CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IU DE Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. IC CC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE MONTE Parte_1 C.F._1
NERO, 63 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. ATTANASIO MARIA ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LONGO GIANCARLO, che la P.IVA_1 rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in entrambi i gradi di giudizio che: 1) non ha provato l'an e il quantum del suo credito, avendo prodotto solo CP_1 un saldaconto sofferenziale finale dal 2016 al 2017 e non gli estratti conto dall'inizio (2009) alla fine del rapporto;
2) la non applicabilità al caso di specie dell'art. 115 c.p.c. e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 1236/2024 pubblicata l'1.02.2024 dal Tribunale di Milano, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con n. 10765/2021 del 3.06.2021 e r.g.n.
19756 /2021.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il 15% di spese generali e oneri di legge e successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio.
Per QUALE PROCURATORE Controparte_1 CP_1
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello Intestata, così giudicare:
- In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto per inosservanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
- Nel merito: nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare esposta sopra, respingere con ogni forma ritenuta opportuna, l'appello avversario e confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Milano, n. 1236/2024 a definizione del procedimento civile R.G. n. 34153/2021;
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.
1. Con atto di Citazione del 28.07.2021, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Milano, (di seguito anche solo “ ), proponendo opposizione al decreto Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 8 ingiuntivo da quest'ultima notificatogli, per l'importo di euro 8.266,51 oltre interessi e spese, quale cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità di Credit Agricole Controparte_2
Credite Controparte_3 Controparte_4
I.
2. L'opponente, secondo la sintesi operata dal primo giudice (pag. 3 della sentenza):
“Assumeva e deduceva che, la pretesa azionata da risultava priva dei requisisti necessari Controparte_1 per l'emissione del Decreto Ingiuntivo qui opposto, atteso che la natura stessa del contratto di conto corrente, non consente il frazionamento delle operazioni di debito e credito eseguite dalla banca su disposizione del correntista, pertanto, la banca che assuma di essere creditrice del cliente, ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto, a partire dalla data della sua apertura. Non può, la banca, pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del rapporto in essere con il proprio cliente (Cass., 16/04/2018, n. 9365). A ciò consegue che, quando il primo estratto conto, prodotto dalla banca, è a debito del correntista, non si può procedere alla ricostruzione dell'andamento del rapporto partendo dal saldo zero (così Cassazione civile, sez. I, 02 Maggio 2019, n. 11453), perché la natura stessa del contratto di conto corrente non consente il frazionamento delle operazioni di debito
e credito eseguite dalla banca su disposizione del correntista. Precisava quindi che, nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, che qui ci occupa, la banca è onerata ad integrare la produzione documentale allegata all'originario procedimento monitorio, con gli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo. La mancata produzione del saldo iniziale del conto corrente implica il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio, con ogni conseguenza di legge in ordine all'emesso Decreto Ingiuntivo, che risulta illegittimamente emesso e pertanto andrà revocato in ogni sua parte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 11543 del 2 maggio
2019). Ed invero, nel caso di specie, cessionaria di un presunto credito vantato nei Controparte_1 confronti dell'odierno opponente da non ha assolto l'onere probatorio sull'an Parte_2
e il quantum del credito azionato in sede monitoria, non avendo prodotto la documentazione necessaria per ricostruire con certezza il rapporto di dare/avere tra le odierne parti in causa, limitandosi a produrre l'estratto conto finale che nulla dice del pregresso. Ciò anche in ragione del fatto, che la non integrale produzione documentale, non consente all'odierno opponente, di verificare la correttezza della somma ingiuntagli, sia sotto il profilo dell'an che del quantum e pertanto gli è impedita una compiuta difesa sul punto. Sostanzialmente, non avendo assolto l'onere probatorio su di essa gravante, circa l'an e il quantum della pretesa Controparte_1 creditoria vantata in sede monitoria contro il sig. nulla è dovuto dall'attore opponente alla prima con Parte_1 riferimento al rapporto contrattuale n. 67520900000734 originariamente intercorso con Parte_2
pertanto il Decreto Ingiuntivo deve essere integralmente revocato.”.
[...]
I.3 Si costituiva domandando il rigetto dell'opposizione. CP_1
pagina 3 di 8 I.
4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Il primo giudice riteneva adeguatamente provato, da parte della cessionaria, il credito vantato in giudizio, attraverso la certificazione ex art. 50 T.U.B. che l'opponente non aveva specificamente contestato ( “Va comunque tenuto in debito conto in questa sede, che la produzione in giudizio degli estratti\conto sub art. 50 TUB, costituisce “trasmissione” ai sensi dell'art. 1832 C.c.; a ciò consegue che grava sull'opponente muovere le necessarie e specifiche contestazioni utili a far superare l'efficacia probatoria della produzione (in questo senso Cass. Civ., Sez. I, n. 12169/2000)”; pag. 6 della sentenza.). Rilevava che, infatti, l'opposizione si fondava su una generica affermazione di nulla dovere, senza che fossero state formulate specifiche contestazioni (“l'opponente, nei propri scritti, si è limitato a dedurre una generica affermazione di nulla dovere o, comunque, dovere un diverso importo, senza indicare le fonti e
l'importo dell'eventuale diverso ammontare, e la non debenza da cosa trae origine, se cioè fondata sull'inesistenza del contratto di conto\corrente, sulla sua estinzione o sulla carenza di legittimazione attiva di ., laddove, grava sull'opponente, la prova dell'effettivo verificarsi di una di tali CP_5 circostanze”; pag. 6 della sentenza).
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, affidato a due motivi così Parte_1 rubricati e riassunti in sintesi:
a. Sull'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte di CP_1
L'appellante lamenta che il giudice sia caduto in contraddizione con la motivazione resa in corso di causa per rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto: in quest'ultima sede aveva rilevato l'inidoneità del saldaconto prodotto a costituire prova del credito, perché espressione del solo saldo sofferenziale al 2016 senza che vi si desse conto di come a tale saldo si fosse giunti dal 2009; in sentenza, ha poi invece affermato il valore probatorio, quanto meno indiziario, del documento. Lamenta, quindi, che il primo giudice abbia ritenuto fornita la prova del credito, benché la non avesse prodotto tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del CP_6 rapporto.
b. Sull'applicabilità dell'art. 115 c.p.c. alla difesa del sig. Parte_1
Con questo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non specificamente contestato il credito vantato ex adverso, quando invece, a suo dire, an e quantum erano stati più volte contestati in atti. Peraltro, il richiamo del giudice all'art. 115 c.p.c. era del tutto erroneo, atteso che era pagina 4 di 8 obbligo dell'opposta, attrice in senso sostanziale, “esporre i presupposti di fatto e di diritto della sua pretesa creditoria e soprattutto di produrre gli estratti del conto dall'inizio alla fine del rapporto contrattuale”
II.
2. Si è costituita e per essa il suo procuratore eccependo in via Controparte_1 CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e domandandone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
II.
3. All'udienza del 09.07.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
In premessa è da dire che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata. L'indicazione dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello: al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. In tal senso, l'appello non si presta dunque ad una censura di inammissibilità.
III.
1. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono: i due motivi, strettamente connessi, si prestano ad una trattazione unitaria.
La Corte osserva che, a dispetto dell'impostazione difensiva del il credito per cui è giudizio Parte_1 non si individua nel saldo negativo di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, in relazione al quale, per giurisprudenza consolidata, la banca che agisce in giudizio deve farsi carico di provare tutte le movimentazioni, dall'origine del rapporto, che a quel saldo hanno condotto, bensì nell'insoluto di un contratto di mutuo, in relazione al quale è sufficiente per la banca provare il contratto ed allegare l'inadempimento del mutuatario, spettando poi a quest'ultimo allegare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante è interamente riferita al conto corrente, mentre si osserva che, sulla non necessarietà, per la Banca che agisce per il rimborso di un mutuo, di ricostruire l'andamento del rapporto, diversamente, appunto, dal caso del conto corrente, si è espressa,
Cass. Civ. n. 21/2023, per la quale “come rilevato dalla Corte territoriale, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente pagina 5 di 8 bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 50 che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n.
21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n.
9541; 6/07/2001, n. 9209)”.
Nel caso di specie, ha prodotto il contratto di finanziamento del 27.04.2009, per l'importo di CP_1 euro 30.000,00 da restituirsi in n. 60 rate mensili dal 27.5.2009 al 27.04.2014. Il documento, sottoscritto dal non è stato disconosciuto, né il medesimo ha contestato che la Parte_1 Parte_1 somma sia stata effettivamente erogata.
L'odierna appellata ha altresì prodotto la lettera di recesso e messa in mora, indirizzata al da Parte_1 nel luglio del 2016, nella quale, a pag. 2, “descrizione dei nostri crediti (importi rilevati al Parte_2
25 maggio 2016)”, era chiaramente indicato che in relazione al prestito personale nr.
612/0006752090000 l'insoluto era di euro 7.302,37. Tale missiva, la cui ricezione l'appellante non ha contestato in causa, non risulta neppure esser stata mai oggetto, da parte del medesimo, di una contestazione stragiudiziale.
L'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., alla data del 30.09.2017, dà conto della debenza, in punto capitale, esattamente dell'importo di euro 7.302,37.
Pertanto, nonostante la valenza solo indiziaria del suddetto estratto conto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nonostante il fatto che il medesimo estratto parta dal saldo sofferenziale senza dar conto del pregresso, la produzione del documento, in unione con il contratto di mutuo e con la suddetta lettera di messa in mora, consentono di ritenere raggiunta la prova della debenza, da parte del Parte_1 di quanto domandato in giudizio con riferimento al capitale.
Deve però diversamente opinarsi con riferimento a quanto ha domandato a titolo di interessi di CP_1 mora.
Va difatti rilevato il totale difetto di allegazione, da parte dell'appellata, in ordine alle modalità di calcolo degli interessi (non ancora risultanti dalla lettera di messa in mora di ), modalità Parte_2
pagina 6 di 8 niente affatto ricavabile dall'estratto conto depositato, dovendosi tener di conto il fatto che il tasso dell'interesse di mora era stato pattuito nel tasso di ammortamento applicato maggiorato di tre punti, ma il tasso di ammortamento era variabile (euribor a 3 mesi maggiorato di punti 0,875), per cui solo una specifica allegazione di parte avrebbe potuto consentire la verifica dell'effettivo maturare di interessi per euro 951,82 alla data del 26.11.2016 (come da estratto conto certificato), anziché, in ipotesi, di una somma inferiore. È d'altra parte solo a fronte di una specifica allegazione di parte che può operare l'esonero dalla prova di cui all'art. 115 c.p.c..
Pertanto, la Corte ritiene non sorretta da prova adeguata, in punto quantum, la pretesa creditoria azionata in via monitoria da con riferimento agli interessi di mora. CP_1
A tutte queste considerazioni conseguono, in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al pagamento, in favore della appellata, Parte_1 dell'importo di euro 7.302,37 per capitale, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla data del 25.05.2016 (data di rilevazione dell'insoluto e messa in mora da parte di alla Parte_2 data del 30.09.2017 (data dell'estratto conto certificato prodotto e data sino alla quale gli interessi di mora sono stati domandati in sede monitoria), ed oltre, altresì, agli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla data del 30.09.2017 alla data della domanda giudiziale ed ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio1, datane la prevalente soccombenza, sono da porre a carico dell'appellante, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal
D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 5021 ad € 26.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1236/24 pubblicata il 01.02.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, e parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 7.302,37, oltre interessi come da motivazione.
2. Conferma nel resto.
3. Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del primo e del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida, con riferimento al primo grado, in € 5.077,00 per compenso (di cui € 919,99 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti, e con riferimento al presente grado in € 3.966,00 per compenso (di cui € 1.1.34,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IC CC IU DE
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IU DE Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. IC CC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 532/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE MONTE Parte_1 C.F._1
NERO, 63 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. ATTANASIO MARIA ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LONGO GIANCARLO, che la P.IVA_1 rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in entrambi i gradi di giudizio che: 1) non ha provato l'an e il quantum del suo credito, avendo prodotto solo CP_1 un saldaconto sofferenziale finale dal 2016 al 2017 e non gli estratti conto dall'inizio (2009) alla fine del rapporto;
2) la non applicabilità al caso di specie dell'art. 115 c.p.c. e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 1236/2024 pubblicata l'1.02.2024 dal Tribunale di Milano, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con n. 10765/2021 del 3.06.2021 e r.g.n.
19756 /2021.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il 15% di spese generali e oneri di legge e successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio.
Per QUALE PROCURATORE Controparte_1 CP_1
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello Intestata, così giudicare:
- In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto per inosservanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
- Nel merito: nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare esposta sopra, respingere con ogni forma ritenuta opportuna, l'appello avversario e confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Milano, n. 1236/2024 a definizione del procedimento civile R.G. n. 34153/2021;
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.
1. Con atto di Citazione del 28.07.2021, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Milano, (di seguito anche solo “ ), proponendo opposizione al decreto Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 8 ingiuntivo da quest'ultima notificatogli, per l'importo di euro 8.266,51 oltre interessi e spese, quale cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità di Credit Agricole Controparte_2
Credite Controparte_3 Controparte_4
I.
2. L'opponente, secondo la sintesi operata dal primo giudice (pag. 3 della sentenza):
“Assumeva e deduceva che, la pretesa azionata da risultava priva dei requisisti necessari Controparte_1 per l'emissione del Decreto Ingiuntivo qui opposto, atteso che la natura stessa del contratto di conto corrente, non consente il frazionamento delle operazioni di debito e credito eseguite dalla banca su disposizione del correntista, pertanto, la banca che assuma di essere creditrice del cliente, ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto, a partire dalla data della sua apertura. Non può, la banca, pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del rapporto in essere con il proprio cliente (Cass., 16/04/2018, n. 9365). A ciò consegue che, quando il primo estratto conto, prodotto dalla banca, è a debito del correntista, non si può procedere alla ricostruzione dell'andamento del rapporto partendo dal saldo zero (così Cassazione civile, sez. I, 02 Maggio 2019, n. 11453), perché la natura stessa del contratto di conto corrente non consente il frazionamento delle operazioni di debito
e credito eseguite dalla banca su disposizione del correntista. Precisava quindi che, nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, che qui ci occupa, la banca è onerata ad integrare la produzione documentale allegata all'originario procedimento monitorio, con gli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo. La mancata produzione del saldo iniziale del conto corrente implica il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio, con ogni conseguenza di legge in ordine all'emesso Decreto Ingiuntivo, che risulta illegittimamente emesso e pertanto andrà revocato in ogni sua parte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 11543 del 2 maggio
2019). Ed invero, nel caso di specie, cessionaria di un presunto credito vantato nei Controparte_1 confronti dell'odierno opponente da non ha assolto l'onere probatorio sull'an Parte_2
e il quantum del credito azionato in sede monitoria, non avendo prodotto la documentazione necessaria per ricostruire con certezza il rapporto di dare/avere tra le odierne parti in causa, limitandosi a produrre l'estratto conto finale che nulla dice del pregresso. Ciò anche in ragione del fatto, che la non integrale produzione documentale, non consente all'odierno opponente, di verificare la correttezza della somma ingiuntagli, sia sotto il profilo dell'an che del quantum e pertanto gli è impedita una compiuta difesa sul punto. Sostanzialmente, non avendo assolto l'onere probatorio su di essa gravante, circa l'an e il quantum della pretesa Controparte_1 creditoria vantata in sede monitoria contro il sig. nulla è dovuto dall'attore opponente alla prima con Parte_1 riferimento al rapporto contrattuale n. 67520900000734 originariamente intercorso con Parte_2
pertanto il Decreto Ingiuntivo deve essere integralmente revocato.”.
[...]
I.3 Si costituiva domandando il rigetto dell'opposizione. CP_1
pagina 3 di 8 I.
4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Il primo giudice riteneva adeguatamente provato, da parte della cessionaria, il credito vantato in giudizio, attraverso la certificazione ex art. 50 T.U.B. che l'opponente non aveva specificamente contestato ( “Va comunque tenuto in debito conto in questa sede, che la produzione in giudizio degli estratti\conto sub art. 50 TUB, costituisce “trasmissione” ai sensi dell'art. 1832 C.c.; a ciò consegue che grava sull'opponente muovere le necessarie e specifiche contestazioni utili a far superare l'efficacia probatoria della produzione (in questo senso Cass. Civ., Sez. I, n. 12169/2000)”; pag. 6 della sentenza.). Rilevava che, infatti, l'opposizione si fondava su una generica affermazione di nulla dovere, senza che fossero state formulate specifiche contestazioni (“l'opponente, nei propri scritti, si è limitato a dedurre una generica affermazione di nulla dovere o, comunque, dovere un diverso importo, senza indicare le fonti e
l'importo dell'eventuale diverso ammontare, e la non debenza da cosa trae origine, se cioè fondata sull'inesistenza del contratto di conto\corrente, sulla sua estinzione o sulla carenza di legittimazione attiva di ., laddove, grava sull'opponente, la prova dell'effettivo verificarsi di una di tali CP_5 circostanze”; pag. 6 della sentenza).
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, affidato a due motivi così Parte_1 rubricati e riassunti in sintesi:
a. Sull'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte di CP_1
L'appellante lamenta che il giudice sia caduto in contraddizione con la motivazione resa in corso di causa per rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto: in quest'ultima sede aveva rilevato l'inidoneità del saldaconto prodotto a costituire prova del credito, perché espressione del solo saldo sofferenziale al 2016 senza che vi si desse conto di come a tale saldo si fosse giunti dal 2009; in sentenza, ha poi invece affermato il valore probatorio, quanto meno indiziario, del documento. Lamenta, quindi, che il primo giudice abbia ritenuto fornita la prova del credito, benché la non avesse prodotto tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del CP_6 rapporto.
b. Sull'applicabilità dell'art. 115 c.p.c. alla difesa del sig. Parte_1
Con questo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non specificamente contestato il credito vantato ex adverso, quando invece, a suo dire, an e quantum erano stati più volte contestati in atti. Peraltro, il richiamo del giudice all'art. 115 c.p.c. era del tutto erroneo, atteso che era pagina 4 di 8 obbligo dell'opposta, attrice in senso sostanziale, “esporre i presupposti di fatto e di diritto della sua pretesa creditoria e soprattutto di produrre gli estratti del conto dall'inizio alla fine del rapporto contrattuale”
II.
2. Si è costituita e per essa il suo procuratore eccependo in via Controparte_1 CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e domandandone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
II.
3. All'udienza del 09.07.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
In premessa è da dire che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata. L'indicazione dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello: al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. In tal senso, l'appello non si presta dunque ad una censura di inammissibilità.
III.
1. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono: i due motivi, strettamente connessi, si prestano ad una trattazione unitaria.
La Corte osserva che, a dispetto dell'impostazione difensiva del il credito per cui è giudizio Parte_1 non si individua nel saldo negativo di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, in relazione al quale, per giurisprudenza consolidata, la banca che agisce in giudizio deve farsi carico di provare tutte le movimentazioni, dall'origine del rapporto, che a quel saldo hanno condotto, bensì nell'insoluto di un contratto di mutuo, in relazione al quale è sufficiente per la banca provare il contratto ed allegare l'inadempimento del mutuatario, spettando poi a quest'ultimo allegare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante è interamente riferita al conto corrente, mentre si osserva che, sulla non necessarietà, per la Banca che agisce per il rimborso di un mutuo, di ricostruire l'andamento del rapporto, diversamente, appunto, dal caso del conto corrente, si è espressa,
Cass. Civ. n. 21/2023, per la quale “come rilevato dalla Corte territoriale, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente pagina 5 di 8 bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 50 che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n.
21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n.
9541; 6/07/2001, n. 9209)”.
Nel caso di specie, ha prodotto il contratto di finanziamento del 27.04.2009, per l'importo di CP_1 euro 30.000,00 da restituirsi in n. 60 rate mensili dal 27.5.2009 al 27.04.2014. Il documento, sottoscritto dal non è stato disconosciuto, né il medesimo ha contestato che la Parte_1 Parte_1 somma sia stata effettivamente erogata.
L'odierna appellata ha altresì prodotto la lettera di recesso e messa in mora, indirizzata al da Parte_1 nel luglio del 2016, nella quale, a pag. 2, “descrizione dei nostri crediti (importi rilevati al Parte_2
25 maggio 2016)”, era chiaramente indicato che in relazione al prestito personale nr.
612/0006752090000 l'insoluto era di euro 7.302,37. Tale missiva, la cui ricezione l'appellante non ha contestato in causa, non risulta neppure esser stata mai oggetto, da parte del medesimo, di una contestazione stragiudiziale.
L'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., alla data del 30.09.2017, dà conto della debenza, in punto capitale, esattamente dell'importo di euro 7.302,37.
Pertanto, nonostante la valenza solo indiziaria del suddetto estratto conto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nonostante il fatto che il medesimo estratto parta dal saldo sofferenziale senza dar conto del pregresso, la produzione del documento, in unione con il contratto di mutuo e con la suddetta lettera di messa in mora, consentono di ritenere raggiunta la prova della debenza, da parte del Parte_1 di quanto domandato in giudizio con riferimento al capitale.
Deve però diversamente opinarsi con riferimento a quanto ha domandato a titolo di interessi di CP_1 mora.
Va difatti rilevato il totale difetto di allegazione, da parte dell'appellata, in ordine alle modalità di calcolo degli interessi (non ancora risultanti dalla lettera di messa in mora di ), modalità Parte_2
pagina 6 di 8 niente affatto ricavabile dall'estratto conto depositato, dovendosi tener di conto il fatto che il tasso dell'interesse di mora era stato pattuito nel tasso di ammortamento applicato maggiorato di tre punti, ma il tasso di ammortamento era variabile (euribor a 3 mesi maggiorato di punti 0,875), per cui solo una specifica allegazione di parte avrebbe potuto consentire la verifica dell'effettivo maturare di interessi per euro 951,82 alla data del 26.11.2016 (come da estratto conto certificato), anziché, in ipotesi, di una somma inferiore. È d'altra parte solo a fronte di una specifica allegazione di parte che può operare l'esonero dalla prova di cui all'art. 115 c.p.c..
Pertanto, la Corte ritiene non sorretta da prova adeguata, in punto quantum, la pretesa creditoria azionata in via monitoria da con riferimento agli interessi di mora. CP_1
A tutte queste considerazioni conseguono, in parziale riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al pagamento, in favore della appellata, Parte_1 dell'importo di euro 7.302,37 per capitale, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla data del 25.05.2016 (data di rilevazione dell'insoluto e messa in mora da parte di alla Parte_2 data del 30.09.2017 (data dell'estratto conto certificato prodotto e data sino alla quale gli interessi di mora sono stati domandati in sede monitoria), ed oltre, altresì, agli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla data del 30.09.2017 alla data della domanda giudiziale ed ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio1, datane la prevalente soccombenza, sono da porre a carico dell'appellante, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal
D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 5021 ad € 26.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1236/24 pubblicata il 01.02.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, e parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 7.302,37, oltre interessi come da motivazione.
2. Conferma nel resto.
3. Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del primo e del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida, con riferimento al primo grado, in € 5.077,00 per compenso (di cui € 919,99 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti, e con riferimento al presente grado in € 3.966,00 per compenso (di cui € 1.1.34,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IC CC IU DE
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18).