell'attore) si compensano tra le parti.
PQM
Definitivamente pronunciando e vista la già intervenuta sentenza n. 932/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - Accoglie la domanda di riduzione per lesione di legittima dell'attore e per l'effetto
- dichiarando parzialmente inefficace l'atto di donazione di cui al rogito n. 117907 per notaio Farhat di Bergamo del 12.1.1998 a favore di GI TE, assegna all'attore GI IA la proprietà dell'immobile sito in Monasterolo del
Castello mapp. 593 sub 2 relativamente al Piano terra e con le relative aree connesse, ciò previo opera di divisione dell'immobile in tal senso a spese comuni tra i due fratelli, o in alternativa.
- Se vi è l'accordo del detto convenuto, condanna GI TE al pagamento a favore dell'attore di € 64.000,00 oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.
- dichiarando parzialmente inefficace l'atto di donazione di cui per notaio Farhat di
Bergamo n. 98722 del 25.1.1994 a favore di GI FA , assegna all'attore
GI IA una parte del terreno riportato al mapp 3709 CT di
Monasterolo del Castello, che abbia il valore di € 51.080,00 delimitazione e confinamento a spese comuni tra i due fratelli, o in alternativa.
- Se vi è l'accordo della detta convenuta, condanna GI FA al pagamento a favore dell'attore di € 51.080,00 oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.
- Rigetta ogni altra domanda
- Liquida le spese per le CTU espletate con separato decreto di pari data
- Compensa le spese giudiziali tra le parti.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 913/2019 promossa da:
UD TI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FINCO STEFANO del foro di Bergamo
ATTORE contro
UD ZI (C.F. [...]), e UD LA (C.F. [...]), entrambe con il patrocinio degli avv.ti LAVIANI ADOLFO del foro di Milano e PIERANTONI FRANCESCA del foro di Bergamo
UD TIZIANA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARCHESI BRUNO del foro di Bergamo
UD STEFANO (C.F. [...]), con il patrocinio degli avv.ti ZOPPETTI SARA e RIBOLI MONIA del foro di Bergamo
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.5.24, che qui si intendono trascritti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore IA GI conveniva in giudizio i fratelli GI ZI, GI FA, GI NA e GI TE, contestando la nullità e/o l'annullabilità del testamento redatto dal defunto padre GI
CC oltre a contestare l'esistenza della lesione di legittima, agendo anche per ottenere la riduzione, pro quota, e così la reintegra della legittima della madre, morta nel
2016.
In fatto premetteva che in data 14.2.2009 era deceduto il padre CC GI, nato il
20.3.1921 a Monasterolo del Castello, e che in data 19.5.2009 era stato pubblicato il testamento olografo del defunto risultante redatto in data 20.3.1992 e come in tale scritto detto genitore avesse riconosciuto a favore della moglie, ET PI, il diritto di usufrutto su tutti gli immobili propri, mentre poi alle tre figlie, NA, FA e
ZI, avesse riconosciuto la nuda proprietà dell'intero terreno sito a Monasterolo del
Castello, al figlio TE la nuda proprietà del PT e del I° piano della casa di abitazione sita in Monasterolo del Castello in via San Felice, oltre all'area scoperta, al giardino e all'orto che la circondavano, mentre all'attore era stata riconosciuta la nuda proprietà del solaio sottotetto – NCEU di Monasterolo del Castello, foglio 13, mapp. 593 sub 3 al 2° piano - della medesima casa di via San Felice. L'attore rilevava come però all'epoca dell'apertura della successione, di fatto, nessun bene immobile, tranne quello a lui destinato, fosse residuato nella massa ereditaria e ciò per avere il padre già donato prima del suo decesso i beni immobili agli altri suoi fratelli: questi aveva, infatti, con atto pubblico per notaio Farhat di Bergamo n. 98722 del 25.1.1994 donato l'esclusiva proprietà del terreno alle tre figlie ZI, FA e AN, procedendo altresì al correlato frazionamento, e, con atto pubblico n. 117907 per notaio Farhat di Bergamo del 12.1.1998 donato in proprietà esclusiva l'immobile di via San Felice al figlio
TE. Evidenziava come, proprio per il dato fattuale per il quale vi era solo l'immobile di cui egli era destinatario, si aveva il mancato rispetto delle quote ereditarie sia per lui che per la madre che era deceduta in data 6.11.2016 senza lasciare né immobili né testamento. Ricordava come nell'ambito delle successioni testamentaria fosse necessario riconoscere come legittima la metà del patrimonio ai figli, nel caso specifico quindi con quote di 10/100 a ciascuno dei fratelli, e di un quarto alla madre, con quota pertanto di 25/100, con la disponibile pari alla quota di 25/100; allegava una perizia espletata dall'arch. Germana Trussardi nella quale era riportato il valore dei beni immobili all'apertura della successione e da tali valori , a fronte di una massa ereditaria pari ad € 1.170.125,00, faceva derivare la lesione della sua legittima (che sarebbe dovuta essere pari ad € 117.012,50) per il valore di € 58.900,00, e la lesione della madre per €
222.060,00, richiedendone quindi la propria quota di 1/5 e cioè pari ad € 44.412,00, somme entrambe che chiedeva per essere reintegrato, con la conseguente dichiarazione di inefficacia delle donazioni. Chiedeva altresì a suo favore di avere anche il rimborso di tutte le spese finora sostenute ante causam per l'ottenimento della legittima stessa, spese che identificava in € 849,94 per la procedura di mediazione;
€ 1.903,30 per la difesa svolta in tale procedura, € 8.504,30 per l'espletata perizia di parte allegata agli atti per un totale di € 11.257,54. Così concludeva letteralmente : “In via principale e di merito:
A)1- accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante all'attore per effetto delle disposizioni testamentarie poste in essere dal sig. CC GI a beneficio dei convenuti e per effetto delle donazioni effettuate in vita dal medesimo a favore dei convenuti e di cui alla narrativa del presente atto, quantificando altresì
l'ammontare della lesione;
2- conseguentemente dichiarare inefficace, nei limiti di quanto necessario per integrare la riserva, le disposizioni testamentarie e le donazioni di cui sopra, secondo i criteri previsti dalla legge;
3- disporre la riduzione, secondo le modalità e l'ordine previsti dalla legge, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni poste in essere dal de cuius in favore dei convenuti entro il limite della lesione della quota di legittima spettante all'attore;
4- conseguentemente condannare i convenuti, ciascuno nella misura di propria competenza a reintegrare in favore del sig.
IA GI la quota lesa, nella misura complessiva di € 58.900,25 o in quella diversa maggiore o minore risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla apertura della successione – o da altra diversa ritenuta di giustizia
– al saldo, mediante condanna al versamento di una somma di denaro ovvero attribuzione dei beni immobili oggetto delle disposizioni lesive e inefficaci, in misura pari al valore della quota lesa, secondo le norme di legge, previa, in tal secondo caso, pronuncia di scioglimento della comunione e/o divisione in natura dei precitati beni immobili ovvero attribuzione per intero dei beni con condanna al pagamento dei necessari conguagli in denaro, con ordine al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni;
B) 1- accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante alla sig.ra ET PI per effetto delle disposizioni testamentarie poste in essere dal sig. CC GI a beneficio dei convenuti e per effetto delle donazioni effettuate in vita dal medesimo a favore dei convenuti e di cui alla narrativa del presente atto, quantificando altresì l'ammontare della lesione;
2- conseguentemente dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario per integrare la riserva, le disposizioni testamentarie e le donazioni di cui sopra, secondo i criteri previsti dalla legge;
3- disporre la riduzione, secondo le modalità e l'ordine previsti dalla legge, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni poste in essere dal de cuius in favore dei convenuti entro il limite di 1/5 della lesione della quota di legittima che sarebbe spettata alla sig.ra ET PI;
4- conseguentemente condannare i convenuti, ciascuno nella misura di propria competenza, a reintegrare in favore del sig. IA GI la parte di 1/5 della quota lesa, nella misura complessiva di € 44.412,00 o in quella diversa maggiore o minore risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla apertura della successione – o da altra diversa ritenuta di giustizia
– al saldo, mediante condanna al versamento di una somma di denaro ovvero attribuzione dei beni immobili oggetto delle disposizioni lesive e inefficaci, in misura pari al valore di 1/5 della quota lesa, secondo le norme di legge, previa, in tal secondo caso, pronuncia di scioglimento della comunione e/o divisione in natura dei precitati beni immobili ovvero attribuzione per intero dei beni con condanna al pagamento dei necessari conguagli in denaro, con ordine al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni;
C) 1- condannare i convenuti a rimborsare all'attore le spese tutte, ivi comprese quelle tecniche e difensive, sostenute nell'ambito dell'obbligatorio procedimento di mediazione nonché quelle relative alla relazione peritale di parte preordinata al procedimento di mediazione ed al presente giudizio quantificabili nella misura complessiva di € 11.257,54 o in quella diversa maggiore o minore risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo”, vinte le spese di lite.
Si costituivano tutti i convenuti.
Le convenute ZI e FA GI, dopo aver in premessa ricordato la donazione fatta a loro favore dei terreni e come il testamento olografo poi pubblicato non faceva altro che confermare le volontà del padre defunto, contestavano i valori dei beni così come allegati nella perizia dell'attore, evidenziavano come i terreni loro donati avessero destinazione agricola e, comunque, sottolineavano che, ai sensi dell'art. 559 e 560 cc laddove l'azione di riduzione per lesione di legittima del fratello poteva essere considerata fondata occorreva “disporsi la riduzione esclusivamente separando la parte di immobili donati nella misura necessaria alla integrazione della quota di legittima cominciando dall'ultima donazione”.
