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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 25/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 25/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 302/2024
Per parte convenuta opposta è presente l'avv. Serena Melogli in sostituzione dell'avv. DEL TORTO CARLO.
L'avv. Melogli, precisate le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, discute la causa insistendo in particolare per l'eccezione preliminare.
Nessuno è comparso per l'opponente
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 11:16, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 302/2024 promossa da
) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI NOSSE
ARMANDO contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DEL TORTO CARLO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto l'ingiunzione Controparte_1
a carico di del pagamento della somma di € Parte_1
19.024,08. Con decreto n. 38/2024 del 26 febbraio 2024 nella procedura RG n.
139/2024 il Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento del citato importo oltre accessori.
Il ricorso con il decreto ingiuntivo è stato notificato alla a Parte_1 mezzo PEC il giorno 29 febbraio 2024.
Con atto di citazione per l'udienza dell'11 novembre 2024, la
[...]
ha proposto opposizione. L'opposizione è stata Parte_1 notificata a mezzo PEC il giorno 11 aprile 2024 alle ore 19:44:17.
Osservato che a mente dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione può essere proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ribadito che l'atto di citazione è stato notificato l'11 aprile 2024, deve preliminarmente dichiararsi che l'opposizione è stata proposta tardivamente, ovvero dopo la scadenza del termine di quaranta giorni (scaduto il 9 aprile 2024). Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Occorre a questo punto osservare che, a mente dell'art. 647 c.p.c.
“
1. Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
2. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo,
2 l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.”
Poiché l'opposizione non è stata fatta nel termine stabilito, il decreto è divenuto esecutivo per effetto dell'art. 647 c.p.c.
L'opposizione, proposta oltre il termine concesso, è inammissibile.
Resta da aggiungere e precisare che, con l'opposizione, l'attore ha svolto anche una domanda riconvenzionale.
La presente sentenza, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione, determina l'estinzione del giudizio, ma ha carattere puramente di rito e non pregiudica all'opponente la possibilità di riproporre separatamente la domanda. Conforta in tal senso Cass. civ., Sez. II, 02/08/2002, n. 11602, rv. 556572: “La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre in diverso giudizio la domanda tendente a contrastare l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione, che può essere riproposta con un successivo atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 in misura ridotta in considerazione della ridottissima attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1 iscritta al RG 302/2024 dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°
38/2024 del 26 febbraio 2024 nella procedura RG n. 139/2024; dichiara l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 38/2024 del 26 febbraio 2024 nella procedura RG n. 139/2024; condanna alla rifusione delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 4.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del
15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 25 giugno 2025 Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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Verbale di udienza
All'udienza del 25/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 302/2024
Per parte convenuta opposta è presente l'avv. Serena Melogli in sostituzione dell'avv. DEL TORTO CARLO.
L'avv. Melogli, precisate le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, discute la causa insistendo in particolare per l'eccezione preliminare.
Nessuno è comparso per l'opponente
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 11:16, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 302/2024 promossa da
) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI NOSSE
ARMANDO contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DEL TORTO CARLO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto l'ingiunzione Controparte_1
a carico di del pagamento della somma di € Parte_1
19.024,08. Con decreto n. 38/2024 del 26 febbraio 2024 nella procedura RG n.
139/2024 il Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento del citato importo oltre accessori.
Il ricorso con il decreto ingiuntivo è stato notificato alla a Parte_1 mezzo PEC il giorno 29 febbraio 2024.
Con atto di citazione per l'udienza dell'11 novembre 2024, la
[...]
ha proposto opposizione. L'opposizione è stata Parte_1 notificata a mezzo PEC il giorno 11 aprile 2024 alle ore 19:44:17.
Osservato che a mente dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione può essere proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ribadito che l'atto di citazione è stato notificato l'11 aprile 2024, deve preliminarmente dichiararsi che l'opposizione è stata proposta tardivamente, ovvero dopo la scadenza del termine di quaranta giorni (scaduto il 9 aprile 2024). Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Occorre a questo punto osservare che, a mente dell'art. 647 c.p.c.
“
1. Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
2. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo,
2 l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.”
Poiché l'opposizione non è stata fatta nel termine stabilito, il decreto è divenuto esecutivo per effetto dell'art. 647 c.p.c.
L'opposizione, proposta oltre il termine concesso, è inammissibile.
Resta da aggiungere e precisare che, con l'opposizione, l'attore ha svolto anche una domanda riconvenzionale.
La presente sentenza, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione, determina l'estinzione del giudizio, ma ha carattere puramente di rito e non pregiudica all'opponente la possibilità di riproporre separatamente la domanda. Conforta in tal senso Cass. civ., Sez. II, 02/08/2002, n. 11602, rv. 556572: “La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre in diverso giudizio la domanda tendente a contrastare l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione, che può essere riproposta con un successivo atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 in misura ridotta in considerazione della ridottissima attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1 iscritta al RG 302/2024 dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°
38/2024 del 26 febbraio 2024 nella procedura RG n. 139/2024; dichiara l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 38/2024 del 26 febbraio 2024 nella procedura RG n. 139/2024; condanna alla rifusione delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 4.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del
15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 25 giugno 2025 Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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