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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4854 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
nato in Argentina in data [...], in [...] e in Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata in [...] in Persona_1 data 10.4.2006 ; nata in [...] in data [...], CodiceFiscale_2 Persona_2
solo in qualità di genitore esercente la patria potestà della minore CodiceFiscale_3 Persona_1 nata in [...] in data [...] ; nato in CP_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
Argentina in data 12.8.1974 , in proprio e in qualità di genitore esercente CodiceFiscale_5 responsabilità genitoriale sui minori nato in [...] in data [...], Persona_3
C.. e nata in [...] in data [...] CodiceFiscale_6 Persona_4
; nonché nata in [...] in data [...], C.F. CodiceFiscale_7 Persona_5
solo in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle minori C.F._8 [...]
e tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma Persona_3 Persona_4 presso il cui studio domiciliano come da procure in atti.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_3 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato a [...] Persona_6
(CS) in data 5.7.1895 ed emigrato in Argentina, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 25.8.1917 a Buenos Aires (Argentina) Per_6
contraeva matrimonio con
[...] Persona_7
Dal matrimonio tra e nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data Persona_6 Persona_7
22.7.1918, . Parte_2
In data 2.3.1940 a Buenos Aires (Argentina) contraeva matrimonio con Parte_2 Persona_8
, cittadino argentino, e da questo matrimonio nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data 18.2.1945,
[...]
. Persona_9
In data 6.11.1987 a Buenos Aires (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_9 [...]
e dall'unione nascevano a Buenos Aires: in data 17.4.1973, e Persona_10 Parte_1
in data 12.8.1974. Controparte_2
Dall'unione tra e nascevano a La Pampa (Argentina): Parte_1 Persona_2 [...]
in data 12.5.2004, e in data 10.4.2006. CP_1 Persona_1
Dall'unione tra e nascevano a Buenos Aires: Controparte_2 Persona_5 Persona_3
in data 8.7.2010, e in data 11.12.2012.
[...] Persona_4
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_3 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 03 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5,
D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Longobucco (CS) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2 L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato certificazione relativa a rilasciata dall'Ufficio Nazionale degli Persona_6
Elettori (Camara Nacional Electoral), dalla quale risulta che l'avo dei ricorrenti non era mai stato iscritto nel registro dei cittadini argentini maggiorenni, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale (precisamente , ascendente degli odierni ricorrenti e figlia di Parte_2 Per_6
, sposava , cittadino argentino, e da questo matrimonio nasceva a Buenos
[...] Persona_8
Aires in data 18.2.1945 ). Persona_9
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
3 Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione
(01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima
Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio
1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
4 Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 21.05.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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