Articolo 30 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Articolo 29Articolo 31
Versione
19 gennaio 1982
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Versione
8 novembre 1989
Art. 30. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, prevista dai regi decreti 16 giugno 1938, numeri 1274 e 1275 , e successive modificazioni, e' compreso il personale delle aziende medesime che versi nelle condizioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
((Sono abrogati i regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1215, e 24 ottobre 1942, n. 1381))
Entrata in vigore il 8 novembre 1989
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