La convenuta GI NA, a sua volta, rilevava l'erroneità del valore di € 204.402,00 sì come indicato in citazione al terreno donatogli dal padre assumendo, sulla base di una perizia di parte che allegava, che il detto valore era di € 102.858,00 e dunque addirittura minore della legittima come computata dal fratello e come per questo ella nulla doveva riconoscere al fratello attore, ricordando comunque come , in subordine ed in caso di accoglimento della domanda, la riduzione avrebbe dovuto svolgersi separando dagli immobili donati la parte occorrente per integrare la quota di legittima dell'attore, cominciando dall'ultima donazione.
Il convenuto GI TE, accettando le cifre indicate dall'attore in termini di valore dei beni immobili della massa ereditaria, evidenziava come l'immobile a lui donato - in
Monasterolo alla Via S. Felice n. 5, dove oggi lo stesso risiedeva – aveva valore di € 204.402,00=, e. ove decurtato dell'usufrutto riservato in vita alla madre di € 153.301,50,
e come quindi il superamento della propria quota di legittima (pari ad € 117.012,50) di €
36.289,00. Proprio sulla base del computo riportato nella perizia dell'attore e quindi riportandosi al valore di € 161.424,50 (tra legittima e quota della legittima della madre) riteneva di aver diritto e titolo giuridico per ottenere dai coeredi la somma, per differenza, di € 8.123,00. Riportandosi agli obblighi di collazione ex art. 737 cc. rilevava che l'immobile donato a lui non ledeva o comprometteva la quota legittima del fratello, essendo anzi egli debitore per l'importo di € 8.123,00 per raggiungere a sua volta la quota di legittima. In subordine, e quindi in caso di accoglimento della domanda, sottolineava come l'immobile fosse divisibile e si dichiarava disposto alla divisione in natura di esso, con il pagamento del conguaglio a suo favore. Contestava poi la richiesta di rimborso sulle spese di mediazione e ciò per avere le parti, seppur nella riservatezza imposta dal procedimento, aderito alla mediazione stessa. Così letteralmente concludeva: “in via principale: rigettare le domande avanzate da parte attrice nei confronti del signor TE GI, siccome infondate in fatto ed in diritto, sia in punto an che in punto quantum debeatur;
- in via subordinata: qualora accertata una violazione della quota di legittima a danno del signor IA GI in successione di GI CC iure proprio e PI ET iure hereditas, ed in accoglimento della domanda di “collazione per imputazione” come argomentata e dedotta nel presente atto costitutivo, accertato che l'atto di liberalità ricevuto dal convenuto da parte del signor CC GI non lede la quota di legittima rivendicata da parte attrice, rigettare qualsivoglia domanda di parte attrice stessa nei confronti del signor GI TE;
- in via riconvenzionale: all'esito della “collazione per imputazione” ex art. 737 e ss. c.c., come argomentata, dedotta e domandata dalla deducente difesa in atti, e per i motivi in fatto ed in diritto indicati nel corpo del presente atto costitutivo, condannare parte attrice e le parti convenute, in via solidale tra loro, a reintegrare il signor GI TE di beni per un controvalore di €
8.123,00=, o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo, mediante attribuzione di beni immobili oggetto delle disposizioni lesive secondo norme di legge, previa, in caso di impossibilità di attribuzione di beni per intero per il controvalore dovuto, divisione/frazionamento, o condanna al versamento dei necessari conguagli in denaro secondo le quote di imputazione e spettanza, con ordine al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizione, manlevato quest'ultimo da ogni responsabilità. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice anche nei confronti e a danno del convenuto TE GI, si accerti e dichiari che l'unità immobiliare ricevuta in donazione da quest'ultimo in Monasterolo del Castello, Via San Felice n. 5, è divisibile e frazionabile per mq 62.30 al piano terra, stante la presenza di unità immobiliare di tre vani con ingresso autonomo e riservato. Si proceda pertanto, e per l'effetto, a divisione/frazionamento/scioglimento di comunione della stessa parte di immobile, per una superficie complessiva di mq 62.30 e, tenuto conto del valore di stima commerciale alla data di apertura della successione dell'immobile indicato da parte attrice stessa, determinare e disporre in capo al ricevente il versamento di eventuali e necessari conguagli in denaro ritenuti di
Giustizia, con ordine al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni, quest'ultimo manlevato da ogni responsabilità.”vinte le spese.
La causa veniva inizialmente rinviata per comprendere se il contraddittorio fosse completo a causa del nominativo di un terzo, tale RA Diego, che appariva nelle visure catastali degli immobili, a seguito della allegazione della sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 731/19, passata in giudicato, che confermava il rigetto della richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 2939 cc a favore di questi relativamente ad uno dei beni oggetto di causa e pertanto il dato sostanziale che non vi dovessero essere altri chiamati nella presente causa, il giudizio si istruiva con l'espletamento di una CTU tecnica e, risultati vani i tentativi di conciliazione delle parti, riservata per la decisione all'esito dello scadere dei termini ex art. 190 cpc. Con sentenza non definitiva n. 932/22 del 29.4.22 veniva così statuito: “Dichiara
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato con la domanda riconvenzionale dal convenuto GI TE;
Accerta l'intervenuta lesione della quota di legittima dell'attore , nella misura indicata nella relazione peritale espletata in corso di causa” e la causa veniva rimessa in istruttoria per il prosieguo.
Veniva quindi rinominato il CTU che già era stato individuato precedentemente arch.
Osvaldo Monti cui veniva sottoposto il seguente quesito “ indichi a) per i singoli beni spettanti alle parti – eventualmente con nuova determinazione del valore alla luce della riunione dell'usufrutto - la divisibilità o meno e, quindi, b) proceda ad un piano divisionale nel quale si proceda alla riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie, a partire dall'ultima, per procedere alla ricostituzione della legittima invocata dall'attore e già quantificata nella precedente relazione peritale, in proporzione alla rispettiva eccedenza delle donazioni stesse, c) provveda a considerare nel piano divisionale altresì se vi siano spese particolari di cui occorra prendere atto al fine di evitare, di contro, la mancata considerazione di migliorie o spese straordinarie di cui il bene da riconoscere all'attore oggi goda”. Falliti ancora una volta tutti i tentativi di raggiungere un accordo, la vetustà della causa unitamente ai rinvii e ai tempi particolarmente dilatati che già l'esperimento della CTU avevano imposto rendevano necessario riservare la causa per la decisione, assegnando ai procuratori i termini ex art. 190 cpc.
Va preliminarmente evidenziato che in seno alla sentenza già pronunciata è stata riconosciuta l'esistenza della lesione di legittima per l'attore con esplicito richiamo a quanto indicato nella prima relazione peritale in termini di importo e che era stata rigettata la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto TE GI di riduzione per lesione di legittima svolta in rappresentazione della madre per l'intervenuta prescrizione del diritto esercitato dallo stesso.
Nel merito, sempre preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e ciò a causa vuoi del fatto che entrambi le eccezioni sono rilevabili anche in appello per quanto si dirà infra e sia perché comunque nel merito di esse non è intervenuto alcun esame in seno alla prima pronuncia, cosicchè da tale pronuncia non può essere tratto alcun superamento delle stesse o ancora peggio alcuna inammissibilità.
- Sull'eccepita assenza della condizione di proponibilità dell'azione di riduzione dell'attore
Secondo le convenute ZI e FA GI l'attore sarebbe privo di legittimazione relativamente all'esperita odierna azione di riduzione per lesione di legittima non avendo egli accettato con beneficio di inventario l'eredità paterna per cui è causa sicchè, essendo ciò condizione di procedibilità ai sensi 564 cc, ne deriverebbe appunto la carenza della sua legittimazione attiva.
Proprio per la natura dell'eccezione sollevata (assenza di una condizione di procedibilità) che consente l'esame di essa anche in sede di gravame occorre esaminarla nonostante l'intervenuta pronuncia accertativa della lesione di legittima di cui si tratta.
Ebbene l'attore è sicuramente un erede che nel testamento ha ricevuto meno di quanto gli spettava in termini di legittima, ciò secondo le convenute non è sufficiente visto che è richiesta sia l'accettazione con beneficio di inventario e soprattutto la redazione dell'inventario per come indicato esplicitamente proprio dal primo comma dell'articolo invocato che così recita: “art. 564. Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione. 1)
Il legittimario che non ha accettato l'eredità, col beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità…..” Ritiene però il Collegio che la redazione dell'inventario e quindi l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è condizione richiesta nei confronti dei terzi estranei mentre, proprio come letteralmente indicato dal medesimo primo comma dell'art. 564 cc ora riportato ciò non è richiesto ogni qualvolta l'erede preterito agisca nei confronti dei coeredi: esattamente come nella presente fattispecie nella quale l'attore ha infatti citato tutti i fratelli. Non può condividersi infatti la tesi pure indicata dal procuratore delle convenute secondo le quali nel caso in esame non vi sarebbero coeredi dal momento che all'apertura della successione paterna i beni immobili indicati nel testamento a favore dei fratelli erano stati già donati dal padre medesimo agli stessi: ciò infatti non rende nulla la qualità di coeredi degli stessi , peraltro in tal senso ricordando la stessa possibilità teorica dell'esercizio di detta azione di riduzione anche per quanto si ha la cd “eredità vuota”, cioè del tutto priva di beni ereditari, che pure non è la fattispecie in esame.
Proprio per quanto detto e cioè alla luce dell'esperimento dell'azione di riduzione nei confronti di coeredi l'eccepita assenza di procedibilità per la mancata accettazione col beneficio d'inventario è infondata e l'eccezione non può che essere rigettata.
- Sull'eccepita assenza di legittimazione attiva per l'eredità materna per non esservi stata la rinuncia al legato in sostituzione di legittima da parte della defunta sig.ra ET PI
Il convenuto TE GI solleva invece un'eccezione più complessa proponendo la lettura del testamento come individuante verso la madre un legato in sostituzione di legittima e, da ciò, egli trae la conseguenza che la mancata espressa rinunzia allo stesso da parte della madre avrebbe reso quest'ultima priva della qualità di erede e, come tale, non più avente diritto ad alcuna quota di legittima.
Anche tale eccezione è rilevabile d'ufficio , in ogni stato e grado del giudizio e pertanto non appare superata in alcun modo dalla già pronunciata sentenza , nella quale non era stato più di tanto esplicitato tale argomento relativo alla legittima della madre.
Come noto e come si trae dalla pronuncia SSUU 29/03/2011, n.7098 “La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell' art. 564 c.c., è rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della controparte;
ne consegue che, è tempestiva la relativa eccezione sollevata per la prima volta nell'atto di appello”.
Questo Collegio non condivide la lettura proposta dal detto convenuto. Occorre in tal senso esaminare il testamento del defunto GI CC che così letteralmente recita: “N (OM) eredi mia moglie e i miei cinque figli, e dispongo che i miei beni immobili vengono così tra loro suddivisi. E a mia moglie viene attribuito l'Usufrutto generale, sua Vita Natural durante su tutti gli immobili. 2) a mia figlia
NA viene attribuito l'appezzamento di terreno in Comune di Monasterolo del
Castello, indicato nella planimetria da me sottoscritta e qui unita con la lettera A e contornato nella stessa in colore rosso;
3) a mia figlia ZI viene attribuito l'appezzamento di terreno in Comune di Monasterolo del Castello, indicato nella citata
Planimetria con la lettera B e contornato nella stessa in colore giallo. 4) a mia figlia
FA viene attribuito l'appezzamento di terreno in Comune di Monasterolo del
Castello, indicato nella citata Planimetria, con la lettera c e contornato nella stessa in colore azzurro. 5) a mio figlio TE viene attribuita la porzione immobiliare in
Comune di Monasterolo del Castello alla via San Felice, costituita dal piano terra, dal piano primo e da tutta l'area e giardino, accesso ed orto di pertinenza. 6) a mio figlio
GI TI viene attribuita la porzione immobiliare nella stessa casa Comune di
Monasterolo del Castello alla via San Felice, costituita dal piano secondo con servitù attive di passo pedonale e carrale con diritto di sosta per il solo carico e scarico sulla porzione di area qui attribuita al figlio TE, nonché 7) servitù di passo sulla scala di accesso al piano secondo. Il mappale 142 in angolo tra via San Felice la strada Reinale lerratino viene attribuito a NA. Monasterolo del Castello. GI CC”
Per comprendere la natura degli istituti richiamati deve ricordarsi che il nostro codice civile disciplina il “legato in sostituzione della legittima” o cd tacitativo all'art. 551 cc, istituto che come dato dalla stessa definizione è assolutamente concettualmente e sostanzialmente diverso invece dal legato in conto legittima (art. 552 cc) laddove la principale differenza è data dal fatto che se il legato è “in sostituzione”, accettandolo l'erede rinuncia a chiedere la sua quota di legittima, accontentandosi, in pratica, del legato e non può pretendere altro, di contro, se il legato è “in conto di legittima”, l'erede lo riceve come acconto sulla quota di legittima. Appare interessante ricordare in materia la massima individuata nella pronuncia della
Suprema Corte 18/10/2023, n.28962 secondo cui “Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell'art. 551 c.c., che suppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l'ipotesi prevista dall'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima”
Comprendere quando ci sia una istituzione di legato in sostituzione di legittima impone un attento esame letterale e di fatto proprio per le conseguenze importanti che a tale istituto si riconnettono: in tema di legato sostitutivo non occorrono formule sacramentali da parte del testatore per indicare che si tratta di un legato in sostituzione di legittima e tantomeno che la facoltà di scelta sia prevista nel testamento: è sufficiente infatti, che vi sia la manifestazione di una non equivoca volontà di tacitare il legittimario per mezzo del legato, indagine di fatto che diventa insindacabile dalla Cassazione se correttamente motivata. Si ha altresì che laddove il legato sostitutivo abbia ad oggetto il diritto di usufrutto e il beneficiario muoia prima di averlo accettato, la facoltà di rinunziare passa ai suoi eredi, titolari, appunto iure hereditatis dell'azione di riduzione stessa.
Secondo la recente pronuncia della Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1149 il legato in sostituzione di legittima richiede la chiara volontà testatore di escludere legittimario in favore di beni specifici (“Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti, in modo certo e univoco, la volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. A tali fini, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, siccome non richieste dalla norma, potendo l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità essere desunta anche dal complessivo contenuto della scheda testamentaria attraverso un'opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione, senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell'atto stesso. Lo stabilire se una disposizione testamentaria a favore di un legittimario integri un legato in sostituzione oppure in conto di legittima costituisce anch'esso accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato ed immune da violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere all'interpretazione delle disposizioni di ultima volontà.”)
Ebbene dalla semplice lettura del testamento si ha che il de cuius ha esplicitamente affermato di voler nominare “eredi” sia la moglie che i cinque figli, pur chiarendo nel prosieguo che alla moglie, ET PI, era lasciato l'usufrutto sui beni immobili, in particolare su quella casa coniugale che la stessa abiterà fino alla morte, avvenuta in data
6.11.2016. L'esplicita indicazione della qualifica di “erede” per la moglie che la lettera del testamento impone nell'ambito della interpretazione dello stesso sembrerebbe da interpretare come un'esplicita volontà del defunto di qualificare espressamente la moglie quale suo erede , senza quindi alcuna esplicita preclusione per la stessa, per es., di ottenere anche parte degli immobili, oltre che il solo diritto di usufrutto indicato. Ciò rende quindi particolarmente difficile ricostruire , nell'ambito del testamento ora esaminato, una reale indicazione di legato in sostituzione piuttosto che in conto di legittima alla luce della volontà indicata in apertura di qualificare tutti i familiari quali eredi, apparendo molto più plausibile che il testatore abbia ipotizzato una eguale posizione per tutti i familiari, poi individuando le modalità che apparivano più convenienti per la famiglia stessa, e soprattutto senza imporre misure impeditive per un'eventuale azione del coniuge stesso che volesse, per es., chiedere la proprietà dei beni o comunque accrescere quanto invece letteralmente attribuitole . La moglie dunque del de cuius, “erede” anche per l'espressa qualificazione da parte del marito testatore a tutti gli effetti, essendo morta nel novembre 2016 ha trasmesso, iure hereditatis, il diritto di agire per ottenere la propria legittima ai suoi eredi e tale azione è stato svolta proprio dall'attore con la citazione odierna , senza, a differenza del fratello
TE, incorrere in prescrizione.
L'eccepita assenza di legittimazione per essere la madre legataria e non erede viene quindi disattesa.
- Sull'esatta quantificazione della lesione.
Come già indicato nella sentenza parziale pronunciata l'individuazione degli importi sulla lesione della legittima sono tratti dalla prima CTU ed occorre procedere alla correzione di un errore materiale di fatto ricollegato ad un errore di trascrizione nella elazione da parte dello stesso CTU, nel quale si è incorsi individuando in € “69.800,00”
l'importo correlato alla lesione nell'ambito della eredità paterna dovendo invece essere riportato l'importo esatto di € 66.945,00 per come anche indicato dal medesimo nel doc.
1 allegato alla relazione medesima, che diviene appunto di € 115.080 cumulando alla quota di riduzione della massa paterna direttamente attribuibile la quota di € 48.135,00 che l'attore ottiene agendo iure hereditario per la lesione di legittima della madre.
- Riduzione
Nella CTU si ha ovviamente anche la ricostruzione analitica del valore dei beni donati ai figli dal de cuius sulla base poi della riunione fittizia dei detti valori si è giunti alla determinazione della quota di riserva per figli e moglie.
Ebbene dal codice civile si ha l'art. 558 cc che relativamente al “Modo di ridurre le disposizioni testamentarie “ impone che la riduzione di esse avvenga proporzionalmente
, senza distinguere tra eredi e legatari, l'art. 559 cc impone che le donazioni si riducano cominciando dall'ultima e, da ultimo, l'art. 560 cc circa le riduzione di donazione di immobili recita . “Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se
l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari”. E' noto che si ha la possibilità di realizzare una comoda divisione quando l'immobile può essere diviso in porzioni autonome senza riduzione del valore economico del bene ed in tal caso vengono separate le quote necessarie per reintegrare i legittimari nei loro diritti, attribuendo loro quota di legittima in natura. Si deve restituire l'immobile all'eredità laddove: - esso non sia comodamente divisibile;
- il legatario o il donatario abbia nell'immobile un'eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile. In tal caso il legatario o il donatario ha diritto di ottenere una somma che rappresenti il valore della porzione disponibile. D'altro canto il donatario ha la facoltà di rimanere proprietario dell'immobile se: - esso non sia comodamente divisibile;
- il legatario o il donatario non abbia nell'immobile un'eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile.In tal caso il legatario o il donatario deve compensare in denaro i diritti del legittimario.
Il valore dell'immobile si determina al momento del pagamento e non quando si apre la successione.
Dalle relazioni sono individuati i valori dei singoli beni immobili di cui si tratta che fanno parte della massa ereditaria, così come si ha contezza che tutti i suddetti beni siano facilmente divisibili trattandosi di terreni o comunque di un fabbricato che estendendosi su più piani può essere diviso senza particolari problemi.
Dalla seconda CTU si ha che “Nessuna variazione degna di nota è intervenuta dal dic.
