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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15475 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RT IE Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 54281/2024 promossa da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] in data [...] CP_1 C.F._1
-interdicendo- nonché nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il 09/003/1968, con il CP_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. LETIZIA DEL CAPRARO, giusta procura in atti
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. MARA POMPEI, giusta procura in atti
-intervenuti-
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: con ricorso iscritto in data 20.12.2024 e ritualmente notificato alle persone interessate, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il PM in sede, su sollecitazione del Giudice Tutelare, chiedeva l'interdizione di , nato a [...] il CP_1 17.01.2003 ed affetto da disturbo dello spettro autistico, al quale è stata riconosciuta un'invalidità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92; che, con decreto del 12/04/2022 (n.21057/2021 RG. A.S.), veniva dichiarata aperta l'amministrazione di sostegno a tempo indeterminato in favore del sig. ,; con CP_1 provvedimento del 6/11/2024 il G.T. chiedeva al P.M. di valutare l'opportunità di promuovere un giudizio d'interdizione del beneficiario ritenendo la misura dell'amministrazione di sostegno non più idonea a tutelare lo stesso
Si sono costituiti in giudizio i genitori dell'interdicendo, sigg.ri ed CP_2 CP_3
i quali, seppur argomentando diversamente, chiedevano in via principale il rigetto
[...] della domanda di interdizione, con conferma della misura in essere nonché dell'ADS nominato, avv. ed in via subordinata in caso di pronuncia Controparte_4 dell'interdizione, la nomina di un tutore terzo, anche confermando l'attuale ADS.
All'udienza del 04/03/2025, fissata per la comparizione delle parti interessate e per l'esame dell'interdicendo dinanzi al GOP delegato, dr.ssa Maria Gabriella Zimpo, comparivano il P.M. ricorrente, il quale si riportava al ricorso introduttivo ed insisteva per la pronuncia dell'interdizione, i sigg.ri ed , genitori di , assistiti CP_2 Controparte_3 CP_1 dai rispettivi legali, i quali si riportavano alle rispettive conclusioni di cui alle memorie di costituzione, l'amministratore di sostegno, avv. il GOP procedeva Controparte_4 all'esame dell'interdicendo il quale, tuttavia, ha risposto alle semplici domande poste dal giudice solo attraverso comunicazione non verbale (“con un cenno della mano”) ed è apparso agitato (“Il ragazzo non parla e si muove continuamente nella stanza seguito dalla madre;
non ha cognizione di dove si trova e del motivo per cui è qui o quanto meno non lo esprime;
invitato a sedersi si accomoda su una sedia solo quando la madre le offre delle patatine, che attirano a sua attenzione e comincia a mangiarle.”)
Il Giudice Delegato, letto il verbale di udienza ed esaminati gli atti e i documenti, si riservava di riferire al Collegio.
Dagli atti di causa nonché dalle dichiarazioni rese in udienza sigg.ri e genitori CP_3 CP_1 dell'interdicendo, emerge come sia non solo adeguatamente seguito da entrambi i CP_1 genitori, i quali, seppur in fase di separazione personale, riescono a gestire in modo il figlio efficace e senza entrare in conflitto, ma abbia anche una rete di ausilio da parte dei servizi Contr di assistenza, oltre che essere amministrato dall'avv. nominato in qualità di CP_4 con il consenso di entrambi i genitori.
Dal punto di vista prettamente giuridico, il Collegio ritiene del tutto condivisibili le considerazioni svolte dalle difese dei sigg.ri e circa l'assoluta residualità della CP_3 CP_1 misura dell'interdizione rispetto a quella dell'amministrazione di sostegno.
Secondo la prevalente giurisprudenza, la misura dell'interdizione assolve ad un ruolo di tutela residuale del soggetto destinatario, sicché la linea di confine con l'amministrazione di sostegno non va individuata sulla base del diverso grado o intensità dell'infermità, ma piuttosto in relazione alle concrete esigenze della persona che versi in condizioni di non poter provvedere in tutto o in parte ai propri interessi (cfr. ex multis Cass., sez. I 26.10.2011 n. 22332; Cass., 22.4.2009 n. 9628). Ed invero, nel caso di specie, è possibile affermare che la misura di protezione attualmente in essere (l'amministrazione di sostegno) risulta pienamente efficace ai fini della tutela di
, le cui condizioni cliniche sono rimaste invariate dal 2008 al 2023, senza subire CP_1 peggioramenti, tali da poter dare luogo ad una valutazione sulla necessità di una maggiore protezione, ed il quale, seppur non in grado di autodeterminarsi in ragione della sua patologia, non può compiere atti pregiudizievoli in quanto costantemente assistito dai suoi genitori, coadiuvati dai servizi di assistenza anche domiciliare, mentre all'amministratore di sostegno viene demandata la cura degli interessi economico-patrimoniali del ragazzo (che percepisce una indennità di accompagnamento di circa euro 10.500 all'anno).
In tale stato di cose, la misura dell'interdizione sarebbe formalmente superflua, non apporterebbe alcun concreto beneficio e non risponderebbe alla finalità normativa di “… tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto
o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”, prevista espressamente dall'art. 1 della legge n. 6/2004, che ha modificato diversi articoli del Codice Civile (tra cui 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429) e ha introdotto il Capo I del Titolo XII del Libro I, introducendo l'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Per le considerazioni sin qui svolta la domanda di interdizione va rigettata.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento r.g.n. 54281/2024 così dispone:
- rigetta la domanda di interdizione di;
CP_1
- manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Giudice Tutelare per quanto di competenza;
- nulla per le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, il 04/09/2025.
Il Presidente rel.
RT IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RT IE Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 54281/2024 promossa da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] in data [...] CP_1 C.F._1
-interdicendo- nonché nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il 09/003/1968, con il CP_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. LETIZIA DEL CAPRARO, giusta procura in atti
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. MARA POMPEI, giusta procura in atti
-intervenuti-
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: con ricorso iscritto in data 20.12.2024 e ritualmente notificato alle persone interessate, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il PM in sede, su sollecitazione del Giudice Tutelare, chiedeva l'interdizione di , nato a [...] il CP_1 17.01.2003 ed affetto da disturbo dello spettro autistico, al quale è stata riconosciuta un'invalidità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92; che, con decreto del 12/04/2022 (n.21057/2021 RG. A.S.), veniva dichiarata aperta l'amministrazione di sostegno a tempo indeterminato in favore del sig. ,; con CP_1 provvedimento del 6/11/2024 il G.T. chiedeva al P.M. di valutare l'opportunità di promuovere un giudizio d'interdizione del beneficiario ritenendo la misura dell'amministrazione di sostegno non più idonea a tutelare lo stesso
Si sono costituiti in giudizio i genitori dell'interdicendo, sigg.ri ed CP_2 CP_3
i quali, seppur argomentando diversamente, chiedevano in via principale il rigetto
[...] della domanda di interdizione, con conferma della misura in essere nonché dell'ADS nominato, avv. ed in via subordinata in caso di pronuncia Controparte_4 dell'interdizione, la nomina di un tutore terzo, anche confermando l'attuale ADS.
All'udienza del 04/03/2025, fissata per la comparizione delle parti interessate e per l'esame dell'interdicendo dinanzi al GOP delegato, dr.ssa Maria Gabriella Zimpo, comparivano il P.M. ricorrente, il quale si riportava al ricorso introduttivo ed insisteva per la pronuncia dell'interdizione, i sigg.ri ed , genitori di , assistiti CP_2 Controparte_3 CP_1 dai rispettivi legali, i quali si riportavano alle rispettive conclusioni di cui alle memorie di costituzione, l'amministratore di sostegno, avv. il GOP procedeva Controparte_4 all'esame dell'interdicendo il quale, tuttavia, ha risposto alle semplici domande poste dal giudice solo attraverso comunicazione non verbale (“con un cenno della mano”) ed è apparso agitato (“Il ragazzo non parla e si muove continuamente nella stanza seguito dalla madre;
non ha cognizione di dove si trova e del motivo per cui è qui o quanto meno non lo esprime;
invitato a sedersi si accomoda su una sedia solo quando la madre le offre delle patatine, che attirano a sua attenzione e comincia a mangiarle.”)
Il Giudice Delegato, letto il verbale di udienza ed esaminati gli atti e i documenti, si riservava di riferire al Collegio.
Dagli atti di causa nonché dalle dichiarazioni rese in udienza sigg.ri e genitori CP_3 CP_1 dell'interdicendo, emerge come sia non solo adeguatamente seguito da entrambi i CP_1 genitori, i quali, seppur in fase di separazione personale, riescono a gestire in modo il figlio efficace e senza entrare in conflitto, ma abbia anche una rete di ausilio da parte dei servizi Contr di assistenza, oltre che essere amministrato dall'avv. nominato in qualità di CP_4 con il consenso di entrambi i genitori.
Dal punto di vista prettamente giuridico, il Collegio ritiene del tutto condivisibili le considerazioni svolte dalle difese dei sigg.ri e circa l'assoluta residualità della CP_3 CP_1 misura dell'interdizione rispetto a quella dell'amministrazione di sostegno.
Secondo la prevalente giurisprudenza, la misura dell'interdizione assolve ad un ruolo di tutela residuale del soggetto destinatario, sicché la linea di confine con l'amministrazione di sostegno non va individuata sulla base del diverso grado o intensità dell'infermità, ma piuttosto in relazione alle concrete esigenze della persona che versi in condizioni di non poter provvedere in tutto o in parte ai propri interessi (cfr. ex multis Cass., sez. I 26.10.2011 n. 22332; Cass., 22.4.2009 n. 9628). Ed invero, nel caso di specie, è possibile affermare che la misura di protezione attualmente in essere (l'amministrazione di sostegno) risulta pienamente efficace ai fini della tutela di
, le cui condizioni cliniche sono rimaste invariate dal 2008 al 2023, senza subire CP_1 peggioramenti, tali da poter dare luogo ad una valutazione sulla necessità di una maggiore protezione, ed il quale, seppur non in grado di autodeterminarsi in ragione della sua patologia, non può compiere atti pregiudizievoli in quanto costantemente assistito dai suoi genitori, coadiuvati dai servizi di assistenza anche domiciliare, mentre all'amministratore di sostegno viene demandata la cura degli interessi economico-patrimoniali del ragazzo (che percepisce una indennità di accompagnamento di circa euro 10.500 all'anno).
In tale stato di cose, la misura dell'interdizione sarebbe formalmente superflua, non apporterebbe alcun concreto beneficio e non risponderebbe alla finalità normativa di “… tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto
o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”, prevista espressamente dall'art. 1 della legge n. 6/2004, che ha modificato diversi articoli del Codice Civile (tra cui 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429) e ha introdotto il Capo I del Titolo XII del Libro I, introducendo l'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Per le considerazioni sin qui svolta la domanda di interdizione va rigettata.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento r.g.n. 54281/2024 così dispone:
- rigetta la domanda di interdizione di;
CP_1
- manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Giudice Tutelare per quanto di competenza;
- nulla per le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, il 04/09/2025.
Il Presidente rel.
RT IE