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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 759/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 759/2018
TRA
, con il patrocinio dall'avv. Domenico Visone, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia, in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via Andrea Carbone n. 21, il tutto come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Ammirati, presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domicilia, in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via XX Settembre n. 83, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2841/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 2841/2017 del Giudice di Pace di Nola, Parte_1
deducendo come motivi d'appello l'illegittimità della sentenza per omessa ovvero apparente motivazione e per omessa pronuncia sulla regolamentazione dell'utilizzo del cortile comune;
nonché l'erronea liquidazione dei compensi professionali, stante la mancata applicazione del D.M. n. 55/2014.
L'appellante, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e in riforma della sentenza gravata, chiedeva dichiararsi inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, infondata la domanda proposta nei suoi confronti da provvedendo sulla regolamentazione dell'uso del Controparte_1
cortile comune, ordinando all'attrice (attuale appellata) di rimuovere ogni oggetto dalla stessa collocato nello spazio antistante l'entrata del garage di sua proprietà, il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva la nullità dell'atto di citazione per il mancato Controparte_1
rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 - bis c.p.c.; nonché l'inammissibilità dell'appello per essere la statuizione del Giudice di Pace pronunciata secondo equità necessaria, trovando, quindi, applicazione il comma 3 dell'art. 339 c.p.c., secondo cui è ammissibile l'appello esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia e, nel merito, eccependo che per contrastare la pretesa di parte attrice,
l' non aveva proposto una domanda riconvenzionale, bensì una mera eccezione. Concludeva, CP_1
pertanto, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità ovvero di improcedibilità o, comunque, il rigetto dell'appello, il tutto con vittoria di spese.
Fissata nuova udienza ex art. 164, co. 3, c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.c. (cfr. ordinanza del 13.6.2019 della scrivente, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal
10.5.2018, quale data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale), rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (cfr. ordinanza del 22.12.2019) e acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 19.6.2025 è giunta alla decisione.
2 In primis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 20.6.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 22.01.2018 (cadendo il 20.01.2018 di sabato, dunque con proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c.) ed iscrizione a ruolo in data 31.01.2018, inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata da CP_2
, per violazione del disposto di cui all'art. 339 c. 3 c.p.c.
[...]
Secondo il disposto di cui all'art. 339, co. 3, c.p.c., “Le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitari ovvero dei principi regolatori della materia”, trattandosi di principi che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
A sua volta, l'art. 113, comma 2, c.p.c. prevede che il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda i 1.100 euro.
La giurisprudenza della Suprema Corte sottolinea che, per stabilire se effettivamente una sentenza sia stata resa secondo equità, e quindi stabilire se l'appellabilità della stessa sia sottoposta ai limiti previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c., «occorre guardare non al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i canoni di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., senza tenere conto del valore indicato ai fini del pagamento del contributo unificato […]» (cfr., ex multis, Cass. civ. 12.02.2018, n. 3290).
Ai sensi dell'art. 15 del c.p.c. “il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”.
3 Con riferimento al caso di specie, parte attrice dichiarava che il valore della causa era ricompreso nei limiti di € 1.032,00, tuttavia non è stato prodotto il relativo certificato catastale e ciò impedisce di individuare il valore del bene oggetto del giudizio.
Ad ogni modo, la Suprema Corte ha chiarito che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie attribuite per materia ai sensi dell'art. 7 c.p.c., comma 3, nn. 1, 2 e 3 (qualunque ne sia il valore), sono impugnabili «mediante l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 c.p.c., comma 1, e non con il ricorso per cassazione;
e ciò anche quando il Giudice di pace abbia ritenuto di decidere la controversia non secondo diritto ma secondo equità, erroneamente estendendo il potere di decidere “ex bono et aequo” attribuitogli dal comma 2, dell'art. 113 c.p.c, a ipotesi estranee alla specifica previsione normativa (sentenza 8/8/2002 n. 11933)» (Cassazione civile sez. II, 15.10.2009,
n. 21926; nello stesso senso già Cass. sentenza 09.02.2006 n. 2862).
Per cui - rilevato che la controversia de qua rientra nell'ipotesi dell'art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c. (“cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case”) – l'appello è ammissibile, per quanto esposto.
Ciò premesso, venendo al primo motivo di appello, censura la sentenza resa dal Parte_1
giudice di primo grado “per omessa ed insufficiente motivazione”.
Sul punto, giova rilevare che non può ritenersi incorra nel vizio di carenza di motivazione una sentenza che recepisca le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Infatti, costituisce frutto di interpretazione consolidata della giurisprudenza, di merito e di legittimità,
l'assunto per cui «il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre
in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso» (cfr. Corte di Cassazione sent. n.
14638 del 2004).
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte «Il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario» (cfr., tra le ultime, Cass. n. 20090/2023).
4 Nel caso di specie, avendo il Giudice di Pace trascritto le conclusioni cui è giunto il nominato C.T.U., deve ritenersi assolto l'obbligo motivazionale sulla scorta della giurisprudenza citata, non emergendo una omessa motivazione del primo giudice, ma al più una motivazione scarna posta a sostegno dell'accoglimento della domanda dell'attrice.
Ne consegue che, stante la sinteticità della motivazione della sentenza del Giudice di prime cure, la stessa, va integrata nei termini che seguono.
L'attrice, in primo grado, ha contestato, innanzitutto, l'illegittima occupazione del cortile comune da parte del convenuto con la presenza della sua autovettura.
La fattispecie deve essere inquadrata nell'art. 1102 c.c. il quale stabilisce che “tutti i partecipanti al condominio possono servirsi dei beni comuni, a patto che non ne alterino la destinazione e non ne impediscano agli altri di farne parimenti uso. A tal fine possono anche apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Il singolo comproprietario, pertanto, può trarre tutte le utilità possibili dalla cosa comune, purché il suo comportamento non modifichi la destinazione della cosa comune, né impedisca o limiti l'uguale diritto di uso spettante altri comproprietari.
Il parcheggio su un'area comune rientra fra gli usi consentiti di cui all'art. 1102 c.c. e ciò quand'anche per il cortile comune non consenta il contemporaneo parcheggio di tutti i comproprietari.
Infatti, in tema di uso della cosa comune, è legittimo ex art. 1102 c.c. l'utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino che non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, avuto riguardo «non tanto
alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione» (cfr. Cass. civ., sentenza n. 14245 del
2014).
La giurisprudenza è, infatti, pacifica nel senso di ritenere che “il pari uso” di cui all'art. 1102 c.c. non vada inteso come “uso identico” del bene comune e ritiene altresì ammissibile, a determinate condizioni, che uno dei comproprietari faccia un uso della cosa comune più intenso degli altri comunisti.
Tuttavia, «Il parcheggio su di un'area comune, che integra di per sé uso legittimo della cosa comune, potrebbe trasformarsi in uso illegittimo (o abuso), allorché fosse tale da impedire agli altri comproprietari un qualsiasi utilizzo, come sarebbe nel
5 caso in cui la presenza dell'auto parcheggiata rendesse impossibile il transito su quell'area da parte degli altri comproprietari»
(cfr., ex multis, Tribunale di Rovereto, sent. n. 229/2014 reperibile in “Banca Dati Nazionale di merito”).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, l'attrice in primo grado ha dedotto che il parcheggio effettuato dal convenuto del proprio autoveicolo nel cortile comune è tale da “intralciare, limitare e rendere difficoltoso
l'accesso, anche solo pedonale, all'area di proprietà” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione in primo grado).
Tali allegazioni di parte attrice sono state confermate in corso di causa.
In primis, dalle dichiarazioni dei testi escussi, sia di parte attrice che di parte convenuta, precise ed attendibili in quanto rese da soggetti a conoscenza dei fatti, e dalle quali emerge che effettivamente il convenuto usava il cortile comune per parcheggiare la propria auto (cfr. verbale di udienza del 18.11.2014, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Inoltre, dalla C.T.U. espletata in primo grado, a firma dell'architetto , è emerso che il Controparte_3
parcheggio dell'autoveicolo dell'attuale appellante rende scomodo e difficoltoso il passaggio nel cortile.
Più precisamente, il C.T.U. ha acclarato che: “quando l'auto del signor è in sosta, l'ingresso all'abitazione Parte_1
della signora è fortemente limitato, in particolare non è garantita l'accessibilità, l'adeguata sicurezza e l'autonomia CP_1
ad alcun soggetto, ancora di più ad una persona diversamente abile, perché rimangono appena 20 cm tra l'auto in sosta e la parete della proprietà e lo stesso dicasi per l'altro lato, dove tra l'auto e la proprietà Controparte_1 Parte_1
rimangono appena 35 cm. Tali misure sono ridotte al punto da non garantire neppure l'accessibilità ad una
[...]
singola persona libera, figuriamoci in caso di passaggio con barella di emergenza […]” (cfr. pag. 10 della relazione peritale, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Viste le risultanze peritali, va considerato, allora, che, con riferimento al diritto di parcheggio, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la 'realità', intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari (cfr., in argomento,
Cass. civ., 6 novembre 2014, n. 23708; Cass. civ., 7 marzo 2013, n. 5760; Cass. civ., 22 settembre 2009,
n. 20409).
6 Peraltro, non è da escludere che la facoltà di parcheggiare l'auto nel cortile comune possa rientrare tra le prerogative del comproprietario, a condizione che tale forma di godimento e di utilizzo del bene comune non limiti o pregiudichi il diritto dell'altro contitolare. In altre parole, deve essere comunque possibile per il comproprietario godere dell'immobile comune.
Viceversa, nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria di primo grado che l'esercizio del diritto di parcheggio da parte dell'appellante pregiudica gravemente il diritto dell'altra comunista, ossia l'appellata, la quale viene limitata nella possibilità stessa di accedere al proprio immobile.
La domanda attorea, quindi, è meritevole di accoglimento, e correttamente il Giudice di Pace ha ordinato al convenuto di astenersi dall'utilizzo del cortile privato comune per il parcheggio della propria autovettura, limitandone l'accesso per le sole operazioni di carico e di scarico.
Anche la domanda di parte attrice relativa alla messa a norma dei pozzetti ubicati nel cortile di comproprietà nonché del canale di scolo delle acque provenienti dalla terrazza di proprietà esclusiva di
è fondata. Parte_1
Sul punto, il C.T.U. ha avuto modo di appurare – mediante la documentazione fornita, il sopralluogo, il rilievo grafico e fotografico e le informazioni reperite presso l'ufficio tecnico del –, Controparte_4
“che non vi è immissione in fogna e neppure esiste un progetto depositato per l'impianto di smaltimento che non può essere realizzato a regola d'arte con pozzetti non a norma” (così a pag. 12 dell'elaborato peritale).
Invero, “Le acque piovane dell'unità abitativa del sig. tramite pluviale […], vanno in una cisterna e quando Parte_1
questa si riempie vengono deviate sul cortile comune, infatti l'ultimo tratto di immissione nella cisterna è affiancato da un ulteriore pluviale che si versa sulla pavimentazione del cortile. Ovviamente, non essendo il cortile pavimentato alla regola
d'arte ma cementato senza alcuna formazione di vie di scolo con le dovute pendenze, vi sono dei punti critici, dove in caso di pioggia intensa si possono creare piccole pozzanghere.
Affinchè lo smaltimento delle acque meteoriche sia funzionale, occorre che vi sia un adeguato sistema delle pendenze, con pozzetti a norma e caditoie e griglie poste nei punti critici. Ma sia i canali di scolo che i pozzetti esistenti nel cortile comune risalgono ad un vecchio impianto di smaltimento delle acque bianche e nere, che se è stato adeguato nel tempo, non ne conserva traccia documentale” (cfr. pag. 16 della relazione peritale).
7 Conclude, pertanto, l'ausiliario che i canali di scolo ed i pozzetti esistenti nel cortile comune non risultano a norma (cfr. pag. 19 dell'elaborato peritale).
Ne deriva, quindi, che correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto la fondatezza delle domande attoree, ordinando al convenuto la messa a norma dei pozzetti ubicati nella proprietà comune e del canale di scolo delle acque provenienti dalla terrazza di proprietà esclusiva di . Parte_1
Venendo all'ultimo motivo di appello, lo stesso è fondato e va accolto.
L'appellante si duole che il Giudice di primo grado abbia omesso di regolamentare l'uso del cortile comune accogliendo soltanto la domanda di parte attrice, senza tenere conto della eccezione da lui formulata di ordinare all'attrice di rimuovere gli oggetti collocati nello spazio antistante all'entrata del garage di sua proprietà, oltre che della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, che ha accertato che esistono elementi che ostruiscono o limitano il passaggio sul cortile comune, tra cui vasi con fiori, piante ornamentali e uno stendibiancheria.
Parte appellata sostiene, invece, che non ha mai formulato domanda Parte_1
riconvenzionale nei suoi confronti, essendosi limitato a richiedere il rigetto delle domande attoree, per questo il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto “non opportuno scendere nel merito della questione sollevata” (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta).
Tutto ciò premesso, si osserva come, nel caso di specie, parte convenuta, odierna appellante, abbia fatto richiamo a situazioni fra di loro in antinomia: per un verso, ha chiesto ordinarsi all'attrice di rimuovere ogni oggetto di sua proprietà che impedisse lo svolgimento delle manovre di entrata e di uscita della sua autovettura (cfr. pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione nel fascicolo cartaceo di primo grado
, il che dovrebbe indurre a ritenere che si trattasse di proposizione di una domanda Parte_1
riconvenzionale; per altro verso, ha definito più volte come “eccezione” la sua richiesta (cfr. pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione in appello), ciò a suffragare la tesi dell'appellata.
Sul punto, si osserva che la pretesa formulata dall'appellante è quella propria di una domanda riconvenzionale, ritenendosi che la sostanza della richiesta abbia prevalenza sul formalismo utilizzato dall'appellante.
8 In tal senso, si è pronunciata la Suprema Corte che ha chiarito che: «Il Giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere- dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa» (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza del
11.7.2022 n. 21865).
Ebbene, al fine di accedere ad una più corretta qualificazione della richiesta dell'appellante, si ripercorrono gli insegnamenti della Corte di legittimità in argomento, secondo cui, riassuntivamente: «ciò che distingue
l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorchè l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati» (cfr. Cass. Civ. sent. n. 21472 del 2016).
Nel caso di specie, il convenuto chiedeva al giudice di ordinare la rimozione di ostacoli, il che si sostanzia in una vera e propria domanda riconvenzionale e non in un'eccezione volta al semplice rigetto della domanda formulata dall'attrice, mirando piuttosto ad una pronuncia impositiva di un facere.
Né, come sostenuto da , si può desumere la natura di mera eccezione dall'assenza della Controparte_1
dichiarazione di valore e dall'omesso versamento del contributo unificato. Infatti, non è possibile attribuire valenza risolutiva alla mancanza di tali adempimenti meramente fiscali.
Ritiene, quindi, il Tribunale che la richiesta avanzata dall'appellante in primo grado, e volta ad ottenere la rimozione, da parte dell'appellata, “di ogni oggetto dalla stessa collocato nello spazio antistante l'entrata del garage di proprietà del sig. , in modo da permettere lo svolgimento delle necessarie manovre di entrata ed uscita Parte_1
dell'autovettura”, va qualificata come domanda riconvenzionale.
In merito ad essa, la C.T.U. ha appurato che “nel cortile comune in oggetto sono presenti più elementi puntuali mobili
e fissi, tra cui vasi con fiori, piante ornamentali di varie dimensioni ed uno stendibiancheria”, “un unico elemento, vaso con
9 pianta ornamentale, è posto in corrispondenza dell'accesso all'autorimessa del sig. , oltre ad aver rilevato la Parte_1
presenza di una fioriera fissa in cemento (cfr. pag. 7 della relazione peritale).
Quanto a quest'ultima, appare rilevante quanto evidenziato dal C.T.U. – dopo aver elaborato la traiettoria che l'auto di deve compiere nell'accedere al proprio garage – in merito al fatto che Parte_1
non è possibile accedere al garage in modo agevole né con un'unica manovra, ciò anche “per la presenza di vari ostacoli, ultimo lo spigolo della fioriera in cemento” (così a pag. 7 dell'elaborato).
Ed anche nel rendere chiarimenti in merito al quesito 1, il C.T.U. attestava che l'appellante “non ha spazio sufficiente per sterzare ed è costretto a continue piccole manovre avanti-retromarcia per riuscire ad entrare nel garage, dovute alla presenza di vasi con piante, stendibiancheria e spigolo sinistro della fioriera in cemento” (cfr. pagg. 15 e 16 della relazione).
In conclusione, l'appello deve trovare parziale accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata,
deve essere condannata alla rimozione dei vasi con piante, dello stendibiancheria e Controparte_1
della fioriera in cemento collocati nel cortile comune e che ostacolano le manovre volte ad accedere al garage di proprietà di . Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di olite, va considerato, da un lato, che all'accoglimento
(parziale) dell'appello deve seguire una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso, e, dall'altro, che «la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si
verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte
o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri» (Cassazione civile sez. III, 22.8.2018, n. 20888).
Pertanto, nella fattispecie in esame, l'accoglimento parziale dell'appello determina l'affermazione della sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione tra le parte delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
10 Per le stesse ragioni e considerati gli esiti cui è pervenuta, si reputa equo porre definitivamente le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a carico di entrambe le parti, nella quota del 50% ciascuna.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
condanna alla rimozione dei vasi con piante, dello stendibiancheria e della Controparte_1
fioriera in cemento, collocati nel cortile comune.
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a carico di entrambe le parti, nella quota del 50% ciascuna.
Così deciso il 22.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 759/2018
TRA
, con il patrocinio dall'avv. Domenico Visone, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia, in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via Andrea Carbone n. 21, il tutto come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Ammirati, presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domicilia, in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via XX Settembre n. 83, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2841/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 2841/2017 del Giudice di Pace di Nola, Parte_1
deducendo come motivi d'appello l'illegittimità della sentenza per omessa ovvero apparente motivazione e per omessa pronuncia sulla regolamentazione dell'utilizzo del cortile comune;
nonché l'erronea liquidazione dei compensi professionali, stante la mancata applicazione del D.M. n. 55/2014.
L'appellante, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e in riforma della sentenza gravata, chiedeva dichiararsi inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, infondata la domanda proposta nei suoi confronti da provvedendo sulla regolamentazione dell'uso del Controparte_1
cortile comune, ordinando all'attrice (attuale appellata) di rimuovere ogni oggetto dalla stessa collocato nello spazio antistante l'entrata del garage di sua proprietà, il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva la nullità dell'atto di citazione per il mancato Controparte_1
rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 - bis c.p.c.; nonché l'inammissibilità dell'appello per essere la statuizione del Giudice di Pace pronunciata secondo equità necessaria, trovando, quindi, applicazione il comma 3 dell'art. 339 c.p.c., secondo cui è ammissibile l'appello esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia e, nel merito, eccependo che per contrastare la pretesa di parte attrice,
l' non aveva proposto una domanda riconvenzionale, bensì una mera eccezione. Concludeva, CP_1
pertanto, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità ovvero di improcedibilità o, comunque, il rigetto dell'appello, il tutto con vittoria di spese.
Fissata nuova udienza ex art. 164, co. 3, c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.c. (cfr. ordinanza del 13.6.2019 della scrivente, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal
10.5.2018, quale data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale), rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (cfr. ordinanza del 22.12.2019) e acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 19.6.2025 è giunta alla decisione.
2 In primis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 20.6.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 22.01.2018 (cadendo il 20.01.2018 di sabato, dunque con proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c.) ed iscrizione a ruolo in data 31.01.2018, inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata da CP_2
, per violazione del disposto di cui all'art. 339 c. 3 c.p.c.
[...]
Secondo il disposto di cui all'art. 339, co. 3, c.p.c., “Le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitari ovvero dei principi regolatori della materia”, trattandosi di principi che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
A sua volta, l'art. 113, comma 2, c.p.c. prevede che il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda i 1.100 euro.
La giurisprudenza della Suprema Corte sottolinea che, per stabilire se effettivamente una sentenza sia stata resa secondo equità, e quindi stabilire se l'appellabilità della stessa sia sottoposta ai limiti previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c., «occorre guardare non al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i canoni di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., senza tenere conto del valore indicato ai fini del pagamento del contributo unificato […]» (cfr., ex multis, Cass. civ. 12.02.2018, n. 3290).
Ai sensi dell'art. 15 del c.p.c. “il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”.
3 Con riferimento al caso di specie, parte attrice dichiarava che il valore della causa era ricompreso nei limiti di € 1.032,00, tuttavia non è stato prodotto il relativo certificato catastale e ciò impedisce di individuare il valore del bene oggetto del giudizio.
Ad ogni modo, la Suprema Corte ha chiarito che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie attribuite per materia ai sensi dell'art. 7 c.p.c., comma 3, nn. 1, 2 e 3 (qualunque ne sia il valore), sono impugnabili «mediante l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 c.p.c., comma 1, e non con il ricorso per cassazione;
e ciò anche quando il Giudice di pace abbia ritenuto di decidere la controversia non secondo diritto ma secondo equità, erroneamente estendendo il potere di decidere “ex bono et aequo” attribuitogli dal comma 2, dell'art. 113 c.p.c, a ipotesi estranee alla specifica previsione normativa (sentenza 8/8/2002 n. 11933)» (Cassazione civile sez. II, 15.10.2009,
n. 21926; nello stesso senso già Cass. sentenza 09.02.2006 n. 2862).
Per cui - rilevato che la controversia de qua rientra nell'ipotesi dell'art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c. (“cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case”) – l'appello è ammissibile, per quanto esposto.
Ciò premesso, venendo al primo motivo di appello, censura la sentenza resa dal Parte_1
giudice di primo grado “per omessa ed insufficiente motivazione”.
Sul punto, giova rilevare che non può ritenersi incorra nel vizio di carenza di motivazione una sentenza che recepisca le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Infatti, costituisce frutto di interpretazione consolidata della giurisprudenza, di merito e di legittimità,
l'assunto per cui «il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre
in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso» (cfr. Corte di Cassazione sent. n.
14638 del 2004).
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte «Il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario» (cfr., tra le ultime, Cass. n. 20090/2023).
4 Nel caso di specie, avendo il Giudice di Pace trascritto le conclusioni cui è giunto il nominato C.T.U., deve ritenersi assolto l'obbligo motivazionale sulla scorta della giurisprudenza citata, non emergendo una omessa motivazione del primo giudice, ma al più una motivazione scarna posta a sostegno dell'accoglimento della domanda dell'attrice.
Ne consegue che, stante la sinteticità della motivazione della sentenza del Giudice di prime cure, la stessa, va integrata nei termini che seguono.
L'attrice, in primo grado, ha contestato, innanzitutto, l'illegittima occupazione del cortile comune da parte del convenuto con la presenza della sua autovettura.
La fattispecie deve essere inquadrata nell'art. 1102 c.c. il quale stabilisce che “tutti i partecipanti al condominio possono servirsi dei beni comuni, a patto che non ne alterino la destinazione e non ne impediscano agli altri di farne parimenti uso. A tal fine possono anche apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Il singolo comproprietario, pertanto, può trarre tutte le utilità possibili dalla cosa comune, purché il suo comportamento non modifichi la destinazione della cosa comune, né impedisca o limiti l'uguale diritto di uso spettante altri comproprietari.
Il parcheggio su un'area comune rientra fra gli usi consentiti di cui all'art. 1102 c.c. e ciò quand'anche per il cortile comune non consenta il contemporaneo parcheggio di tutti i comproprietari.
Infatti, in tema di uso della cosa comune, è legittimo ex art. 1102 c.c. l'utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino che non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, avuto riguardo «non tanto
alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione» (cfr. Cass. civ., sentenza n. 14245 del
2014).
La giurisprudenza è, infatti, pacifica nel senso di ritenere che “il pari uso” di cui all'art. 1102 c.c. non vada inteso come “uso identico” del bene comune e ritiene altresì ammissibile, a determinate condizioni, che uno dei comproprietari faccia un uso della cosa comune più intenso degli altri comunisti.
Tuttavia, «Il parcheggio su di un'area comune, che integra di per sé uso legittimo della cosa comune, potrebbe trasformarsi in uso illegittimo (o abuso), allorché fosse tale da impedire agli altri comproprietari un qualsiasi utilizzo, come sarebbe nel
5 caso in cui la presenza dell'auto parcheggiata rendesse impossibile il transito su quell'area da parte degli altri comproprietari»
(cfr., ex multis, Tribunale di Rovereto, sent. n. 229/2014 reperibile in “Banca Dati Nazionale di merito”).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, l'attrice in primo grado ha dedotto che il parcheggio effettuato dal convenuto del proprio autoveicolo nel cortile comune è tale da “intralciare, limitare e rendere difficoltoso
l'accesso, anche solo pedonale, all'area di proprietà” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione in primo grado).
Tali allegazioni di parte attrice sono state confermate in corso di causa.
In primis, dalle dichiarazioni dei testi escussi, sia di parte attrice che di parte convenuta, precise ed attendibili in quanto rese da soggetti a conoscenza dei fatti, e dalle quali emerge che effettivamente il convenuto usava il cortile comune per parcheggiare la propria auto (cfr. verbale di udienza del 18.11.2014, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Inoltre, dalla C.T.U. espletata in primo grado, a firma dell'architetto , è emerso che il Controparte_3
parcheggio dell'autoveicolo dell'attuale appellante rende scomodo e difficoltoso il passaggio nel cortile.
Più precisamente, il C.T.U. ha acclarato che: “quando l'auto del signor è in sosta, l'ingresso all'abitazione Parte_1
della signora è fortemente limitato, in particolare non è garantita l'accessibilità, l'adeguata sicurezza e l'autonomia CP_1
ad alcun soggetto, ancora di più ad una persona diversamente abile, perché rimangono appena 20 cm tra l'auto in sosta e la parete della proprietà e lo stesso dicasi per l'altro lato, dove tra l'auto e la proprietà Controparte_1 Parte_1
rimangono appena 35 cm. Tali misure sono ridotte al punto da non garantire neppure l'accessibilità ad una
[...]
singola persona libera, figuriamoci in caso di passaggio con barella di emergenza […]” (cfr. pag. 10 della relazione peritale, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Viste le risultanze peritali, va considerato, allora, che, con riferimento al diritto di parcheggio, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la 'realità', intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari (cfr., in argomento,
Cass. civ., 6 novembre 2014, n. 23708; Cass. civ., 7 marzo 2013, n. 5760; Cass. civ., 22 settembre 2009,
n. 20409).
6 Peraltro, non è da escludere che la facoltà di parcheggiare l'auto nel cortile comune possa rientrare tra le prerogative del comproprietario, a condizione che tale forma di godimento e di utilizzo del bene comune non limiti o pregiudichi il diritto dell'altro contitolare. In altre parole, deve essere comunque possibile per il comproprietario godere dell'immobile comune.
Viceversa, nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria di primo grado che l'esercizio del diritto di parcheggio da parte dell'appellante pregiudica gravemente il diritto dell'altra comunista, ossia l'appellata, la quale viene limitata nella possibilità stessa di accedere al proprio immobile.
La domanda attorea, quindi, è meritevole di accoglimento, e correttamente il Giudice di Pace ha ordinato al convenuto di astenersi dall'utilizzo del cortile privato comune per il parcheggio della propria autovettura, limitandone l'accesso per le sole operazioni di carico e di scarico.
Anche la domanda di parte attrice relativa alla messa a norma dei pozzetti ubicati nel cortile di comproprietà nonché del canale di scolo delle acque provenienti dalla terrazza di proprietà esclusiva di
è fondata. Parte_1
Sul punto, il C.T.U. ha avuto modo di appurare – mediante la documentazione fornita, il sopralluogo, il rilievo grafico e fotografico e le informazioni reperite presso l'ufficio tecnico del –, Controparte_4
“che non vi è immissione in fogna e neppure esiste un progetto depositato per l'impianto di smaltimento che non può essere realizzato a regola d'arte con pozzetti non a norma” (così a pag. 12 dell'elaborato peritale).
Invero, “Le acque piovane dell'unità abitativa del sig. tramite pluviale […], vanno in una cisterna e quando Parte_1
questa si riempie vengono deviate sul cortile comune, infatti l'ultimo tratto di immissione nella cisterna è affiancato da un ulteriore pluviale che si versa sulla pavimentazione del cortile. Ovviamente, non essendo il cortile pavimentato alla regola
d'arte ma cementato senza alcuna formazione di vie di scolo con le dovute pendenze, vi sono dei punti critici, dove in caso di pioggia intensa si possono creare piccole pozzanghere.
Affinchè lo smaltimento delle acque meteoriche sia funzionale, occorre che vi sia un adeguato sistema delle pendenze, con pozzetti a norma e caditoie e griglie poste nei punti critici. Ma sia i canali di scolo che i pozzetti esistenti nel cortile comune risalgono ad un vecchio impianto di smaltimento delle acque bianche e nere, che se è stato adeguato nel tempo, non ne conserva traccia documentale” (cfr. pag. 16 della relazione peritale).
7 Conclude, pertanto, l'ausiliario che i canali di scolo ed i pozzetti esistenti nel cortile comune non risultano a norma (cfr. pag. 19 dell'elaborato peritale).
Ne deriva, quindi, che correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto la fondatezza delle domande attoree, ordinando al convenuto la messa a norma dei pozzetti ubicati nella proprietà comune e del canale di scolo delle acque provenienti dalla terrazza di proprietà esclusiva di . Parte_1
Venendo all'ultimo motivo di appello, lo stesso è fondato e va accolto.
L'appellante si duole che il Giudice di primo grado abbia omesso di regolamentare l'uso del cortile comune accogliendo soltanto la domanda di parte attrice, senza tenere conto della eccezione da lui formulata di ordinare all'attrice di rimuovere gli oggetti collocati nello spazio antistante all'entrata del garage di sua proprietà, oltre che della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, che ha accertato che esistono elementi che ostruiscono o limitano il passaggio sul cortile comune, tra cui vasi con fiori, piante ornamentali e uno stendibiancheria.
Parte appellata sostiene, invece, che non ha mai formulato domanda Parte_1
riconvenzionale nei suoi confronti, essendosi limitato a richiedere il rigetto delle domande attoree, per questo il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto “non opportuno scendere nel merito della questione sollevata” (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta).
Tutto ciò premesso, si osserva come, nel caso di specie, parte convenuta, odierna appellante, abbia fatto richiamo a situazioni fra di loro in antinomia: per un verso, ha chiesto ordinarsi all'attrice di rimuovere ogni oggetto di sua proprietà che impedisse lo svolgimento delle manovre di entrata e di uscita della sua autovettura (cfr. pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione nel fascicolo cartaceo di primo grado
, il che dovrebbe indurre a ritenere che si trattasse di proposizione di una domanda Parte_1
riconvenzionale; per altro verso, ha definito più volte come “eccezione” la sua richiesta (cfr. pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione in appello), ciò a suffragare la tesi dell'appellata.
Sul punto, si osserva che la pretesa formulata dall'appellante è quella propria di una domanda riconvenzionale, ritenendosi che la sostanza della richiesta abbia prevalenza sul formalismo utilizzato dall'appellante.
8 In tal senso, si è pronunciata la Suprema Corte che ha chiarito che: «Il Giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere- dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa» (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza del
11.7.2022 n. 21865).
Ebbene, al fine di accedere ad una più corretta qualificazione della richiesta dell'appellante, si ripercorrono gli insegnamenti della Corte di legittimità in argomento, secondo cui, riassuntivamente: «ciò che distingue
l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorchè l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati» (cfr. Cass. Civ. sent. n. 21472 del 2016).
Nel caso di specie, il convenuto chiedeva al giudice di ordinare la rimozione di ostacoli, il che si sostanzia in una vera e propria domanda riconvenzionale e non in un'eccezione volta al semplice rigetto della domanda formulata dall'attrice, mirando piuttosto ad una pronuncia impositiva di un facere.
Né, come sostenuto da , si può desumere la natura di mera eccezione dall'assenza della Controparte_1
dichiarazione di valore e dall'omesso versamento del contributo unificato. Infatti, non è possibile attribuire valenza risolutiva alla mancanza di tali adempimenti meramente fiscali.
Ritiene, quindi, il Tribunale che la richiesta avanzata dall'appellante in primo grado, e volta ad ottenere la rimozione, da parte dell'appellata, “di ogni oggetto dalla stessa collocato nello spazio antistante l'entrata del garage di proprietà del sig. , in modo da permettere lo svolgimento delle necessarie manovre di entrata ed uscita Parte_1
dell'autovettura”, va qualificata come domanda riconvenzionale.
In merito ad essa, la C.T.U. ha appurato che “nel cortile comune in oggetto sono presenti più elementi puntuali mobili
e fissi, tra cui vasi con fiori, piante ornamentali di varie dimensioni ed uno stendibiancheria”, “un unico elemento, vaso con
9 pianta ornamentale, è posto in corrispondenza dell'accesso all'autorimessa del sig. , oltre ad aver rilevato la Parte_1
presenza di una fioriera fissa in cemento (cfr. pag. 7 della relazione peritale).
Quanto a quest'ultima, appare rilevante quanto evidenziato dal C.T.U. – dopo aver elaborato la traiettoria che l'auto di deve compiere nell'accedere al proprio garage – in merito al fatto che Parte_1
non è possibile accedere al garage in modo agevole né con un'unica manovra, ciò anche “per la presenza di vari ostacoli, ultimo lo spigolo della fioriera in cemento” (così a pag. 7 dell'elaborato).
Ed anche nel rendere chiarimenti in merito al quesito 1, il C.T.U. attestava che l'appellante “non ha spazio sufficiente per sterzare ed è costretto a continue piccole manovre avanti-retromarcia per riuscire ad entrare nel garage, dovute alla presenza di vasi con piante, stendibiancheria e spigolo sinistro della fioriera in cemento” (cfr. pagg. 15 e 16 della relazione).
In conclusione, l'appello deve trovare parziale accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata,
deve essere condannata alla rimozione dei vasi con piante, dello stendibiancheria e Controparte_1
della fioriera in cemento collocati nel cortile comune e che ostacolano le manovre volte ad accedere al garage di proprietà di . Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di olite, va considerato, da un lato, che all'accoglimento
(parziale) dell'appello deve seguire una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso, e, dall'altro, che «la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si
verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte
o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri» (Cassazione civile sez. III, 22.8.2018, n. 20888).
Pertanto, nella fattispecie in esame, l'accoglimento parziale dell'appello determina l'affermazione della sussistenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione tra le parte delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
10 Per le stesse ragioni e considerati gli esiti cui è pervenuta, si reputa equo porre definitivamente le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a carico di entrambe le parti, nella quota del 50% ciascuna.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
condanna alla rimozione dei vasi con piante, dello stendibiancheria e della Controparte_1
fioriera in cemento, collocati nel cortile comune.
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a carico di entrambe le parti, nella quota del 50% ciascuna.
Così deciso il 22.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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