Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NT Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.ssa Rosanna Izzo Consigliere Onorario
Dott. Renato Sampogna Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 2289 e n. 2733 del R.G.V.G. dell'anno 2022, aventi ad oggetto: dichiarazione di stato di adottabilità, e vertenti
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Castellamare di Stabia (NA) al Parte_1 C.F._1
Corso Garibaldi n. 108 presso l'avv. Ermelinda Cauteruccio (c.f. , che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in atti allegata
Email_1
Appellante
(nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 2289\2022)
Appellata
(nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 2733\2022)
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla Via NT Segni n. CP_1 C.F._3
17 presso l'avv. Rosalba Iorio (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._4 allegata
Email_2
Appellante
(nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 2733\2022)
Appellato
(nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 2289\2022)
E
(c.f. , quale tutore e difensore dei minori , nato ad [...] Controparte_2 C.F._5 Persona_1
(NA) il 27.3.2007, , nata ad [...] il [...], nata a [...] il [...], con CP_3 CP_4 studio in Napoli alla Via Padova n. 22
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Appellata
(nelle cause iscritte al R.G.V.G. nn. 2289\2022 e 2733\2022)
NONCHE'
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
1
CONCLUSIONI
Il procuratore di in sede di conclusioni ha comunicato il decesso di quest'ultimo, avvenuto in data CP_1
1.8.2024, come da certificato di morte allegato.
Il procuratore di , nel riportarsi all'atto di appello ed a tutti gli atti difensivi ha concluso in via Parte_1 principale per la reintegrazione della nella responsabilità genitoriale, affidando il nucleo al servizio sociale Pt_2 per i supporti richiesti dal caso, in subordine perché venga disposta l'adozione mite ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184\1983.
L'avv. , quale curatore speciale dei minori, riportandosi a tutti gli atti e note depositate, nonché alla Controparte_2 CP_ ctu, ha concluso per la conferma della sentenza di adottabilità, rappresentando che le minori e CP_4 all'attualità sembrano avere raggiunto maggiore serenità e sono state nuovamente collocate presso una coppia selezionata dal Tribunale per i Minorenni, mentre continua a vivere presso il fratello. Per_1
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, , quale genitore dei figli minori Parte_1 Persona_1 CP_3
e nati rispettivamente il 27.3.2007, il 20.1.2009 e il 23.1.2012 dal matrimonio contratto con
[...] CP_4 proponeva appello avverso la sentenza n. 170 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in CP_1 data 27.9.2022, che aveva dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e lo stato di adottabilità di questi ultimi, nonché disposto la sospensione immediata degli incontri e di ogni altra modalità di comunicazione tra i minori, il padre e gli altri familiari e la sospensione graduale degli incontri ed altre modalità di comunicazione tra i minori e la madre.
Con il primo motivo, l'appellante si doleva della pronuncia emessa per non avere il primo giudice, in ragione dell'età dei figli e delle loro caratteristiche psico fisiche, valutato l'opportunità di salvaguardare il legame con la madre naturale, né aveva tenuto conto del trascorso difficile della stessa.
Con il secondo motivo lamentava la mancata attuazione di misure di carattere assistenziale, al di fuori del collocamento in struttura, né l'attivazione di un reale progetto di autonomia, consentendole il recupero delle competenze genitoriali.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di essere reintegrata nella responsabilità genitoriale, con affidamento del nucleo al servizio sociale territorialmente competente perché mettesse in atto ogni tipo di supporto necessario al caso, in subordine che venisse disposta l'adozione mite ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184\1983.
Con ricorso depositato il 24.10.2022, iscritto nuovamente al ruolo V.G. il 28.12.2022, proponeva appello avverso detta sentenza anche dove con un unico articolato motivo si doleva della declaratoria dello stato CP_1 di adottabilità dei figli minori emessa senza consentire al padre il recupero delle competenze genitoriali, in violazione alla conforme giurisprudenza che impone di salvaguardare il rapporto familiare.
Chiedeva, di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, che venisse confermata la responsabilità genitoriale dello stesso nei confronti dei tre figli, che questi ultimi venissero affidati alla madre con modalità di visita per il
2 padre secondo un calendario da predisporre, in subordine che venisse disposta l'adozione mite ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184\1983.
Si costituiva, inoltre, l'avv. , quale tutore dei minori, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_2 impugnata, mentre in via gradata non si opponeva alla richiesta della madre di una eventuale adozione mite al fine di mantenere il rapporto con figli, con vittoria di spese e competenze professionali.
Riunite le cause, disposta ctu nei riguardi di entrambi i genitori, dalla documentazione in atti (elaborato peritale e CP_ relazione del tutore del 5.5.2023), emergeva il collocamento delle minori e presso una coppia idonea CP_4
e disponibile all'adozione, selezionata in separato procedimento, ma non si rinveniva documentazione in merito alla audizione nel giudizio di primo grado degli affidatari, sebbene trovasse applicazione anche nelle ipotesi riconducibili all'art. 10 terzo comma della legge n. 184\1983, come quella che occupa, l'art. 5 comma uno ultimo periodo della legge n. 184\1983, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 173\2015, norma a tenore della quale l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, pur non assumendo la qualità di parte (cfr Cass. n. 36092\2022). Con ordinanza del 27.2.2024, pertanto, si procedeva a detto incombente attraverso modalità idonee a preservare l'anonimato della famiglia affidataria (cfr Cass. n. 23574\2017 sulla necessità che a tanto provveda il giudice di secondo grado), audizione che non aveva luogo avendo il tutore comunicato la revoca nelle more del detto collocamento. CP_ Sentita la minore , concesso termine per note scritte in sostituzione dell'udienza, il difensore di CP_1 omunicava e documentava l'avvenuto decesso in data 1.8.2024 di quest'ultimo e sulle conclusioni in epigrafe
[...] trascritte la causa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale per i Minorenni, nella sentenza impugnata, ha analiticamente ricostruito la vicenda che ha visto coinvolti loro malgrado i minori , oggi prossimo al compimento della maggiore età e con significative Per_1 fragilità (è stata formulata la diagnosi di disturbo del comportamento di tipo oppositivo provocatorio con scarso CP_ controllo degli impulsi e deficit cognitivo di grado medio), di anni sedici e di anni tredici. La coppia CP_4 ha avuto anche un altro figlio, NT, maggiorenne già all'epoca dei fatti che occupano (nato Parte_3
l'11.3.2001).
Dalla sentenza appellata si rileva che la in data 4.11.2019 presentò ai Carabinieri di San Pietro a Patierno Pt_1 una denuncia nei confronti del coniuge, abituale assuntore di bevande alcoliche, per lesioni e CP_1 CP_ minacce ai propri danni, a seguito della quale la donna, unitamente ai figli minori , e fu collocata Per_1 CP_4 ai sensi dell'art. 403 c.c. in una struttura protetta per donne vittime di violenza. La Procura minorile, quindi, investita del caso, chiese con ricorso del 6.11.2019 ai sensi degli artt. 330 c.c. e 336 c.c. la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale dell nei riguardi dei figli minori, l'allontanamento dell'uomo dalla residenza CP_1 coniugale, il divieto di avvicinamento dello stesso ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli, la sottoposizione di tale genitore a prescrizioni finalizzate alla verifica e rafforzamento delle competenze del ruolo e la presa in carico Pt_ da parte del , a pena di decadenza. Dalla relazione del servizio sociale di Napoli Mun. VII dell'11.2.2020 emerse che la donna presentava delle fragilità, era priva di una valida rete familiare, non era scolarizzata (aveva frequentato fino alla seconda elementare), non aveva mai lavorato e si era dedicata alla crescita della prole. Il carattere mite e le carenze cognitive, inoltre, le avevano impedito di denunciare sino a quel momento i maltrattamenti subiti dal
3 marito. Gli operatori sociali evidenziarono anche che il figlio mostrava rabbia nei riguardi dei genitori e Per_1 delle sorelle, in ambito comunitario aggressività sia nei confronti dei familiari che degli altri ospiti della struttura, in particolare appariva ossessivo verso la madre, la quale non riusciva a contenerne le dinamiche, in tal modo rendendo difficile mettere in atto il programma predisposto dagli operatori, non voleva frequentare la scuola e di fronte ai rifiuti reagiva con aggressione, distruggendo tutto. I sanitari della Neuropsichiatria Infantile consultati avevano proposto, tuttavia, di attendere prima di inserire il giovane in una struttura socio – assistenziale.
Acquisiti gli atti del procedimento penale avviato nei riguardi dell rinviato a giudizio per il reato di cui agli CP_1 artt. 572 c.p. e 61 n. 11 c.p., dalle successive relazioni (da parte del S.S. del 21.1.2021 e da parte della C.F. del
5.12.2020) risultò che l' era stato condannato a due anni di reclusione (che avrebbe trascorso presso la CP_1 comunità terapeutica Associazione Leo ON, dove era entrato spontaneamente dopo l'allontanamento dei familiari dalla casa coniugale), la aveva chiesto la separazione dal marito, ma dopo i quindici mesi di Pt_1 permanenza presso la struttura (le dimissioni erano previste per il 28.2.2021) non era riuscita ancora a gestire idoneamente i figli e ad elaborare un progetto di vita autonomo con gli stessi, tanto che l'equipe che seguiva il nucleo aveva proposto di sospendere anche la genitrice dalla responsabilità genitoriale, necessitando di un ulteriore percorso di rafforzamento del ruolo. All'esito dell'ascolto dei genitori, entrambi disponibili ad attenersi alle prescrizioni loro proposte, il Tribunale per i Minorenni in data 4.2.2021 sospendeva anche la madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, che collocava in idonea struttura, nominava tutore provvisorio l'avv.
, già curatore speciale e dava corso all'ulteriore istruttoria. Dalle successive relazioni (della CF Controparte_2
del 30.4.2021 e 7.9.2021, del SS del 10.9.2021 e dell'Uomi dell'Asl Napoli 1 Centro distretto 30 in pari CP_5 data) risultò che era stato collocato in altra comunità, dove aveva cominciato ad adottare condotte più Per_1 adeguate al contesto comunitario, sebbene la relazione con la madre continuasse ad essere ambivalente, giacché il ragazzo non tollerava i rifiuti e si sentiva abbandonato perché la comunicazione era per lo più telefonica e la madre pur continuando a percepire l'indennità di frequenza riconosciuta al figlio gli negava qualunque richiesta. I figli non intendevano avere rapporto alcuno con il padre e per questo furono presi in carico dall'istituto Toniolo, Per_1 aveva solo manifestato il desiderio di incontrare la nonna materna, disponibile ad ospitarlo in qualche fine CP_ settimana, mentre e collocate nella CF Notre Dame con la madre per poterle assistere avevano rivelato CP_4 deficit cognitivi e lacune scolastiche. Il percorso di verifica e rafforzamento intrapreso dalla , che non Pt_1 aveva ancora conseguito una propria autonomia nella convinzione che altri dovessero occuparsi di lei e dei figli, non aveva avuto esito positivo in quanto la donna, pur esprimendo affettività ed emotività verso la prole, non era riuscita ad elaborare un progetto per ricostruire il nucleo familiare e presentava carenze sul piano normativo ed educativo, oltre che nella gestione del rapporto con il coniuge, dal quale non era ancora separata legalmente, né era riuscita a cogliere le opportunità che le erano state date dagli operatori. Al contempo, non era emerso con chiarezza se la causa di tale incapacità fosse da rinvenirsi nella personalità della stessa o in un disturbo post traumatico per le violenze patite in ambito coniugale. Anche l' pur avendo ammesso le condotte “devianti” allo stesso ascritte, CP_1 tendeva a darne una spiegazione deresponsabilizzante riferendo che erano avvenute a causa dell'uso di stupefacenti e di sostanze alcoliche, stante la perdita del lavoro e un incidente stradale subito, manifestando al contempo poca aderenza alla realtà nel pensare di potere ancora ricostruire l'intero nucleo familiare.
4 La Procura minorile, con ricorso del 16.9.2021, chiese la trasformazione del procedimento in quello di verifica dello stato di abbandono dei minori ed il Tribunale per i Minorenni, con decreto del 24.9.2021, confermò i provvedimenti già in essere. Nelle relazioni in seguito acquisite (della CF del 15.12.2021 e CP_5 dell'Associazione Leo ON del 22.12.2021) si apprese che il giovane aveva nuovamente assunto Per_1 atteggiamenti aggressivi che, si legge in sentenza, erano probabilmente riconducibili alla condotta paterna. L' CP_1 infatti, in luogo di relazionarsi con il figlio attraverso gli operatori investiti del caso, provvedeva a contattarlo in maniera diretta, riferendogli del proprio cambiamento, dell'intento della madre di ricongiungersi con il marito, del sospetto nutrito in relazione alla strada deviante che avrebbe intrapreso il fratello NT, eventi che, unitamente alla notizia dell'allontanamento delle sorelle dalla madre perché collocate in altra struttura ed a quanto riferito agli CP_ operatori dal ragazzo in merito ad intimità che avrebbe avuto con la sorella , circostanza poi negata nel corso della terapia in atto, determinarono in agiti violenti tanto da necessitare l'intervento del 118 ed una modifica Per_1 della terapia farmacologica. La nel relazionarsi con il figlio continuava ad anteporre le proprie Pt_1 problematiche esistenziali “sminuendo i bisogni del figlio”, che sembrava avere quale unico punto di riferimento familiare la nonna materna, disponibile però ad accoglierlo solo per qualche giorno (la nonna è deceduta poi nell'ottobre 2022). Le ulteriori relazioni acquisite presso le strutture che ospitavano i minori e presso l'Associazione
Leo ON (del 6.6.2022, del 9.7.2022 e del 14.9.2022) attestavano l'esito positivo del percorso di disintossicazione e di autonomia dell che lasciò la struttura il 20.6.2022, il quale tuttavia continuò a tenere contatti diretti con CP_1 il figlio , che nel giugno 2022 ebbe nuovamente comportamenti aggressivi verso se stesso e verso terzi, per Per_1
i quali si rese necessario ancora una volta l'intervento del 118 ed una diversa terapia farmacologica. Il giovane, inoltre, non essendosi sentito accolto dalla nonna nell'incontro concordato come desiderava, avrebbe manifestato CP_ il desiderio di potere essere inserito in una nuova famiglia, mentre , legata alla madre ed al fratello , Per_1 alternava momenti di chiusura ad altri di maggiore apertura, si mostrava “seduttiva” alla presenza di ragazzi, CP_4 anche lei legata alla madre, alla sorella ed al fratello , appariva sveglia e socievole, ma tutti i minori rifiutavano Per_1 il padre, attribuendo a detto genitore la responsabilità di quanto accaduto nella propria famiglia e dandone un'immagine di persona violenta e pericolosa (tutti i figli hanno riferito di essere stati picchiati più volte dal padre CP_ quando beveva e di avere assistito ad analoghe condotte messe in atto nei riguardi della madre). Sia che pur affermando di volere mantenere il legame con la madre, dichiararono di desiderare l'inserimento in una CP_4 nuova famiglia.
Il Tribunale per i Minorenni, dunque, sulla base di tali elementi e delle molteplici relazioni acquisite in atti, reputò che le funzioni genitoriali dell' e della fossero complessivamente compromesse, non essendo in CP_1 Pt_1 grado di potersi occupare dei figli, collocati in casa famiglia sin dal 4.11.2019, oltre a non essere riusciti a superare le criticità riscontrate in tempi adeguati alle esigenze della prole. In particolare, osservò il primo giudice, l' CP_1 nonostante l'esito positivo del percorso di recupero, non era riuscito a ricostruire alcuna relazione significativa con i figli e la non era stata in grado di elaborare una concreta progettualità di vita con i figli, mostrando Pt_1 difficoltà percepite dagli stessi minori. La donna, osservò il primo giudice, lavorava senza inquadramento in una pizzeria con un guadagno mensile di euro 800,00, viveva all'epoca con la madre che non aveva la possibilità di accogliere anche i nipoti, né si era impegnata nella ricerca di altra sistemazione abitativa. Il rapporto con il figlio
, in particolare, si era rivelato ambivalente e non in grado di supportare il giovane nelle sue fragilità. Il Per_1
5 mantenimento della relazione della madre con i figli, aggiunse infine il primo giudice, in ragione dei limiti e difficoltà materne, avrebbe destabilizzato la prole, ostacolandone l'inserimento in idonea famiglia adottiva, sicché non fu ritenuto conforme all'interesse dei figli, né furono rinvenute figure parentali vicariali che potessero prendersene cura.
Tanto premesso, preliminarmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'appello proposto dall deceduto nelle more del presente giudizio, stante la natura personalissima dei diritti CP_1 ed interessi sottesi alla domanda avanzata.
Resta, quindi, da esaminare il solo appello proposto dalla . Pt_1 CP_ L'appello è infondato e deve essere rigettato con riferimento alla declaratoria di adottabilità delle minori e mentre merita in parte accoglimento con riguardo alla pronuncia di adottabilità del minore alla luce CP_4 Per_1 degli eventi sopravvenuti in corso di causa.
L'appellante, a fondamento delle censure prospettate da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sostiene che il Tribunale per i Minorenni non avrebbe prestato considerazione alcuna al legame in essere fra la CP_ madre ed i figli , e essendo emerso con evidenza il desiderio di questi ultimi di salvaguardare Per_1 Per_2 tale relazione, né avrebbe valorizzato le potenzialità della genitrice, vittima di violenza e sempre dedita alla famiglia ed alla crescita dei figli, come avevano avuto modo di sottolineare anche gli operatori sociali nelle prime relazioni.
Ed inoltre, non sarebbero state attuate le misure di carattere assistenziale finalizzate al ricongiungimento con la madre, al di fuori del collocamento nella struttura successivamente alla denuncia presentata dalla donna per le reiterate condotte maltrattanti del marito. Secondo la , inoltre, le potenzialità di recupero della stessa Pt_1 sebbene non in tempi brevi avrebbero giustificato nel caso di specie l'adozione mite, onde consentirle di avere notizie dei figli e di poterli incontrare eventualmente con modalità protette.
Infine, sottolinea che durante il collocamento con i figli nella casa di accoglienza per donne vittime di violenza ha intrapreso il giudizio di separazione, conclusosi con sentenza del 16.12.2022, prodotta in questa sede, vive in un appartamento con la di lei sorella ed il figlio maggiorenne NT (la madre della donna, nonna dei minori, è nelle more deceduta come già esposto) e sta cercando di affermare la propria autonomia economica per potersi occupare dei figli minori.
Giova rammentare, in linea di diritto, che secondo costante giurisprudenza “In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità., a fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza” (cfr
Cass. n. 13435\16; nonché nello stesso senso Cass. ordinanza n. 7559\18; Cass. ordinanza n. 3643\20). Proprio al fine di garantire il diritto del minore di crescere nella propria famiglia, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, il giudice deve operare un giudizio prognostico teso a verificare in primo luogo l'effettiva ed attuale possibilità di recupero della capacità e competenza genitoriale, attivando i necessari supporti, attraverso gli operatori socio sanitari del territorio, atti a rimuovere situazioni di disagio familiare e solo laddove ciò non sia
6 possibile, non risultando prevedibile con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di potere conseguire una equilibrata crescita psico-fisica, può pervenirsi ad una dichiarazione di stato di adottabilità (cfr Cass. ordinanza n. 11171\19 in motivazione pag. 4). Ed anche l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, laddove permanga l'incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità (cfr
Cass. ordinanza n. 17603\18 e n. 16357\18; Cass. n. 22589\2017; nonché in termini più di recente Cass. n.
27999\2024 e Cass. n. 9501\2023). Né d'altro canto, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, vengono meno per effetto della mera dichiarazione del genitore di prendersene cura, che non si concretizzi in atti e comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (cfr Cass. ordinanza n. 26624\17).
Orbene, la , a seguito della denuncia relativa alle condotte maltrattanti del marito, alla quale si è Pt_1 determinata anche grazie al supporto dell'educatore domiciliare che già si occupava del nucleo familiare per fornire aiuto nella gestione dei figli minori (in particolare di ), ma che solo in epoca immediatamente precedente la Per_1 denuncia aveva appreso il reale contesto familiare dal figlio maggiore della coppia, da tempo convivente con la nonna materna, (cfr i verbali in atti relativi al procedimento penale che ha riguardato l' , è stata inserita con i CP_1 figli minori nella Casa Fiori del deserto il 4.11.2019, dove è rimasta quindici mesi. In tale arco non breve arco temporale è stato attivato il percorso per la fuoriuscita dalla violenza. Dal verbale dell'equipe appositamente costituita per seguire il caso (cfr la relazione del 21.1.2021) emerge che la donna, dall'osservazione espletata in struttura, è risultata manchevole quanto alla volontà di strutturare un progetto di vita per sé e per la prole, di ridefinire il proprio percorso di vita, oltre che esercitare il ruolo genitoriale in particolare con il figlio , che Per_1 non riesce a gestire, a fornirgli quelle attenzioni e riconoscimenti che il ragazzo, già seguito dalla Neuropsichiatria presso l'ospedale Santobono, richiede e che ha determinano in lui malessere ed episodi di “acting-out” nei di lei confronti (l'equipe nella citata relazione osservò “ appare una donna buona e premurosa e ciò all'osservatore esterno Pt_1 rende più lento il processo di riconoscimento della distanza e dell'incapacità che manifesta nell'occuparsi degli altri per quegli aspetti che esulano dalla preparazione del pasto e cura dell'igiene”). Nella relazione citata si da atto delle molteplici riunioni espletate per il supporto ed orientamento della , alle quali ha anche preso parte, senza tuttavia potere apprezzare Pt_1 cambiamenti, apparendo “una donna poco propositiva e sembra in attesa che qualcuno si occupi di lei, trovandole delle “soluzioni”.
Né risulta avere collaborato all'inserimento della famiglia nel progetto “Semiautonomia”, che per sei mesi supporta le donne vittime di violenze che fuoriescono dalle case di accoglienza. Il dato emergente, si legge nella relazione, è una genitorialità ancora inadeguata, in misura più evidente nei riguardi del figlio , più problematico, “ma in Per_1 CP_ maniera silente anche per e la cui eccessiva remissività ugualmente desta preoccupazione”. Ed è per tali motivi che è CP_4 stato sollecitato un intervento urgente dell'autorità giudiziaria per valutare la possibile sospensione dalla responsabilità genitoriale anche della , che poi il Tribunale per i Minorenni ha disposto, ed avviarla ad un Pt_1 ulteriore percorso di valutazione rafforzamento del ruolo.
Detto percorso, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, è stato previsto ed espletato presso UOMI distr.
30 dell'AslNA1 Centro, dove la , all'epoca ospite della stessa struttura in cui furono collocate le figlie Pt_1 CP_
e ha avuto diversi incontri con la psicologa investita del caso. Durante tale percorso ella, ben orientata CP_4
7 anche se con un bagaglio linguistico essenziale e limitati strumenti culturali ed interpretativi, pur comprendendo lo scopo del percorso, ha manifestato aspettative non realistiche in merito alle risorse attivate a tutela della stessa e della prole, “in chiave parzialmente deresponsabilizzante”. Sebbene abbia descritto agli operatori sanitari le condotte violente subite dal marito durante la non breve convivenza matrimoniale, è stato al contempo riconosciuto “un sostanziale disinteresse verso l'andamento e le necessità familiari spalmato lungo tutto l'arco temporale della storia familiare”, non fornendo spiegazione del perché non abbia assunto in precedenza iniziative protettive. Nella relazione si evidenzia nuovamente che la , per quanto esprima affettività ed emotività nei riguardi dei figli, appaia carente sul Pt_1 piano normativo ed educativo, progettuale e programmatorio in merito alla ricostruzione del nucleo familiare e nella stessa gestione del rapporto con il marito, benché inserita da tre anni nel circuito socioassistenziale, “di fatto aderendo ad una visione fatalista, delegante e …che porta ad etero riferire la possibilità di raggiungere scopi ed obbiettivi in funzione dell'autonomia personale familiare”. A fronte delle difficoltà sino ad allora mostrate dalla , non chiaramente Pt_1 delineate quanto alla genesi, se cioè legate alla strutturazione della personalità della donna o ad un disturbo post traumatico, in ogni caso, secondo gli operatori, andava tutelata la relazione con i figli “in una prospettiva temporale che sul medio periodo” avrebbe potuto favorire il percorso di autonomia e autorealizzazione della stessa (cfr la relazione del dott. allegata a quella del S.S. del 10.9.2021). Per_3
L'esito sostanzialmente negativo del percorso intrapreso, in uno alle relazioni acquisite dagli operatori sociali sui minori, richiamate in sentenza, le scarse risorse sino a quel momento riscontrate in entrambe le figure genitoriali hanno dunque correttamente condotto all'apertura della procedura di stato di abbandono dei minori, nel corso della quale tuttavia alcun positivo cambiamento pare essersi verificato. Il giovane , dal mese di marzo 2021 Per_1 inserito nella comunità alloggio , ha alternato momenti di notevole aggressività, sia auto che etero diretti, CP_5
a momenti di maggiore tranquillità e dopo l'ultimo episodio critico è stato preso in carico dal DSM dell'AslNA1, dove viene seguito anche per la terapia farmacologica. Il rapporto con la madre, secondo quanto riferito dal responsabile della struttura, è sempre caratterizzato dalla tendenza della donna a lamentarsi del suo vivere sminuendo le fragilità del ragazzo, che ne avverte la distanza emotiva e pur desiderando di “cambiare vita” non riesce, a causa della sua instabilità emotiva, ad affrontare una tale decisione (cfr la relazione della Comunità e della CP_ dott.ssa del 9.9.2022 ed il verbale di audizione del giovane del 12.9.2022). , più chiusa e timida, e Per_4
più socievole ed aperta, col trascorrere del tempo hanno acquisito maggiore consapevolezza delle difficoltà CP_4 della madre e sono apparse disposte ad un percorso di affido o adozione, pur dichiarando di volere mantenere i contatti con la madre ed i fratelli (cfr la relazione della CF L'onda Perfetta del 14.9.2022).
Le carenti competenze genitoriali riscontrate nella coppia genitoriale, e per quello che qui interessa nella , Pt_1 hanno trovato ulteriore conferma negli approfondimenti effettuati da questa Corte.
La consulente tecnica nominata, dott.ssa , che ha condotto le indagini peritali in maniera attenta, Persona_5 rispondendo ai quesiti posti ed ai rilievi dei consulenti di parte, articolate in colloqui clinici e somministrazione di test ai soli genitori, in dettaglio indicati nella parte introduttiva dell'elaborato, ha posto in luce come in entrambi i genitori e nell'ambiente familiare in cui dovrebbero essere accolti i figli minori siano presenti condizioni di pregiudizio “che impediscono una corretta evoluzione ed una sana ed armonica crescita psicoaffettiva degli stessi” (cfr pag. 40 della ctu). Sono, infatti, state riscontrate scarse risorse sotto il profilo genitoriale (con maggiore rilievo a carico dell , sia per limiti cognitivi che sociali, insufficienti alla gestione problematica della prole, in particolare del CP_1
8 giovane , tali che, anche in chiave prognostica entrambe le figure genitoriali non sono state reputate in grado Per_1 di soddisfare le necessità socioaffettive e materiali di accudimento della prole in maniera funzionale alla loro crescita
(cfr pag. 41 della ctu). , osserva, l'esperta, per le sue condizioni conclamate di rilievo psichiatrico necessita Per_1 CP_ di una struttura socio – sanitaria e riabilitativa, che possa occuparsene a più livelli, e orami adolescenti CP_4
o quasi, necessitano di una famiglia che possa prendersi cura dei loro bisogni evolutivi, per quanto le case famiglia in cui hanno vissuto in questi anni abbiano supportato positivamente le giovani (cfr pag. 42 della ctu). Né la consulente ha ravvisato possibile, allo stato, una evoluzione positiva delle capacità di accudimento dei genitori o la presenza di elementi di progettualità soddisfacenti e concretamente realizzabili, apparendo la coppia ancora oggi troppo concentrata sui propri bisogni individuali e poco incline a cogliere e soddisfare le reali esigenze educative ed affettive dei ragazzi, analogamente a quanto ebbero modo di verificare i diversi operatori sociosanitari intervenuti nella vicenda familiare (cfr pag. 47 della ctu).
Anche in sede peritale è poi emerso il legame di attaccamento privilegiato alla figura materna da parte dei figli, in CP_ particolare di nonostante fosse in corso all'epoca della consulenza (i colloqui con i figli minori sono avvenuti nell'ottobre 2023) l'affidamento di quest'ultima e della sorella ad una famiglia selezionata dal Tribunale per i
Minorenni. La dott.ssa pertanto, ha ritenuto utile ripristinare incontri monitorati tra la madre e figli, che Per_5 possano consentire ai ragazzi di preservare una continuità nella relazione affettiva con il nucleo familiare di origine
(cfr pag. 47 della ctu).
Deve dunque ritenersi, sulla scorta dell'approfondita istruttoria già espletata nel primo grado di giudizio, corredata dagli ulteriori approfondimenti peritali qui espletati, che debba trovare conferma la pronuncia di stato di adottabilità CP_ delle minori e apparendo a tutt'oggi non recuperabile (o comunque non recuperabile in tempi CP_4 compatibili con le esigenze evolutive delle minori) l'incapacità genitoriale già riscontrata nella , nonostante Pt_1 le misure assistenziali e di sostegno attivate nel corso di questi anni e non essendovi una rete parentale che possa CP_ prendersi cura della prole e delle loro molteplici esigenze. e reduci dalla revoca del primo collocamento CP_4 presso una famiglia, avvenuto nel giugno 2023 (dopo circa sei mesi di assidua frequentazione con la detta famiglia)
e terminato il 24.10.2024, pare abbiano superato oggi questo difficile momento grazie al supporto degli operatori della struttura e del tutore, e sono attualmente state collocate in altra famiglia selezionata dal Tribunale per i
Minorenni (cfr le note scritte del tutore del 2.1.2024, del 4.5.2024 e del 6.10.2024 nonché il verbale di ascolto della CP_ minore in data 12.7.2024 e la relazione dell'8.7.2024 della CF Armonia che ha ospitato le minori) dove sembrano avere acquisito serenità e diversamente da quanto rappresentato alla consulente non intendono al momento conservare rapporto alcuno con i familiari, come riferito dal tutore.
Nè pare nel caso sussistano i presupposti per l'invocata adozione mite.
L'adozione cd. mite, riconducibile all'art. 44 comma primo lett. d) della legge n. 184\1983, che in ogni caso non compete a questa Corte pronunciare (cfr Cass. n. 21024\2022; Cass. n. 28371\2022), presuppone una situazione cd. di "semiabbandono", in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno cancellare totalmente, situazione non sussistente nel caso di specie alla luce di quanto sin qui delineato, considerato l'interesse delle minori coinvolte nella vicenda, che necessitano, anche per l'età e condizioni, di un contesto familiare accudente ed attento al loro benessere e crescita, a fronte della riscontrata incapacità della madre di provvedere all'accudimento della prole, non recuperabile in tempi compatibili
9 con l'esigenza dei figli di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica (cfr Cass. n. 20322\2022; Cass. n.
21024\2022; Cass. n. 1476\2021).
Per quanto concerne il mantenimento della sola relazione delle figlie con la madre e con gli altri familiari, pur a fronte della dichiarazione di adottabilità, secondo la giurisprudenza più recente, è ben vero che il giudice debba verificare anche a seguito della dichiarazione di adottabilità la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo ed i familiari con i quali sussistano significative e consolidate relazioni socio – affettive (cfr al riguardo Cass. n. 23320\2024; Cass. n. 10278\2024), analogamente a quanto deve fare laddove venga pronunciata l'adozione (cfr Corte Cost. n. 183 del 28.9.2023 in relazione alla interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27 comma terzo della legge n. 184\1983). CP_ Tuttavia, allo stato quanto meno, come relazionato dal tutore dei minori ed emerso dall'ascolto della GL , che ha ribadito di essere decisa nell'avere una nuova famiglia, nella fattispecie non pare sussistano le condizioni per ripristinare i rapporti con detto genitore e gli altri familiari, che potrebbero rivelarsi pregiudizievole per l'attuale serenità conseguita. D'altro canto, nulla preclude che, nell'evolversi della vicenda, un'eventuale valutazione diversa possa essere effettuata nella fase prodromica alla pronuncia di adozione piena laddove conforme all'interesse dei minori.
Diversa valutazione ritiene la Corte di dovere effettuare con riferimento all'attuale condizione del giovane , Per_1 che il prossimo 27.3.2025 compirà diciotto anni.
, infatti, è stato collocato da diverso tempo dal servizio sociale del comune di Napoli Mun. VII presso il Per_1 fratello maggiore, con il quale a tutt'oggi convive (dove peraltro vive anche la madre, che il tutore ha riferito avere subito di recente un TSO) in attesa che si renda disponibile una struttura idonea al caso che possa prendersene cura. Il peggioramento delle condizioni del ragazzo, resosi responsabile di diversi comportamenti aggressivi nei confronti anche degli ospiti della comunità che lo ospitava, oltre che degli educatori, tanto da essere stato sottoposto a TSO, ha determinato la responsabile della comunità a dimetterlo (la comunità che lo ospitava CP_5 ha presentato diverse denunce penali nei di lui confronti e pendono i relativi procedimenti penali, cfr al riguardo la relazione in atti del 3.5.2023 e quella indirizzata al g.t. del 4.5.2023, nonché le note del 2.1.2024, 4.5.2024,
6.10.2024). Di fatto, pertanto, il giovane è rientrato da tempo nella famiglia di origine, sebbene in attesa di trovare altra sistemazione, e necessita di particolari attenzioni e supporti (il fratello NT avrebbe più volte riferito al SS le difficoltà connesse alla gestione del fratello), che ben potranno essere monitorati dal tutore, di concerto con gli operatori sociosanitari, attraverso l'attivazione di misure di sostegno connesse alle problematiche e fragilità dalle quali è affetto, essendo prossimo alla maggiore età.
La dichiarazione di adottabilità, dunque, per quanto concerne deve essere revocata, ferma restando la Per_1 decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei di lui confronti, attesa l'inidoneità della donna a ricoprire il ruolo di genitore come sopra diffusamente esposto.
Le spese del presente giudizio, fra le parti tutte costituite, vanno dichiarate interamente compensate attesa la natura della causa e la delicatezza dei profili esaminati.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti costituite in solido.
Con separato decreto si provvederà, infine, alla liquidazione delle competenze in favore del tutore.
10 Nulla va disposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12 trattandosi di causa esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minorenni - così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'appello proposto da;
CP_1
b) accoglie in parte l'appello proposto da con riferimento alla declaratoria di adottabilità del Parte_1 minore , che revoca ferma restando la decadenza della madre dall'esercizio della Persona_1 Parte_1 responsabilità genitoriale nei di lui confronti;
c) rigetta l'appello proposto da con riguardo alla declaratoria di adottabilità delle minori Parte_1 CP_3
ed
[...] CP_4
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
b) dichiara interamente compensate fra le parti costituite le spese del giudizio;
c) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico delle parti costituite in solido.
Napoli, così deciso il giorno 20 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. NT Di Marco)
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