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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1793/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1793/2023 promossa da:
Avv. MANCINI ANNA MARIA, C.F. rappresentata e difesa da sé C.F._1
stessa ex art. 86 cpc, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla VIA N. FABRIZI
171 - pec Email_1
opponente contro
, C.F. , rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. GIUSEPPE NAPPI, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla PIAZZA
ALESSANDRINI 22 - pec Email_2
opponente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte opponente - in rito, revocare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (c.f.: ) residente in Controparte_2 C.F._3
Pescara, via A. Vestea n. 15 e per l'effetto rimettere la causa in istruttoria e disporre in conformità allo scopo di consentirne la citazione nel rispetto dei modi e termini di legge. Nel merito, nei confronti di in via principale, in accoglimento Controparte_1
pagina 1 di 9 dell'opposizione revocare e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile e privo di efficacia il decreto ingiuntivo per decorso del termine decennale prescrizionale. Nel merito, nei confronti di PO, in via subordinata, ove il Tribunale voglia Controparte_1 superare l'eccezione assorbente di cui al precedente motivo della presente opposizione, in accoglimento dell'opposizione revocare e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile e privo di efficacia il decreto ingiuntivo per estinzione della pretesa creditoria ingiunta per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito, nei confronti di PO , in via Controparte_1
ulteriormente subordinata, voglia il Tribunale, previa dichiarazione di illegittimità e/o annullabilità e /o nullità e di inefficacia del decreto ingiuntivo per erronea quantificazione della pretesa creditoria, per insussistenza come da narrativa, vantata nei confronti dell'odierna opponente, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, nei confronti di PO, in via ulteriormente subordinata, in Controparte_1 accoglimento dell'opposizione, previa dichiarazione di illegittimità e/o annullabilità e /o nullità e di inefficacia del decreto ingiuntivo, revocare il decreto ingiuntivo opposto e previo accertamento dell'avversa pretesa determinare il quantum effettivamente dovuto dalla opponente in €
44.653,71 o somma diversa maggiore o minore come risultante in corso di causa;
Nel merito, in via principale, nei confronti di PO, in accoglimento della domanda Controparte_1 di regresso formulata dall'opponente, condannare l'PO alla restituzione di complessivi €
5.972,02, oltre interessi maturati al saldo, per le ragioni di cui in narrativa, eventualmente da compensare con la pretesa creditoria che dovesse risultare dovuta in corso di causa alla
Con
nel merito, in via principale, nei confronti di Controparte_1 Controparte_1 PO, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, previo accertamento e
[...] quantificazione del diritto all'indennità risarcitoria, con rivalutazione ed interessi, conseguenti all'occupazione degli immobili in comproprietà siti in Pescara, via Puccini nn. 78-90, durata per l'appartamento costituito da due unità immobiliari contigue per oltre 11 anni dal 21/01/2005 al
24/11/2016 e per la quota di ½ sull'intero appartamento di proprietà di IN AN AR a far data dal 24.11.2016 fino al 17.05.2018 e durata per i garage ed il negozio dal 21/01/2005 ad oggi nonché quella successiva maturanda alla data della decisione del presente giudizio, in accoglimento della relativa eccezione compensare il proprio controcredito, nella misura indicata dalla espletata CTU o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, ricorrendo anche a criteri equitativi di legge, fino a concorrenza del credito vantato dalla Controparte_1
pagina 2 di 9 con condanna della al pagamento dell' eventuale differenza CP_1 Controparte_1 dovuta in favore dell'opponente. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Parte PO - in via preliminare, rigettare la richiesta di chiamata in causa del terzo, Sig.
in quanto del tutto estraneo al presente giudizio per le ragioni esposte in Controparte_2
narrativa; nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma dovuta in favore della Sig.ra nella misura Controparte_1
che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, e della fase monitoria se ed in quanto dovuta, da liquidarsi come da separata nota spese e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato AN AR IN per ottenere la revoca del Decreto ingiuntivo n. 436/2023, reso in data 22.3.2023 dal Tribunale di Pescara in favore dei
[...]
per € 87.249,13, oltre interessi, spese e competenze di procedura monitoria. Controparte_1
Il credito intimato in pagamento si fondava su azione di regresso per avere anticipato, in qualità di obbligata in solido, quanto dovuto in forza di Sentenza n. 674/2008 (R.G. 1736/2006) emessa dal Tribunale di Chieti, confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con la Sentenza n.
710/2014 (R.G. 745/2009).
L'opposizione era avanzata sulla scorta di una pluralità di motivi di merito, ma in via preliminare era invocata l'intervenuta prescrizione del credito. Nel merito era contestato l'importo intimato in particolare riguardo al calcolo della posta di interessi, peraltro era eccepita la compensazione giudiziale con un controcredito per i mancato godimento dei beni in comunione pro indiviso con l'PO, nonché, sempre in compensazione, era avanzava azione di regresso per oneri condominiali pagati in forza di Sentenza del Tribunale di Pescara in cui era ricompresa la quota di spettanza della parte PO quale comproprietaria. Inoltre, la diesa PO avanzava richiesta di autorizzazione della chiamata del terzo , Controparte_2
Si costituiva la difesa PO, la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e si opponeva alla chiamata del terzo.
pagina 3 di 9 In sede di verifiche ex art. 171 bis cpc il G.I. non autorizzava la chiamata del terzo ravvisando come nei riguardi di questi era riportata una domanda estranea alle ragioni di credito azionate e rispetto all'oggetto del presente giudizio: la difesa PO chiedeva di essere manlevata dalla pretesa creditoria ingiunta con condanna del terzo a tenere indenne totalmente l'opponente dal quantum che il Tribunale eventualmente dovesse riconoscere dovuto a favore di Controparte_1
sia in ordine alla pretesa creditoria sia in ordine alle spese tutte di giudizio e accessori di
[...]
legge. Lamentava la difesa opponente che il terzo non esercitava i doveri di procuratore speciale delle parti del presente giudizio nella corretta gestione affidata del patrimonio ereditario giunto a loro per successione mortisi causa. In particolare, riteneva la diesa opponente che la procedura esecutiva azionata contro la parte PO non si estingueva per effetto della conversine per colpa ascrivibile al terzo. Tale domanda avanzata verso il terzo risaluta del tutto estranea rispetto al rapporto obbligatorio tra le parti in lite nel presente giudizio.
Nessuna delle difese costituite era ad avanzare richiesta di prove orali e la causa verte su questioni che presentano una preminente natura documentale.
Il G.I. rigettava l'istanza di sospensione alla provvisoria esecutività del D.I. avanzata dal difesa opponente e riteneva opportuno disporre una ctu sulla scorta della domanda avanzata dalla difesa opponente;
era posto come quesito lo studio sugli immobili di cui la parte opponente risulta comproprietaria per la quota di 1/2, e siti in Pescara, in via Puccini n. 84 e individuati (presso il
NCEU locale commerciale – fg.23, part.351, sub.6, superficie lorda 21 mq;
garage – fg.23, part.351, sub.16, superficie lorda 18 mq;
appartamento – fg.23, part.351, sub.21 e 22, superficie lorda 320 mq, affinché fosse accertato il corrispettivo del godimento degli immobili de quibus che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i canoni di locazione percepibili per detti cespiti, con rivalutazione ed interessi.
All'esito delle risultanze della CTU le difese erano entrambe a chiedere fissarsi udienza di rimessione della causa a decisione. Il G.I. concessi i termini ex art. 189 cpc tratteneva la causa a decisone.
L'opposizione deve essere parzialmente accolta, nel senso che il credito accertato in capo alla parte PO risulta di importo inferiore rispetto alla somma ingiunta.
Riguardo alla preliminare eccezione di intervenuta prescrizione al credito sollevata da difesa opponente occorre ricostruire le vicende sulla scorta delle produzioni documentali curate dalle parti.
pagina 4 di 9 Con Sentenza del Tribunale di Chieti la n. 674/2008 emessa in data 23.07.2008, all'esito della causa n. 1736/2006 R.G., e AN AR IN – in solido tra loro – Controparte_1
erano condannate al pagamento delle somme in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
oltre a rivalutazione e interesse oltre alle refusione delle spese di giudizio.
Risulta dai documenti prodotti che era promossa per detto credito una procedura esecutiva immobiliare , solo, contro la odierna PO, , non intaccando la quota Controparte_1
di spettanza della odierna opponente .
Il ricavato della procedura con il pignoramento della sola quota di Controparte_1
portava al pagamento del debito contratto sia dalla medesima che da AN AR IN;
il ricavato del procedura derivava sia da somme incamerate da una conversione poi dichiarata decaduta che dal ricavato della vendita della proprietà di;
viene CP_1 CP_1
ribadito che era pignorata la sua quota di ½ di beni in comproprietà con la parte opponente.
Deve essere evidenziato che il credito portato in D.I. qui opposto ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c. per le somme incamerate per effetto di detta procedura esecutiva promossa dal creditore delle parti qui in lite. Si è dunque verificatala la circostanza, provata documentalmente, in cui quale condebitore solidale con AN Controparte_1
AR IN, ha pagato al creditore comune ad entrambe una somma maggiore rispetto a quella dalla essa stessa dovuta in proprio, sic la PO ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 27/08/2018, n.21197; Cass.
Civ. sez. III, 16/03/2021, n. 7279).
La difesa opponente preliminarmente eccepisce il decorso del termine di prescrizione del credito ingiunto. Riguardo alla sollevata eccezione di prescrizione questa all'evidenza non può riguardare il credito per il quale era promossa l'azione esecutiva, poiché detto creditore non è parte nel presente giudizio;
la prescrizione sollevata ne presente giudizio investe il diritto di regresso azionato con il D.I.
Nella individuazione del termine iniziale per il decorso della invocata prescrizione deve essere considerato il momento dell'avvenuto pagamento da parte dell'obbligato solidale: “il momento iniziale dal quale decorre il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto di regresso non pagina 5 di 9 decorre dal verificarsi dell'evento dannoso, bensì dal momento dell'avvenuto pagamento” (Cass.
Civ., Sez. VI, 11/10/2019, n. 25698).
Nel caso trattato il momento dell'avvenuto pagamento va individuato alla data del 26.02.2019 e cioè al momento dell'approvazione del piano di riparto redatto dal Professionista Delegato nominato nell'abito della richiamata procedura esecutiva immobiliare, procedura a cui, tra l'altro, partecipava, anche, l'odierna opponente (non nella veste di esecutata), quindi questa non poteva non avere conoscenza certa e piena conoscenza dell'avvenuto pagamento. In questi termini non risulta fondata l'eccezione sollevata di intervenuta prescrizione.
Risulta documentalmente provato come l'PO era a pagare in sede di esecuzione immobiliare anche per somme dovute dalla coobbligata: era pagatol nella procedura esecutiva dalla odierna PO un importo superiore rispetto alla quota che sarebbe stata di sua esclusiva competenza che;
in virtù del vincolo di solidarietà era obbligata ad anticipare anche quanto dovuto da AN
AR IN.
Deve dunque essere accertata dalla lettura delle produzioni in atti la circostanza che AN AR
IN partecipava alla procedura esecutiva, partecipava alla redazione dei già menzionati atti e vedeva quantificava nella già menzionata somma l'importo esatto pagato da CP_1
che in questa sede non può che essere ritenuta circostanza provata e pacifica.
[...]
Riguardo all'eccezione di pagamenti che la difesa opponente asserisce essere stati sostenuti personalmente in sede di conversione (poi decaduta), deve evidenziarsi come la richiesta di conversione era avanzata dalla parte esecutata e cioè ; manca la prova Controparte_1
che diversamente le somme versate sono state di provenienza della parte opponente. In tal senso la presunzione che i pagamenti curati in sede di conversione sono stati fatti dalla parte istante non
è stata superata da nessun elemento contrario di prova documentale e dunque va rigettata l'eccezione in compensazione avanzata dalla parte opponente.
Riguardo all'altro motivo di opposizione sulla non corretta determinazione dell'importo ingiunto relativo a quota interessi, al di là della generica contestazione così come avanzata in atti, deve essere riportato come sono calcolati interessi dovuti dalla data dell'avvenuto pagamento delle somme in sede di pignoramento.
La difesa opponente formula con la presente opposizione anche un'eccezione di compensazione del credito azionato con un controcredito vantato dall'opponente e riferito al godimento esclusivo sui beni in comunione con la parte PO.
pagina 6 di 9 Su tale credito risulta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione avanzata dalla difesa PO laddove rileva che richiesta di indennità di occupazione giungeva solo da raccomandata del 28.1.2021e in tal senso risulta decorso i termine quinquennale ex art. 2947 cc. Risulta perento il relativo diritto per il periodo antecedente al quinquennio: il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene e farne propri i frutti naturali o civili, è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal comma 1 dell'art. 2947 c.c.; può essere esercitato detto diritto giorno per giorno dalla data di inizio della occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi dal giorno stesso di inizio della occupazione” (ex multis, Cass.
Civ., Sez. III, 25/11/2002, n. 16564);,
In tal senso la difesa opponente sosteneva che sui beni in comproprietà non era rispettata il cosidetto “pari uso” del bene e questo a suo svantaggio. Per poter genare in tal senso una ragione di credito occorre che sia raggiunta la prova del superamento dei limiti del “pari uso” della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. dal comproprietario che agisce in giudizio” (Cass. Civ., sez. VI,
18/11/2021, n. 35213). Nel presente giudizio la difesa opponente non ha soddisfatto tale onore di prova.
Dalla lettura degli atti esecutivi si legge la dichiarazione resa dalla parte esecutata sull'uso dell'immobile pignorato in cui dichiara che vi è il “domicilio” suo e di suo marito. Anche laddove risulta detta dichiarazione e quindi la circostanza che l'immobile era occupato da un soggetto terzo (coniuge separato della parte PO) deve essere evidenziato che “se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale'” (Cass. Civ., Sez. II, 02/11/2023, n.
30369; Cass. Civ., Sez. II, 20/01/2022, n. 1738).
In atti non è stata provata specifica opposizione verso un ipotetico “uso non pari” del bene e alcuna richiesta di utilizzo, neppure turnario dell'immobile e/o di indennità di occupazione. Non risultano proposte azioni a difesa della comproprietà e/o del possesso nei confronti della pagina 7 di 9 comproprietaria odierna PO, né che quest'ultima traeva un vantaggio patrimoniale dall'uso dei beni.
Secondo la Corte di Cassazione “qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto” (Cass. Civ., Sez. II, 08/11/2023, n. 31105).
Risulta invece fondata la richiesta di compensazione sollevata dalla difesa opponente in forza di azione di regresso per oneri condominiali dovuti e pagati ex Sentenza n. 1651/2022; all'evidenza tale credito risulta esistente nei riguardi della parte PO in quanto trattasi di costi che gravavano sul bene in comproprietà.
Risulta un credito liquido ed esigibile pari alla metà di tutte le spese condominiali accertate in
Sentenza nella veste di comproprietarie e condomine;
in virtù della solidarietà passiva vine accertata un credito per complessivi € 5.972,02 (pari ad ½ della somma ingiunta di €11.950,60 portata dal decreto ingiuntivo), oltre gli interessi dovuti al saldo. Trattasi di un debito solidale ex art. 1294 cod. civ. (cfr. Cass. sez. 2, n. 21907 del 21.10.11), per cui il creditore ha Parte_2
richiesto, ex art. 1292 c.c., la totalità del pagamento a sua scelta alla sottoscritta quale condebitrice, restando ferma la facoltà della medesima, che ha pagato l'intero, di agire in regresso ex art. 1299 c.c., nei confronti della condebitrice chiedendo la retrocessione della quota parte di spettanza di (Cass. sez. VI civ. n. 33039/2018). Controparte_1
Il decreto ingiuntivo deve dunque essere revocato e riconosciuto il credito della parte PO limitato ad euro 81.277,11, oltre interessi legali. Pone il costo della ctu a carico definitivo della sola parte opponente, tenuto conto della tipologia di studio affidato che seguiva una sua specifica eccezione poi in questa sede rigettata nel merito.
A norma dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza. Tenuto conto delle semplici questioni trattate nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara definitivamente pronunciando sul giudizio proposto così decide:
pagina 8 di 9 1. revoca il D.I. opposto;
2. riconosce rispetto alla somma ingiunta un credito residuo di euro 81.277,11, per effetto di compensazione con un controcredito della parte opponente;
per l'effetto condanna parte opponente a pagare alla parte PO detto importo, oltre interessi legali;
3. condanna la parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado alla parte PO e che liquida, in € 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre al RSG, iva e cap, somma da pagare all'avv. Giuseppe Nappi, procuratore antistatario che ne ha chiesto la distrazione.
Così deciso in Pescara, 27 luglio 2025.
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 9 di 9