2020 a tutt'oggi e pertanto richiamo e riconfermo i valori degli immobili indicati nella
“CTU definitiva dic. 2020” come appresso:
A) Piena propr. di appezz. di terreno edif. con piccolo fabbr.rurale oggi intestato alla convenuta GI FA, stimato € 352.000 B) Piena propr. di appezz. di terreno edif. oggi intestato alla convenuta GI ZI, stimato € 239.800
C) Piena propr. di appezz. di terreno in parte edif. ed in parte agric. nonché del piccolo appezz. più a sud al mp 2903, oggi intestati alla convenuta GI NA ed il tutto stimato € 142.200
D) Fabbr. al mp 593 posto all'interno del centro storico: riguarda l'abitaz. a piano terra
(già in uso ai genitori) e quella al 1° piano entrambe di piena proprietà di GI
TE con annessa area cortilizia ed il tutto gravato dal diritto di passo pedonale e carrale che compete alla unità immobiliare descritta nel succ. paragrafo E). Il tutto stimato € 247.500
E) Abitazione/ambiente al rustico al 2° p del predetto fabbr. descritto al paragr. D) che per testamento è stato assegnato a GI IA e che in seguito questi ha venduto a GI TE divenendo così quest'ultimo proprietario dell'intero fabbricato con le relative aree scoperte pertinenziali;
Unità immobiliare questa al 2° p stimata € 51.000
Massa ereditaria stimata in compl. € 1.032.500.,
Da qui la legittima di ciascun figlio che diventa di 2/20 (metà patrimonio rispetto al quarto del coniuge ex art. 542 cc) e che calcolata con i valori odierni – privata anche del diritto di usufrutto della madre ormai deceduta diventa pari ad € 137.666,00.
E' importante che tale quota venga assolutamente garantita agli altri coeredi nell'ambito della richiesta riduzione.
Accertata così la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore.
Ciò è importante soprattutto alla luce di quanto l'attore ha in modo deciso continuato a richiedere e cioè l'intera sua reintegra solo in termini di denaro: tale sua richiesta non è infatti fondata giuridicamente laddove, come nella fattispecie, i beni risultino divisibili in natura perché la quota ereditaria deve essere costituita proprio da tutti i beni che differenziano la massa stessa e quindi beni immobili e beni mobili .
Infatti, è stato sottolineato come una delle differenze più significative tra la collazione e l'azione di riduzione consista proprio nel fatto che quest'ultima obbliga alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore, sicché se la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, e può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, ciò non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Trattasi di una conseguenza derivante dalla stessa natura della pronuncia che accolga l'azione di riduzione che determina l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e che comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo
è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso.
Tale conclusione trova poi il conforto dell'art. 560 c.c. che regola proprio la disciplina della comunione così determinatasi, prevedendo che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2 ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c. È pur vero – conclude la Cassazione - che la giurisprudenza si è occupata anche dell'ipotesi di reintegra della quota del legittimario in denaro, ritenendo che in tal caso l'obbligazione abbia natura di debito di valore, necessitante di adeguamento, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore dei beni in natura esistenti nell'asse, ma ciò presuppone che la reintegra in denaro o sia frutto di una concorde volontà delle parti o che scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall'art. 560 c.c.
La Cassazione afferma così il principio secondo cui la reintegrazione, in linea di principio, va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte.
È pur vero che tale affermazione viene di norma compiuta a tutela del diritto del legittimario, che non è in linea di principio suscettibile di essere convertito in un diritto di credito, ma ciò non toglie che la osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà,
a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura, e ciò soprattutto nel caso in cui la reintegra in denaro risulti svantaggiosa rispetto all'ipotesi in cui la reintegra sia realizzata in natura. Resta fermo che l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, determina il subentro del legittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione testamentaria lesiva non abbia ad oggetto singoli beni) oppure nella comunione dei singoli beni oggetto di attribuzioni specifiche (a titolo di legato ovvero di institutio ex re certa o di apporzionamento nell'ambito della divisione del testatore), e quindi la reintegra in natura.
Proprio su tali considerazioni questo Collegio ha deciso di pronunciare una condanna alternativa alle parti coinvolte, lasciando infatti alle stesse la possibilità di riconoscere il bene in natura piuttosto che attraverso la dazione dell'importo di denaro corrispondente. Ebbene dovendo ridurre le donazione occorre evidentemente partire dall'ultima e cioè da quella effettuata a favore di TE GI con atto pubblico n. 117907 per notaio
Farhat di Bergamo del 12.1.1998 relativo all'immobile di via San Felice in Monasterolo del Castello il cui valore è stato individuato in € 247.500,00 con una eccedenza rispetto alla legittima di € 137.666,00 di € 109.834,00. L'intero immobile riportato al mapp. 593 sub 2 prevede un appartamento al piano terra, uno al primo piano. Deve aggiungersi che oggi tale immobile si è ingrandito con l'abitazione individuata al mapp. 593 sub 3 che l'attore ha successivamente venduto al detto fratello. Ebbene come lo stesso CTU evidenzia da tale immobile donato è facilmente divisibile l'ambiente a Piano terra con connesse le aree scoperte di pertinenza che lo stesso CTU valuta essere pari ad €
64.000,00 (vedi pag. 8 - 2° CTU).
Dunque all'attore viene riconosciuta la proprietà dell'immobile sito in Monasterolo del
Castello mapp. 593 sub 2 relativamente al Piano terra e con le relative aree connesse, ciò previo opera di divisione dell'immobile in tal senso a spese comuni tra i due fratelli.
In alternativa e laddove vi fosse invece l'accordo di TE all'attore può essere riconosciuto l'importo di € 64.000,00.
Avendo, come già detto prima l'attore una lesione per sé e la madre pari ad € 115.080,00 ed avendo ottenuto dall'ultimo coerede donatario il valore corrispondente ad €
64.000,00 egli deve ancora percepire il valore di € 51.080,00.
E' così inevitabile andare a ridurre anche la donazione effettuata a FA GI che appare essere la donataria che ha ottenuto i terreni di maggior valore – secondo la CTU infatti ella ha oltre alla sua quota di legittima ben € 214.334,00, rispetto invece alle altre due sorelle che hanno, sempre oltre la legittima, importi di € 102.134,00 ZI e di €
4.534,00 NA. Ecco allora che la donazione a favore di FA attuata per notaio
Farhat di Bergamo n. 98722 del 25.1.1994 relativa al terreno , ora mapp 3709 (ex mapp
2472, 163/C, 2479, 1949, 2475, 2482) sito in Monasterolo del Castello, comprensivo anche di un piccolo fabbricato rurale. Tali terreni riportati al CT del detto Comune sono in zona C2 di espansione hanno un valore computato già al netto del deprezzamento relativo alla servitù elettrica alta tensione (€ 19.700,00) pari ad € 352.000,00. Ebbene da tali mappali potrà essere delimitato e confinato un terreno. che abbia il valore di €
51.080,00 , con le spese di confinamento da porre in via solidale dei due fratelli interessati.
Se vi fosse invece l'accordo della detta sorella FA all'attore può essere riconosciuto l'importo di € 51.080,00.
La condanna in via alternativa non consente alcun ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari.
Le spese relative all'espletata CTU sono liquidate come da separato decreto di pari data e vengono poste in via solidale su tutte le parti alla luce dell'interesse comune nella ricerca dei valori ereditari dei beni.
L'attore ha richiesto il rimborso delle spese sopportate per la mediazione e quelle relative alla perizia di parte che ha allegato alla citazione , rispettivamente calcolate in €
849,94 e 1.903,30 per la mediazione e in € 8.504,30 per la perizia.
Tale richiesta non è accoglibile.
La perizia di parte deve essere infatti calcolata alla stregua delle prove che ogni attore intende garantirsi al fine di vincere la causa e come tale non può essere posta a carico dei convenuti laddove non si abbia una piena soccombenza, come nel caso in esame.
Allo stesso modo le spese della mediazione non appaiono rimborsabili in quanto non solo essa è onere obbligatorio per cause di questo tipo ma soprattutto visto che i convenuti hanno affermato , senza alcuna contestazione, di non avere svolto durante la mediazione alcuna opposizione.
Le spese di lite, nell'assenza di una reale soccombenza (a fronte infatti della esistente lesione vi è stata la contrapposizione ferma nel voler solo denaro da parte dell'attore) si compensano tra le parti.
PQM
Definitivamente pronunciando e vista la già intervenuta sentenza n. 932/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - Accoglie la domanda di riduzione per lesione di legittima dell'attore e per l'effetto
- dichiarando parzialmente inefficace l'atto di donazione di cui al rogito n. 117907 per notaio Farhat di Bergamo del 12.1.1998 a favore di GI TE, assegna all'attore GI IA la proprietà dell'immobile sito in Monasterolo del
Castello mapp. 593 sub 2 relativamente al Piano terra e con le relative aree connesse, ciò previo opera di divisione dell'immobile in tal senso a spese comuni tra i due fratelli, o in alternativa.
- Se vi è l'accordo del detto convenuto, condanna GI TE al pagamento a favore dell'attore di € 64.000,00 oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.
- dichiarando parzialmente inefficace l'atto di donazione di cui per notaio Farhat di
Bergamo n. 98722 del 25.1.1994 a favore di GI FA , assegna all'attore
GI IA una parte del terreno riportato al mapp 3709 CT di
Monasterolo del Castello, che abbia il valore di € 51.080,00 delimitazione e confinamento a spese comuni tra i due fratelli, o in alternativa.
- Se vi è l'accordo della detta convenuta, condanna GI FA al pagamento a favore dell'attore di € 51.080,00 oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.
- Rigetta ogni altra domanda
- Liquida le spese per le CTU espletate con separato decreto di pari data
- Compensa le spese giudiziali tra le parti.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente