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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 1039/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 4004/2024 emessa dal Tribunale di Salerno il 5/8/2024 e depositata in pari data
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Santaniello, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio del predetto difensore in Salerno via L. Manzella n. 15– Appellante
E
nella qualità di procuratrice speciale di – Appellata contumace Controparte_1 Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto
1. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 4004/2024 depositata il 5/8/2024 - resa nell'ambito del procedimento promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
e con l'intervento, ex art. 111 c.p.c., della società
[...] Controparte_1
nella qualità di procuratrice speciale di – ha così provveduto: a) ha rigettato l'opposizione Controparte_2
proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato la parte opponente al pagamento delle spese processuali. 1.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
30/9/2024; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. La società nella qualità di procuratrice speciale di non si è Controparte_1 Controparte_2
costituita.
2. Il Consigliere Istruttore con ordinanza depositata in data 11/12/2025, emessa all'esito della celebrazione dell'udienza del 4/12/2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione al
Collegio.
3. In primis va dichiarata la contumacia della società nella qualità di procuratrice speciale Controparte_1
di giacchè l'appellata, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. Controparte_2
4. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che il procedimento va dichiarato estinto, previa cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c. il quale così dispone:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio
per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o
compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo”.
In particolare dalla disamina del fascicolo di ufficio emerge quanto segue: a) le udienze rilevanti ai fini della decisione sono state celebrate in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; b) le parti non hanno depositato note scritte né con riferimento all'udienza del 2/10/2025 né rispetto alla successiva udienza del 4/12/2025.
Ne consegue che – come già anticipato- va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e nel contempo va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Infine la declaratoria di estinzione del processo dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della società nella qualità di procuratrice speciale di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4004/2024 emessa il 5/8/2024 e Controparte_2
depositata in pari data, così provvede: 1. dichiara la contumacia della società nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 [...]
CP_2
2. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
3. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Salerno, 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 1039/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 4004/2024 emessa dal Tribunale di Salerno il 5/8/2024 e depositata in pari data
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Santaniello, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio del predetto difensore in Salerno via L. Manzella n. 15– Appellante
E
nella qualità di procuratrice speciale di – Appellata contumace Controparte_1 Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto
1. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 4004/2024 depositata il 5/8/2024 - resa nell'ambito del procedimento promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
e con l'intervento, ex art. 111 c.p.c., della società
[...] Controparte_1
nella qualità di procuratrice speciale di – ha così provveduto: a) ha rigettato l'opposizione Controparte_2
proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo opposto;
b) ha condannato la parte opponente al pagamento delle spese processuali. 1.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
30/9/2024; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. La società nella qualità di procuratrice speciale di non si è Controparte_1 Controparte_2
costituita.
2. Il Consigliere Istruttore con ordinanza depositata in data 11/12/2025, emessa all'esito della celebrazione dell'udienza del 4/12/2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione al
Collegio.
3. In primis va dichiarata la contumacia della società nella qualità di procuratrice speciale Controparte_1
di giacchè l'appellata, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. Controparte_2
4. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che il procedimento va dichiarato estinto, previa cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c. il quale così dispone:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio
per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o
compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo”.
In particolare dalla disamina del fascicolo di ufficio emerge quanto segue: a) le udienze rilevanti ai fini della decisione sono state celebrate in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; b) le parti non hanno depositato note scritte né con riferimento all'udienza del 2/10/2025 né rispetto alla successiva udienza del 4/12/2025.
Ne consegue che – come già anticipato- va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e nel contempo va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Infine la declaratoria di estinzione del processo dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della società nella qualità di procuratrice speciale di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4004/2024 emessa il 5/8/2024 e Controparte_2
depositata in pari data, così provvede: 1. dichiara la contumacia della società nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 [...]
CP_2
2. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
3. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Salerno, 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci