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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Germana Radice Presidente
Dott.ssa Tiziana Di Mauro Giudice
Dott.ssa Eugenia Di Bella Giudice Rel. ed Est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex 636 cod. nav. iscritto al n. 449/2024 R.G. di opposizione allo stato passivo del procedimento di limitazione del debito armatoriale della IA di ON
S.r.l. tra
(C.F. , rappresentato e difeso, amche Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Cigolini, Michela Mereu, Paolo Luca Pugliaro e LI
Russo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LI Russo in Tropea, in
Vibo Valentia, via IV Novembre n. 13, giusta procura in atti.
Opponente
e
IA di ON S.r.l., C.F. e P. IVA n. con sede in Vibo Valentia, P.IVA_1 Via Senatore Parodi – Pal. CAP 89900 (Fraz. Marina), in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Enrico
NI, MA PA, LI ST e FA CI, presso il cui studio in Via S.
M. dell'Imperio n. 16, Vibo Valentia (VV), CAP 89900, ha eletto domicilio.
Opposto
Con atto di citazione ex art 636 cod. nav., ritualmente notificato, l'odierna parte opponente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 21.3.2024 di formazione dello stato passivo ex art 634 cod. nav., chiedendo: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnato stato passivo, previa ogni necessaria pronuncia di rito inclusa occorrendo l'acquisizione del fascicolo informatico del procedimento di limitazione del debito armatoriale instaurato dalla IA di ON S.r.l. (n. 311 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 2023 del Tribunale di Vibo Valentia) A) in via principale, dichiarare il credito complessivo del sig. di Euro 596.140,93 maturato Pt_1
alla data di apertura del procedimento come indicato dal Giudice Delegato esistente ma non soggetto a limitazione, e mandare alla cancelleria di espungerlo dalla lista dei creditori depositata dalla IA di ON S.r.l.; B) in denegato subordine e con riserva di impugnazione, dichiarare tale credito esistente ma soggetto a limitazione solo per la sorte capitale, e quindi nella misura di Euro 380.934,73 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, ammettendolo conseguentemente in tale misura allo stato passivo ed escludendolo per il residuo in quanto esistente ma non soggetto a limitazione;
C) Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge della presente impugnazione.
Premetteva di essere creditore della IA di ON in forza della sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma n. 3553/2023 del 17.5.2023 della somma di €
380.934,73, più rivalutazione monetaria (€ 93.567,28), interessi legali (euro 13.195,06), nonché delle spese legali maturate per i procedimenti di primo grado, giudizio di appello, giudizio in cassazione e giudizio di rinvio pari ad € 108.443,86, rimborso delle spese di CTU
(€ 7.102,00) e imposta di registro sulla sentenza (€ 14.235,00), per un totale di € 617.477,93
(somma calcolata alla data di deposito della sentenza dell'intestato Tribunale di apertura del procedimento di limitazione del debito armatoriale).
Detta sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma, in particolare, condannava IA di ON al risarcimento dei i danni subiti dal sig. a seguito dell'infortunio Pt_1
subito il 2.7.1999, nel corso della manovra di uscita dal Porto di Messina del rimorchiatore
“Strenuus”, all'epoca armato dalla IA di ON, mentre svolgeva il proprio lavoro a bordo, quale Capo Pilota del Corpo Piloti dello Stretto di Messina.
Successivamente alla pubblicazione della sentenza di condanna della Corte d'Appello di
Roma, in data 14.6.2023 la IA di ON depositava un “ricorso ex artt. 275 ss. e
620 e ss. cod. nav. per la limitazione del debito armatoriale” con cui chiedeva di limitare il proprio debito per le obbligazioni sorte in occasione del viaggio del 2.7.1999, che veniva accolto dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. cronol. 1018/2023 del 6.12.2023 – repert. n. 756/2023 del 6.12.2023, che ha dichiarato aperto il procedimento di limitazione del debito armatoriale.
Esponeva che, trasmessa l'istanza di ammissione allo stato passivo – pur non ritenendo che il proprio credito fosse concretamente assoggettabile all'aperto procedimento di limitazione, per i motivi ivi dedotti – il Giudice delegato (disattendendo, in parte, i motivi dedotti dall'opponente) così disponeva: “Esaminata la domanda e la documentazione prodotta dall'istante, si ammette il credito allo stato passivo, in via chirografaria e integralmente soggetto a limitazione, per il complessivo importo di Euro 596.140,93, con esclusione del residuo credito di Euro 21.337,00, in quanto sfornito di prova. Ultimato l'esame della domanda, il Giudice Delegato forma lo stato passivo in conformità al presente provvedimento, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'armatore e all'istane”. Contestava la decisione del Giudice delegato, in primo luogo ed in via principale, non ritenendo il proprio credito soggetto alla limitazione per i seguenti motivi: 1) in quanto sorto prima che iniziasse il viaggio in relazione al quale la IA di ON ha chiesto di limitare il proprio debito armatoriale;
2) in quanto credito risarcitorio nascente dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti (quali il diritto alla salute ed all'integrità fisica); 3) in quanto credito risarcitorio nascente da “fatti od atti compiuti con dolo o colpa grave” (così come accertato dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma). Inoltre, contestava la decisione del Giudice delegato, ritenendo prescritto il diritto alla limitazione del debito della
IA di ON (quarto motivo), di cui quest'ultima avrebbe abusato in violazione dei principi di buona fede e correttezza (quinto motivo). In subordine, con il sesto motivo di opposizione, l'odierno opponente ha chiesto l'esclusione dell'assoggettamento alla limitazione quanto meno di quanto dovuto per rivalutazione monetaria, interessi legali, spese legali, rifusione di spese di ctu, ed imposta di registro.
Si costituiva in giudizio, la IA di ON, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Il procedimento, istruito documentalmente, veniva assegnato alla scrivente quale Giudice relatore in data 24/09/2025 e veniva trattenuto in decisione a seguito dell'udienza dell'1/10/2025, già fissata, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove le parti ribadivano le proprie istanze e conclusioni come da note scritte depositate.
Ebbene, esaminando i motivi di opposizione addotti, si ritiene che le doglianze afferenti alla impossibilità di assoggettare il credito del sig. alla procedura di limitazione Pt_1
direttamente collegati alla stessa legittimazione della IA di ON in ordine al diritto di chiedere l'ammissione al beneficio della limitazione della responsabilità armatoriale di cui all'art. 275 cod. nav., non possono essere trattati in questa sede. In particolare, tutti i motivi dedotti in via principale (da uno a cinque) attengono, seppure taluni in via indiretta, ai presupposti per l'apertura della procedura di limitazione, ed in quanto tali, possono essere oggetto di opposizione alla relativa sentenza di apertura della procedura di limitazione ex art. 627 cod. nav. (opposizione, tra l'altro, attualmente sub iudice).
Si ricorda, infatti, che la formazione dello stato passivo ex art. 634 cod. nav. – cui si procede
“sentiti l'armatore e i creditori concorrenti” – è volta ad individuare l'ammontare dei singoli crediti che, nel rispetto della par condicio, potranno soddisfarsi sulla “somma limite”. Lo strumento dell'opposizione allo stato passivo mira a contestare l'esclusione o la parziale ammissione del proprio credito allo stato passivo, e le parti interessate all'impugnazione dello stato passivo nel procedimento di limitazione del debito armatoriale sono i creditori e non anche l'armatore, per il quale l'ammontare dei singoli crediti non rileva, operando nei suoi confronti il tetto della somma limite (Corte App. Trieste 5/4/2007).
Quanto al sesto motivo dedotto – l'unico che può essere trattato in questa sede – parte opponente ha contestato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ammesso il credito del sig. al passivo, ricomprendendovi anche le voci di credito relative a rivalutazione Pt_1
monetaria, interessi legali, e spese legali, pur non essendo le stesse riconducibili alla categoria delle “obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante il viaggio” per le quali, ai sensi degli artt. 275 e 626 cod. nav., a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di apertura del procedimento di limitazione è esclusa la possibilità di proporre esecuzione forzata sui beni dell'armatore.
Ebbene, si ritiene che tale motivo debba essere in parte accolto.
Invero, l'obbligazione di rimborso delle spese legali, sorta all'esito dei giudizi promossi dopo e in conseguenza dell'incidente occorso, non trova nel “viaggio” la propria fonte diretta.
La disamina della disciplina prevista dal codice della navigazione, infatti, porta ad escludere che nella nozione di “obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante il viaggio” di cui all'art 275 cod. nav. possa essere ricompreso qualsiasi debito che abbia una derivazione storica, anche remota, nel viaggio, sì da ricomprendere ogni effetto patrimoniale a questo collegabile secondo un nesso causale condizionalistico puro, e perciò anche le conseguenze dell'attività difensiva spiegata dall'armatore dopo il sinistro per resistere alle istanze di risarcimento avanzate dai soggetti danneggiati (vd. Corte App. Palermo n. 783/2024).
Tanto si ricava anche dalla stessa ratio dell'art 275 cod. nav. e più in generale della procedura di limitazione del debito, che è quella di mitigare la gravosa responsabilità per fatto altrui prevista in capo all'armatore ex art. 274 cod. nav. (cfr. Cass. n. 25020/2007) al fine di favorire e incentivare l'attività marittima, riducendo anche i costi connessi all'esercizio di impresa, nell'ottica di un bilanciamento tra opposti interessi, la libertà di iniziativa economica, avente peraltro valore costituzionale ai sensi dell'art. 41 Cost., e la tutela dei diritti patrimoniali e non patrimoniali coinvolti nello svolgimento del servizio di navigazione attraverso la loro integrale riparazione in caso di lesione (cfr. Cassazione Civile Sez. 3, n. 25290/2025).
Alla luce di quanto sopra, deve essere esclusa dallo stato passivo la somma di € 108.443,86, quali spese legali dei giudizi promossi dall'odierno opponente nei confronti della IA di
ON (primo grado, secondo grado, giudizio in sede di legittimità e giudizio di rinvio)
– oltre alle spese peritali (per € 7.102,00) e di imposta di registro (per € 14.235,00), già escluse dal Giudice delegato, seppure per una diversa ragione.
L'accoglimento parziale dell'opposizione proposta, nonché la complessità della questione
(attesa la difficoltà interpretativa del quadro normativo), impone di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale decidendo l'opposizione allo stato passivo iscritta al n. 449/2024 R.G.,
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, a parziale modifica dello stato passivo, ammette il credito del sig. allo stato passivo, in via chirografaria e Pt_1
integralmente soggetto a limitazione, per il complessivo importo di € 487.697,07, con esclusione del residuo credito di € 129.780,86 non soggetto a limitazione.
- Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2025. IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Eugenia Di Bella Dott.ssa Germana Radice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Germana Radice Presidente
Dott.ssa Tiziana Di Mauro Giudice
Dott.ssa Eugenia Di Bella Giudice Rel. ed Est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex 636 cod. nav. iscritto al n. 449/2024 R.G. di opposizione allo stato passivo del procedimento di limitazione del debito armatoriale della IA di ON
S.r.l. tra
(C.F. , rappresentato e difeso, amche Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Cigolini, Michela Mereu, Paolo Luca Pugliaro e LI
Russo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LI Russo in Tropea, in
Vibo Valentia, via IV Novembre n. 13, giusta procura in atti.
Opponente
e
IA di ON S.r.l., C.F. e P. IVA n. con sede in Vibo Valentia, P.IVA_1 Via Senatore Parodi – Pal. CAP 89900 (Fraz. Marina), in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Enrico
NI, MA PA, LI ST e FA CI, presso il cui studio in Via S.
M. dell'Imperio n. 16, Vibo Valentia (VV), CAP 89900, ha eletto domicilio.
Opposto
Con atto di citazione ex art 636 cod. nav., ritualmente notificato, l'odierna parte opponente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 21.3.2024 di formazione dello stato passivo ex art 634 cod. nav., chiedendo: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnato stato passivo, previa ogni necessaria pronuncia di rito inclusa occorrendo l'acquisizione del fascicolo informatico del procedimento di limitazione del debito armatoriale instaurato dalla IA di ON S.r.l. (n. 311 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 2023 del Tribunale di Vibo Valentia) A) in via principale, dichiarare il credito complessivo del sig. di Euro 596.140,93 maturato Pt_1
alla data di apertura del procedimento come indicato dal Giudice Delegato esistente ma non soggetto a limitazione, e mandare alla cancelleria di espungerlo dalla lista dei creditori depositata dalla IA di ON S.r.l.; B) in denegato subordine e con riserva di impugnazione, dichiarare tale credito esistente ma soggetto a limitazione solo per la sorte capitale, e quindi nella misura di Euro 380.934,73 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, ammettendolo conseguentemente in tale misura allo stato passivo ed escludendolo per il residuo in quanto esistente ma non soggetto a limitazione;
C) Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge della presente impugnazione.
Premetteva di essere creditore della IA di ON in forza della sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma n. 3553/2023 del 17.5.2023 della somma di €
380.934,73, più rivalutazione monetaria (€ 93.567,28), interessi legali (euro 13.195,06), nonché delle spese legali maturate per i procedimenti di primo grado, giudizio di appello, giudizio in cassazione e giudizio di rinvio pari ad € 108.443,86, rimborso delle spese di CTU
(€ 7.102,00) e imposta di registro sulla sentenza (€ 14.235,00), per un totale di € 617.477,93
(somma calcolata alla data di deposito della sentenza dell'intestato Tribunale di apertura del procedimento di limitazione del debito armatoriale).
Detta sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma, in particolare, condannava IA di ON al risarcimento dei i danni subiti dal sig. a seguito dell'infortunio Pt_1
subito il 2.7.1999, nel corso della manovra di uscita dal Porto di Messina del rimorchiatore
“Strenuus”, all'epoca armato dalla IA di ON, mentre svolgeva il proprio lavoro a bordo, quale Capo Pilota del Corpo Piloti dello Stretto di Messina.
Successivamente alla pubblicazione della sentenza di condanna della Corte d'Appello di
Roma, in data 14.6.2023 la IA di ON depositava un “ricorso ex artt. 275 ss. e
620 e ss. cod. nav. per la limitazione del debito armatoriale” con cui chiedeva di limitare il proprio debito per le obbligazioni sorte in occasione del viaggio del 2.7.1999, che veniva accolto dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. cronol. 1018/2023 del 6.12.2023 – repert. n. 756/2023 del 6.12.2023, che ha dichiarato aperto il procedimento di limitazione del debito armatoriale.
Esponeva che, trasmessa l'istanza di ammissione allo stato passivo – pur non ritenendo che il proprio credito fosse concretamente assoggettabile all'aperto procedimento di limitazione, per i motivi ivi dedotti – il Giudice delegato (disattendendo, in parte, i motivi dedotti dall'opponente) così disponeva: “Esaminata la domanda e la documentazione prodotta dall'istante, si ammette il credito allo stato passivo, in via chirografaria e integralmente soggetto a limitazione, per il complessivo importo di Euro 596.140,93, con esclusione del residuo credito di Euro 21.337,00, in quanto sfornito di prova. Ultimato l'esame della domanda, il Giudice Delegato forma lo stato passivo in conformità al presente provvedimento, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'armatore e all'istane”. Contestava la decisione del Giudice delegato, in primo luogo ed in via principale, non ritenendo il proprio credito soggetto alla limitazione per i seguenti motivi: 1) in quanto sorto prima che iniziasse il viaggio in relazione al quale la IA di ON ha chiesto di limitare il proprio debito armatoriale;
2) in quanto credito risarcitorio nascente dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti (quali il diritto alla salute ed all'integrità fisica); 3) in quanto credito risarcitorio nascente da “fatti od atti compiuti con dolo o colpa grave” (così come accertato dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma). Inoltre, contestava la decisione del Giudice delegato, ritenendo prescritto il diritto alla limitazione del debito della
IA di ON (quarto motivo), di cui quest'ultima avrebbe abusato in violazione dei principi di buona fede e correttezza (quinto motivo). In subordine, con il sesto motivo di opposizione, l'odierno opponente ha chiesto l'esclusione dell'assoggettamento alla limitazione quanto meno di quanto dovuto per rivalutazione monetaria, interessi legali, spese legali, rifusione di spese di ctu, ed imposta di registro.
Si costituiva in giudizio, la IA di ON, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Il procedimento, istruito documentalmente, veniva assegnato alla scrivente quale Giudice relatore in data 24/09/2025 e veniva trattenuto in decisione a seguito dell'udienza dell'1/10/2025, già fissata, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove le parti ribadivano le proprie istanze e conclusioni come da note scritte depositate.
Ebbene, esaminando i motivi di opposizione addotti, si ritiene che le doglianze afferenti alla impossibilità di assoggettare il credito del sig. alla procedura di limitazione Pt_1
direttamente collegati alla stessa legittimazione della IA di ON in ordine al diritto di chiedere l'ammissione al beneficio della limitazione della responsabilità armatoriale di cui all'art. 275 cod. nav., non possono essere trattati in questa sede. In particolare, tutti i motivi dedotti in via principale (da uno a cinque) attengono, seppure taluni in via indiretta, ai presupposti per l'apertura della procedura di limitazione, ed in quanto tali, possono essere oggetto di opposizione alla relativa sentenza di apertura della procedura di limitazione ex art. 627 cod. nav. (opposizione, tra l'altro, attualmente sub iudice).
Si ricorda, infatti, che la formazione dello stato passivo ex art. 634 cod. nav. – cui si procede
“sentiti l'armatore e i creditori concorrenti” – è volta ad individuare l'ammontare dei singoli crediti che, nel rispetto della par condicio, potranno soddisfarsi sulla “somma limite”. Lo strumento dell'opposizione allo stato passivo mira a contestare l'esclusione o la parziale ammissione del proprio credito allo stato passivo, e le parti interessate all'impugnazione dello stato passivo nel procedimento di limitazione del debito armatoriale sono i creditori e non anche l'armatore, per il quale l'ammontare dei singoli crediti non rileva, operando nei suoi confronti il tetto della somma limite (Corte App. Trieste 5/4/2007).
Quanto al sesto motivo dedotto – l'unico che può essere trattato in questa sede – parte opponente ha contestato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ammesso il credito del sig. al passivo, ricomprendendovi anche le voci di credito relative a rivalutazione Pt_1
monetaria, interessi legali, e spese legali, pur non essendo le stesse riconducibili alla categoria delle “obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante il viaggio” per le quali, ai sensi degli artt. 275 e 626 cod. nav., a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di apertura del procedimento di limitazione è esclusa la possibilità di proporre esecuzione forzata sui beni dell'armatore.
Ebbene, si ritiene che tale motivo debba essere in parte accolto.
Invero, l'obbligazione di rimborso delle spese legali, sorta all'esito dei giudizi promossi dopo e in conseguenza dell'incidente occorso, non trova nel “viaggio” la propria fonte diretta.
La disamina della disciplina prevista dal codice della navigazione, infatti, porta ad escludere che nella nozione di “obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante il viaggio” di cui all'art 275 cod. nav. possa essere ricompreso qualsiasi debito che abbia una derivazione storica, anche remota, nel viaggio, sì da ricomprendere ogni effetto patrimoniale a questo collegabile secondo un nesso causale condizionalistico puro, e perciò anche le conseguenze dell'attività difensiva spiegata dall'armatore dopo il sinistro per resistere alle istanze di risarcimento avanzate dai soggetti danneggiati (vd. Corte App. Palermo n. 783/2024).
Tanto si ricava anche dalla stessa ratio dell'art 275 cod. nav. e più in generale della procedura di limitazione del debito, che è quella di mitigare la gravosa responsabilità per fatto altrui prevista in capo all'armatore ex art. 274 cod. nav. (cfr. Cass. n. 25020/2007) al fine di favorire e incentivare l'attività marittima, riducendo anche i costi connessi all'esercizio di impresa, nell'ottica di un bilanciamento tra opposti interessi, la libertà di iniziativa economica, avente peraltro valore costituzionale ai sensi dell'art. 41 Cost., e la tutela dei diritti patrimoniali e non patrimoniali coinvolti nello svolgimento del servizio di navigazione attraverso la loro integrale riparazione in caso di lesione (cfr. Cassazione Civile Sez. 3, n. 25290/2025).
Alla luce di quanto sopra, deve essere esclusa dallo stato passivo la somma di € 108.443,86, quali spese legali dei giudizi promossi dall'odierno opponente nei confronti della IA di
ON (primo grado, secondo grado, giudizio in sede di legittimità e giudizio di rinvio)
– oltre alle spese peritali (per € 7.102,00) e di imposta di registro (per € 14.235,00), già escluse dal Giudice delegato, seppure per una diversa ragione.
L'accoglimento parziale dell'opposizione proposta, nonché la complessità della questione
(attesa la difficoltà interpretativa del quadro normativo), impone di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale decidendo l'opposizione allo stato passivo iscritta al n. 449/2024 R.G.,
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, a parziale modifica dello stato passivo, ammette il credito del sig. allo stato passivo, in via chirografaria e Pt_1
integralmente soggetto a limitazione, per il complessivo importo di € 487.697,07, con esclusione del residuo credito di € 129.780,86 non soggetto a limitazione.
- Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2025. IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Eugenia Di Bella Dott.ssa Germana Radice