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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4204/2020
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. UNGARI TRASATTI CAMILLO Presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv. MORLINO FEDERICO Presente
Avv. MORLINO FRANCESCA
Avv. MORLINO ANDREA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono oralmente riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 5.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4204 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliato presso il difensore avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Camillo Ungari Trasatti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
( ), domiciliato presso i difensori avv.ti Controparte_2 CodiceFiscale_2
Francesca Morlino, Federico Morlino e Andrea Morlino che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.8380/2020 resa in data 10.06.2020 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 6.08.2020 ha proposto appello Controparte_1
contro la sentenza n.8380/2020 pubblicata in data 10.06.2020 dal Tribunale di Roma, resa a
2 definizione del procedimento civile avente r.g.n.32926/2015, promosso da nei Controparte_2
confronti del proprio commercialista, rag. Controparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma,
, esponendo quanto segue: Essendo titolare di un'attività imprenditoriale di Controparte_1
rivendita di occhiali e strumenti ottici, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2012 aveva conferito al convenuto Rag. 'incarico di assistenza e consulenza fiscale, tenuta della contabilità CP_1
ed elaborazione ed invio delle dichiarazioni fiscali;
Aveva quindi corrisposto al convenuto, quale corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico professionale, la somma complessiva di euro
16.000,00; Vi era un accordo con il convenuto in forza del quale quest'ultimo avrebbe emesso le fatture per i corrispettivi a lui versati e le avrebbe registrate nella contabilità dello , CP_2
provvedendo direttamente al versamento della ritenuta d'acconto (anziché consegnarle all'attore il quale avrebbe dovuto poi subito dopo riconsegnarle al convenuto quale incaricato di tenere la contabilità); Nel 2012 l'attore aveva deciso di cambiare commercialista e, esaminando la contabilità fino ad allora gestita dal si era accorto che quest'ultimo non aveva CP_1 contabilizzato le proprie parcelle e non aveva versato le relative ritenute d'acconto; Quindi, con missiva inviata dal proprio legale, aveva chiesto il risarcimento del danno subito a seguito della mancata contabilizzazione delle fatture e conseguente mancata detrazione dell'IVA e deduzione dei costi, ma il convenuto aveva respinto gli addebiti a lui mossi. Pertanto, deducendo la responsabilità professionale del convenuto, il quale, pur incassando regolarmente le somme pattuite a titolo di corrispettivo per l'attività svolta ( per un ammontare complessivo pari ad euro
16.000,00), non aveva emesso alcun documento fiscale o fattura, non aveva registrato nella contabilità alcuna fattura a tale titolo e non aveva versato la ritenuta d'acconto, ne chiedeva la condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro 7.677,17, oltre interessi e rivalutazione, specificando che tale richiesta si basava, quanto alla cifra di euro 2.885,25, sul mancato recupero dell'IVA versata, e, quanto alla cifra di euro 4.791,92, sulla mancata deduzione dei costi dall'imponibile. Con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art.163 n.3,4 e 5 c.p.c., e rilevando comunque l'infondatezza della domanda attorea, in quanto la produzione documentale allegata alla citazione non era idonea a fornire prova dei fatti allegati né nell'“an”, né nel “quantum”.
Deduceva inoltre che, essendosi interrotta l'attività professionale prestata in favore dell'attore da almeno due anni, ai sensi dell'art.2226 c.c. i vizi dell'opera lamentati dall'attore - da ritenersi secondo quanto emergeva dalla lettura dell'atto di citazione “noti al committente” e “facilmente riconoscibili” - erano stati denunciati dopo oltre otto giorni dalla scoperta, con conseguente
3 decadenza dal diritto di parte attrice. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite da distrarsi”.
§ 3. - L'adito Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “ Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dr.ssa Paola Larosa, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di , così provvede: 1) Condanna Controparte_2 Controparte_1
a corrispondere a la somma di euro 2.885,25, oltre Controparte_1 Controparte_2
interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) Condanna a Controparte_1
rimborsare a le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per compenso, euro Controparte_2
245,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali , iva e cpa.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Nel merito la domanda dello CP_2
appare parzialmente fondata, per le ragioni esposte a seguire. Partendo dal presupposto che risulta non contestato che tra le parti è intercorso un mandato professionale dal 2005 al 2012, in forza del quale il era incaricato di tenere la contabilità dello (essendo stata CP_1 CP_2
tale circostanza esplicitamente ammessa dal convenuto nel corso dell'interrogatorio formale), si rileva che la documentazione prodotta dalla parte attrice (all.6) appare idonea a fornire prova del pagamento del corrispettivo di tale prestazione professionale da parte dell'attore in favore del convenuto, e dell'ammontare di tali pagamenti. Infatti, l'attore ha prodotto le copie degli assegni bancari emessi all'ordine del convenuto e, a fronte di tale produzione, la parte convenuta nulla ha eccepito, né ha dimostrato di avere emesso la fattura per i relativi pagamenti. D'altra parte si osserva che le contestazioni mosse dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta appaiono del tutto generiche, ossia fondate sulla circostanza della mancata prova dei fatti allegati in citazione e della sussistenza di tale onere probatorio in capo alla parte attrice, mentre, a fronte della specifica doglianza mossa dall'attore al convenuto – di non aver emesso fattura e registrato nella contabilità i pagamenti ricevuti per la prestazione professionale- nulla il convenuto ha specificamente dedotto o specificamente provato. Pertanto, considerato che la parte attrice ha provato di avere effettuato i pagamenti e dichiarato che il convenuto non aveva emesso fattura per i detti pagamenti, mentre la parte convenuta non ha specificamente contestato tali affermazioni, ad esempio negando la ricezione dei pagamenti o affermando di averli ricevuti a diverso titolo o anche di averli regolarmente fatturati, né ha fornito alcuna prova documentale di aver emesso le relative fatture, deve ritenersi provato quanto affermato dalla parte attrice riguardo alla mancata emissione di fattura e contabilizzazione per i pagamenti ricevuti. In ordine alla contestazione del convenuto relativa alla decadenza dell'attore dal diritto di contestazione dei vizi dell'opera per tardività, ai sensi dell'art.2226 c.c., si osserva che tale norma non appare applicabile al contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale,
4 secondo quanto costantemente affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 28575/2013; Cass. S.U.
15781/2005). Per quanto concerne il “quantum” della richiesta risarcitoria, a fronte della mancata contabilizzazione dei pagamenti, appare fondata la domanda risarcitoria fondata sul mancato recupero dell'IVA, per un importo pari ad euro 2.885,25. Viceversa, non appare accoglibile la domanda risarcitoria con riferimento alla ulteriore somma di euro 4.791,92, chiesta
a titolo di mancata deduzione dei pagamenti quali costi dall'imponibile, dal momento che tale somma è stata calcolata in base all'aliquota media del 38% applicata all'imponibile secondo quanto indicato in citazione, ma dell'applicazione di una aliquota fiscale nel valore indicato in citazione non è stata fornita alcuna prova documentale, ragion per cui la somma che sarebbe stata detraibile quale costo, in caso di corretta contabilizzazione delle fatture da parte del convenuto, risulta non provata e non appare determinabile nell'ammontare. Pertanto, la parte convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore la somma di euro 2.885,25, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si regolano come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, annullare e/o riformare la sentenza resa dal Tribunale di Roma n.8380/2020 del 10 giugno 2020 nell'ambito della causa di I grado iscritta al N.R.G. 32926/2015 e per l'effetto: previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza resa dal Tribunale Civile di Roma n.8380/2020 del 10 giugno 2020 nell'ambito della causa di I grado iscritta al N.R.G.32926/2015 in via definitiva rigettare la domanda formulata dal Sig. nei confronti del Rag. Controparte_2 [...]
relativa al pagamento della somma di euro 2.885,25. Condannare il Sig. CP_1 CP_2
alla rifusione al Rag. delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
[...] Controparte_1
§ 6. - costituitosi con comparsa depositata il 27.11.2020 ha resistito al gravame, Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma : - Rigettare
l'appello ex adverso spiegato poiché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa;
- Accertata la grave strumentalità ed infondatezza dell'appello temerariamente spiegato, disporre la condanna per lite temeraria a carico dell'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art.96, I co. c.p.c., da liquidarsi in favore dell'appellato e da quantificarsi, in via equitativa, nella misura di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), ovvero nella diversa misura che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
5 § 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Il primo motivo risulta aver ad oggetto “Violazione e falsa applicazione del principio di disponibilità delle prove di cui all'art.115 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art.116
c.p.c. in tema di valutazione delle prove. - Violazione e falsa applicazione della legge e più in particolare dell''articolo 21 D.P.R. 633/1972 e dell'articolo 6, comma 8 D.Lgs. 471/1997” e con esso l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo la violazione degli artt.115
e 116 c.p.c. non essendosi correttamente applicati i criteri di computo per determinare l'iva.
Evidenziava, in particolare, con riferimento agli assegni prodotti dall'appellato in primo grado, che l'assegno bancario Banca Antonveneta, del 15 marzo 2005, di euro 3.800,00 era intestato a
“me medesimo”, mentre la firma sulla girata per l'incasso non era riferibile a sé, che l'assegno bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, del 10 luglio 2009, di euro 1.200,00 era intestato a tale e la firma sulla girata per l'incasso non era riferibile a sé, l'assegno bancario Banca Persona_1
Antonveneta del 4 luglio 2007 di euro 2.500,00 era intestato a e la firma Parte_1 sulla girata per l'incasso non era riferibile a sé.
Precisava, inoltre, tenuto conto della durata del rapporto, iniziato nel 2005 e conclusosi nel 2012, che il saggio dell'iva era mutato progressivamente nel corso del tempo e che il Tribunale non aveva tenuto conto che l'aliquota era passata dal 19% al 20% dal 1 ottobre 1997 sino al 17 settembre 2011, per poi passare dal 18 settembre 2011 al 21%, quindi, dal 1 ottobre 2013 l'imposta era salita al 22%, parimenti non aveva tenuto in considerazione gli artt.21 d.p.r.n.633/1972 e 6 ottavo comma del d.lgs.n.471/1997, per cui, lo , non avendo ricevuto le fatture, era tenuto CP_2 all'autofatturazione, ovvero avrebbe dovuto ricorrere al cd. ravvedimento operoso.
Soggiungeva che l'iva indicata in fattura doveva essere comunque versata dal percettore all'Erario
(salvo compensazione) e che non trattandosi di denaro di colui che effettuava il pagamento, né di colui che lo aveva ricevuto, il Tribunale aveva errato, in quanto aveva disposto la restituzione allo
Spiezia di denaro spettante all'Erario.
Allegava, inoltre, che l'attore aveva, di fatto, ottenuto uno sconto su quanto pagato (a danno dell'Erario) ed essendo trascorso un periodo superiore al quinquennio, non avrebbe potuto subire alcuna richiesta o applicazione di sanzioni.
Precisava che nel caso di mancato ricevimento della fattura, l'acquirente del bene o il committente del servizio, come nel caso di specie, era tenuto ad emettere l'autofattura ai sensi dell'articolo 6 comma ottavo del d.lgs.n.471/1997, in quanto, se il soggetto passivo non avesse ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data dell'operazione, doveva entro il trentesimo giorno successivo, emettere autofattura in duplice copia contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21
d.p.r.n.633/1972, procedere al versamento dell'imposta, presentare all'Ufficio competente
6 l'autofattura, allegando copia del versamento, quindi avvenuta la regolarizzazione, l' CP_3 avrebbe restituito al contribuente un esemplare dell'autofattura con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento e il documento, una volta registrato nel registro acquisti, poteva essere utilizzato per portare in detrazione l'imposta, secondo le regole ordinarie, mentre, ove la procedura non fosse stata osservata, era prevista per l'acquirente/committente che non aveva regolarizzato l'operazione una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta evasa, con un minimo di 258,00 euro (articolo 6 d.lgs.n.471/1997) essendo in ogni caso possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, prima che la sanzione fosse stata notificata dagli Uffici e non fossero iniziate ispezioni, verifiche o altre attività accertative, aggiungendo che non era peraltro previsto da parte dell'Ufficio il recupero dell'imposta nei confronti dell'acquirente/committente poiché l'imposta era dovuta solo dal cedente o commissionario.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Illogicità e contraddittorietà del dispositivo rispetto alla parte motiva del pronunciamento” l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella applicazione del principio di soccombenza atteso che la domanda attorea era stata rigettata all'incirca per i due terzi, essendo stato condannato al pagamento delle spese per un importo superiore alla sorte.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza in punto di spese da porsi anche per il primo grado a carico dello . CP_2
§ 9. - Ciò posto, osserva il Collegio, che i motivi d'appello sono infondati.
Quanto al primo motivo d'appello (§ 8.1) deve evidenziarsi che il motivo non coglie nel segno, essendo stata sollevata dall'appellante una nuova eccezione, ex art.345 c.p.c., sussumibile nel secondo comma dell'art.1227 c.c., volta quindi a censurare il contegno del cliente che avrebbe potuto evitare i danni relativi alla detrazione dell'iva.
Orbene, trattandosi di eccezione in senso proprio e stretto, doveva essere sollevata in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta, ove viceversa non si rinviene alcuna eccezione in tal senso (cfr., ex multis, Cass. civ. n.19218 del 2019), quanto diversamente – come osservato anche dal primo giudice – un contegno di generica contestazione, eliso da specifiche eccezioni di seguito evidenziate.
Deve infatti osservarsi che in primo grado, nel suo primo atto difensivo, il commercialista a fronte della produzione di copia dei libri iva del cliente imprenditore (ne viene dato atto nella stessa comparsa), non risulta aver affatto specificamente contestato i conteggi effettuati dall'attore ai fini della detrazione fiscale, come riconosciuti dal primo giudice, tantomeno ha specificamente dedotto di non aver ricevuto i compensi indicati dal cliente, infine di non avergli tenuto la contabilità e l'esclusivo ed incondizionato affidamento da parte dello , anche CP_2
7 in merito agli ulteriori adempimenti fiscali inclusa annotazione delle proprie fatture ed effettuazione delle ritenute, rinvenendosi viceversa specifica ammissione dell'attività svolta sino al 2013 a pag.n.8 della comparsa di costituzione e risposta, ove risulta essere stata espressamente ed esclusivamente eccepita la circostanza che la mancata fatturazione era nota al cliente ed inoltre la decadenza ex art.2226 c.c. (non applicabile al rapporto d'opera intellettuale come osservato dal Tribunale) per non essere avvenuta la denunzia entro gli otto giorni previsti dalla invocata disposizione.
Quanto poi all'importo specificamente richiesto in citazione pari ad euro 7.677,17 (di cui euro
2.885,25 per l'iva persa in detrazione-compensazione ed euro 4.791,92 per la deduzione dei costi dell'imponibile) poi ridotto – per quanto comprovato - dal primo giudice a soli euro
2.885,25 per la sola perdita della detrazione dell'iva, l'appellante in comparsa di costituzione in primo grado si è limitato a richiamare le sole eccezioni sopra evidenziate ed a fronte della documentazione contabile prodotta ha soltanto evidenziato che non erano dovuti interessi e rivalutazione, non l'ammontare delle poste richieste in restituzione-risarcimento per l'impossibilità di detrarre l'iva nell'importo specificamente quantificato, tantomeno risulta aver contestato la corretta applicazione delle aliquote di riferimento.
Orbene, a fronte di tali specifiche deduzioni e specifici conteggi, era onere difensivo dell'appellante, procedere ad una altrettanto specifica contestazione o quantomeno a dedurre una erroneità di tale computo, contegno processuale che non è dato rinvenirsi nelle prime difese del nel precedente grado e che il commercialista intende recuperare - tardivamente CP_1
e inammissibilmente - con l'atto d'appello, con cui, invero, non viene mossa alcuna specifica censura all'applicazione da parte del primo giudice dell'art.115 c.p.c. e del principio specifica di contestazione.
L'art.115 c.p.c. come novellato dalla l.n.69/09 è infatti volto a prevenire difese meramente dilatorie o generiche e sancisce l'obbligo per il giudice di porre a fondamento della decisione i fatti e le circostanze non specificamente contestate.
Difatti, prima della recente riforma, i fatti allegati da una parte potevano ritenersi pacifici solo laddove la controparte li avesse esplicitamente ammessi, avesse impostato le proprie difese su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei medesimi, ovvero si fosse limitata a contestare soltanto alcuni di questi.
Con la “novellazione” in questione sono stati estesi al processo ordinario i principi già vigenti ed applicabili al rito del lavoro per cui il convenuto non può limitarsi a generiche contestazioni circa i fatti affermati dall'attore ma deve, in concreto, e con precisione, prendere posizione su tutti i fatti costitutivi delle avverse pretese, ovvero su quelli posti a fondamento delle proprie
8 eccezioni.
Sostanzialmente la contestazione specifica deve intervenire nella prima difesa utile tanto che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa e tempestiva rispetto alle affermazioni della parte onerata, ovvero nella prima occasione processuale utile, in mancanza, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla parte costituita, sia che si tratti di fatti principali, sia che si tratti di fatti secondari.
Contestazione che - nell'accezione testé delineata - per l'appunto è mancata nel contegno processuale dell'appellante, che in primo grado non ha minimante contestato l'ammontare dei compensi ricevuti, dell'iva persa per le detrazioni e delle aliquote applicate.
La non contestazione, quindi, nei termini appena evidenziati, costituisce un comportamento univocamente rilevante tale da esonerare da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, in quanto lo stesso contegno ed atteggiamento difensivo della parte viene ad espungerlo dall'ambito degli accertamenti richiesti.
A ciò deve inoltre aggiungersi - quanto agli assegni contestati con l'atto d'appello - che il commercialista in risposta al cap.n.4 della prova per interrogatorio formale deferitagli nel precedente grado di giudizio “4) Vero che nel periodo 2007-2012, a fronte dell'attività professionale prestata dal dott. il Sig. ha corrisposto al commercialista CP_1 CP_2 somme per complessivi € 16.000,00, a mezzo assegni che si esibiscono al teste” risulta aver comunque risposto affermativamente “confermo”.
Ne consegue, pertanto, che il primo motivo d'appello deve essere rigettato, non essendosi l'appellante neppure onerato di allegare quale sarebbe stato il corretto e diverso computo a fronte di ben altra e specifica allegazione contenuta in atto di citazione per cui “il danno patrimoniale conseguente risulta quindi pari ad euro 2.885,25 quale importo dell'iva versata al che l'odierno attore non ha potuto recuperare detraendolo dall'iva a sua volta CP_1 versata all'amministrazione finanziaria per il periodo cha va dall'anno 2009 all'anno 2012”.
Passando, quindi, al secondo motivo (§ 8.2), relativo alle spese e alla soccombenza da riconoscersi a carico dello , parzialmente vincitore del precedente grado, deve osservarsi CP_2 che anch'esso è infondato atteso che secondo Cass.civ.SS.UU.n.32061 del 2022 – pronuncia resa in tema di spese processuali - l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in
9 più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c., nel caso specifico neppure allegati dall'appellante.
In conclusione, pertanto, per le ragioni sopra evidenziate, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Non sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c.p.c. invocato dall'appellato in difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo richiesti dalla disposizione, avendo spiegato l'appellante difese infondate ma comunque prive dei connotati della mala fede e della colpa grave.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del secondo scaglione di valore (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) in euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in difetto di svolgimento di istruttoria e tenuto conto delle forme adottate per la decisione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Controparte_1
di citazione notificato in data 6.08.2020, avverso la sentenza n.8380/2020 resa in data
10.06.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
parte appellata che liquida complessivamente in euro 1.994,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Controparte_1
Roma, 5.03.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. Antonio Perinelli
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