Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4440/2015 R.G., vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 C.F._2
rapp.ti e difesi dall'Avv. Renato Spadaro, in forza di procura in atti;
-Appellanti-
CONTRO
, nato a [...], il [...], rapp.to e difeso dall'Avv.ti Giulio Controparte_2
Rotoli e Sabrina Rotoli, in forza di procura in atti;
-Appellato-
NONCHE'
nata a [...] il [...] –cod. fisc. CP_3
, residente in [...] alla I trasversa Seggiari C.F._3
n. 44 e nata a [...] il [...] – cod. fisc. Parte_2
, residente in [...] alla I travsera Seggiari C.F._4
Sabrina Rotoli ( ), in forza di procura in atti;
CodiceFiscale_5
-Interventrici-
FATTO e DIRITTO
Con l'originario atto di citazione , in proprio e in qualità di erede di Controparte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Persona_1 [...]
e per chiedere di accertare -l'autenticità delle Parte_1 Controparte_1
sottoscrizioni dei convenuti in calce alla scrittura privata del 27.04.1991; per l'effetto,
-accertare i trasferimenti immobiliari e l'avvenuta costituzione delle servitù previste nella scrittura privata;
- di ordinare al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione della sentenza o della scrittura privata. Con tale scrittura privata la Per_1
proprietaria di un appartamento al primo piano del fabbricato sito in AP alla Via
Matermania n. 35, e i coniugi comproprietari del piano terra e del Controparte_4
piano ammezzato di tale fabbricato, convenivano la realizzazione di opere di restauro e consolidamento della verticale del fabbricato di loro proprietà, con spese a carico di entrambe le parti in eguale misura e prevedevano dei trasferimenti immobiliari:
[...]
cedeva ai coniugi la metà della cisterna di sua proprietà e la metà dei lavatoi CP_5
antistanti il piano terra, mentre i coniugi cedevano all'attuale attrice sia la loro quota di proprietà della copertura del fabbricato, consentendone l'eventuale trasformazione in terrazzo, autorizzandone i relativi lavori, sia l'intera proprietà del locale sottoscala, di superficie 115x143, con accesso dall'esterno. L'attore deduceva che i coniugi, in seguito alla ultimazione dei lavori e al principio dettato dall'art 8 della scrittura privata, secondo cui “tutti i passaggi di proprietà e costituzioni di servitù saranno trasformati in atto pubblico mediante stipula notarile entro 20 giorni dall'ultimazione dei lavori comuni previsti dalla presente scrittura ed a condizione che gli stessi siano completati secondo quanto convenuto”, non si presentavano dinanzi al notaio per tradurre in atto pubblico i trasferimenti già eseguiti e le servitù già costituite con la scrittura privata.
Nelle more, la veniva interdetta ed il coniuge, nella qualità di tutore della Per_1
consorte, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione del Giudice Tutelare di Benevento, con decreto del 15.11.2010, a proporre la domanda giudiziale per tutelare il diritto della stessa ad ottenere la regolarizzazione del trasferimento immobiliare effettuato nel
1991.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti Parte_1
e contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto con Controparte_1
vittoria delle spese di giudizio.
In data 20/5/2014, decedeva e il coniuge , Persona_1 Controparte_2
quale unico erede testamentario, interveniva nel processo in tale qualità.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11124/2015, depositata il 01.09.2015, così provvedeva: accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'autenticità delle sottoscrizioni di e in calce alla scrittura privata Parte_1 Controparte_1
del 24/04/1991, avente soggetto le unità immobiliari site in AP (NA), alla Via
Matermania n. 35, composte da lastrico di copertura e locale sottoscala, con ogni accessione, pertinenza e dipendenza, riportate al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, partita 818, foglio n.6, particella 69, sub. 20, categoria A/4, vani 3, RCL 650,74, nonché da metà della cisterna e lavatoi antistanti il piano terra;
accerta gli avvenuti trasferimenti immobiliari e l'avvenuta costituzione delle servitù previste e la predetta scrittura privata;
ordina alla conservatoria dei registri immobiliari Napoli 2 La trascrizione della presente sentenza;
condanna e Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese, che liquida in complessivi euro 1.350,00, di cui euro 350,00 per spese ed il residuo per onorari, oltre IVA, CPA e il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.
Con atto di appello notificato il 30/09/2015, i coniugi impugnavano Controparte_4
la suddetta sentenza chiedendone la riforma e il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva l'appellato , contestando la fondatezza del gravame e Controparte_2
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese processuali. Intervenivano in giudizio e quali acquirenti della CP_3 Parte_2
porzione di immobile per cui è causa.
All'udienza del 20.02.2025 la causa veniva riservata nuovamente a sentenza con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali;
le parti costituite ne chiedevano la rimessione sul ruolo istruttorio, dando atto di aver raggiunto tra loro un accordo transattivo.
Rimessa la causa sul ruolo, le parti non depositavano note scritte per la trattazione dell'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, e la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art 309 cpc, all'udienza in presenza immediatamente successiva del 15 maggio 2025. Nonostante la ritualità delle comunicazioni, nessuna delle parti compariva alla udienza del 15.05.2025 e la causa veniva immediatamente introitata a sentenza.
In conseguenza dell'assenza di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025, ai sensi e per gli effetti dell'art 127 ter cpc, e della mancata comparizione delle parti all'udienza in presenza fissata per il 15.05.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008,
n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008) richiamato dall'art 309 cpc. Detta disposizione normativa si osserva anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00). Infine, è opportuno precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, dovendosi applicare nel presente giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16.05.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo